Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3206/2024
tra
C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, n.q. di genitori esercenti responsabilità Parte_2 CodiceFiscale_2
genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
GIUSEPPE BONGIOVANNI, giusta procura in atti
- Ricorrenti-
contro
, cod. Controparte_1
fisc./p. iva in persona del legale presidente legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difesa dall' avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 4.7.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 31.7.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dall'art. 42, comma 3,
del D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 3.11.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa,
datata il 19.7.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico per l'accertamento delle condizioni di salute del minore legittimanti la pretesa al riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ai sensi delle L. n. 118/1971, L.
n. 289/1990, e/o del requisito sanitario di cui al comma 3, art. 3 della L. n. 104/92, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 16.5.2022.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata il Persona_2
10.5.2024 ha ritenuto il minore non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare il CTU ha accertato che il minore è affetto dalle seguenti Persona_1
infermità: “Grave disturbo dell'articolazione dell'eloquio. Il deficit espressivo-
linguistico di cui è portatore/trice il/la ricorrente non sono tali da consentirmi di
II formulare il giudizio medico legale di: minore si riconosce ai Persona_3
sensi dell'art 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 portatore di Handicap con art. 3
comma 1. Si conferma quindi il giudizio medico-legale effettuato dalla
Cont Commissione Medica dell' in occasione della visita del 29/5/23”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del minore quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, e Parte_1 Parte_2
n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore depositavano Persona_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instauravano il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo per avere sottostimato le patologie di cui era affetto il minore.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona della dott.ssa , la quale con relazione depositata Persona_4
in data 22.3.2025 ha concluso nel senso di ritenere che il minore è Persona_1
affetto da: un grave disturbo dell'articolazione dell'eloquio. […] Il piccolo
[...]
, a causa delle malattie invalidanti di cui soffre:
1. Va riconosciuto, a Per_1
termini dell'art. 2, c. 2, della L. 118/1971, come invalido minore di anni 18 con
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per cui
ha diritto al beneficio dell'indennità di frequenza previsto dall'art. 1 della L. n.
289/1990 e reclamato con la domanda giudiziale;
2. Ha avuto ridotta, in relazione
all'età, l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella
di relazione per cui è da ritenersi persona con disabilità e con contemporanea
necessità di sostegno elevato o molto elevato (ridenominazione di soggetto portatore
III di handicap in situazione di gravità), secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 3, della
L. n. 104/1992 e s.m.i.. Si ritiene altresì che tali benefici possano farsi decorrere dal
24/10/2023 (data della certificazione medica in atti dell'U.O.S. di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Distretto di Lentini, con cui si formula la
diagnosi di Grave Disturbo dell'Articolazione dell'Eloquio prima richiamata). Al
fine, inoltre, di ottemperare all'obbligo di accertare la permanenza nel tempo dello
stato patologico da cui è affetto il periziando si reputa che possa prevedersi una
revisione delle condizioni invalidanti di cui sopra a due anni dalla visita medico-
legale di questo ausiliario (quindi il 26/1/2027)”.
Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del minore quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né
rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al minore la condizione di invalido civile con diritto ad ottenere l'indennità di frequenza e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104/1992, con decorrenza dal 24/10/2023.
IV Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (24.10.2023), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (29.5.2023) sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2
contro , con ricorso iscritto al nr. 3206/2024 depositato il Persona_1 CP_1
31.7.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo al minore il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 22.3.2025 dalla dott.ssa
[...]
Per_4
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V