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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1760-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est.
riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1760 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da Parte_1
in data 22.11.24, da e
[...] Parte_2 [...]
in data 21.02.2025 e da in data 26.02.2025 Pt_3 Parte_4 per l'apertura della liquidazione giudiziale di con CP_1 sede in , Via Luigi Razzolini n. 31, P.IVA/C.F.16417351000; Pt_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che gli odierni ricorrenti hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe, allegando e deducendo: quanto a Parte_1
-di essere creditrice della complessiva somma di € 28.949,12 di cui
€ 7.748,21 in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 3998/24 emesso dal
Tribunale di OM, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.; -di aver notificato in data 14.10.24 atto di precetto in rinnovazione per il complessivo importo di € 13.670,49 (cfr. doc. 10, ricorso);
-di aver ottenuto altresì il Decreto Ingiuntivo n. 6814/24 emesso dal Tribunale di OM, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., notificato unitamente all'atto di precetto per complessivi €
15.278,63 (cfr. doc. 11, ricorso);
-l'infruttuoso esperimento dell'atto di pignoramento presso terzi, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dalle terze pignorate e da BC OM (cfr. doc. 12, Controparte_2 ricorso);
quanto a e Parte_2 Parte_3
-di essere creditori della complessiva somma di € 13.023,26, vantati rispettivamente in forza del Decreto Ingiuntivo n. 7394/24 e del
Decreto Ingiuntivo n. 6771/24 del Tribunale di OM, definitivamente esecutivi ex art. 647 c.p.c. (cfr. doc. 1-2-3-4, ricorso);
-la riscontrata irreperibilità della società debitrice in occasione dei tentativi di pignoramento mobiliare esperiti dagli istanti in data 10.01.2025 e 31.01.2025 (cfr. doc. 5-6, ricorso);
-la sostanziale incapienza della società debitrice, riscontrata in occasione del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dagli istanti, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. doc. 7-8, ricorso);
-il superamento delle soglie dimensionali prescritte per legge, come desumibile dal bilancio 2023(cfr. doc. 11, ricorso);
quanto a Parte_4
-di essere creditrice della complessiva somma di € 15.804,42 vantata in forza del Decreto Ingiuntivo n. 1962/24 emesso dal Tribunale di
Modena, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., relativamente a cui veniva notificato atto di precetto in data 25.11.2024 (cfr. doc. 4-5, ricorso);
-l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dall'istante, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. doc. 6, ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rilevato che sono pervenute le informative richieste ai Pubblici
Registri ex art. 42 CCII che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della resistente per complessivi €
141.019,17 nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione ed
€ 113.174,62 nei confronti di Inps.
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs gennaio 2019, n. 14) :
2)qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3)dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2024, relativo ai crediti vantati dagli istanti portati dai titoli ottenuti, definitivamente esecutivi,nonché, dalle ulteriori esposizioni debitorie documentate da Ader e Inps di entità ben superiore alle prescritte soglie di legge;
b) dal deposito dei bilanci di esercizio al 2023, da cui si evince il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, presentando un attivo patrimoniale pari a €
752.131,00, debiti per complessivi € 598.645,00 e ricavi per €
1.709.060,00(cfr. allegati fascicolo telematico); -rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
-rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Via Luigi Razzolini n. 31, CP_1 Pt_1
P.IVA/C.F.16417351000-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 18.12.2025 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 2.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est.
riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1760 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da Parte_1
in data 22.11.24, da e
[...] Parte_2 [...]
in data 21.02.2025 e da in data 26.02.2025 Pt_3 Parte_4 per l'apertura della liquidazione giudiziale di con CP_1 sede in , Via Luigi Razzolini n. 31, P.IVA/C.F.16417351000; Pt_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che gli odierni ricorrenti hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe, allegando e deducendo: quanto a Parte_1
-di essere creditrice della complessiva somma di € 28.949,12 di cui
€ 7.748,21 in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 3998/24 emesso dal
Tribunale di OM, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.; -di aver notificato in data 14.10.24 atto di precetto in rinnovazione per il complessivo importo di € 13.670,49 (cfr. doc. 10, ricorso);
-di aver ottenuto altresì il Decreto Ingiuntivo n. 6814/24 emesso dal Tribunale di OM, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., notificato unitamente all'atto di precetto per complessivi €
15.278,63 (cfr. doc. 11, ricorso);
-l'infruttuoso esperimento dell'atto di pignoramento presso terzi, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dalle terze pignorate e da BC OM (cfr. doc. 12, Controparte_2 ricorso);
quanto a e Parte_2 Parte_3
-di essere creditori della complessiva somma di € 13.023,26, vantati rispettivamente in forza del Decreto Ingiuntivo n. 7394/24 e del
Decreto Ingiuntivo n. 6771/24 del Tribunale di OM, definitivamente esecutivi ex art. 647 c.p.c. (cfr. doc. 1-2-3-4, ricorso);
-la riscontrata irreperibilità della società debitrice in occasione dei tentativi di pignoramento mobiliare esperiti dagli istanti in data 10.01.2025 e 31.01.2025 (cfr. doc. 5-6, ricorso);
-la sostanziale incapienza della società debitrice, riscontrata in occasione del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dagli istanti, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. doc. 7-8, ricorso);
-il superamento delle soglie dimensionali prescritte per legge, come desumibile dal bilancio 2023(cfr. doc. 11, ricorso);
quanto a Parte_4
-di essere creditrice della complessiva somma di € 15.804,42 vantata in forza del Decreto Ingiuntivo n. 1962/24 emesso dal Tribunale di
Modena, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., relativamente a cui veniva notificato atto di precetto in data 25.11.2024 (cfr. doc. 4-5, ricorso);
-l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dall'istante, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. doc. 6, ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rilevato che sono pervenute le informative richieste ai Pubblici
Registri ex art. 42 CCII che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della resistente per complessivi €
141.019,17 nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione ed
€ 113.174,62 nei confronti di Inps.
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs gennaio 2019, n. 14) :
2)qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3)dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2024, relativo ai crediti vantati dagli istanti portati dai titoli ottenuti, definitivamente esecutivi,nonché, dalle ulteriori esposizioni debitorie documentate da Ader e Inps di entità ben superiore alle prescritte soglie di legge;
b) dal deposito dei bilanci di esercizio al 2023, da cui si evince il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, presentando un attivo patrimoniale pari a €
752.131,00, debiti per complessivi € 598.645,00 e ricavi per €
1.709.060,00(cfr. allegati fascicolo telematico); -rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
-rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Via Luigi Razzolini n. 31, CP_1 Pt_1
P.IVA/C.F.16417351000-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 18.12.2025 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 2.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia