TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.2558/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. EA UL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n.2558/2019 promossa da:
-La (già , ora in fallimento; Parte_1 Parte_2
(p.iva , Parte_3 P.IVA_1 Parte_3 c.f.
[...] C.F._1 Parte_4 C.F._2 ll'Av elet i pres difensore sito in Perugia, via Bartolo n.10
-attori opponenti–
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo ed Controparte_1 P.IVA_2 sso lo v. Susanna Faustini sito in Terni, via San Nicandro n.39
-convenuta opposta-
(c.f. ) e per essa la (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 sa d la D'Orazio ed e tud difensore sito in Milano, via Boccaccio n.45;
-terza intervenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 26.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione -in qualità di debitore-, Parte_5 [...]
-in qualità di Parte_3 Parte_6 del 30.09.2019 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1841/2019, richiesto ed ottenuto da Controparte_4 deducendo -in sintesi- la nullità delle fideiussioni in quanto contenenti c contrattuale tipo predisposto dall'ABI, la invalidità del contratto di mutuo in quanto stipulato per ripianare pagina 1 di 6 precedenti esposizioni debitorie chirografarie, l'estinzione dei rapporti fideiussori ex art.1956 c.c., il difetto di prova del credito azionato e comunque la contestazione di illecita applicazione di interessi anatocistici, invalidità della commissione di massimo scoperto, illecita applicazione di interessi usurari. Si costituiva in giudizio -poi fusa in contestando le Controparte_4 Controparte_5 eccezioni dedotte dagli o ezza del cre del giudizio si costituiva in giudizio ex art.111 c.p.c. anche la e per essa la procuratrice Controparte_2 [...]
quale successiva cessionaria e qui del credito di cui è causa. Controparte_3 Con ordinanza del 10.01.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art.183 c.p.c., sesto comma. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa veniva interrotta per l'intervenuto fallimento della società Parte_5
Riassunta la causa dai garanti Parte_3 Parte_3 Parte_3
e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertamenti e verifiche
[...] Parte_4 ili ri posti alla base della controversia. Espletata la consulenza di ufficio ed assegnato il giudizio all'odierno giudicante, la causa veniva rinviata alla data del 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, preso atto delle conclusioni delle parti rassegnate attraverso le note scritte depositate telematicamente, questo Tribunale tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
* 1. In via preliminare ritiene questo Tribunale che non sia condivisibile l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione sollevata dalla parte opponente. Al riguardo, dato atto della inapplicabilità al caso di specie dell'art.5 bis del D.L.vo n.28/2010 (in quanto inserito dall'art.7, comma 1, lettera e), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, con applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023), occorre considerare che “In tema di mediazione obbligatoria ex art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (Cass.Civ.n.25155 del 10.11.2020; Cass.Civ.n.12896 del 13.05.2021; C.A Genova n.938 del 01.08.2023; C.A. Milano n.944 del 20.03.2023; C.A. Napoli n.3780 del 12.10.2022). Ancora più chiaramente si consideri che “Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere sollevata a pena di decadenza entro la prima udienza e non può ritenersi validamente proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il differimento previsto dall'art.5, comma 4, d.lgs. 28/2010 riguarda esclusivamente l'avvio della procedura di mediazione, da effettuarsi dopo la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto, ma non incide sul termine per sollevare l'eccezione di improcedibilità, che resta fissato inderogabilmente alla prima udienza” (Trib. Frosinone n.315 del 28.04.2025). Ciò posto nel caso di specie l'eccezione di improcedibilità non risulta dedotta da parte opponente entro la prima udienza del 30.09.2020 ma solo successivamente in sede di prima memoria ex art.183 c.p.c., sesto comma, del 09.3.2022 né tanto meno risulta rilevata d'ufficio dal giudice. Conseguentemente, anche tenuto conto che i precedenti giudici assegnatari non risultano avere mai invitato le parti alla introduzione del procedimento di mediazione e non risultano avere mai rinviato il giudizio ad una udienza successiva alla scadenza del termine ex art.6 del D.Lvo n.28/2010, non ritiene questo giudicante di poter dichiarare l'improcedibilità in questione.
2. In ordine al merito della controversia nessuna sostanziale conseguenza invalidante risulta riscontrabile nel rinvenimento, nel tessuto contrattuale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, di pattuizioni negoziali riproduttive delle clausole contrastanti con l'art.2 della l.n.287/1990 ed oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia. Ed invero, anche a prescindere dalla questione della estensibilità della natura di prova privilegiata del predetto provvedimento n.55/05 a rapporti diversi rispetto alle fideiussioni omnibus -e quindi in particolare al contratto autonomo di garanzia o alle fideiussioni c.d. specifiche- ed a prescindere dalla natura di prova privilegiata del predetto provvedimento n.55/05 limitatamente al periodo di riferimento preso in esame in detto provvedimento -anno 2002/2005-
o anche al periodo successivo ed alle relative conseguenze in punto di onere della prova, il principio pagina 2 di 6 dirimente al riguardo è che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.41994 del 30.12.2021); principio riaffermato anche recentemente con chiarezza: “La fideiussione bancaria è nulla limitatamente alle clausole che riproducono previsioni nulle perché in contrasto con la normativa “antitrust”, a meno che non venga indagata la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla complessiva vicenda negoziale e non venga accertata l'effettiva volontà delle parti, vòlta a riconoscere alla parte nulla un essenziale rilievo ai fini della stessa esistenza del negozio” (Cass.Civ.n.28481 del 05.11.2024. Principio peraltro condiviso anche dalla C.A. di Perugia, n.583 del 14.8.2023; n.392 del 30.05.2023). Tenuto conto quindi di tali principi, in ordine ai quali questo Tribunale non ravvisa convincenti motivi per discostarsene e considerato che nel caso di specie l'esame delle fideiussioni non induce a ritenere che in assenza delle clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d'Italia i rapporti fideiussori non sarebbero stati stipulati e che tale conclusione non risulta nemmeno evincibile da nessun altro dato, deve ritenersi che le fideiussioni poste alla base della pretesa monitoria, anche depurate delle parti nulle corrispondenti alle pattuizioni negoziali riproduttive delle clausole contrastanti con l'art.2 della l.n.287 del 1990, rimangono per il resto legittimamente valide ed efficaci. In altri termini, anche a considerare la nullità delle tre clausole oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, il rapporto di garanzia derivante dai contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti rimane valido ed efficace, tale da giustificare la pretesa monitoria azionata dalla banca opposta.
3. Sotto altro aspetto l'impegno fideiussorio degli odierni opponenti non può nemmeno ritenersi estinto in virtù dell'effetto liberatorio ex art.1956 c.c.. Proprio al riguardo occorre considerare che “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass.Civ.n.16822 del 17.06.2024; Cass.Civ.n.20713 del 17.07.2023). In altri termini “nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società medesima” (Cass.Civ.n.10261 del 19.04.2021). Alla luce quindi dei principi appena richiamati;
tenuto conto della specifica pattuizione negoziale prevista nei contratti di fideiussione in base alla quale era espressamente previsto che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”; considerato che gli opponenti e Parte_3 erano gli unici due soci della società debitrice e che pertan le Parte_4 che non fossero direttamente a conoscenza della situazione concreta della società per la quale prestavano la propria garanzia;
dato atto delle perplessità relative ad un compiuto assolvimento dell'onere della prova da parte degli opponenti in qualità di fideiussori che chiedono la liberazione dalla garanzia (adeguatezza probatoria che nel caso di specie risulta incerta, in quanto desta perplessità che la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.1956 c.c. possa essere fornita solo attraverso l'esistenza di saldi negativi degli estratti conto. Proprio sul punto infatti “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da pagina 3 di 6 ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”: Cass.Civ.n.34685 del 24.11.2022); ritiene questo Tribunale di non ravvisare le condizioni per poter accogliere l'eccezione di liberazione dalla garanzia ex art.1956 c.c..
4. In ordine al merito in senso stretto della pretesa creditoria non condivisibile è la deduzione di parte Per_ opponente di pretesa nullità del contratto di mutuo del 09.01.2017 -atto pubblico Notaio rep.n.1074- in quanto stipulato per ripianare precedenti esposizioni debitorie dello stesso mutuatario. Proprio sul punto occorre considerare che nell'operazione economico-finanziaria descritta dagli opponenti non è ravvisabile alcun particolare profilo di invalidità, tenuto conto che “Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass.Civ.n.2779 del 30.01.2024). Le considerazioni appena richiamate risultano peraltro anche scrutinate e confermate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte la quale, proprio in argomento, ha chiaramente affermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art.474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass.Civ., Sez.Unite, n.5841 del 05.03.2025). Il tutto peraltro ancora più recentemente riaffermato dalla espressa conferma che “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità e osservato che una eventuale finalizzazione del c.d. mutuo solutorio al pregiudizio delle ragioni dei terzi rileva sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), ma non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, e che, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non configura una causa di nullità del contratto per mancanza di causa, avuto riguardo alla estraneità dello scopo del finanziamento dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria e dall'obbligo di restituzione della somma erogata” (Cass.Civ.n.27077 del 09.10.2025, motivazione). Alla luce quindi degli inequivocabili principi appena esposti non si rinvengono criticità tali da ravvisare profili di nullità nel contratto di mutuo di cui è causa.
5. In ordine alla pretesa monitoria relativa al sopra richiamato contratto di mutuo del 09.01.2017 occorre considerare che l'importo richiesto di euro 167.045,23 è stato oggetto di analisi e di accertamenti da parte del consulente tecnico di ufficio. Le verifiche eseguite dal consulente hanno escluso l'esistenza di usura nella previsione contrattuale dei tassi di interesse e nella conseguente applicazione concreta sia degli interessi corrispettivi che di quelli di mora. Il consulente ha anche verificato la mancata applicazione di anatocismo nel rapporto finanziario in questione. Sul punto peraltro occorre precisare che “Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (sia a tasso fisso, che variabile) non comporta capitalizzazione degli interessi anatocistici: infatti in tale modello di ammortamento gli interessi sono calcolati solo sul capitale via via residuo, escludendo così che possa prodursi un fenomeno di interessi su interessi” (Cass.Civ.n.8322 del 29.03.2025); in altri termini “nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto” (Cass.Civ.n.18835 del 10.07.2025). pagina 4 di 6 Tenuto conto quindi di quanto appena sopra evidenziato, considerato che gli accertamenti e le verifiche del consulente di ufficio risultano particolarmente approfondite, chiare e motivate, esenti da vizi logici o giuridici e quindi pienamente condivisibili, l'importo richiesto dalla parte opposta sulla base del contratto di mutuo può essere legittimamente confermato. In ordine ai due contratti di conto corrente e cioè contratto n.17879 e contratto n.10796 le analisi e le verifiche del consulente di ufficio hanno escluso l'applicazione di fenomeni usurari. In ordine al ricalcolo dei saldi dei predetti due contratti di conto corrente il ragionamento logico-giuridico seguito dal ctu nella ricostruzione di tali saldi risulta corretto e pienamente aderente alle indicazioni fornite dal Tribunale nell'ordinanza del 17.10.2023. In particolare il consulente ha provveduto a calcolare la capitalizzazione reciproca annuale solo nei periodi temporali per i quali ha ravvisato la relativa clausola specificatamente approvata, non considerando invece alcuna capitalizzazione per i periodi nei quali non ha rinvenuto la specifica clausola approvata per iscritto. Ha poi provveduto al ricalcolo dei tassi di interesse solo nella misura espressamente pattuita nei contratti, escludendo tutte quelle variazioni non legittimamente intervenute ed ha provveduto alla eliminazione di tutte le commissioni e spese non espressamente pattuite ed accettate. Nel ricalcolo del saldo del conto corrente n.17879 peraltro ritiene questo giudicante di accogliere il rilievo segnalato dalla ctp di parte opponente e dalla parte opponente stessa in base al quale risulta coincidenza totale tra TAN e TAE (coincidenza confermata anche dallo stesso ctu). Sul punto, anche se la differenza risulta oggettivamente trascurabile, occorre considerare che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass.Civ.n.4321 del 10.02.2022; Cass.Civ.n.18664 del 03.07.2023; C.A. Firenze, n.1124 del 21.06.2024; C.A. Salerno, n.362 del 30.04.2024; C.A. Catania, n.512 del 22.03.2024). Conseguentemente, con riferimento al predetto contratto di conto corrente, il ricalcolo finale definitivo va ravvisato nell'importo di euro 13.931,11 in favore della banca. In ordine invece al rapporto di conto corrente n.10796, tenuto conto delle chiare spiegazioni fornite dal ctu alla contestazione della ctp di parte opponente e considerato che parte opposta ha espressamente richiesto fino dalla sua costituzione, anche se in via gradata, la condanna degli opponenti alla somma che sarebbe risultata di giustizia, il ricalcolo finale definitivo va ravvisato nell'importo di euro 6.373,53 in favore della banca. Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte il decreto ingiuntivo n.779/2019 del 30.09.2019 non può trovare legittima conferma. Al contempo deve però riconoscersi il diritto della banca opposta al pagamento, da parte degli opponenti, della complessiva somma di euro 187.349,87. 6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza sostanziale e ciò anche nei confronti della parte intervenuta (Cass.Civ.n.28597 del 06.11.2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli opponenti Parte_5
ora in ,
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_3
[...] Parte_4 Controparte_5 e per essa za ed Controparte_2 Controparte_3 eccezione disattesa
-annulla il decreto ingiuntivo n.779/2019 del 30.09.2019 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1841/2019 e di cui è causa;
-condanna gli opponenti Parte_3 Parte_3
, al pagamento, in favore della parte opposta della somma
[...] Parte_4 Controparte_5 di euro 187.349,87 oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo;
pagina 5 di 6 -condanna gli opponenti Parte_3 Parte_3
, al pagamento delle spese di lite;
spese di lite che vengono liquidate in euro
[...] Parte_4
0 rofessionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge, con riferimento alla parte opposta ed in euro 8.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge con riferimento alla parte intervenuta.
Spoleto, 08.11.2025
EA UL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. EA UL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n.2558/2019 promossa da:
-La (già , ora in fallimento; Parte_1 Parte_2
(p.iva , Parte_3 P.IVA_1 Parte_3 c.f.
[...] C.F._1 Parte_4 C.F._2 ll'Av elet i pres difensore sito in Perugia, via Bartolo n.10
-attori opponenti–
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo ed Controparte_1 P.IVA_2 sso lo v. Susanna Faustini sito in Terni, via San Nicandro n.39
-convenuta opposta-
(c.f. ) e per essa la (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 sa d la D'Orazio ed e tud difensore sito in Milano, via Boccaccio n.45;
-terza intervenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 26.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione -in qualità di debitore-, Parte_5 [...]
-in qualità di Parte_3 Parte_6 del 30.09.2019 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1841/2019, richiesto ed ottenuto da Controparte_4 deducendo -in sintesi- la nullità delle fideiussioni in quanto contenenti c contrattuale tipo predisposto dall'ABI, la invalidità del contratto di mutuo in quanto stipulato per ripianare pagina 1 di 6 precedenti esposizioni debitorie chirografarie, l'estinzione dei rapporti fideiussori ex art.1956 c.c., il difetto di prova del credito azionato e comunque la contestazione di illecita applicazione di interessi anatocistici, invalidità della commissione di massimo scoperto, illecita applicazione di interessi usurari. Si costituiva in giudizio -poi fusa in contestando le Controparte_4 Controparte_5 eccezioni dedotte dagli o ezza del cre del giudizio si costituiva in giudizio ex art.111 c.p.c. anche la e per essa la procuratrice Controparte_2 [...]
quale successiva cessionaria e qui del credito di cui è causa. Controparte_3 Con ordinanza del 10.01.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art.183 c.p.c., sesto comma. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa veniva interrotta per l'intervenuto fallimento della società Parte_5
Riassunta la causa dai garanti Parte_3 Parte_3 Parte_3
e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertamenti e verifiche
[...] Parte_4 ili ri posti alla base della controversia. Espletata la consulenza di ufficio ed assegnato il giudizio all'odierno giudicante, la causa veniva rinviata alla data del 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, preso atto delle conclusioni delle parti rassegnate attraverso le note scritte depositate telematicamente, questo Tribunale tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
* 1. In via preliminare ritiene questo Tribunale che non sia condivisibile l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione sollevata dalla parte opponente. Al riguardo, dato atto della inapplicabilità al caso di specie dell'art.5 bis del D.L.vo n.28/2010 (in quanto inserito dall'art.7, comma 1, lettera e), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, con applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023), occorre considerare che “In tema di mediazione obbligatoria ex art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (Cass.Civ.n.25155 del 10.11.2020; Cass.Civ.n.12896 del 13.05.2021; C.A Genova n.938 del 01.08.2023; C.A. Milano n.944 del 20.03.2023; C.A. Napoli n.3780 del 12.10.2022). Ancora più chiaramente si consideri che “Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere sollevata a pena di decadenza entro la prima udienza e non può ritenersi validamente proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il differimento previsto dall'art.5, comma 4, d.lgs. 28/2010 riguarda esclusivamente l'avvio della procedura di mediazione, da effettuarsi dopo la decisione sulla provvisoria esecutività del decreto, ma non incide sul termine per sollevare l'eccezione di improcedibilità, che resta fissato inderogabilmente alla prima udienza” (Trib. Frosinone n.315 del 28.04.2025). Ciò posto nel caso di specie l'eccezione di improcedibilità non risulta dedotta da parte opponente entro la prima udienza del 30.09.2020 ma solo successivamente in sede di prima memoria ex art.183 c.p.c., sesto comma, del 09.3.2022 né tanto meno risulta rilevata d'ufficio dal giudice. Conseguentemente, anche tenuto conto che i precedenti giudici assegnatari non risultano avere mai invitato le parti alla introduzione del procedimento di mediazione e non risultano avere mai rinviato il giudizio ad una udienza successiva alla scadenza del termine ex art.6 del D.Lvo n.28/2010, non ritiene questo giudicante di poter dichiarare l'improcedibilità in questione.
2. In ordine al merito della controversia nessuna sostanziale conseguenza invalidante risulta riscontrabile nel rinvenimento, nel tessuto contrattuale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, di pattuizioni negoziali riproduttive delle clausole contrastanti con l'art.2 della l.n.287/1990 ed oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia. Ed invero, anche a prescindere dalla questione della estensibilità della natura di prova privilegiata del predetto provvedimento n.55/05 a rapporti diversi rispetto alle fideiussioni omnibus -e quindi in particolare al contratto autonomo di garanzia o alle fideiussioni c.d. specifiche- ed a prescindere dalla natura di prova privilegiata del predetto provvedimento n.55/05 limitatamente al periodo di riferimento preso in esame in detto provvedimento -anno 2002/2005-
o anche al periodo successivo ed alle relative conseguenze in punto di onere della prova, il principio pagina 2 di 6 dirimente al riguardo è che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.41994 del 30.12.2021); principio riaffermato anche recentemente con chiarezza: “La fideiussione bancaria è nulla limitatamente alle clausole che riproducono previsioni nulle perché in contrasto con la normativa “antitrust”, a meno che non venga indagata la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla complessiva vicenda negoziale e non venga accertata l'effettiva volontà delle parti, vòlta a riconoscere alla parte nulla un essenziale rilievo ai fini della stessa esistenza del negozio” (Cass.Civ.n.28481 del 05.11.2024. Principio peraltro condiviso anche dalla C.A. di Perugia, n.583 del 14.8.2023; n.392 del 30.05.2023). Tenuto conto quindi di tali principi, in ordine ai quali questo Tribunale non ravvisa convincenti motivi per discostarsene e considerato che nel caso di specie l'esame delle fideiussioni non induce a ritenere che in assenza delle clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d'Italia i rapporti fideiussori non sarebbero stati stipulati e che tale conclusione non risulta nemmeno evincibile da nessun altro dato, deve ritenersi che le fideiussioni poste alla base della pretesa monitoria, anche depurate delle parti nulle corrispondenti alle pattuizioni negoziali riproduttive delle clausole contrastanti con l'art.2 della l.n.287 del 1990, rimangono per il resto legittimamente valide ed efficaci. In altri termini, anche a considerare la nullità delle tre clausole oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, il rapporto di garanzia derivante dai contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti rimane valido ed efficace, tale da giustificare la pretesa monitoria azionata dalla banca opposta.
3. Sotto altro aspetto l'impegno fideiussorio degli odierni opponenti non può nemmeno ritenersi estinto in virtù dell'effetto liberatorio ex art.1956 c.c.. Proprio al riguardo occorre considerare che “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass.Civ.n.16822 del 17.06.2024; Cass.Civ.n.20713 del 17.07.2023). In altri termini “nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società medesima” (Cass.Civ.n.10261 del 19.04.2021). Alla luce quindi dei principi appena richiamati;
tenuto conto della specifica pattuizione negoziale prevista nei contratti di fideiussione in base alla quale era espressamente previsto che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”; considerato che gli opponenti e Parte_3 erano gli unici due soci della società debitrice e che pertan le Parte_4 che non fossero direttamente a conoscenza della situazione concreta della società per la quale prestavano la propria garanzia;
dato atto delle perplessità relative ad un compiuto assolvimento dell'onere della prova da parte degli opponenti in qualità di fideiussori che chiedono la liberazione dalla garanzia (adeguatezza probatoria che nel caso di specie risulta incerta, in quanto desta perplessità che la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.1956 c.c. possa essere fornita solo attraverso l'esistenza di saldi negativi degli estratti conto. Proprio sul punto infatti “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da pagina 3 di 6 ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”: Cass.Civ.n.34685 del 24.11.2022); ritiene questo Tribunale di non ravvisare le condizioni per poter accogliere l'eccezione di liberazione dalla garanzia ex art.1956 c.c..
4. In ordine al merito in senso stretto della pretesa creditoria non condivisibile è la deduzione di parte Per_ opponente di pretesa nullità del contratto di mutuo del 09.01.2017 -atto pubblico Notaio rep.n.1074- in quanto stipulato per ripianare precedenti esposizioni debitorie dello stesso mutuatario. Proprio sul punto occorre considerare che nell'operazione economico-finanziaria descritta dagli opponenti non è ravvisabile alcun particolare profilo di invalidità, tenuto conto che “Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass.Civ.n.2779 del 30.01.2024). Le considerazioni appena richiamate risultano peraltro anche scrutinate e confermate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte la quale, proprio in argomento, ha chiaramente affermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art.474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass.Civ., Sez.Unite, n.5841 del 05.03.2025). Il tutto peraltro ancora più recentemente riaffermato dalla espressa conferma che “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità e osservato che una eventuale finalizzazione del c.d. mutuo solutorio al pregiudizio delle ragioni dei terzi rileva sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), ma non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, e che, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non configura una causa di nullità del contratto per mancanza di causa, avuto riguardo alla estraneità dello scopo del finanziamento dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria e dall'obbligo di restituzione della somma erogata” (Cass.Civ.n.27077 del 09.10.2025, motivazione). Alla luce quindi degli inequivocabili principi appena esposti non si rinvengono criticità tali da ravvisare profili di nullità nel contratto di mutuo di cui è causa.
5. In ordine alla pretesa monitoria relativa al sopra richiamato contratto di mutuo del 09.01.2017 occorre considerare che l'importo richiesto di euro 167.045,23 è stato oggetto di analisi e di accertamenti da parte del consulente tecnico di ufficio. Le verifiche eseguite dal consulente hanno escluso l'esistenza di usura nella previsione contrattuale dei tassi di interesse e nella conseguente applicazione concreta sia degli interessi corrispettivi che di quelli di mora. Il consulente ha anche verificato la mancata applicazione di anatocismo nel rapporto finanziario in questione. Sul punto peraltro occorre precisare che “Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (sia a tasso fisso, che variabile) non comporta capitalizzazione degli interessi anatocistici: infatti in tale modello di ammortamento gli interessi sono calcolati solo sul capitale via via residuo, escludendo così che possa prodursi un fenomeno di interessi su interessi” (Cass.Civ.n.8322 del 29.03.2025); in altri termini “nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto” (Cass.Civ.n.18835 del 10.07.2025). pagina 4 di 6 Tenuto conto quindi di quanto appena sopra evidenziato, considerato che gli accertamenti e le verifiche del consulente di ufficio risultano particolarmente approfondite, chiare e motivate, esenti da vizi logici o giuridici e quindi pienamente condivisibili, l'importo richiesto dalla parte opposta sulla base del contratto di mutuo può essere legittimamente confermato. In ordine ai due contratti di conto corrente e cioè contratto n.17879 e contratto n.10796 le analisi e le verifiche del consulente di ufficio hanno escluso l'applicazione di fenomeni usurari. In ordine al ricalcolo dei saldi dei predetti due contratti di conto corrente il ragionamento logico-giuridico seguito dal ctu nella ricostruzione di tali saldi risulta corretto e pienamente aderente alle indicazioni fornite dal Tribunale nell'ordinanza del 17.10.2023. In particolare il consulente ha provveduto a calcolare la capitalizzazione reciproca annuale solo nei periodi temporali per i quali ha ravvisato la relativa clausola specificatamente approvata, non considerando invece alcuna capitalizzazione per i periodi nei quali non ha rinvenuto la specifica clausola approvata per iscritto. Ha poi provveduto al ricalcolo dei tassi di interesse solo nella misura espressamente pattuita nei contratti, escludendo tutte quelle variazioni non legittimamente intervenute ed ha provveduto alla eliminazione di tutte le commissioni e spese non espressamente pattuite ed accettate. Nel ricalcolo del saldo del conto corrente n.17879 peraltro ritiene questo giudicante di accogliere il rilievo segnalato dalla ctp di parte opponente e dalla parte opponente stessa in base al quale risulta coincidenza totale tra TAN e TAE (coincidenza confermata anche dallo stesso ctu). Sul punto, anche se la differenza risulta oggettivamente trascurabile, occorre considerare che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass.Civ.n.4321 del 10.02.2022; Cass.Civ.n.18664 del 03.07.2023; C.A. Firenze, n.1124 del 21.06.2024; C.A. Salerno, n.362 del 30.04.2024; C.A. Catania, n.512 del 22.03.2024). Conseguentemente, con riferimento al predetto contratto di conto corrente, il ricalcolo finale definitivo va ravvisato nell'importo di euro 13.931,11 in favore della banca. In ordine invece al rapporto di conto corrente n.10796, tenuto conto delle chiare spiegazioni fornite dal ctu alla contestazione della ctp di parte opponente e considerato che parte opposta ha espressamente richiesto fino dalla sua costituzione, anche se in via gradata, la condanna degli opponenti alla somma che sarebbe risultata di giustizia, il ricalcolo finale definitivo va ravvisato nell'importo di euro 6.373,53 in favore della banca. Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte il decreto ingiuntivo n.779/2019 del 30.09.2019 non può trovare legittima conferma. Al contempo deve però riconoscersi il diritto della banca opposta al pagamento, da parte degli opponenti, della complessiva somma di euro 187.349,87. 6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza sostanziale e ciò anche nei confronti della parte intervenuta (Cass.Civ.n.28597 del 06.11.2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli opponenti Parte_5
ora in ,
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_3
[...] Parte_4 Controparte_5 e per essa za ed Controparte_2 Controparte_3 eccezione disattesa
-annulla il decreto ingiuntivo n.779/2019 del 30.09.2019 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1841/2019 e di cui è causa;
-condanna gli opponenti Parte_3 Parte_3
, al pagamento, in favore della parte opposta della somma
[...] Parte_4 Controparte_5 di euro 187.349,87 oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo;
pagina 5 di 6 -condanna gli opponenti Parte_3 Parte_3
, al pagamento delle spese di lite;
spese di lite che vengono liquidate in euro
[...] Parte_4
0 rofessionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge, con riferimento alla parte opposta ed in euro 8.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge con riferimento alla parte intervenuta.
Spoleto, 08.11.2025
EA UL
pagina 6 di 6