Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 23 gennaio 2025 dinanzi al G.I. dott. IE DA sono comparsi l'avv. Andrea Vecchiotti in sostituzione dell'avv. Federico Franchina per parte ricorrente e CF (CP) Mauro Casanova per parte opposta.
L'Avv. Vecchiotti, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Il CF (CP) Mauro Casanova, per la parte resistente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. IE DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 571 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
( in proprio quale Parte_1 C.F._1 comandante della m/p “Rita Madre” e quale rappresentante legale di ( ), rappresentati e Parte_2 P.IVA_1
; OPPONENTI
CONTRO
; Controparte_1
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio quale comandante della m/p denominata Parte_1
“Rita Madre” matr. MZ01749 e quale rappresentante di Parte_2 roponevano opposizione avverso “
1. O
[...]
01.2024, notificata a mezzo raccomandata in data 02.02.2024 nei confronti del sig. e della soc. coop. in Parte_1 Parte_2 solido;
2. Decreto di assegnazione punti licenza di pesca n. 20/2024 del 08.02.2024 verso la soc. coop. notificato a mezzo Parte_2 raccomandata in data 29.02.2024 ione punti n. 21/2024 del 08.02.2024 verso il sig. , notificato a mezzo raccomandata Parte_1 in data 29.02.2024” e rassegnavano le seguenti conclusioni “In via principale: 1) Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 06/2024 ed i decreti di assegnazione punti n. 20- 21/2024, della di , nonché di tutti Controparte_1 CP_1 gli atti annessi e consegu na so di conferma dell'atto impugnato per quanto attiene l'utilizzo di FAD, accogliere il ricorso in relazione al motivo di gravame di cui al punto 2 e, per l'effetto, disporre il dissequestro della rete da circuizione;
3) In ogni caso e nell'ipotesi di conferma dell'atto impugnato, disporre la riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale pari ad € 1.000,00 in base alla vigente disposizione dell'art. 11 del d.lgs. 4/2012”. Contestava, in particolare, 1) che non vi era prova che gli attrezzi rinvenuti nella imbarcazione “ ” fossero riconducibili alla categoria di FAD Parte_3 vietati;
2) che il seq rete circuizione era illegittimo in quanto era attrezzatura detenuta lecitamente;
3) che la sanzione era eccessiva e doveva essere ridotta al minimo di legge;
4) che l'ordinanza di ingiunzione era priva o carente di motivazione.
2.Si costituiva la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'oppos .
3.All'udienza di comparizione il giudice rinviava per la discussione.
4.Muovendo dal motivo di doglianza riguardante la carenza di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione, va evidenziato sul vizio di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione che “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016, n. 2959). Nel caso di specie, non può ritenersi che sussista un difetto di motivazione. L'ordinanza impugnata presenta una motivazione sussistente, articolata ed integrata con il richiamo alla violazione contestata, riportando la condotta ascritta agli opponenti, le norme violate, la prova costituita dalla portata di atto pubblico del verbale di ispezione ed operazioni compiute, dal verbale di accertamento elevato dalla . E proprio alla luce di tale tenore CP_1 probatorio ha ritenuto di dovere disattendere gli scritti difensivi dei ricorrenti. In conclusione, il vizio di motivazione (quarto motivo di doglianza) non è sussistente e la doglianza va respinta.
5.Nel merito, vale ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). L'ordinanza di ingiunzione è stata emessa in quanto in data 11.10.2023, alle ore 16,00, il personale militare della motovedetta CP 284, dipendente dalla Capitaneria di porto di , in missione per attività di vigilanza pesca CP_1 nelle acque antistanti l , nelle acque antistanti il litorale di Anzio, a circa 30 miglia nautiche dalla costa, affiancava il peschereccio denominato
“RITA MADRE”, matricola n. 1749 del Compartimento Marittimo di Milazzo e, a seguito di ispezione a bordo, emergevano elementi di prova in merito all'attività di pesca con l'utilizzo dei F.A.D., in violazione dell'art. 10 comma 1 lett. H) e I) del D.lgs. 4/2012. Secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs n. 4/2012 “Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: (…) h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi,
o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca (…)”. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Regolamento (CE) n. 404/2011, per “dispositivo di concentrazione dei pesci” (FAD) si intende “qualsiasi attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci”. E' pacifico tra le parti che ai sensi dell'art. 8 Sez. II del Reg. 404/2011, i FAD devono essere obbligatoriamente contrassegnati con le lettere ed i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio che li utilizza ed, inoltre, ai sensi del Decreto Dirigenziale 10385 del 18.06.2020, che ha recepito le CP_2 raccomandazioni contenute nella CGPM/44/2021/11 della General Fisheries Commission for the Mediterranean (G.F.C.M.) relativa alle misure di gestione per l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo, i FAD devono essere costruiti con materiale biodegradabile. Requisiti entrambi non riscontrati dagli operatori intervenuti in sede di ispezione. Infine, è anche incontestato che le imprese di pesca interessate a tale tipo di attività sono tenute a presentare al Ministero per le Politiche Agricole un'apposita richiesta onde ottenere l'iscrizione nell'elenco delle unità da pesca abilitate alla pesca della lampuga con i FAD, ma nello specifico è emerso che il Motopesca “Rita Madre”, condotto dal NT , non risultava tra Pt_1 le unità autorizzate alla “pesca della lampuga con F.A.D.”, così come risultato dalla consultazione dell'elenco allegato al Decreto Dirigenziale 265149 emesso in data 23/05/2023 dalla 3 del Controparte_3
CP_2
6.Ciò premesso dalla lettura del “verbale di ispezione ed operazioni compiute” si trae che “dopo un primo controllo visivo sono state subito rinvenute due buste e nella prima c'erano svariati dispositivi di concentrazione del pesce (FAD così come meglio evidenziato dalle riprese e immagini) e nella seconda busta c'erano un rotolo di nylon (tipo lenza) mentre nella cabina posta sulla tuga superiore vi erano svariati bidoni di colori diversi e all'interno di un cestone, sempre nel medesimo posto, vi erano molte bottiglie”. Si è detto che ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Regolamento (CE) n. 404/2011, per “dispositivo di concentrazione dei pesci” (FAD) si intende “qualsiasi attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci”. Ebbene, che i dispositivi ritrovati presso l'imbarcazione “Rita Madre” fossero proprio annoverabili tra quelli FAD in quanto idonei ad assolvere pienamente alla funzione di “attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci” lo afferma proprio lo stesso comandante Pt_1
, il quale -come si legge sempre nel verbale di ispezione-
[...] ento” dei dispositivi da parte degli operanti, a richiesta di delucidazione da parte della , “dichiarava che utilizzava i FAD tra CP_1 le varie calate dopo aver rinv hi di lampughe in profondità tramite l'utilizzo del proprio ecoscandaglio utilizzandoli, a suo dire, solo ed unicamente senza l'utilizzo di zavorra” e poi ancora “Non utilizzo i FAD con sistemi di ancoraggio sul fondo ma solo in mare per quando le lampughe sono in profondità”. La destinazione e la piena funzionalità dei dispositivi ritrovati presso l'imbarcazione a consentire l'aggregazione e concentrazione dei pesci si ritrova anche nei verbali di accertamento dove si legge la dichiarazione del trasgressore “I FAD pur non potendoli utilizzare poiché so di non essere autorizzato in questo momento non li stavo utilizzando in altri periodi del mese/anno”. E' evidente, pertanto, per stessa ammissione del trasgressore che i dispositivi ritrovati a bordo dell'imbarcazione erano certamente dispositivi aventi tutte le caratteristiche dei FAD. Del pari, risulta anche la prova non solo della detenzione ma anche del loro utilizzo nell'attività di pesca, in quanto è lo stesso trasgressore ad avere dichiarato di averne fatto impiego “I FAD pur non potendoli utilizzare poiché so di non essere autorizzato in questo momento non li stavo utilizzando ma li utilizzo in altri periodi del mese/anno”. In realtà, dal verbale di ispezione risultano elementi di conferma nel senso che anche durante l'attività di pesca dell'11.10.2023 il comandante Pt_1
ha fatto uso dei suddetti FAD detenuti a bordo. Infatti, la
[...] CP_1
riporta nel verbale che a domanda degli operanti il
[...]
“dichiarava che utilizzava i FAD tra le varie calate dopo aver Parte_1 rinvenuto i banchi di lampughe in profondità tramite l'utilizzo del proprio ecoscandaglio utilizzandoli, a suo dire, solo ed unicamente senza l'utilizzo di zavorra” e poi ancora “Non utilizzo i FAD con sistemi di ancoraggio sul fondo ma solo in mare per quando le lampughe sono in profondità”. Si tenga conto anche che l'imbarcazione “Rita Madre” veniva fermata a distanza di circa 30 miglia dalla costa e con a bordo una quantità rilevante di lampughe, per un peso complessivo di 600 kg. In altri termini, l'affermazione del comandante di fare uso dei dispositivi ritrovati durante l'anno, di utilizzarli tra una calata e l'altra una volta individuati i banchi di lampughe in profondità, la presenza di numerosi fad a bordo e di materiale atto a realizzarli, la posizione a 30 miglia dalla costa della imbarcazione al momento dell'accertamento, nonché la presenza a bordo di 600 kg di lampughe, sono tutti elementi che congiuntamente conducono a far ritenere raggiunta la prova, non solo della mera detenzione, ma anche dell'uso nella giornata dell'11.10.2023 dei FAD da parte del comandante Pt_1
.
[...] sione, il primo motivo di doglianza va respinto.
7.E' da respingere la richiesta di dissequestro della rete di circuizione in quanto ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs n. 4/2012 “
1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale”. La norma fa dunque riferimento non solo agli attrezzi, strumenti e apparecchi detenuti ma anche a quelli usati in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale, dunque non solo strettamente i FAD ma anche la rete che viene utilizzata, congiuntamente ed unitariamente al preventivo impiego del Fad, con una destinazione illecita traendo profitto dalla concentrazione e aggregazione di pesci provocata dal dispositivo.
8.Anche la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione non può essere accolta, tenuto conto che secondo l'art. 11 della L. n. 689/1981 “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Ebbene, nella specie la quantità di pesce ritrovato sulla barca, il numero di FAD rinvenuti, il materiale atto a realizzarli, il pregresso e reiterato utilizzo dei FAD dichiarato dallo stesso trasgressore, rendono congrua la sanzione emessa dalla amministrazione, considerato, altresì, che l'importo della sanzione si colloca in misura più prossima al minimo edittale.
9.In conclusione, l'opposizione va respinta e i provvedimenti impugnati confermati. Nulla sulle spese essendosi l'amministrazione costituita a mezzo di un funzionario delegato.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione;
-NULLA sulle spese.
Si comunichi.
Il giudice
IE DA