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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1108/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RU DO, EL
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5856/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 610/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TKFCR1600058 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il funzionario dell'Agenzia DP Latina si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 14.11.2022 e notificato il 10.11.2022, Ricorrente_1 Srl, impugnava la sentenza n. 610/2022, depositata in data 23.5.2022, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Latina aveva accolto parzialmente il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese processuali, proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate di Latina, avverso l'avviso di accertamento n. tkfcr1600058 rec.credito. imp 2017.
Il ricorso avverso detto atto era diretto a contestare il recupero del credito per “Ricerca e Sviluppo”, utilizzato in compensazione nell'anno 2017 per l'importo complessivo di € 41.229,00, e per la irrogazione delle relative sanzioni ex art. 13, comma 5, Dlgs 471/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11.7.2023, l'appellante depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione relativi alla cartella di pagamento n. 057 2022 001608099 000, emessa a seguito dell'atto di recupero del credito di imposta n. TKFCR1600058 2021 oggetto del contenzioso in essere.
A seguito di detta definizione agevolata il contribuente ha rinunciato ai giudizi pendenti.
A fronte di ciò, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi nel giudizio, ha contestato l'impugnazione ed ha svolto appello incidentale.
La presentazione della domanda di definizione agevolata con la rateazione del piano di pagamento redatta dalla Agenzia delle Entrate nonché i bollettini già pagati e non contestati consentono di dichiarare la cessazione della materia del contendere vista la comunicazione di adesione della Agenzia delle Entrate -
Riscossione, con la estinzione del giudizio e la conseguente compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) dichiara compensate interamente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RU DO, EL
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5856/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 610/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TKFCR1600058 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il funzionario dell'Agenzia DP Latina si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 14.11.2022 e notificato il 10.11.2022, Ricorrente_1 Srl, impugnava la sentenza n. 610/2022, depositata in data 23.5.2022, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Latina aveva accolto parzialmente il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese processuali, proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate di Latina, avverso l'avviso di accertamento n. tkfcr1600058 rec.credito. imp 2017.
Il ricorso avverso detto atto era diretto a contestare il recupero del credito per “Ricerca e Sviluppo”, utilizzato in compensazione nell'anno 2017 per l'importo complessivo di € 41.229,00, e per la irrogazione delle relative sanzioni ex art. 13, comma 5, Dlgs 471/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11.7.2023, l'appellante depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione relativi alla cartella di pagamento n. 057 2022 001608099 000, emessa a seguito dell'atto di recupero del credito di imposta n. TKFCR1600058 2021 oggetto del contenzioso in essere.
A seguito di detta definizione agevolata il contribuente ha rinunciato ai giudizi pendenti.
A fronte di ciò, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi nel giudizio, ha contestato l'impugnazione ed ha svolto appello incidentale.
La presentazione della domanda di definizione agevolata con la rateazione del piano di pagamento redatta dalla Agenzia delle Entrate nonché i bollettini già pagati e non contestati consentono di dichiarare la cessazione della materia del contendere vista la comunicazione di adesione della Agenzia delle Entrate -
Riscossione, con la estinzione del giudizio e la conseguente compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) dichiara compensate interamente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore