TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11317/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Monti e dell'avv. Fabio Galassi, elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi p.e.c. dei difensori e Email_1
Email_2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliato in Bologna, alla Piazza San Francesco, 13 interno 1, presso lo studio dell'Avv. Domenico Santarcangelo
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi dedotti in atti: pagina 1 di 13 nel merito, salvo gravame, accertata la responsabilità dei soggetti evocati in giudizio per la violazione del principio di correttezza e buona fede, per l'effetto condannarli in solido tra loro, al risarcimento dei conseguenti danni patiti e patiendi dal sig.
[...]
per la somma € 58.087,94= o per il diversa importo – maggiore o minore – Parte_1 che risulterà di giustizia all'esito della lite.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulla seguente circostanza:
- Vero che ha pagato la somma di € 21.182,89 in favore del sig. Pt_2 CP_3 con bonifico eseguito in data 20/4/2016 in ottemperanza alla sentenza del
[...]
Tribunale di Bologna n. 1436/2015 (si mostri al teste il doc. 27).
Si indicano quali testimoni i sig.ri Esposti via degli Artisti n. 2 40024 CP_3
Castel San Pietro Terme (BO) e quale presidente del C.d.A. e legale Testimone_1 rappresentante di o comunque del legale rappresentante p.t. della Parte_3 medesima con domicilio in via S. Allende n. 39, 40021 Borgo Tossignano (BO) Pt_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per il procedimento di mediazione”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere:
- rigettare l'avversa domanda e conseguente richiesta di risarcimento del danno, in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e documentate nei precedenti atti di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora in avanti e la (d'ora Controparte_2 CP_4 Controparte_1 Contr innanzi ) al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 58.087,94 o diversa somma ritenuta di giustizia, per risarcimento da inadempimento ai generali doveri di correttezza e di buona fede.
In particolare, parte attrice così ricostruiva la sequenza dei fatti:
- nel corso del 2008, il , di cui egli deteneva una piccola quota di CP_6 partecipazione, aveva ricevuto l'incarico di eseguire lavori edili in subappalto, presso alcune strutture pubbliche, da Controparte_7
(d'ora innanzi , una rinomata impresa del
[...] Pt_2 bolognese specializzata in costruzioni, manutenzione e management;
pagina 2 di 13 - in data 29.10.2009 l'attore prestava garanzia personale a (poi Controparte_8 divenuta , cui era, in seguito, subentrata d'ora in poi , CP_9 Controparte_2 CP_4 unitamente a , inizialmente fino alla concorrenza di € 75.000,00 poi Parte_4 aumentata progressivamente fino ad € 150.000,00;
- il aveva successivamente ceduto pro solvendo in garanzia al suindicato CP_6 istituto creditizio, il credito derivante dalle fatture n. 94 del 30/11/2011 (per € 21.182,49, scadenza 30/4/2012), n. 98 del 29/12/2011 (per € 5.582,00, scadenza 31/5/2012) e n. 106 del 31/12/2011 (per € 18.801,76, scadenza 31/5/2012) e n. 1 del 14/02/2012 (per € 9.680,00, scadenza 31/7/2012) emesse nei confronti di per complessivi € Pt_2
55.246,25;
- in data 19-22.5.2012, l'odierno attore comunicava il recesso dalle garanzie;
- il 27.8.2012, a seguito del mancato assolvimento da parte del debitore principale, dei garanti e della società cedente, la promuoveva contro costoro un Controparte_8 procedimento monitorio innanzi al Tribunale di Ravenna, conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo n. 1647/2012 per la complessiva somma di €. 49.313,13;
- avverso il predetto decreto ingiuntivo, soltanto il promuoveva tempestiva Parte_1 opposizione, conclusasi con la sentenza (passata in giudicato) di rigetto dell'opposizione e di conferma dell'ingiunzione di pagamento, oltre alla compensazione delle spese di giudizio, in tesi, motivata dalla condotta contraria alla buona fede della banca;
- agli inizi del 2021, si rivolgeva tramite comunicazione via mail a , quale società CP_9 incorporante la per ricevere ragguagli in ordine allo stato delle Controparte_8 posizioni debitorie − incluse eventuali azioni pendenti di recupero coattivo del credito e sull'attuale titolarità dello stesso − al fine di tentare di intavolare delle trattative per definire bonariamente la vertenza;
- nell'occasione, rimarcava l'invito ad escutere il credito preventivamente nei confronti di trattandosi di azienda certamente solida e manifestando anche la disponibilità Pt_2
a sostenere i costi di recupero;
Contr
- in tale corrispondenza era intervenuta la , quale mandataria di CP_8 fornendo dei chiarimenti riguardanti il credito portato dalla citata sentenza e
[...] quello relativo al c.d. “conto anticipi”; Contr
- in data 19.7.2021, il comunicava a e a la propria Parte_1 Controparte_8 proposta transattiva, offrendo il pagamento della somma omnicomprensiva di € 5.000,00 in un'unica soluzione, per la sua liberazione dal contratto di fideiussione e chiedendo l'assenso degli istituti crediti alla cancellazione, a proprie spese, dell'ipoteca iscritta sui propri immobili, siti in Crevalcore (BO), via Bomporto n. 71;
pagina 3 di 13 Contr
- lamentava che, in data 20.5.2022, la si fosse limitata a comunicare l'ammontare del debito nei suoi confronti, pari ad in € 58.087,94, senza dare seguito all'eventuale accettazione della sua proposta;
- nonostante i numerosi solleciti, la controparte non aveva mai provveduto a dare riscontro alle suindicate richieste (sintetizzate al punto 28) dell'atto di citazione);
- vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Sulla base delle suindicate argomentazioni, l'attore allegava la violazione del dovere di buona fede da parte dell'istituto di credito originario titolare del credito e dei suoi successori e della mandataria, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva soltanto la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Eccepiva, nel dettaglio, l'assoluta genericità delle doglianze di controparte, contestando analiticamente le domande e le avversarie eccezioni.
La difesa della società convenuta deduceva, infatti, che alcuna responsabilità era ravvisabile a suo carico, atteso che per quanto di sua competenza e nel rispetto dei tempi tecnici, aveva dato seguito ad ogni richiesta avanzata dal , gestendo con Parte_1 correttezza e chiarezza la vicenda di cui è causa.
In particolare, in ordine all'eccepita mancata comunicazione sulla titolarità del credito, precisava che la aveva dato prova della propria legittimazione sostanziale dei CP_2 rapporti ceduti in blocco dalla mediante l'avviso di pubblicazione sulla CP_8
Gazzetta Ufficiale, senza che occorresse alcuna notifica ai singoli debitori o esibizione del contratto di cessione sottostante.
Con riguardo alla preventiva escussione del credito nei confronti del debitore principale, evidenziava che in capo al creditore non sussistesse alcun obbligo in tal senso, essendo possibile richiedere l'escussione del proprio credito ad ogni obbligato. A ciò aggiungeva che la richiesta avanzata al garante era legittima anche in virtù della fideiussione dallo stesso sottoscritta, che prevedeva la escussione a prima richiesta.
Sull'asserita violazione dell'obbligo di buona fede ravvisabile anche in ordine alla mancata accettazione della proposta transattiva avanzata da controparte, sottolineava la non congruità della somma offerta (€ 5.000,00 omnia) a fronte dell'ingente debito maturato (58.087,94).
pagina 4 di 13 Infine, deduceva il difetto di prova sui danni asseritamente patiti dal anche in Parte_1 conseguenza della trascritta ipoteca giudiziale sui suoi immobili, atteso che non era stata intentata nessuna azione esecutiva in suo danno.
Ciò posto, reclamava l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati nei propri scritti difensivi.
Dichiarata la contumacia di e depositate le memorie integrative ex art. Controparte_2
171 ter c.p.c., con provvedimento del 08.06.2024, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al 13.2.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente ricostruire i passaggi che hanno connotato i rapporti tra le odierne parti in causa e tra esse e gli altri soggetti che sono stati a vario titolo coinvolti nell'intera vicenda, come emergenti dalla documentazione in atti.
Il , di cui l'attore era socio per una quota minoritaria (doc. 1 parte attrice), CP_6 aveva aperto il 12.9.2009 con (poi denominata Controparte_10 Controparte_8
d'ora innanzi , il conto corrente n. 01/120/2241 e, nella medesima data, un conto CP_11 corrente anticipo fatture n. 01/120/2242.
, in data 29.10.2009, aveva prestato fideiussione omnibus in favore Parte_1 della suddetta banca per le obbligazioni del , fino all'ammontare elevato in CP_6 data 26.10.2010 ad euro 150.000.
Il aveva chiesto finanziamenti in c/c alla contro CP_6 Controparte_10 cessione pro solvendo in garanzia dei crediti vantati verso la In particolare, in Pt_2 data 15.12.2011 cedeva alla banca il credito relativo alla fattura n. 94 del 30/11/2011
(per € 21.182,49, scadenza 30/4/2012); in data 15.1.2012 il credito da fattura n. 98 del 29/12/2011 (per € 5.582,00, scadenza 31/5/2012); in data 20.1.2012 il credito da fattura n. 106 del 31/12/2011 (per € 18.801,76, scadenza 31/5/2012) e in data 14.2.2012 il credito da fattura n. 1 del 14/02/2012 (per € 9.680,00, scadenza 31/7/2012); cessioni tutte comunicate a a mezzo raccomandata (docc. 4 e 5 attore). Pt_2
Il 27.8.2012, evocava gli affidamenti concessi al (doc. 7 attore). CP_11 CP_6
Dalla certificazione del credito della el 15.11.2012 (doc. 7 attore) si evince che il CP_11
era in debito con la banca per euro 49.298,64 per saldo debitore del c/c CP_6
pagina 5 di 13 ordinario, competenze, spese e interessi, nonché di euro 14,49 per saldo debitore di c/c anticipo fatture, oltre accessori.
A seguito del mancato pagamento sia da parte del debitore principale , che CP_6 dei garanti, la banca creditrice chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 1647/2012 per la complessiva somma di €. 49.313,13.
Avverso il decreto ingiuntivo il proponeva opposizione, che veniva rigettata Parte_1 con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1094/2015, pubblicata il 16/09/2015, passata in giudicato.
In detta sentenza si legge quanto segue, in ordine alla doglianza dell'opponente per cui la banca aveva agito in mala fede, revocando gli affidamenti senza prima escutere il proprio credito nei confronti della ed agendo direttamente contro il debitore Pt_2 principale e il garante: “L'opponente non contesta infatti la sussistenza di un credito della banca, ma nega la correttezza della condotta della stessa, assumendo sostanzialmente che l'istituto di credito avrebbe dovuto, anziché revocare il rapporto e agire nei confronti della debitrice principale e del fideiussore , pretendere Parte_1
l'adempimento del credito ceduto dal in favore della banca nei confronti CP_6 di essendo la cessione avvenuta per un importo sostanzialmente pari allo Pt_2 scoperto di conto corrente. Non v'è dubbio che effettivamente il abbia CP_6 ceduto alla ora banca crediti nei confronti della CIMS scarl per CP_10 CP_8 un complessivo importo di circa 55.000 euro….. omissis…. Va peraltro osservato che dagli stessi documenti sopra richiamati (appunto doc 9 di parte opposta) si evince che il
, debitore principale garantito dal , ha ceduto il credito suddetto CP_6 Parte_1
“pro solvendo” a garanzia e a fronte di finanziamento della banca. (v in particolare art
3 delle condizioni generali sottoscritte dal , del quale il era socio e CP_6 Parte_1 fideiussore) ...omissis…. essendo specificamente pattuita, nel caso di specie, la funzione esclusiva di garanzia della cessione, con espressa esclusione di ogni pregiudizio del diritto della all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore CP_8 cedente, sia verso gli altri eventuali coobbligati (art. 2 delle condizioni generali di contratto) la banca ben poteva, come ha fatto, escutere a sua scelta il cessionario, ovvero il debitore principale e i suoi fideiussori”.
Con successiva sentenza n. 1436/2015 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 7.5.2015, emessa nella causa avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., instaurata incidentalmente nella procedura esecutiva promossa da nei confronti (anche) di (terzo pignorato), per rendere la Controparte_3 Pt_2 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. relativamente a credito vantato nei confronti del pagina 6 di 13 , il Tribunale adito giudicava non opponibili al creditore-attore le cessioni CP_6 dei crediti in favore di da parte del , in quanto mancante la CP_8 CP_6 prova che le cessioni sarebbero state notificate al debitore ceduto in data certa Pt_2 anteriore al pignoramento presso terzi promosso dallo stesso Controparte_3
A fronte dei fatti come sopra riassunti, vanno analizzate le doglianze di parte attrice, che Contr si sostanziano nella violazione, da parte di e , quest'ultima quale CP_11 CP_4 mandataria con rappresentanza di del dovere di correttezza e buona fede oggettiva CP_4 ex artt. 1175 e 1375 c.c.; violazione che concretizzerebbe persino l'uso abusivo del diritto. In particolare, l'attore ha imputato alle convenute di:
1) aver omesso di dargli informazioni richieste sull'incasso o meno di crediti ceduti dal a CP_6 Pt_2
2) aver omesso di informarlo rispetto alle iniziative intraprese per il recupero dei crediti oggetto di cessione;
3) aver omesso di rispondere alle ipotesi transattive prospettate dall'attore, che si era persino detto disponibile recuperare il credito a sue spese verso Pt_2
4) aver omesso di esibire la documentazione giustificativa della titolarità del credito in capo a CP_4
5) aver omesso di attivare la tutela (eventualmente anche giudiziale) delle ragioni creditorie verso con conseguente pagamento da parte di quest'ultima della fattura Pt_2
n. 94/2011 a terzi in forza della sentenza n. 1436/2015 Trib. Bologna (cfr. doc. 29) e ragionevole prescrizione degli ulteriori crediti (ed accessori) nascenti dalle altre fatture cedute dal CONSORZIO (n. 98 e 106/2011 e n. 01/2012);
6) l'aver omesso la i partecipare alla mediazione. CP_4
L'attore ha chiesto, a fronte delle condotte poste in essere dalle convenute in violazione del dovere di buona fede, il risarcimento dei danni quantificati nella somma non riscossa dal debitore ceduto allegando che i crediti ceduti, non più recuperabili in quanto Pt_2 in parte pagati a terzi dal debitore ceduto, in parte prescritti, avrebbe consentito:
- “di tacitare l'esposizione (utilizzi, conto anticipi o quant'altro nel rapporto bancario) del e, a cascata, del fideiussore , nei confronti della banca CP_6 Parte_1 medesima (posizione come peraltro già chiarita nel giudizio d'opposizione ex art. 645
c.p.c. dal a fr. docc. 10-11) e ciò a prescindere dall'imputazione del Parte_1 CP_11 Contro debito al saldo c/c, o al , o ancora al saldo del conto anticipi, piuttosto che delle cessioni di credito pro solvendo (cfr. §§ 6, 7, 8, 15, e 24 + docc. 4-5-16-25);
- eventualmente al sig. di surrogarsi alla banca, una volta reperita la Parte_1 provvista per tacitare l'incerta pretesa quest'ultima” (pag. 15 atto di citazione). pagina 7 di 13 Passando alla disamina dei singoli motivi di doglianza che in tesi attorea sarebbero sintomatici di una condotta contraria a buona fede perpetrata dalla banca in suo danno, quanto all'inosservanza degli obblighi informativi circa la titolarità del credito, parte attrice ha assunto che agli inizi del 2021 si rivolgeva alla banca , quale CP_9 incorporante la al fine di ricevere aggiornamenti sul rapporto Controparte_8 creditizio originariamente instaurato con quest'ultima, apprendendo solo in quella occasione che non era titolare del credito per esserlo, invece, la CP_9 Controparte_2 quindi, l'attore si rivolgeva a chiedendo di surrogarsi nella gestione della vicenda CP_4 Contr e, nel corso delle comunicazioni intercorse, interveniva quale mandataria di CP_4 Contr Con comunicazione del 5.4.2021, l'attore sollecitava a precisare chi fosse il referente con cui interloquire, insistendo per il conferimento in suo favore della procura a coltivare il recupero del credito nei confronti del debitore ceduto.
L'attore ha lamentato che non avrebbe dato notizia di essere subentrata nella CP_4 titolarità del credito a (prima (pag. 2, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. CP_9 CP_11 Contr dell'attore) e che la procura da non aveva valenza rispetto alla titolarità del CP_4 credito, che dunque on aveva provato. CP_4
I suddetti profili di doglianza non sono idonei a fondare un addebito alle convenute.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che si qualifichi come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.16526/2024, Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24798/2020).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass.
31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). pagina 8 di 13 Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884; 10/02/2023, n. 4277).
Ne consegue che, come evidenziato anche dalla società convenuta, non era richiesto l'inoltro di alcun avviso e/o notifica al garante del debitore ceduto per comunicare la cessione massiva dei crediti di e, conseguentemente, l'attore non può CP_8 dolersi di tale mancato adempimento sotto il profilo della violazione dell'obbligo di buona fede da parte della convenuta.
A ciò si aggiunga che all'attore era anche nota la qualità di Controparte_1 di mandataria di atteso che nella comunicazione via mail del
[...] Controparte_2 Contr
4.5.2021 indirizzata all'attore da , era stata, tra l'altro, allegata la procura speciale a firma del Notaio (pag. 9 comparsa di costituzione e risposta, doc. n. 17B di Per_1 parte convenuta).
Parimenti priva di pregio è la doglianza secondo cui la banca avrebbe dovuto coltivare diligentemente le ragioni di credito nei confronti di Pt_2
Questo profilo è stato già oggetto di pronuncia nella sentenza passata in giudicato, emessa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (sent. Trib. Ravenna n. 1094/2015), quanto ai fatti anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1647/2012. Con riferimento alle condotte asseritamente omissive della banca successive all'emissione del decreto ingiuntivo e non coperte dal giudicato, va ribadito quanto già sostenuto nella citata pronuncia, per cui la cessione pro solvendo dei crediti risultanti da fatture a carico di in favore della banca da parte del aveva scopo di garanzia a Pt_2 CP_6 fronte di aperture di crediti concessi a quest'ultimo (doc. 11 di parte attrice). Il carattere fondamentale della cessione del credito a scopo di garanzia è rappresentato dalla possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente al cedente ed al ceduto, poiché la cessione in garanzia non comporta l'inesigibilità dell'obbligazione originaria.
Si è, infatti, affermato (Cass. n. 4796/2001) che «la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia pagina 9 di 13 il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista
l'obbligazione del debitore garantito;
ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine».
Si è successivamente ribadito (Cass. 10092/2020) che «in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto».
Ne discende che proprio la natura accessoria e strumentale della garanzia in tale tipologia di cessione di credito, rispetto all'adempimento dell'obbligazione originaria, a differenza della cessione solutoria (secondo lo schema di cui all'art.1198 c.c., in cui il trasferimento del credito è preordinato all'estinzione dell'obbligazione originaria), comporta che il cessionario sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del debitore originario senza che sia necessario che dimostri l'infruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto la cessione suddetta non incide neppure sull'esigibilità del credito principale (Cass. n. 16837/2022).
Ne consegue che la condotta della società cessionaria, essendosi conformata a tali principi, deve ritenersi sul punto esente da censure.
Analogamente non merita accoglimento la censura secondo cui la cessionaria era tenuta ad informare il fideiussore della sorte dei crediti ceduti in garanzia e sulle iniziative intraprese per la conservazione degli stessi, a tutela del debitore cedente e dei fideiussori.
In particolare, l'attore ha imputato alle società convenute la violazione dei doveri di buona fede e di correttezza, per non aver salvaguardato l'interesse a surrogarsi nei diritti di credito vantati verso Pt_2
Vale a tal proposito richiamare quanto statuito in motivazione da una recente pronuncia della Suprema Corte, intervenuta su un caso analogo a quello in esame (Cass.
25/05/2022, n. 16837).
Si riportano i passaggi salienti della motivazione sul punto: “I ricorrenti, lamentando che la banca fosse tenuta ad informare i fideiussori della sorte dei crediti a lei ceduti in garanzia e sulle iniziative intraprese per la conservazione degli stessi, a tutela del debitore cedente e dei fideiussori, chiedono che questa Corte dichiari estinta la pagina 10 di 13 fideiussione, non essendo possibile il ritrasferimento a favore dei fideiussori dei crediti ceduti, perchè ormai prescritti, "ove pure non...riscossi e trattenuti abusivamente dalla banca".
Ora, ai sensi dell'art. 1955 c.c. "la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore"; la surrogazione del fideiussore è regolata dal precedente art. 1949, secondo cui "il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore".
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ai fini della liberazione del fidejussore per fatto del creditore, prevista dall'art. 1955 c.c., occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato ai gerente un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex art.
1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere (giuridicamente) possibile a surrogazione (Cass. 9719/1992;
Cass. 7603/1997; Cass. 765/2000; Cass. 6171/2003; Cass. 7719/2004).
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non può quindi consistere nella mera inazione, occorrendo, pertanto, un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita.
Sempre questa Corte (Cass. 1870/1999, precedente questo richiamato nella decisione qui impugnata), dal coordinamento tra le due disposizioni, sopra citate, gli artt. 1955 e
1949 c.c., ha tratto il principio secondo cui che la surrogazione tutelata dall'art. 1955
c.c. riguarda, espressamente ed esclusivamente, i diritti del creditore "contro il debitore" esulando quindi dall'ambito della norma i diritti che il creditore poteva vantare nei confronti di soggetti diversi dal debitore principale, quali appunto, come nella specie, i debitori ceduti.
Deve comunque altresì rilevarsi che il fideiussore, che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore, subentra, ai sensi dell'art. 1204 c.c., anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario, solo " a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore" e che "deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per
l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del pagina 11 di 13 debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (in fideiussione e la cessione di credito), ancorchè stipulati con il medesimo scopo di garanzia" (Cass. 29216/2008).
In sostanza, in ipotesi di cessione di un credito a scopo di garanzia di altra obbligazione
(nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca), non essendovi accessorietà fra i due rapporti, l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia, ma solamente un collegamento negoziale, il debitore ceduto, che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente, rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione. Di conseguenza: il debitore ceduto non
è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c. ma piuttosto è solvens estraneo al negozio. E nella titolarità di tale credito non potrebbe subentrare colui che essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio abbia soddisfatto il credito garantito.
Quindi l'invocata surrogazione non avrebbe neppure potuto operare nella specie”.
Sebbene nel caso di specie l'attore non abbia ritenuto di invocare l'art. 1955 c.c. come accaduto nel caso della pronuncia riportata, tuttavia quanto statuito dalla Suprema Corte lascia desumere principi applicabili anche nel caso concreto, in cui il garante ha inteso azionare il rimedio risarcitorio lamentando la mancanza, da parte della cessionaria, di informazioni sulla sorte dei crediti ceduti in garanzia e sui rimedi intrapresi per la relativa conservazione. Orbene, alla luce dei principi enunciati, il fideiussore non sarebbe potuto subentrare nella titolarità del credito ceduto e l'invocata surrogazione non avrebbe neppure potuto operare.
Per le medesime ragioni risulta del tutto inconferente la deduzione dell'intervenuta prescrizione di alcuni crediti per decorso del termine decennale contro la società debitrice ceduta.
Con riguardo alla lamentata mancata disponibilità a trattative stragiudiziali da parte della società convenuta, sul rilievo dell'omesso riscontro rispetto alla proposta transattiva a saldo e stralcio formulata dal , tale circostanza risulta smentita dalla Parte_1 documentazione versata agli atti, attestante interlocuzioni sul punto tra le parti.
Sul punto occorre preliminarmente osservare che nella specie non sono ravvisabili profili contrari a buona fede, atteso che rientra nella libertà negoziale del creditore la definizione del debito bancario a saldo e stralcio, mediante l'accettazione di una minor somma rispetto a quella richiesta.
In ogni caso, non sussistono ragioni, a fronte di contestazioni generiche, per dubitare della veridicità o pertinenza delle specifiche indicazioni offerte dalla società convenuta pagina 12 di 13 nei propri scritti difensivi, laddove ha sottolineato che l'aver risposto al garante, in data
20.5.2022, che il debito ammontava ad € 58.087,94, lasciava intendere che la proposta avanzata era troppo bassa per essere accettata.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda dell'attore va rigettata anche riguardo a tale motivo di contestazione.
Priva di pregio è, infine, l'ultima doglianza relativa alla mancata partecipazione alla mediazione da parte di Come si evince dal modulo di adesione alla mediazione CP_4 allegato da parte attrice, al momento dello svolgimento della procedura, si Pt_5 qualificava come titolare del credito, avendolo acquistato da come da avviso CP_4 pubblicato in G.U. del 20.12.2022 (docc. 33- 38 attore). Pertanto, unica legittimata a prendere parte alla mediazione era l Pt_5
In conclusione, le domande attoree vanno dunque interamente rigettate.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della convenuta costituita, in base ai parametri medi del D.M. 147/2022, per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice a rimborsare a le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 4 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11317/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Monti e dell'avv. Fabio Galassi, elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi p.e.c. dei difensori e Email_1
Email_2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliato in Bologna, alla Piazza San Francesco, 13 interno 1, presso lo studio dell'Avv. Domenico Santarcangelo
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi dedotti in atti: pagina 1 di 13 nel merito, salvo gravame, accertata la responsabilità dei soggetti evocati in giudizio per la violazione del principio di correttezza e buona fede, per l'effetto condannarli in solido tra loro, al risarcimento dei conseguenti danni patiti e patiendi dal sig.
[...]
per la somma € 58.087,94= o per il diversa importo – maggiore o minore – Parte_1 che risulterà di giustizia all'esito della lite.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulla seguente circostanza:
- Vero che ha pagato la somma di € 21.182,89 in favore del sig. Pt_2 CP_3 con bonifico eseguito in data 20/4/2016 in ottemperanza alla sentenza del
[...]
Tribunale di Bologna n. 1436/2015 (si mostri al teste il doc. 27).
Si indicano quali testimoni i sig.ri Esposti via degli Artisti n. 2 40024 CP_3
Castel San Pietro Terme (BO) e quale presidente del C.d.A. e legale Testimone_1 rappresentante di o comunque del legale rappresentante p.t. della Parte_3 medesima con domicilio in via S. Allende n. 39, 40021 Borgo Tossignano (BO) Pt_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche per il procedimento di mediazione”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere:
- rigettare l'avversa domanda e conseguente richiesta di risarcimento del danno, in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e documentate nei precedenti atti di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora in avanti e la (d'ora Controparte_2 CP_4 Controparte_1 Contr innanzi ) al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 58.087,94 o diversa somma ritenuta di giustizia, per risarcimento da inadempimento ai generali doveri di correttezza e di buona fede.
In particolare, parte attrice così ricostruiva la sequenza dei fatti:
- nel corso del 2008, il , di cui egli deteneva una piccola quota di CP_6 partecipazione, aveva ricevuto l'incarico di eseguire lavori edili in subappalto, presso alcune strutture pubbliche, da Controparte_7
(d'ora innanzi , una rinomata impresa del
[...] Pt_2 bolognese specializzata in costruzioni, manutenzione e management;
pagina 2 di 13 - in data 29.10.2009 l'attore prestava garanzia personale a (poi Controparte_8 divenuta , cui era, in seguito, subentrata d'ora in poi , CP_9 Controparte_2 CP_4 unitamente a , inizialmente fino alla concorrenza di € 75.000,00 poi Parte_4 aumentata progressivamente fino ad € 150.000,00;
- il aveva successivamente ceduto pro solvendo in garanzia al suindicato CP_6 istituto creditizio, il credito derivante dalle fatture n. 94 del 30/11/2011 (per € 21.182,49, scadenza 30/4/2012), n. 98 del 29/12/2011 (per € 5.582,00, scadenza 31/5/2012) e n. 106 del 31/12/2011 (per € 18.801,76, scadenza 31/5/2012) e n. 1 del 14/02/2012 (per € 9.680,00, scadenza 31/7/2012) emesse nei confronti di per complessivi € Pt_2
55.246,25;
- in data 19-22.5.2012, l'odierno attore comunicava il recesso dalle garanzie;
- il 27.8.2012, a seguito del mancato assolvimento da parte del debitore principale, dei garanti e della società cedente, la promuoveva contro costoro un Controparte_8 procedimento monitorio innanzi al Tribunale di Ravenna, conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo n. 1647/2012 per la complessiva somma di €. 49.313,13;
- avverso il predetto decreto ingiuntivo, soltanto il promuoveva tempestiva Parte_1 opposizione, conclusasi con la sentenza (passata in giudicato) di rigetto dell'opposizione e di conferma dell'ingiunzione di pagamento, oltre alla compensazione delle spese di giudizio, in tesi, motivata dalla condotta contraria alla buona fede della banca;
- agli inizi del 2021, si rivolgeva tramite comunicazione via mail a , quale società CP_9 incorporante la per ricevere ragguagli in ordine allo stato delle Controparte_8 posizioni debitorie − incluse eventuali azioni pendenti di recupero coattivo del credito e sull'attuale titolarità dello stesso − al fine di tentare di intavolare delle trattative per definire bonariamente la vertenza;
- nell'occasione, rimarcava l'invito ad escutere il credito preventivamente nei confronti di trattandosi di azienda certamente solida e manifestando anche la disponibilità Pt_2
a sostenere i costi di recupero;
Contr
- in tale corrispondenza era intervenuta la , quale mandataria di CP_8 fornendo dei chiarimenti riguardanti il credito portato dalla citata sentenza e
[...] quello relativo al c.d. “conto anticipi”; Contr
- in data 19.7.2021, il comunicava a e a la propria Parte_1 Controparte_8 proposta transattiva, offrendo il pagamento della somma omnicomprensiva di € 5.000,00 in un'unica soluzione, per la sua liberazione dal contratto di fideiussione e chiedendo l'assenso degli istituti crediti alla cancellazione, a proprie spese, dell'ipoteca iscritta sui propri immobili, siti in Crevalcore (BO), via Bomporto n. 71;
pagina 3 di 13 Contr
- lamentava che, in data 20.5.2022, la si fosse limitata a comunicare l'ammontare del debito nei suoi confronti, pari ad in € 58.087,94, senza dare seguito all'eventuale accettazione della sua proposta;
- nonostante i numerosi solleciti, la controparte non aveva mai provveduto a dare riscontro alle suindicate richieste (sintetizzate al punto 28) dell'atto di citazione);
- vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Sulla base delle suindicate argomentazioni, l'attore allegava la violazione del dovere di buona fede da parte dell'istituto di credito originario titolare del credito e dei suoi successori e della mandataria, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva soltanto la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Eccepiva, nel dettaglio, l'assoluta genericità delle doglianze di controparte, contestando analiticamente le domande e le avversarie eccezioni.
La difesa della società convenuta deduceva, infatti, che alcuna responsabilità era ravvisabile a suo carico, atteso che per quanto di sua competenza e nel rispetto dei tempi tecnici, aveva dato seguito ad ogni richiesta avanzata dal , gestendo con Parte_1 correttezza e chiarezza la vicenda di cui è causa.
In particolare, in ordine all'eccepita mancata comunicazione sulla titolarità del credito, precisava che la aveva dato prova della propria legittimazione sostanziale dei CP_2 rapporti ceduti in blocco dalla mediante l'avviso di pubblicazione sulla CP_8
Gazzetta Ufficiale, senza che occorresse alcuna notifica ai singoli debitori o esibizione del contratto di cessione sottostante.
Con riguardo alla preventiva escussione del credito nei confronti del debitore principale, evidenziava che in capo al creditore non sussistesse alcun obbligo in tal senso, essendo possibile richiedere l'escussione del proprio credito ad ogni obbligato. A ciò aggiungeva che la richiesta avanzata al garante era legittima anche in virtù della fideiussione dallo stesso sottoscritta, che prevedeva la escussione a prima richiesta.
Sull'asserita violazione dell'obbligo di buona fede ravvisabile anche in ordine alla mancata accettazione della proposta transattiva avanzata da controparte, sottolineava la non congruità della somma offerta (€ 5.000,00 omnia) a fronte dell'ingente debito maturato (58.087,94).
pagina 4 di 13 Infine, deduceva il difetto di prova sui danni asseritamente patiti dal anche in Parte_1 conseguenza della trascritta ipoteca giudiziale sui suoi immobili, atteso che non era stata intentata nessuna azione esecutiva in suo danno.
Ciò posto, reclamava l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati nei propri scritti difensivi.
Dichiarata la contumacia di e depositate le memorie integrative ex art. Controparte_2
171 ter c.p.c., con provvedimento del 08.06.2024, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al 13.2.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente ricostruire i passaggi che hanno connotato i rapporti tra le odierne parti in causa e tra esse e gli altri soggetti che sono stati a vario titolo coinvolti nell'intera vicenda, come emergenti dalla documentazione in atti.
Il , di cui l'attore era socio per una quota minoritaria (doc. 1 parte attrice), CP_6 aveva aperto il 12.9.2009 con (poi denominata Controparte_10 Controparte_8
d'ora innanzi , il conto corrente n. 01/120/2241 e, nella medesima data, un conto CP_11 corrente anticipo fatture n. 01/120/2242.
, in data 29.10.2009, aveva prestato fideiussione omnibus in favore Parte_1 della suddetta banca per le obbligazioni del , fino all'ammontare elevato in CP_6 data 26.10.2010 ad euro 150.000.
Il aveva chiesto finanziamenti in c/c alla contro CP_6 Controparte_10 cessione pro solvendo in garanzia dei crediti vantati verso la In particolare, in Pt_2 data 15.12.2011 cedeva alla banca il credito relativo alla fattura n. 94 del 30/11/2011
(per € 21.182,49, scadenza 30/4/2012); in data 15.1.2012 il credito da fattura n. 98 del 29/12/2011 (per € 5.582,00, scadenza 31/5/2012); in data 20.1.2012 il credito da fattura n. 106 del 31/12/2011 (per € 18.801,76, scadenza 31/5/2012) e in data 14.2.2012 il credito da fattura n. 1 del 14/02/2012 (per € 9.680,00, scadenza 31/7/2012); cessioni tutte comunicate a a mezzo raccomandata (docc. 4 e 5 attore). Pt_2
Il 27.8.2012, evocava gli affidamenti concessi al (doc. 7 attore). CP_11 CP_6
Dalla certificazione del credito della el 15.11.2012 (doc. 7 attore) si evince che il CP_11
era in debito con la banca per euro 49.298,64 per saldo debitore del c/c CP_6
pagina 5 di 13 ordinario, competenze, spese e interessi, nonché di euro 14,49 per saldo debitore di c/c anticipo fatture, oltre accessori.
A seguito del mancato pagamento sia da parte del debitore principale , che CP_6 dei garanti, la banca creditrice chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 1647/2012 per la complessiva somma di €. 49.313,13.
Avverso il decreto ingiuntivo il proponeva opposizione, che veniva rigettata Parte_1 con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1094/2015, pubblicata il 16/09/2015, passata in giudicato.
In detta sentenza si legge quanto segue, in ordine alla doglianza dell'opponente per cui la banca aveva agito in mala fede, revocando gli affidamenti senza prima escutere il proprio credito nei confronti della ed agendo direttamente contro il debitore Pt_2 principale e il garante: “L'opponente non contesta infatti la sussistenza di un credito della banca, ma nega la correttezza della condotta della stessa, assumendo sostanzialmente che l'istituto di credito avrebbe dovuto, anziché revocare il rapporto e agire nei confronti della debitrice principale e del fideiussore , pretendere Parte_1
l'adempimento del credito ceduto dal in favore della banca nei confronti CP_6 di essendo la cessione avvenuta per un importo sostanzialmente pari allo Pt_2 scoperto di conto corrente. Non v'è dubbio che effettivamente il abbia CP_6 ceduto alla ora banca crediti nei confronti della CIMS scarl per CP_10 CP_8 un complessivo importo di circa 55.000 euro….. omissis…. Va peraltro osservato che dagli stessi documenti sopra richiamati (appunto doc 9 di parte opposta) si evince che il
, debitore principale garantito dal , ha ceduto il credito suddetto CP_6 Parte_1
“pro solvendo” a garanzia e a fronte di finanziamento della banca. (v in particolare art
3 delle condizioni generali sottoscritte dal , del quale il era socio e CP_6 Parte_1 fideiussore) ...omissis…. essendo specificamente pattuita, nel caso di specie, la funzione esclusiva di garanzia della cessione, con espressa esclusione di ogni pregiudizio del diritto della all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore CP_8 cedente, sia verso gli altri eventuali coobbligati (art. 2 delle condizioni generali di contratto) la banca ben poteva, come ha fatto, escutere a sua scelta il cessionario, ovvero il debitore principale e i suoi fideiussori”.
Con successiva sentenza n. 1436/2015 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 7.5.2015, emessa nella causa avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., instaurata incidentalmente nella procedura esecutiva promossa da nei confronti (anche) di (terzo pignorato), per rendere la Controparte_3 Pt_2 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. relativamente a credito vantato nei confronti del pagina 6 di 13 , il Tribunale adito giudicava non opponibili al creditore-attore le cessioni CP_6 dei crediti in favore di da parte del , in quanto mancante la CP_8 CP_6 prova che le cessioni sarebbero state notificate al debitore ceduto in data certa Pt_2 anteriore al pignoramento presso terzi promosso dallo stesso Controparte_3
A fronte dei fatti come sopra riassunti, vanno analizzate le doglianze di parte attrice, che Contr si sostanziano nella violazione, da parte di e , quest'ultima quale CP_11 CP_4 mandataria con rappresentanza di del dovere di correttezza e buona fede oggettiva CP_4 ex artt. 1175 e 1375 c.c.; violazione che concretizzerebbe persino l'uso abusivo del diritto. In particolare, l'attore ha imputato alle convenute di:
1) aver omesso di dargli informazioni richieste sull'incasso o meno di crediti ceduti dal a CP_6 Pt_2
2) aver omesso di informarlo rispetto alle iniziative intraprese per il recupero dei crediti oggetto di cessione;
3) aver omesso di rispondere alle ipotesi transattive prospettate dall'attore, che si era persino detto disponibile recuperare il credito a sue spese verso Pt_2
4) aver omesso di esibire la documentazione giustificativa della titolarità del credito in capo a CP_4
5) aver omesso di attivare la tutela (eventualmente anche giudiziale) delle ragioni creditorie verso con conseguente pagamento da parte di quest'ultima della fattura Pt_2
n. 94/2011 a terzi in forza della sentenza n. 1436/2015 Trib. Bologna (cfr. doc. 29) e ragionevole prescrizione degli ulteriori crediti (ed accessori) nascenti dalle altre fatture cedute dal CONSORZIO (n. 98 e 106/2011 e n. 01/2012);
6) l'aver omesso la i partecipare alla mediazione. CP_4
L'attore ha chiesto, a fronte delle condotte poste in essere dalle convenute in violazione del dovere di buona fede, il risarcimento dei danni quantificati nella somma non riscossa dal debitore ceduto allegando che i crediti ceduti, non più recuperabili in quanto Pt_2 in parte pagati a terzi dal debitore ceduto, in parte prescritti, avrebbe consentito:
- “di tacitare l'esposizione (utilizzi, conto anticipi o quant'altro nel rapporto bancario) del e, a cascata, del fideiussore , nei confronti della banca CP_6 Parte_1 medesima (posizione come peraltro già chiarita nel giudizio d'opposizione ex art. 645
c.p.c. dal a fr. docc. 10-11) e ciò a prescindere dall'imputazione del Parte_1 CP_11 Contro debito al saldo c/c, o al , o ancora al saldo del conto anticipi, piuttosto che delle cessioni di credito pro solvendo (cfr. §§ 6, 7, 8, 15, e 24 + docc. 4-5-16-25);
- eventualmente al sig. di surrogarsi alla banca, una volta reperita la Parte_1 provvista per tacitare l'incerta pretesa quest'ultima” (pag. 15 atto di citazione). pagina 7 di 13 Passando alla disamina dei singoli motivi di doglianza che in tesi attorea sarebbero sintomatici di una condotta contraria a buona fede perpetrata dalla banca in suo danno, quanto all'inosservanza degli obblighi informativi circa la titolarità del credito, parte attrice ha assunto che agli inizi del 2021 si rivolgeva alla banca , quale CP_9 incorporante la al fine di ricevere aggiornamenti sul rapporto Controparte_8 creditizio originariamente instaurato con quest'ultima, apprendendo solo in quella occasione che non era titolare del credito per esserlo, invece, la CP_9 Controparte_2 quindi, l'attore si rivolgeva a chiedendo di surrogarsi nella gestione della vicenda CP_4 Contr e, nel corso delle comunicazioni intercorse, interveniva quale mandataria di CP_4 Contr Con comunicazione del 5.4.2021, l'attore sollecitava a precisare chi fosse il referente con cui interloquire, insistendo per il conferimento in suo favore della procura a coltivare il recupero del credito nei confronti del debitore ceduto.
L'attore ha lamentato che non avrebbe dato notizia di essere subentrata nella CP_4 titolarità del credito a (prima (pag. 2, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. CP_9 CP_11 Contr dell'attore) e che la procura da non aveva valenza rispetto alla titolarità del CP_4 credito, che dunque on aveva provato. CP_4
I suddetti profili di doglianza non sono idonei a fondare un addebito alle convenute.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che si qualifichi come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.16526/2024, Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24798/2020).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass.
31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). pagina 8 di 13 Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884; 10/02/2023, n. 4277).
Ne consegue che, come evidenziato anche dalla società convenuta, non era richiesto l'inoltro di alcun avviso e/o notifica al garante del debitore ceduto per comunicare la cessione massiva dei crediti di e, conseguentemente, l'attore non può CP_8 dolersi di tale mancato adempimento sotto il profilo della violazione dell'obbligo di buona fede da parte della convenuta.
A ciò si aggiunga che all'attore era anche nota la qualità di Controparte_1 di mandataria di atteso che nella comunicazione via mail del
[...] Controparte_2 Contr
4.5.2021 indirizzata all'attore da , era stata, tra l'altro, allegata la procura speciale a firma del Notaio (pag. 9 comparsa di costituzione e risposta, doc. n. 17B di Per_1 parte convenuta).
Parimenti priva di pregio è la doglianza secondo cui la banca avrebbe dovuto coltivare diligentemente le ragioni di credito nei confronti di Pt_2
Questo profilo è stato già oggetto di pronuncia nella sentenza passata in giudicato, emessa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (sent. Trib. Ravenna n. 1094/2015), quanto ai fatti anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1647/2012. Con riferimento alle condotte asseritamente omissive della banca successive all'emissione del decreto ingiuntivo e non coperte dal giudicato, va ribadito quanto già sostenuto nella citata pronuncia, per cui la cessione pro solvendo dei crediti risultanti da fatture a carico di in favore della banca da parte del aveva scopo di garanzia a Pt_2 CP_6 fronte di aperture di crediti concessi a quest'ultimo (doc. 11 di parte attrice). Il carattere fondamentale della cessione del credito a scopo di garanzia è rappresentato dalla possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente al cedente ed al ceduto, poiché la cessione in garanzia non comporta l'inesigibilità dell'obbligazione originaria.
Si è, infatti, affermato (Cass. n. 4796/2001) che «la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia pagina 9 di 13 il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista
l'obbligazione del debitore garantito;
ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine».
Si è successivamente ribadito (Cass. 10092/2020) che «in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto».
Ne discende che proprio la natura accessoria e strumentale della garanzia in tale tipologia di cessione di credito, rispetto all'adempimento dell'obbligazione originaria, a differenza della cessione solutoria (secondo lo schema di cui all'art.1198 c.c., in cui il trasferimento del credito è preordinato all'estinzione dell'obbligazione originaria), comporta che il cessionario sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del debitore originario senza che sia necessario che dimostri l'infruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto la cessione suddetta non incide neppure sull'esigibilità del credito principale (Cass. n. 16837/2022).
Ne consegue che la condotta della società cessionaria, essendosi conformata a tali principi, deve ritenersi sul punto esente da censure.
Analogamente non merita accoglimento la censura secondo cui la cessionaria era tenuta ad informare il fideiussore della sorte dei crediti ceduti in garanzia e sulle iniziative intraprese per la conservazione degli stessi, a tutela del debitore cedente e dei fideiussori.
In particolare, l'attore ha imputato alle società convenute la violazione dei doveri di buona fede e di correttezza, per non aver salvaguardato l'interesse a surrogarsi nei diritti di credito vantati verso Pt_2
Vale a tal proposito richiamare quanto statuito in motivazione da una recente pronuncia della Suprema Corte, intervenuta su un caso analogo a quello in esame (Cass.
25/05/2022, n. 16837).
Si riportano i passaggi salienti della motivazione sul punto: “I ricorrenti, lamentando che la banca fosse tenuta ad informare i fideiussori della sorte dei crediti a lei ceduti in garanzia e sulle iniziative intraprese per la conservazione degli stessi, a tutela del debitore cedente e dei fideiussori, chiedono che questa Corte dichiari estinta la pagina 10 di 13 fideiussione, non essendo possibile il ritrasferimento a favore dei fideiussori dei crediti ceduti, perchè ormai prescritti, "ove pure non...riscossi e trattenuti abusivamente dalla banca".
Ora, ai sensi dell'art. 1955 c.c. "la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore"; la surrogazione del fideiussore è regolata dal precedente art. 1949, secondo cui "il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore".
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ai fini della liberazione del fidejussore per fatto del creditore, prevista dall'art. 1955 c.c., occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato ai gerente un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex art.
1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere (giuridicamente) possibile a surrogazione (Cass. 9719/1992;
Cass. 7603/1997; Cass. 765/2000; Cass. 6171/2003; Cass. 7719/2004).
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non può quindi consistere nella mera inazione, occorrendo, pertanto, un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita.
Sempre questa Corte (Cass. 1870/1999, precedente questo richiamato nella decisione qui impugnata), dal coordinamento tra le due disposizioni, sopra citate, gli artt. 1955 e
1949 c.c., ha tratto il principio secondo cui che la surrogazione tutelata dall'art. 1955
c.c. riguarda, espressamente ed esclusivamente, i diritti del creditore "contro il debitore" esulando quindi dall'ambito della norma i diritti che il creditore poteva vantare nei confronti di soggetti diversi dal debitore principale, quali appunto, come nella specie, i debitori ceduti.
Deve comunque altresì rilevarsi che il fideiussore, che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore, subentra, ai sensi dell'art. 1204 c.c., anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario, solo " a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore" e che "deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per
l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del pagina 11 di 13 debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (in fideiussione e la cessione di credito), ancorchè stipulati con il medesimo scopo di garanzia" (Cass. 29216/2008).
In sostanza, in ipotesi di cessione di un credito a scopo di garanzia di altra obbligazione
(nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca), non essendovi accessorietà fra i due rapporti, l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia, ma solamente un collegamento negoziale, il debitore ceduto, che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente, rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione. Di conseguenza: il debitore ceduto non
è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c. ma piuttosto è solvens estraneo al negozio. E nella titolarità di tale credito non potrebbe subentrare colui che essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio abbia soddisfatto il credito garantito.
Quindi l'invocata surrogazione non avrebbe neppure potuto operare nella specie”.
Sebbene nel caso di specie l'attore non abbia ritenuto di invocare l'art. 1955 c.c. come accaduto nel caso della pronuncia riportata, tuttavia quanto statuito dalla Suprema Corte lascia desumere principi applicabili anche nel caso concreto, in cui il garante ha inteso azionare il rimedio risarcitorio lamentando la mancanza, da parte della cessionaria, di informazioni sulla sorte dei crediti ceduti in garanzia e sui rimedi intrapresi per la relativa conservazione. Orbene, alla luce dei principi enunciati, il fideiussore non sarebbe potuto subentrare nella titolarità del credito ceduto e l'invocata surrogazione non avrebbe neppure potuto operare.
Per le medesime ragioni risulta del tutto inconferente la deduzione dell'intervenuta prescrizione di alcuni crediti per decorso del termine decennale contro la società debitrice ceduta.
Con riguardo alla lamentata mancata disponibilità a trattative stragiudiziali da parte della società convenuta, sul rilievo dell'omesso riscontro rispetto alla proposta transattiva a saldo e stralcio formulata dal , tale circostanza risulta smentita dalla Parte_1 documentazione versata agli atti, attestante interlocuzioni sul punto tra le parti.
Sul punto occorre preliminarmente osservare che nella specie non sono ravvisabili profili contrari a buona fede, atteso che rientra nella libertà negoziale del creditore la definizione del debito bancario a saldo e stralcio, mediante l'accettazione di una minor somma rispetto a quella richiesta.
In ogni caso, non sussistono ragioni, a fronte di contestazioni generiche, per dubitare della veridicità o pertinenza delle specifiche indicazioni offerte dalla società convenuta pagina 12 di 13 nei propri scritti difensivi, laddove ha sottolineato che l'aver risposto al garante, in data
20.5.2022, che il debito ammontava ad € 58.087,94, lasciava intendere che la proposta avanzata era troppo bassa per essere accettata.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda dell'attore va rigettata anche riguardo a tale motivo di contestazione.
Priva di pregio è, infine, l'ultima doglianza relativa alla mancata partecipazione alla mediazione da parte di Come si evince dal modulo di adesione alla mediazione CP_4 allegato da parte attrice, al momento dello svolgimento della procedura, si Pt_5 qualificava come titolare del credito, avendolo acquistato da come da avviso CP_4 pubblicato in G.U. del 20.12.2022 (docc. 33- 38 attore). Pertanto, unica legittimata a prendere parte alla mediazione era l Pt_5
In conclusione, le domande attoree vanno dunque interamente rigettate.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della convenuta costituita, in base ai parametri medi del D.M. 147/2022, per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice a rimborsare a le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 4 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 13 di 13