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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza dell'11/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3334 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. FERRARI MORANDI ESTER , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.MORELLI MASSIMILIANO , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione anche della pensione d'inabilità ex art. 12
L. n. 118/71, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta CTU medico legale, il ricorrente non si presentava alla visita peritale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente espresse nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
La parte tuttavia non si è presentata alla visita peritale ed ha dichiarato di non avere più interesse all'accertamento del diritto alle prestazioni indicate in ricorso, chiedendo solo l'omologa del requisito medico-legale ai fini dell'assegno mensile di assistenza art. 13
e, al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 18/01/2022, come già riconosciuto dal CTU della fase di ATP dei giudizi n.r.g. riuniti 13579/2023 e 13695/2023.
Alla luce di ciò, deve procedersi solo all'accertamento di quanto già riscontrato dal
CTU nella precedente fase.
Va quindi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza art. 13 legge n. 1187/1971 va accertato lo stato invalidante pari al 85% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, ex art. 11, comma 2, D.l. n. 463/1983, con decorrenza dalla data della domanda del
18/01/2022.
Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve peraltro seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
L'intervenuta rinuncia al presente ricorso in opposizione consente di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni medico-legali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza art. 13 l. n. 118/1971 ed accerta l'esistenza di uno stato invalidante pari al 85% al fine della concessione dell'esenzione parziale dal pagamento dei tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 18/01/2022; compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Roma, 4.1.2025.
Si comunichi
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza dell'11/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3334 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. FERRARI MORANDI ESTER , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.MORELLI MASSIMILIANO , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione anche della pensione d'inabilità ex art. 12
L. n. 118/71, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta CTU medico legale, il ricorrente non si presentava alla visita peritale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente espresse nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
La parte tuttavia non si è presentata alla visita peritale ed ha dichiarato di non avere più interesse all'accertamento del diritto alle prestazioni indicate in ricorso, chiedendo solo l'omologa del requisito medico-legale ai fini dell'assegno mensile di assistenza art. 13
e, al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 18/01/2022, come già riconosciuto dal CTU della fase di ATP dei giudizi n.r.g. riuniti 13579/2023 e 13695/2023.
Alla luce di ciò, deve procedersi solo all'accertamento di quanto già riscontrato dal
CTU nella precedente fase.
Va quindi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza art. 13 legge n. 1187/1971 va accertato lo stato invalidante pari al 85% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, ex art. 11, comma 2, D.l. n. 463/1983, con decorrenza dalla data della domanda del
18/01/2022.
Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve peraltro seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
L'intervenuta rinuncia al presente ricorso in opposizione consente di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni medico-legali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza art. 13 l. n. 118/1971 ed accerta l'esistenza di uno stato invalidante pari al 85% al fine della concessione dell'esenzione parziale dal pagamento dei tickets sanitari, con decorrenza dalla data della domanda del 18/01/2022; compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Roma, 4.1.2025.
Si comunichi
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola