Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02622/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2622 del 2024, proposto da
IT UL, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cosseria, n. 2;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’esecuzione
della sentenza n. 4393/2023 emessa in data 28 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, ha prestato servizio quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine.
Con sentenza n. 4393/2023 emessa in data 28 dicembre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato la sussistenza del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso e a rimborsare le spese di giudizio da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessato ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata camera di consiglio parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha comunicato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza.
Non resta quindi che dichiarare cessata la materia del contendere.
Poiché l’esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO