Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
Per il verificarsi della liberazione del fideiussore per "fatto del creditore", ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, ossia la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 cod. civ. o di regresso ex art. 1950 cod. civ. (nella specie, è stata esclusa la liberazione del fideiussore per "fatto del creditore" in un'ipotesi in cui il fideiussore lamentava che la banca, non avendo ricevuto il pagamento delle fatture dal debitore ceduto, a causa della mancata notifica al medesimo della cessione dei crediti, si fosse poi rivolta nei suoi confronti per ottenere lo stesso pagamento, non riscosso a motivo della propria omissione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN COSTRUZIONI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, IN SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO PIER LUIGI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAI, GARDENA 3, pressò l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CODIGNOLA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FA NI E NO Srl, ET DO IN NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 480/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 20/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il resistente, l'Avvocato De Angelis, che ha chiesto l'improcedibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22-25 febbraio 1991 la s.p.a. US proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Brescia, con il quale le si intimava il pagamento, nella qualità di fideiussore del debitore principale s.r.l. OG e MA, della somma capitale di L. 272.127.244, oltre interessi e spese, a favore della Banca Nazionale del Lavoro. Deduceva l'opponente: a) l'inefficacia del decreto opposto, in quanto notificato oltre il 40^ giorno dalla emissione;
b) l'inesistenza del credito, sia perché la fideiussione, prestata fino al 30.6.1990, si era estinta per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., sia perché si era verificata la liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955 c.c.), avendo la B.N.L. omesso di notificare al debitore ceduto la cessione di alcune fatture emesse dalla OG e MA, cosi determinando il mancato incasso delle fatture stesse, con pregiudizio del fideiussore. Con sentenza 16.12.1992-25.1.1993, il Tribunale di Brescia dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda nel merito, condannava la s.p.a. US al pagamento, a favore della B.N.L., della somma capitale di L. 272.127.244, con gli interessi convenzionali dal 10 ottobre 1990, oltre le spese della sola fase di opposizione. Osservava il Tribunale, quanto alla prima eccezione, che il contratto di fideiussione prevedeva (clausola n. 6) l'esonero della banca dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e, quanto alla seconda eccezione, che l'omessa notifica al debitore ceduto della cessione delle fatture aveva comportato danno soltanto per la B.N.L., la quale non aveva potuto soddisfare il proprio credito tramite l'incasso delle fatture stesse, ma aveva lasciato inalterata l'obbligazione della debitrice principale e la garanzia del fideiussore.
La decisione era confermata, con sentenza 1.3-20.7.1995, dalla Corte d'appello di Brescia. In particolare, la Corte rilevava che il termine di validità della fideiussione al 30 giugno 1990 era inteso a garantire l'esposizione debitoria della OG e MA fino a quella data, e che la soc. US non aveva tempestivamente eccepito (adombrando la circostanza, in forma dubitativa, solo nelle comparse conclusionali di primo grado e d'appello) che alla data del 30 giugno 1990 il debito della OG e MA fosse inferiore alla cifra richiesta in linea capitale dalla B.N.L., mentre gli interessi convenzionali erano dovuti come accessori del debito principale, fino all'estinzione del medesimo. Quanto all'eccezione ex art. 1955 c.c., la Corte bresciana osservava che, nell'ambito dell'operazione di anticipazione su fatture emesse dalla OG e MA nei confronti della Fiat GI, quest'ultima aveva integralmente pagato alla OG e MA quanto dovuto e che solo perché il bonifico era transitato presso altro istituto bancario, a sua volta creditore della OG e MA, il quale l'aveva trattenuta, le somme non erano entrate in possesso della B.N.L. Ma soltanto questa aveva ricevuto danno dalla mancata notifica alla Fiat GI della cessione delle fatture, mentre tale omissione non aveva inciso sulla garanzia fideiussoria prestata dalla s.p.a. US. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la s.p.a. US NI, cessionaria dell'azienda della US s.p.a., nonché quest'ultima, attualmente in liquidazione.
Ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro. Con ordinanza 20.3.1998 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento della s.r.l. OG e MA, nonché dei confideiussori ED Bignetti e RI EL.
La ricorrente ha depositato il 29.5.1998 atto d'integrazione del contraddittorio, notificato il 22.5.1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti reiterano l'eccezione ex art. 1955 c.c. Sostengono che il comportamento omissivo della B.N.L. aveva danneggiato non soltanto la banca, ma anche il fideiussore, il quale aveva perduto la possibilità di surrogarsi nei diritti della banca verso il debitore ceduto. E se tale comportamento omissivo doveva essere qualificato colposo, come ritenuto dalla stessa Corte d'appello (che aveva riconosciuto la sussistenza di un'eventuale pretesa risarcitoria della soc. US nei confronti della B.N.L.), il suddetto comportamento colposo integrava il "fatto del creditore" contemplato dall'art. 1955 c.c. come causa di liberazione del fideiussore.
La censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 1955 c.c. "la fideiussione di estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore."
Ora, la surrogazione del fideiussore è regolata dal precedente art. 1949, secondo cui "il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore." Dal coordinamento tra le due disposizioni, emerge evidente che la surrogazione tutelata dall'art. 1955 c.c. riguarda, espressamente ed esclusivamente, i diritti del creditore "contro il debitore": esulano quindi dall'ambito della norma i diritti che il creditore poteva vantare nei confronti di soggetti diversi dal debitore principale. Tale palese significato della norma in questione, dovuto al collegamento della stessa con i precedenti articoli 1949 e 1950 (quest'ultimo con riferimento all'azione di regresso del fideiussore contro il debitore principale), è stato sempre pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte la quale, nell'interpretare l'espressione "fatto del creditore" contenuta nell'art. 1955, ha precisato che, per il verificarsi della liberazione per fatto del creditore, occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, vale a dire la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c. ( ex plurimis: Cass. 7603/97; 9719/92; 2899/80; 595/77; 2090/76; 398/69). Nella specie, il fideiussore lamenta che la banca, non avendo ricevuto il pagamento delle fatture dal debitore ceduto, a causa della mancata notifica al medesimo della cessione di credito, si sia poi rivolta nei suoi confronti per ottenere lo stesso pagamento, non riscosso a motivo della propria omissione.
Ma la suddetta omissione non può integrare il "fatto del creditore" contemplato dall'art. 1955 c.c. per difetto del fondamentale presupposto dianzi specificato.
Ed invero, la mancata notifica della cessione di credito ha avuto per effetto di rendere la medesima inoperante, restando quindi immutata l'originaria obbligazione di pagamento delle fatture (della Fiat GI nei confronti della OG e MA), mentre la notifica avrebbe legittimato la banca a richiedere il pagamento direttamente alla Fiat GI.
Peraltro, il fideiussore mai avrebbe potuto surrogarsi alla banca nella richiesta di pagamento alla Fiat GI, trattandosi di azione spettante alla banca nei confronti non del debitore principale OG e MA, ma di altro soggetto, debitore della OG e MA.
La mancata notifica della cessione di credito, quindi, non ha avuto alcuna influenza sui diritti di surrogazione del fideiussore, poiché quest'ultimo, anche nell'ipotesi di avvenuta notifica, non sarebbe stato legittimato ad agire per il pagamento. È dunque da escludere che il comportamento omissivo della banca abbia potuto integrare il "fatto del creditore" previsto dall'art. 1955 c.c. Nè tale indiscutibile conclusione può mutare per effetto dell'ipotesi, avanzata dalla Corte d'appello in via di "obiter dictum", di un'eventuale azione risarcitoria del fideiussore nei confronti della banca. In primo luogo, infatti, trattasi di mera osservazione non implicante alcuna statuizione, e, in secondo luogo, la supposta azione risarcitoria, cui - secondo l'assunto della Corte d'appello - il fideiussore sarebbe legittimato, sarebbe basata su un pregiudizio economico subito dal fideiussore stesso, per la mancata acquisizione del pagamento al patrimonio del debitore principale, e non certamente sulla perdita di un'azione surrogatoria che mai gli sarebbe spettata: si sarebbe quindi sempre fuori dell'ambito di applicabilità dell'art. 1955 c.c., che esige, per la liberazione del fideiussore, un pregiudizio giuridico e non soltanto economico- materiale.
2. Il secondo motivo riguarda l'eccezione ex art. 1957 c.c. Le ricorrenti avanzano due tesi.
Secondo la prima, poiché il termine di efficacia della fideiussione (30.6.1990) era anteriore alla scadenza dell'obbligazione principale, la banca era decaduta dal diritto di esercitare la garanzia, non avendo proposto le proprie istanze nei sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia della fideiussione. Nè in Proposito spiegava alcun effetto la clausola di esonero contenuta nel contratto di fideiussione, attinendo ad ipotesi diversa da quella di specie.
Secondo l'altra tesi, il termine semestrale previsto dall'art.1957 c.c. era da considerarsi non di decadenza, ma di prescrizione: e poiché la prescrizione non è derogabile, risultava inefficace la pattuizione contenuta nel contratto di fideiussione. Entrambe le tesi sono infondate.
2.1. Dagli accertamenti esperiti nel giudizio di merito sono emerse due circostanze: a) il termine di efficacia della fideiussione era fissato al 30 giugno 1990; b) il contratto conteneva una clausola di rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della scadenza prevista dall'art. 1957 c.c. Con la censura proposta in questa sede le ricorrenti sembrano sostenere l'irrilevanza della clausola di rinuncia, poiché la inefficacia della fideiussione scaturirebbe in ogni caso dalla circostanza che il termine di efficacia era già scaduto prima della scadenza dell'obbligazione garantita.
Il punto è stato esaminato nella sentenza impugnata, la quale ha precisato che oggetto della garanzia doveva intendersi la posizione debitoria della correntista alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi gli interessi convenzionali successivamente maturati, riferendosi il limite temporale all'importo del debito in linea capitale, cui gli interessi seguono come accessori. La Corte d'appello ha specificato che il fideiussore non aveva eccepito, ne' nell'atto d'opposizione ne' nei motivi di gravame, che alla data del 30 giugno 1990 l'ammontare in linea capitale del debito garantito fosse inferiore a quello richiesto dalla banca. Soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado la s.p.a. US aveva adombrato la mancanza di prova dell'effettivo debito della correntista al 30 giugno 1990: ma correttamente il Tribunale aveva rilevato la tardività dell'eccezione e per tale ragione l'aveva disattesa. Era pertanto onere dell'appellante - prosegue la Corte bresciana - investire tale statuizione con specifico motivo di gravame, e non limitarsi a rinnovare la deduzione nella comparsa conclusionale d'appello. Per questa ragione, la Corte d'appello ha ritenuto non validamente proposta l'eccezione, ed ha pertanto considerato che la cifra richiesta rispecchiasse il debito della correntista al 30 giugno 1990, maggiorato degli interessi convenzionali.
Tale argomentazione, giuridicamente corretta, non ha formato oggetto di censura in questa sede, ove le ricorrenti si sono limitate ad affermare che la scadenza del termine di efficacia della fideiussione era anteriore alla scadenza dell'obbligazione principale. Ma la semplice affermazione, non accompagnata da specifici motivi a confutazione della contraria statuizione, non costituisce censura ammissibile, e non vale come mezzo d'impugnazione di una statuizione sorretta da puntuale motivazione.
2.2. Con la seconda tesi, le ricorrenti contestano la validità della clausola di rinuncia sotto altro profilo, sostenendo cioè che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sarebbe da intendersi non di decadenza, ma di prescrizione, e sarebbe quindi come tale non derogabile pattiziamente.
La tesi è priva di fondamento, poiché la norma non riguarda la prescrizione (certamente non semestrale) dei diritti nascenti dal contratto di fideiussione, ma stabilisce un onere a carico del creditore per mantenere la garanzia del fideiussore. Del resto, lo stesso testo dell'art. 1957 all'ultimo comma precisa che "l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore": a conferma della differenza tra la prescrizione, il cui decorso viene interrotto dall'atto di esercizio del diritto, e la decadenza, fissata per il compimento dell'atto suddetto.
E la decadenza - com'è noto - può formare oggetto di deroga convenzionale e rinuncia preventiva. Nella specie, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (ex plurimis: Cass. 12456/97; 6897/93; 9719/92; 4208/92; 2545/90; 786/89).
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna delle ricorrenti alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 6.250.000 di cui L.
6.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999