Sentenza 1 luglio 2021
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06643/2025REG.PROV.COLL.
N. 01036/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2022, proposto da LA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 620 in data 1.7.2021, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Andora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia, depositate dai difensori di entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento del provvedimento 23 gennaio 2012 n. 9/12 fasc. 13/11 con il quale il Comune di Andora ha ordinato la demolizione di opere abusive realizzate sull’area fg. 45/a part. 2092 di proprietà di LA RI.
1.1. In particolare, l’ente locale, a seguito di sopralluogo, rilevava l’avvenuto ampliamento del parcheggio seminterrato assentito con permesso di costruire 13 febbraio 2009 n. 738/2 e la sua trasformazione in abitazione, ordinandone di conseguenza la demolizione. Invero, dal verbale del sopralluogo del 20 ottobre 2011, svolto alla presenza della ricorrente sig. ra RI LA, emergeva quanto segue: “il parcheggio seminterrato previsto sotto la corte sud del fabbricato principale e assentito con P.C. 738/3 ‘variante in parziale sanatoria al P.C. 718/12, come parcheggio coperto bici e motorini risulta essere stato ampliato rispetto all’ipotesi progettuale e trasformato in locali abitativi costituiti da soggiorno con angolo cottura, tre camere dal letto, bagno e w.c., locale di sgombero e pertinenze varie su una superficie complessiva di cerica mq 80 (ottanta) mentre il locale da adibire a parcheggio assentito prevedeva una superficie di solo mq 35 circa. Si precisa che l’ampliamento risulta essenzialmente dovuto all’incremento del volume di sterro effettuato sotto la corte in questione ad eccezione di un piccolo volume in ampliamento, questo completamente fuori terra, di circa mq 3,70 in aderenza al prospetto sud. Sono state inoltre ricavate una porta finestra sul prospetto nord e tre bucature della tipologia luci/finestre sul prospetto sud. Inoltre risulta installata una tettoia sul prospetto ovest. L’altezza media utile dei locali abitativi ricavati è di metri 2,62. L’Unità abitativa così ricavata risulta dotata di impianto idrico sanitario ed elettrico, riscaldamento a pompa di calore con calderina gas esterna ed è completamente arredata”.
1.2. Sulla base di tale premessa, l’ordinanza in questione intimava la demolizione e la rimessa in pristino, entro novanta giorni, delle dette opere.
2. La sig.ra LA RI impugnava il provvedimento al T.a.r. per la Liguria, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
2.1. Violazione dei principi in tema di riesame degli atti amministrativi. Eccesso di potere e difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta. Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei diritti in materia di partecipazione procedimentale.
2.2. Eccesso di potere per perplessità, grave difetto di istruttoria, incongruità, contraddittorietà intrinseca fra motivazione e dispositivo, carenza di interesse.
2.3. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carenza assoluta di istruttoria. Difetto di motivazione.
2.4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’rt. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Con sentenza n. 620 in data 1.7.2021, il primo giudice:
a) respingeva il ricorso;
b) condannava la ricorrente alle spese.
6. Avverso la sentenza, la sig.ra RI interponeva appello, affidandolo a cinque motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
6.1. Erroneità ed illogicità della sentenza appellata. Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Difetto di motivazione. Fondatezza del primo motivo di ricorso. Violazione dei principi in tema di riesame degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta. Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei diritti in materia di partecipazione procedimentale;
6.2. Erroneità ed illogicità della sentenza appellata. Difetto di motivazione. Fondatezza del secondo motivo di ricorso. Eccesso di potere per perplessità, grave difetto di istruttoria, incongruità, contraddittorietà intrinseca fra motivazione e dispositivo, carenza di motivazione.
6.3. Erroneità ed illogicità della sentenza appellata. Fondatezza del terzo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carenza assoluta di istruttoria. Difetto di motivazione.
6.4. Erroneità della sentenza appellata. Fondatezza del quarto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione.
6.5. Erroneità della sentenza. Illogicità. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 29 e 34 c.p.a.
7. Si costituiva nel presente giudizio l’Amministrazione comunale per resistere all’appello.
8. Con memoria versata in atti il 15 novembre 2024, l’appellante evidenziava che, nelle more del giudizio, come attestato anche dalla produzione documentale effettuata in data 6.11.2024, l’abuso contestato era stato rimosso e che era stato richiesto al Comune l’accertamento di conformità della residua parziale difformità della forma geometrica del manufatto, rientrante nei margini di tolleranza oggi definiti dalla legge, rimanendo immodificata l’originaria destinazione e l’originaria superficie. Ciò posto, ad avviso dell’appellante l’oggetto del procedimento sanzionatorio doveva ritenersi venuto meno e quindi non vi era ragione di insistere nella originaria impugnazione.
9. In vista dell’udienza di discussione fissata per il 17.12.2024, le parti depositavano istanza congiunta di rinvio, atteso che “ l'esito del menzionato procedimento di sanatoria (ad oggi non ancora concluso) è rilevante ai fini della definizione della presente controversia ”.
9.1. La Sezione, con ordinanza n.10364 del 2024 disponeva il differimento dell’udienza.
10. Successivamente le parti depositavano memorie difensive.
In particolare, sul comune presupposto della perdurante pendenza del procedimento di sanatoria suddetto, l’appellate, con memoria depositata in data 13.6.2025, evidenziava che “ è venuto meno l’oggetto del provvedimento sanzionatorio ex art. 31 del testo unico dell’edilizia a seguito del ripristino spontaneamente eseguito dalla ricorrente, che ha riportato il locale contestato alla originaria funzione, eliminando l’ampliamento e la modifica d’uso contestato dall’Amministrazione; la situazione è stata accertata dal Comune con apposito sopralluogo effettuato in data 27 novembre 2024, a seguito del quale infatti la pratica di sanatoria relativa alle parziali difformità della struttura è stata portata in istruttoria; allo stato dunque il provvedimento sanzionatorio non è procedibile, nemmeno in parte, sia perché attualmente è configurabile, al più, una parziale difformità, in nessun modo riconducibile alla fattispecie sanzionata dall’art. 31 t.u.ed.; sia perché è comunque pendente l’istanza di accertamento di conformità di cui si è detto; e d’altra parte il Comune non potrebbe pretendere di eseguire un provvedimento sanzionatorio adottato nel gennaio del 2012, senza prima verificare lo stato attuale dei luoghi; questa verifica dimostrerebbe la necessità, quantomeno, di una riqualificazione della difformità e la corretta individuazione della sanzione stabilita dalla legge ”; concludendo poi con una richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; e solo in subordine, nel caso che il Comune insistesse per la prosecuzione del giudizio, per l’accoglimento dell’appello.
L’amministrazione appellata, dal canto suo, con memoria depositata il 23.6.2025, ha dichiarato di rimettersi al Collegio per la valutazione del residuo interesse in capo all’appellante, insistendo per il rigetto del gravame in caso di positivo riscontro dell’interesse alla decisione.
11. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 15.7.2025.
12. Ritiene il Collegio che nella descritta situazione debba essere rilevata, in capo all’appellante, una sostanziale carenza sopravvenuta di interesse alla decisione dell’appello, non formalizzata con rituale rinuncia, ma tale da essere comunque apprezzata ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
13. Invero, in primo luogo, deve considerarsi che il Comune appellato non ha contestato l’assunto di controparte circa l’avvenuta sostanziale eliminazione delle opere di cui era stata ordinata la demolizione e non si è opposto al rilievo della sopravvenuta carenza di interesse, limitandosi a confermare che pende ancora un’istanza dell’interessata di accertamento di conformità, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, relativamente a profili di parziale difformità geometrica della costruzione.
13.1. Inoltre, dal verbale di sopralluogo effettuato dall’amministrazione locale in data 27.11.2024 è dato cogliere che “ la conformazione planimetrica dello stato dei luoghi corrisponde a quanto rappresentato nella "tavola 2" prot.31866 del 05/11/2024; in particolare le murature perimetrali sono realizzate in murature e non si è rilevata la presenza di impianti o predisposizioni tali da denotare un utilizzo abitativo (prese TV funzionanti, riscaldamento condizionamento, cucina, elettrodomestici ecc). Si è rilevata la presenza di un rubinetto per l'acqua, parziale controsoffittature con incassati faretti, realizzazione di opere interne in murature un tempo utilizzate come mobilia oltre alla pavimentazione in parquet. Esternamente vi è un'aiuola in aderenza al fronte principale, un pergolato in legno sovrastato da una lastra di materiale plastico semitrasparente e da una pianta rampicante. Si precisa che in relazione all'istanza di accertamento di conformità ex art.36-bis del DPR 380/01 presentato allo SUE in data 05/11/2024 prot.31866, con nota prot.33551 del 22/11/2024 sono state richiesta integrazioni documentali al fine di procedere con l'istruttoria dell'istanza di sanatoria.”
14. Ciò premesso, deve anche considerarsi che l’accertata modificazione dello stato dei luoghi (rispetto alla consistenza che aveva dato luogo all’ordinanza di demolizione), in senso conformativo all’ordine di ripristino, oggettivamente ha determinato il superamento del provvedimento sanzionatorio del 2012 e della situazione di fatto ivi considerata; e ciò comporta, peraltro, che qualunque intervento sanzionatorio, allo stato, non può prescindere dall’esigenza di riqualificazione delle (eventuali residue) difformità non sanabili, attività prodromica alla individuazione della sanzione eventualmente prevista dalla legge.
15. In definitiva, stima il Collegio che nella specie sia venuto meno l’interesse dell’appellante rispetto al presente gravame e che pertanto l’appello sia divenuto improcedibile, salvo ovviamente l’esito del pendente procedimento amministrativo, che non rientra nel “fuoco” del presente processo e sul quale pertanto non ha luogo pronunciarsi (art. 34 cpa); e in tal senso occorre concludere.
16. Ricorrono tuttavia valide ragioni, rappresentate dalla peculiarità dei fatti, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO