Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dr. Luca Verzeni Giudice rel. dr.ssa Maria Magrì Giudice nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 242/2024 promosso da
Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Monica Ortenzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
, già iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. Controparte_1
di c.f. e p. Iva , REA con sede in C.F._1 P.IVA_1 C.F._2
NO SA NI (BG), via SA Vitale, n. 28,
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso – depositato il 26.07.2024 - per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , impresa individuale Controparte_1
cancellata dal Registro delle Imprese di Bergamo in data 20.05.2024;
considerato che
la debitrice resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di rilevanti debiti nei confronti dell'Erario, dalla presenza di altra esposizione debitoria derivante dall'emissione di decreto ingiuntivo a carico, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la cancellazione della impresa dal Registro delle Imprese;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. a)
CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa sino al maggio 2024, aveva il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal
Registro delle Imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditrice esercente attività di fabbricazione di imballaggi in legno, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I. (risulta, anzi, dalla lettura della documentazione in atti – dichiarazioni i.v.a. ed i.r.a.p. - ricavi superiori ad euro 200.000,00 negli esercizi 2019/2023); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dr. iscritto all'Albo dei soggetti Persona_1
incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 CCII.,
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , già Controparte_1
iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p. C.F._1 Iva , REA BG-382681, con sede in NO SA NI (BG), via SA P.IVA_1
Vitale, n. 28, nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore il dr. C.F. ; Persona_1 C.F._3
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 24.06.2025, ore 10.00; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 12.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Luca Verzeni dr. Vincenzo Domenico Scibetta