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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2681/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FLOR LAURA Parte_1
e
, con l'Avv. FLOR LAURA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di aver Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario, in Coredo (TN), in data 30.08.1997, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Coredo al n.26, Parte II Serie A, anno 1997, in costanza del quale sono nati due figli, il 21.03.1998, Per_1 economicamente autosufficiente, e , il 16.04.2003, studente Per_2 universitario, con ricorso depositato il 10.06.2025, esponevano la crisi del rapporto coniugale e chiedevano con domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio che il Tribunale di Trento accogliesse le seguenti conclusioni: RELATIVE ALLA SEPARAZIONE - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
ai sensi dell'art. 151, primo comma C.C.;
[...]
- ordinare al Comune di Predaia (ex Coredo) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) la casa familiare sita a Cles (Tn) rimarrà assegnata alla signora
[...]
con cui il figlio non economicamente autosufficiente convivrà Pt_1 Per_2
2) il signor contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_2 Per_2 fino alla sua indipendenza economica, corrispondendo l'importo mensile di € 300 sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese nonché mediante il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
3) il signor corrisponderà entro il giorno cinque di ogni mese Controparte_2 alla signora l'importo mensile di € 200 a titolo di mantenimento Parte_1 del coniuge
4) gli assegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 verranno aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT
5) le spese legali della presente procedura rimarranno a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno La Sig.ra e il Sig. ai sensi dell'art.473 bis Parte_1 Controparte_2
49 c.p.c., decorso il termine di cui all'art.3, legge n.898/1970, per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, chiedevano che l'intestato Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 30.08.1997 e trascritto nei Registri dello Pt_1 Controparte_2 stato Civile del Comune di Coredo al n. 26 - Parte II Serie A - Anno 1997
- ordinare al Comune di Predaia (ex Coredo) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- omologare le seguenti condizioni: 1) la casa familiare sita a Cles (Tn) rimarrà assegnata alla signora
[...]
con cui il figlio non economicamente autosufficiente convivrà Pt_1 Per_2
2) il signor contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_2 Per_2 fino alla sua indipendenza economica, corrispondendo l'importo mensile di € 300 sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese nonché mediante il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
3) il signor corrisponderà entro il giorno cinque di ogni mese Controparte_2 alla signora l'importo mensile di € 200 a titolo di assegno al Parte_1 coniuge
4) gli assegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 verranno aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT
5) le spese legali anche della presente procedura rimarranno a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno
Pag. 2 di 3 I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano espressamente di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.06.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione. Le parti, con note depositate il 23.06.2025, dichiaravano di essere state edotte delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente, ribadivano di non volersi riconciliare e chiedevano la separazione personale alle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. limitatamente alla fase di separazione. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, atteso che non vi è motivo di censurare il concordato mantenimento paterno dello stesso fino al raggiungimento della sua indipendenza economica,
p.q.m
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2681/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FLOR LAURA Parte_1
e
, con l'Avv. FLOR LAURA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di aver Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario, in Coredo (TN), in data 30.08.1997, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Coredo al n.26, Parte II Serie A, anno 1997, in costanza del quale sono nati due figli, il 21.03.1998, Per_1 economicamente autosufficiente, e , il 16.04.2003, studente Per_2 universitario, con ricorso depositato il 10.06.2025, esponevano la crisi del rapporto coniugale e chiedevano con domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio che il Tribunale di Trento accogliesse le seguenti conclusioni: RELATIVE ALLA SEPARAZIONE - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
ai sensi dell'art. 151, primo comma C.C.;
[...]
- ordinare al Comune di Predaia (ex Coredo) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) la casa familiare sita a Cles (Tn) rimarrà assegnata alla signora
[...]
con cui il figlio non economicamente autosufficiente convivrà Pt_1 Per_2
2) il signor contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_2 Per_2 fino alla sua indipendenza economica, corrispondendo l'importo mensile di € 300 sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese nonché mediante il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
3) il signor corrisponderà entro il giorno cinque di ogni mese Controparte_2 alla signora l'importo mensile di € 200 a titolo di mantenimento Parte_1 del coniuge
4) gli assegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 verranno aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT
5) le spese legali della presente procedura rimarranno a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno La Sig.ra e il Sig. ai sensi dell'art.473 bis Parte_1 Controparte_2
49 c.p.c., decorso il termine di cui all'art.3, legge n.898/1970, per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, chiedevano che l'intestato Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 30.08.1997 e trascritto nei Registri dello Pt_1 Controparte_2 stato Civile del Comune di Coredo al n. 26 - Parte II Serie A - Anno 1997
- ordinare al Comune di Predaia (ex Coredo) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- omologare le seguenti condizioni: 1) la casa familiare sita a Cles (Tn) rimarrà assegnata alla signora
[...]
con cui il figlio non economicamente autosufficiente convivrà Pt_1 Per_2
2) il signor contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_2 Per_2 fino alla sua indipendenza economica, corrispondendo l'importo mensile di € 300 sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese nonché mediante il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
3) il signor corrisponderà entro il giorno cinque di ogni mese Controparte_2 alla signora l'importo mensile di € 200 a titolo di assegno al Parte_1 coniuge
4) gli assegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 verranno aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT
5) le spese legali anche della presente procedura rimarranno a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno
Pag. 2 di 3 I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano espressamente di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.06.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione. Le parti, con note depositate il 23.06.2025, dichiaravano di essere state edotte delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente, ribadivano di non volersi riconciliare e chiedevano la separazione personale alle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. limitatamente alla fase di separazione. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, atteso che non vi è motivo di censurare il concordato mantenimento paterno dello stesso fino al raggiungimento della sua indipendenza economica,
p.q.m
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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