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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 16.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1364/2019 R.G., avente ad oggetto “pensione di reversibilità”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Mario n. 17, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Occhipinti del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio
Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 09.05.2019
allegando la propria assoluta e permanente inabilità al lavoro all'esito Parte_1 dell'asportazione chirurgica di meningioma della falce nel 2009 e nel 2016 e dei relativi postumi invalidanti, ha impugnato i provvedimenti reiettivi delle domande n. 10040407 e n. 10016110 del
24.04.2018 - volte al riconoscimento, in proprio favore, delle pensioni di reversibilità dei genitori
(già titolare della pensione cat. 001 – VO 10040407) e (già Persona_1 Persona_2 titolare della pensione cat. 001 – VO 10016110), rispettivamente deceduti il 22.01.2018 e il 24.03.2018 -, ingiustamente respinte dall' in data 28.05.2018 per difetto dell'allegata CP_2 inabilità di essa ricorrente alla morte dei due congiunti;
ha quindi chiesto, accertata e ritenuta la propria totale e permanente incapacità lavorativa, volersi condannare l' , “al pagamento CP_1
(…) delle pensioni di reversibilità dei genitori e , al giorno di Persona_1 Persona_2 presentazione della domanda amministrativa o da quella data successiva che dovesse risultare dovuta, per l'ammontare previsto dalla legge oltre gli interessi legali sui ratei arretrati”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso, siccome infondato, confermando CP_2 il ritenuto difetto della vantata condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro della ricorrente ed eccependo altresì l'omessa prova del requisito della vivenza a carico della madre e del padre prescritto dall'art. 22 L. n. 903/1965, ovvero della non autosufficienza economica e del mantenimento abituale della ricorrente da parte dei defunti genitori. Disattese le istanze istruttorie della ricorrente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 16.05.2025.
***
Premesso che a mente dell'art. 22 L. n. 903/1965 “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” e che secondo l'art. 8, comma primo, L. n. 222/1984
“ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22 L. n. 903/1965 (…) si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato. A fondamento dell'allegata totale e permanente inabilità al lavoro la ricorrente ha invero versato in atti le cartelle cliniche dei ricoveri presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - presso la quale è stata sottoposta nel 2009 e nel 2016 a due riusciti interventi di exeresi chirurgica di meningioma recidivante della falce - e la diagnosi di dimissione a firma dei sanitari dell'U.O. di neurochirurgia dell'O.M.P.A. di Ragusa (RG) del marzo 2010, nella quale si espone la seguente sintomatologia: “vertigine acuta posizionale sinistra;
intensi disturbi neurovegetativi;
saltuario acufene pulsante sinistro;
tubotimpanite sinistra”; nella comunicazione indirizzata dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo al medico curante della in data Pt_1
14.03.2016 si attesta inoltre che la predetta “dalla dimissione dal ns. reparto per la rimozione del meningioma del terzo anteriore della falce dell'agosto 2009 ha sempre goduto di buona salute. I controlli RMN encefalo sino al febbraio 2014 non documentavano recidive del meningioma. I controlli successivi hanno evidenziato un progressivo incremento della recidiva del meningioma.
Dopo ns valutazione si programmava il ricovero in data 07.03.2026 per completamento indagini (…) finalizzate alla rimozione chirurgica della recidiva del meningioma” e che “in data 09.03.2016 la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico (…). Il decorso postoperatorio è stato regolare in assenza di deficit neurologici aggiuntivi. La TC cranio documenta gli esisti chirurgici in assenza di ematomi postoperatori. Sistema ventricolare di dimensioni normali. Struttura della linea mediana in asse”. In difetto di successiva documentazione clinica attestante l'insorgenza di altre patologie, pare dunque doversi ritenere che, dopo l'ottimale riuscita degli interventi di rimozione chirurgica della neoplasia cerebrale benigna - in assenza di complicanze e di deficit neurologici aggiuntivi e avendo la in precedenza “sempre goduto di buona salute” -, la ricorrente non abbia riportato Pt_1 esiti invalidanti tali da precluderle lo svolgimento di attività lavorativa alcuna, dovendosi perciò ritenere l'infondatezza della domanda per difetto del requisito di inabilità prescritto dalle richiamate disposizioni di legge.
Il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1364/2019 R.G.; rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 16.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1364/2019 R.G., avente ad oggetto “pensione di reversibilità”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Mario n. 17, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Occhipinti del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio
Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 09.05.2019
allegando la propria assoluta e permanente inabilità al lavoro all'esito Parte_1 dell'asportazione chirurgica di meningioma della falce nel 2009 e nel 2016 e dei relativi postumi invalidanti, ha impugnato i provvedimenti reiettivi delle domande n. 10040407 e n. 10016110 del
24.04.2018 - volte al riconoscimento, in proprio favore, delle pensioni di reversibilità dei genitori
(già titolare della pensione cat. 001 – VO 10040407) e (già Persona_1 Persona_2 titolare della pensione cat. 001 – VO 10016110), rispettivamente deceduti il 22.01.2018 e il 24.03.2018 -, ingiustamente respinte dall' in data 28.05.2018 per difetto dell'allegata CP_2 inabilità di essa ricorrente alla morte dei due congiunti;
ha quindi chiesto, accertata e ritenuta la propria totale e permanente incapacità lavorativa, volersi condannare l' , “al pagamento CP_1
(…) delle pensioni di reversibilità dei genitori e , al giorno di Persona_1 Persona_2 presentazione della domanda amministrativa o da quella data successiva che dovesse risultare dovuta, per l'ammontare previsto dalla legge oltre gli interessi legali sui ratei arretrati”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso, siccome infondato, confermando CP_2 il ritenuto difetto della vantata condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro della ricorrente ed eccependo altresì l'omessa prova del requisito della vivenza a carico della madre e del padre prescritto dall'art. 22 L. n. 903/1965, ovvero della non autosufficienza economica e del mantenimento abituale della ricorrente da parte dei defunti genitori. Disattese le istanze istruttorie della ricorrente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 16.05.2025.
***
Premesso che a mente dell'art. 22 L. n. 903/1965 “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” e che secondo l'art. 8, comma primo, L. n. 222/1984
“ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22 L. n. 903/1965 (…) si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato. A fondamento dell'allegata totale e permanente inabilità al lavoro la ricorrente ha invero versato in atti le cartelle cliniche dei ricoveri presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - presso la quale è stata sottoposta nel 2009 e nel 2016 a due riusciti interventi di exeresi chirurgica di meningioma recidivante della falce - e la diagnosi di dimissione a firma dei sanitari dell'U.O. di neurochirurgia dell'O.M.P.A. di Ragusa (RG) del marzo 2010, nella quale si espone la seguente sintomatologia: “vertigine acuta posizionale sinistra;
intensi disturbi neurovegetativi;
saltuario acufene pulsante sinistro;
tubotimpanite sinistra”; nella comunicazione indirizzata dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo al medico curante della in data Pt_1
14.03.2016 si attesta inoltre che la predetta “dalla dimissione dal ns. reparto per la rimozione del meningioma del terzo anteriore della falce dell'agosto 2009 ha sempre goduto di buona salute. I controlli RMN encefalo sino al febbraio 2014 non documentavano recidive del meningioma. I controlli successivi hanno evidenziato un progressivo incremento della recidiva del meningioma.
Dopo ns valutazione si programmava il ricovero in data 07.03.2026 per completamento indagini (…) finalizzate alla rimozione chirurgica della recidiva del meningioma” e che “in data 09.03.2016 la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico (…). Il decorso postoperatorio è stato regolare in assenza di deficit neurologici aggiuntivi. La TC cranio documenta gli esisti chirurgici in assenza di ematomi postoperatori. Sistema ventricolare di dimensioni normali. Struttura della linea mediana in asse”. In difetto di successiva documentazione clinica attestante l'insorgenza di altre patologie, pare dunque doversi ritenere che, dopo l'ottimale riuscita degli interventi di rimozione chirurgica della neoplasia cerebrale benigna - in assenza di complicanze e di deficit neurologici aggiuntivi e avendo la in precedenza “sempre goduto di buona salute” -, la ricorrente non abbia riportato Pt_1 esiti invalidanti tali da precluderle lo svolgimento di attività lavorativa alcuna, dovendosi perciò ritenere l'infondatezza della domanda per difetto del requisito di inabilità prescritto dalle richiamate disposizioni di legge.
Il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1364/2019 R.G.; rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella