Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2025, proposto da
GI UC MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Macerata, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pasqualetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE SO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva approvata con-decreto del Direttore Generale dell’Università degli studi di Macerata – Area risorse umane-ufficio reclutamento e gestone giuridica del personale tab e cel– prot. n. 0145378 del 31.12.2024 – uor: si000065 – classif. vii/5 – rep. dcrdg n. 184/2024, comunicato al ricorrente in data 07.01.2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico-amministrativo all’interno delle Aree (progressione economica orizzontale – art. 86 del CCNL 18 gennaio 2024), nonché la relativa graduatoria, nella quale al ricorrente non è stato riconosciuto il differenziale stipendiale di cui all’art. 86 ed all’Allegato G del CCNL di Comparto Università e Ricerca del 18.01.2024, nonché dell’Avviso di procedura selettiva-decreto del Direttore Generale dell’università degli studi di macerata – area risorse umane-ufficio reclutamento e gestone giuridica del personale tab e cel, presupposto e collegato, prot. n. 0136174 del 03.12.2024 – uor: si000065 – classif. vii/5 – rep. dcrdg n.. 169/2024, pubblicato all’albo on line d’ateneo in data 03.12.2024 e comunque di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con i medesimi sia comunque in rapporto di correlazione nonché, occorrendo, per la condanna dell’amministrazione intimata alla rettifica della graduatoria sulla base della diversa interpretazione del criterio di preferenza in favore del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua e, conseguentemente, al riconoscimento dei differenziali stipendiali previsti dall’art. 86 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dalla contrattazione integrativa, di cui all’avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali del 03.12.2024; in subordine al risarcimento del danno per perdita di chance, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ovvero da liquidare per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna gli atti della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico-amministrativo all’interno delle Aree (progressione economica orizzontale – art. 86 del CCNL 18 gennaio 2024), con particolare riferimento alla relativa graduatoria, nella quale al ricorrente non è stato riconosciuto il differenziale stipendiale di cui all’art. 86 ed all’Allegato G del CCNL di Comparto Università e Ricerca, nonché l’avviso di procedura selettiva.
Si è costituita l’Università degli Studi di Macerata, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia riguarda una selezione volta alla attribuzione di una progressione economica.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
1.1 Come eccepito dall’Amministrazione resistente, gli atti riguardanti una procedura selettiva interna, per il costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. possono essere contestati innanzi al giudice civile, in quanto emanati dall’Amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
1.2 In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite 11 aprile 2018, n. 8985, ha ribadito che non rientrano tra le “progressioni verticali”, le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - quelle meramente economiche, nonché quelle che comportano il conferimento di qualifiche, sia pure più elevate, comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, dunque, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali.
1.3 Nel sistema vigente, le “progressioni verticali” sono infatti solo quelle che comportano un mutamento dello status del dipendente, e non anche le progressioni economiche o quelle che conferiscono qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area di inquadramento (Tar Lazio Roma 20 agosto 2024 n. 15880).
1.4 Rileva pertanto il principio da tempo consolidatosi in tema di riparto della giurisdizione, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile per le controversie riguardanti il passaggio da una qualifica ad un’altra, nell’ambito della stessa area (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1453; Sez. IV, 20 novembre 2006, n. 6736; Sez. Un., 26 febbraio 2004, n. 3948; 7 luglio 2005, n. 14259). Tale principio riguarda la natura del passaggio e non è influenzato dalla modalità di svolgimento della selezione.
2 Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la presente controversia alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale le cause potranno essere riassunte ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
2.1 La natura in rito della decisione consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM AN, Presidente
GI IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU | Renata MM AN |
IL SEGRETARIO