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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 582/2020 Reg. Gen. avente per oggetto: “ accertamento credito”
promossa
DA
con sede legale in Sciacca (AG) nella C.da Parte_1
Santa Maria s.n., C.F. e P.IVA n. , in persona del liquidatore sig. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Mauro
[...]
Tirnetta
ATTRICE
CONTRO
partita IVA e Cod. Controparte_1
Fisc.: , con sede in Licata (AG), in persona del suo Presidente e legale P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Leonardo da Vinci n. 65,
presso lo Studio dell'Avv. Antonino Paleologo
CONVENUTA
Conclusioni delle parti come a verbale del 19 luglio 2024.
***********
1 Con atto di citazione regolarmente notificato la citava in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, la affinchè venisse Controparte_1
dichiarato che nel contratto di mutuo fondiario nel contratto di Mutuo n. Rep. n. 25579 -
Racc. n.5654, sono stati pattuiti interessi contra legem e dichiarare che l'importo dovuto in favore dell'attrice è pari ad € 105.126,27 in ipotesi di applicazione di tasso zero, oppure in subordine pari ad € 54.992,69 in ipotesi di applicazione di tasso legale.
Riferiva che in data 01.12.2006, aveva stipulato un contratto di Mutuo, n. Rep. n. 25579 -
Racc. n. 5654 con la per un importo finanziato di € Controparte_2
500.000,00.
Tale contratto prevedeva un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal
31.12.2006. Tale piano di ammortamento era sviluppato mediante l''applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate variabili costituite da una quota interessi,
calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
L'art. 2 del contratto stabiliva che il Tasso di interesse annuo nominale (TAN) al momento della stipula è pari al 5,398% e che tale tasso era poi soggetto, nel periodo di ammortamento, a variazioni periodiche sulla base dell'EURIBOR a 12 mesi ed uno spread di 1,50 punti percentuali.
Nel corso del rapporto contrattuale con la convenuta, l'attore ha ravvisato delle CP_1
anomalie che lo hanno indotto a rivolgersi ad un esperto, dando incarico al Dott.
[...]
, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il quale ha redatto apposita Persona_1
relazione tecnica, che si allega.
2 La suddetta relazione evidenzia una serie di anomalie, nello specifico sono state ravvisate:
1) usurarietà dei tassi pattuiti per il tasso di mora;
2) usura della clausola di estinzione anticipata;
3) violazione art. 117 TUB e delle norme sulla trasparenza bancaria per illegittimità dei tassi Euribor.
Rilevava di avere ravvisato delle anomalie e di avere dato incarico al Dott.
[...]
, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, che aveva redatto apposita Persona_1
relazione tecnica con la quale aveva riscontrato: 1) usurarietà dei tassi pattuiti;
2)
indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
3) violazione art. 177 TUB e delle norme sulla trasparenza bancaria e di conseguenza, alla luce delle illegittime pattuizioni contenute nel contratto, l'attrice deve recuperare somme come sopra indicate.
Riscontrava, in particolare, l'applicazione di interessi usurari.
La normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora, come confermato da numerose pronunce giurisprudenziali, si veda ex multis Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013 che conferma il principio per cui “… si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
A ciò si aggiunga che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, ai fini del superamento del tasso soglia debba tenersi conto anche degli ONERI PER ESTINZIONE
ANTICIPATA, sulla base di quanto previsto dal disposto dell'art.1 V comma L. 108/96,
secondo cui per la determinazione dell'interesse usurario si tiene conto di ogni remunerazione collegata all'erogazione del credito (si veda ex multis Cassazione n.
5683/2012; n. 28928/2014; n. 37693/2014; n. 40380/2015; n. 45982/2017, laddove si prevede : “il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi,
3 ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano altri vantaggi usurari, ovvero illegittimi profitti, di qualsiasi natura, che l'accipiens riceve e che, per il loro valore,
raffrontato alla controprestazione, assumono carattere usurario”).
Nel caso di specie, ai fini del calcolo del TAEG sono state considerate le spese iniziali
(eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, assicurazione, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (cfr. art. 9, art. 11 e allegato B del contratto di mutuo), escluse le imposte e tasse.
- Spese istruttoria € 160,00
- Commissione una tantum su capitale finanziato (0,50%) € 2.500,00
- Commissione incasso rata € 1,50
Impiegando la formula di seguito riportata, si perviene ad un TAEG pari al 5,68%. Il
TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura (7,155%) rilevato da Banca
d'IT per il periodo 01/10/2006 - 31/12/2006 per le operazioni classificate come MUTUI
IPOTECARI AS BI (cfr. D.M. Tassi soglia, periodo 1° ottobre – 31
dicembre 2006, allegato sub n. 2).
Il superamento del tasso soglia si rileva, nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, anche in caso di estinzione anticipata, clausola espressamente prevista dal contratto di mutuo. Ed invero, nel caso in cui il contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 1, come il contratto gli dà
facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 7,155%, superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IT per il periodo e la classe di operazioni in oggetto, per come evidenziato dalla tabella alla pagina 11 della perizia di parte allegata.
Da ciò deriva che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., in presenza di interessi usurari si verifica la nullità della clausola che prevede gli interessi e, conseguentemente,
4 tale clausola non può produrre effetti. Dalla nullità della clausola deriva che tutto ciò che è
stato prestato in base a essa non aveva ragione d'essere e deve essere restituito. In
conseguenza dell'accertamento dell'usura, il cliente può pertanto esercitare nel processo civile l'azione di ripetizione degli interessi che gli sono stati addebitati. E' utile precisare tuttavia che la nullità prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c. investe solo la clausola e non l'intero contratto.
2) INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
ILLEGITTIMITA' DEI TASSI EURIBOR PER IL PERIODO 2005-2008.
Il contratto è altresì viziato per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
il contratto di mutuo in oggetto, stipulato in data 01/12/2006 prevede un TAN variabile agganciato al Tasso Euribor a 12 mesi.
Richiamava giurisprudenza conferente.
3) RICALCOLO PIANO DI AMMORTAMENTO E TEG E SOMME DA
RECUPERARE.
Alla luce delle illegittimità superiormente descritte, il consulente tecnico ha effettuato un doppio ricalcolo del piano di ammortamento, al fine di individuare le somme spettanti all'attore. Nel primo ricalcolo è stato applicato, in sostituzione del tasso di interesse corrispettivo, l'art. 1815, comma 2, c.c.; nel secondo ricalcolo l'art. 1284 c.c. (tasso legale pro-tempore vigente).
Sulla scorta di tali considerazioni, si è provveduto a rideterminare il piano di ammortamento azzerando qualsiasi interesse, sia corrispettivo che moratorio, ove applicato. Le rate del piano di ammortamento sostitutivo sono pertanto costituite da sole quote di rimborso del capitale, assunte pari ai valori previsti dal piano di ammortamento originario.
5 Il CTP ha ritenuto che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € 2.660,00 siano pienamente legittime e pertanto non si è proceduto ad alcun conteggio di ripetizione delle stesse.
Sulla base del piano di ammortamento così rideterminato e delle ulteriori considerazioni riportate in precedenza, si è provveduto infine a valutare la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato (v.
Tabella n. 3).
Sono stati inoltre quantificati gli interessi legali relativi alle differenze evidenziate alla data del 06.11.2019.
In aggiunta alla verifica dell'usura contrattuale, il consulente tecnico ha condotto una specifica analisi volta ad individuare eventuali profili di illegittimità riconducibili alle fattispecie di indeterminatezza delle condizioni di cui si è discusso alla relativa sezione di inquadramento normativo. L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, ha evidenziato dei profili di indeterminatezza riconducibili ai parametri EURIBOR ritenuti illegittimi dalla
Commissione antitrust Europea, per i contratti di finanziamento stipulati tra il 2005 ed il
2008. Infatti, la recente pubblicazione della Sentenza del caso “cartello bancario” emessa nel 2013 dalla Commissione Europea, concede il diritto al risarcimento agli italiani che tra il 2005 ed il 2008, gli anni incriminati dalla manipolazione dell'Euribor, avevano in essere rapporti di prestito a tasso variabile ossia aventi come parametro di riferimento il tasso
EURIBOR. La sentenza riguarda i contratti di tutte le tipologie di finanziamento a tasso variabile e la conseguenza è l'inefficacia della clausola interessi ancorata all'Euribor per indeterminatezza relativa al tasso manipolato.
Quindi, alla luce di quanto evidenziato fino ad ora, risulta a credito dell'attrice la somma
6 pari ad € 105.126,27 in ipotesi di applicazione di tasso zero, la somma pari ad € 54.992,69
in ipotesi di applicazione di tasso legale.
Evidenziava anche che la convenuta che non aveva partecipato all'incontro di CP_1
mediazione obbligatoria.
Si costituiva la contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso prospettato e chiedeva l'integrale rigetto delle domande dell'attore.
Eccepiva il non corretto esperimento della mediazione obbligatoria.
Esaminava ogni singola doglianza per richiederne il rigetto e si opponeva alla nomina di
CTU ritenendola meramente esplorativa
La causa veniva interrotta per il dichiarato fallimento di parte attrice, successivamente revocato, indi, rigettata la richiesta di CTU, giungeva all'odierno decidente e trattenuta in decisione all'udienza del 19 luglio 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***********
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus
probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
Preliminarmente si conferma il rigetto della richiesta di nomina del CTU non sussistendone i presupposti.
Passando al merito della causa ed esaminando la documentazione allegata, - il contratto di mutuo oggetto di causa non può essere qualificato come usurario ab origine in quanto il tasso di mora, all'epoca della pattuizione, pari al 7,898% (tasso nominale 5,398% + 2,5% -
7 7,898%) è inferiore al tasso soglia, che non è quello valido per i tassi corrispettivi, dovendo il tasso soglia mora essere aumentato di 2,1 punti percentuali e poi della metà (Cfr. Cass.
S.U. n. 19597 del 18/09/2020);
Gli interessi di mora non possono qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro ma hanno una funzione risarcitoria assimilabile ad una clausola penale;
sono un onere eventuale, non dovuto dal momento ed in ragione dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento. Non sono strettamente e propriamente collegati all'erogazione del credito, bensì all'inadempimento.
A differenza degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora si applicano all'ammontare delle rate non pagate e per il periodo dell'inadempimento.
Se gli interessi di mora fossero, in ipotesi, conteggiati in astratto ai fini della rilevazione del TEGM sull'intero ammontare del finanziamento e per tutto il periodo di durata del finanziamento, l'effetto che si avrebbe sarebbe un innalzamento dei tassi medi.
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura adottate da Banca d'IT, nonché i decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze di pubblicazione dei TEGM, escludono gli interessi di mora dal relativo computo.
La nota della Banca d'IT del 3 luglio 2013 prevede: “Gli interessi di mora sono esclusi
dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma
solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente … L'esclusione degli
interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che i tassi effettivi globali medi non sono
comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato
pagamento … per evitare il confronto tra tassi disomogenei”.
Per quanto riguarda, invece, la commissione di estinzione anticipata, richiamando la
8 giurisprudenza anche di questo Tribunale e della Corte di Appello di Palermo, detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata,
comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito,
non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del
2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
9 Anche per il tasso Euribor ritiene questo decidente che deve ritenersi pienamente valido un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, bensì mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato (Cass. Civ. sez. III,
04/01/2022, n.96), si deve osservare che nel contratto per cui è causa, le parti hanno legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
Esso costituisce un idoneo parametro atteso che il tasso viene individuato mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei ed è
sempre facilmente conoscibile dagli interessati poiché regolarmente pubblicato in numerosi giornali e siti internet.
Nel caso che ci occupa non risulta provato il presupposto stesso della doglianza, ossia che la manipolazione illecita dell'Euribor fosse finalizzata necessariamente al suo ingiustificato e artificioso rialzo, giacché l'attività illecita sul piano concorrenziale ha operato per manipolare l'Euribor tanto al rialzo che al ribasso, per cui, in mancanza di dati più specifici e inequivoci, non è neppure possibile affermare che per effetto di tali pratiche anticoncorrenziali il mutuatario abbia necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito sanzionato, pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa sostitutiva ex art. 117 TUB del tasso di interesse convenzionale.
Del resto, la tesi della invalidità non trova giustificazione sul piano giuridico, considerato come la nullità sia un vizio del negozio giuridico e come tale non possa essere estesa a meri fatti giuridici, quali le segnalazioni effettuate dalle banche in forza del regolamento disciplinante l'Euribor.
Del resto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare come la nullità degli accordi e delle
10 intese anticoncorrenziali si rifletta e si estenda ai negozi giuridici posti in essere in attuazione di tali accordi illeciti, ovviamente non contemplando anche meri fatti non negoziali attuativi dell'intesa.
Va, dunque, rigettata la domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna
Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 582/2020 Reg. Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
per azioni;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese legali a favore di Parte_1 [...]
per azioni che liquida in complessive € 4.000,00, oltre Controparte_1
rimborso, IVA e CpA;
Così deciso in Sciacca 2 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 582/2020 Reg. Gen. avente per oggetto: “ accertamento credito”
promossa
DA
con sede legale in Sciacca (AG) nella C.da Parte_1
Santa Maria s.n., C.F. e P.IVA n. , in persona del liquidatore sig. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Mauro
[...]
Tirnetta
ATTRICE
CONTRO
partita IVA e Cod. Controparte_1
Fisc.: , con sede in Licata (AG), in persona del suo Presidente e legale P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Leonardo da Vinci n. 65,
presso lo Studio dell'Avv. Antonino Paleologo
CONVENUTA
Conclusioni delle parti come a verbale del 19 luglio 2024.
***********
1 Con atto di citazione regolarmente notificato la citava in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, la affinchè venisse Controparte_1
dichiarato che nel contratto di mutuo fondiario nel contratto di Mutuo n. Rep. n. 25579 -
Racc. n.5654, sono stati pattuiti interessi contra legem e dichiarare che l'importo dovuto in favore dell'attrice è pari ad € 105.126,27 in ipotesi di applicazione di tasso zero, oppure in subordine pari ad € 54.992,69 in ipotesi di applicazione di tasso legale.
Riferiva che in data 01.12.2006, aveva stipulato un contratto di Mutuo, n. Rep. n. 25579 -
Racc. n. 5654 con la per un importo finanziato di € Controparte_2
500.000,00.
Tale contratto prevedeva un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal
31.12.2006. Tale piano di ammortamento era sviluppato mediante l''applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate variabili costituite da una quota interessi,
calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
L'art. 2 del contratto stabiliva che il Tasso di interesse annuo nominale (TAN) al momento della stipula è pari al 5,398% e che tale tasso era poi soggetto, nel periodo di ammortamento, a variazioni periodiche sulla base dell'EURIBOR a 12 mesi ed uno spread di 1,50 punti percentuali.
Nel corso del rapporto contrattuale con la convenuta, l'attore ha ravvisato delle CP_1
anomalie che lo hanno indotto a rivolgersi ad un esperto, dando incarico al Dott.
[...]
, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il quale ha redatto apposita Persona_1
relazione tecnica, che si allega.
2 La suddetta relazione evidenzia una serie di anomalie, nello specifico sono state ravvisate:
1) usurarietà dei tassi pattuiti per il tasso di mora;
2) usura della clausola di estinzione anticipata;
3) violazione art. 117 TUB e delle norme sulla trasparenza bancaria per illegittimità dei tassi Euribor.
Rilevava di avere ravvisato delle anomalie e di avere dato incarico al Dott.
[...]
, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, che aveva redatto apposita Persona_1
relazione tecnica con la quale aveva riscontrato: 1) usurarietà dei tassi pattuiti;
2)
indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
3) violazione art. 177 TUB e delle norme sulla trasparenza bancaria e di conseguenza, alla luce delle illegittime pattuizioni contenute nel contratto, l'attrice deve recuperare somme come sopra indicate.
Riscontrava, in particolare, l'applicazione di interessi usurari.
La normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora, come confermato da numerose pronunce giurisprudenziali, si veda ex multis Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013 che conferma il principio per cui “… si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
A ciò si aggiunga che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, ai fini del superamento del tasso soglia debba tenersi conto anche degli ONERI PER ESTINZIONE
ANTICIPATA, sulla base di quanto previsto dal disposto dell'art.1 V comma L. 108/96,
secondo cui per la determinazione dell'interesse usurario si tiene conto di ogni remunerazione collegata all'erogazione del credito (si veda ex multis Cassazione n.
5683/2012; n. 28928/2014; n. 37693/2014; n. 40380/2015; n. 45982/2017, laddove si prevede : “il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi,
3 ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano altri vantaggi usurari, ovvero illegittimi profitti, di qualsiasi natura, che l'accipiens riceve e che, per il loro valore,
raffrontato alla controprestazione, assumono carattere usurario”).
Nel caso di specie, ai fini del calcolo del TAEG sono state considerate le spese iniziali
(eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, assicurazione, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (cfr. art. 9, art. 11 e allegato B del contratto di mutuo), escluse le imposte e tasse.
- Spese istruttoria € 160,00
- Commissione una tantum su capitale finanziato (0,50%) € 2.500,00
- Commissione incasso rata € 1,50
Impiegando la formula di seguito riportata, si perviene ad un TAEG pari al 5,68%. Il
TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura (7,155%) rilevato da Banca
d'IT per il periodo 01/10/2006 - 31/12/2006 per le operazioni classificate come MUTUI
IPOTECARI AS BI (cfr. D.M. Tassi soglia, periodo 1° ottobre – 31
dicembre 2006, allegato sub n. 2).
Il superamento del tasso soglia si rileva, nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, anche in caso di estinzione anticipata, clausola espressamente prevista dal contratto di mutuo. Ed invero, nel caso in cui il contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 1, come il contratto gli dà
facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 7,155%, superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IT per il periodo e la classe di operazioni in oggetto, per come evidenziato dalla tabella alla pagina 11 della perizia di parte allegata.
Da ciò deriva che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., in presenza di interessi usurari si verifica la nullità della clausola che prevede gli interessi e, conseguentemente,
4 tale clausola non può produrre effetti. Dalla nullità della clausola deriva che tutto ciò che è
stato prestato in base a essa non aveva ragione d'essere e deve essere restituito. In
conseguenza dell'accertamento dell'usura, il cliente può pertanto esercitare nel processo civile l'azione di ripetizione degli interessi che gli sono stati addebitati. E' utile precisare tuttavia che la nullità prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c. investe solo la clausola e non l'intero contratto.
2) INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
ILLEGITTIMITA' DEI TASSI EURIBOR PER IL PERIODO 2005-2008.
Il contratto è altresì viziato per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
il contratto di mutuo in oggetto, stipulato in data 01/12/2006 prevede un TAN variabile agganciato al Tasso Euribor a 12 mesi.
Richiamava giurisprudenza conferente.
3) RICALCOLO PIANO DI AMMORTAMENTO E TEG E SOMME DA
RECUPERARE.
Alla luce delle illegittimità superiormente descritte, il consulente tecnico ha effettuato un doppio ricalcolo del piano di ammortamento, al fine di individuare le somme spettanti all'attore. Nel primo ricalcolo è stato applicato, in sostituzione del tasso di interesse corrispettivo, l'art. 1815, comma 2, c.c.; nel secondo ricalcolo l'art. 1284 c.c. (tasso legale pro-tempore vigente).
Sulla scorta di tali considerazioni, si è provveduto a rideterminare il piano di ammortamento azzerando qualsiasi interesse, sia corrispettivo che moratorio, ove applicato. Le rate del piano di ammortamento sostitutivo sono pertanto costituite da sole quote di rimborso del capitale, assunte pari ai valori previsti dal piano di ammortamento originario.
5 Il CTP ha ritenuto che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € 2.660,00 siano pienamente legittime e pertanto non si è proceduto ad alcun conteggio di ripetizione delle stesse.
Sulla base del piano di ammortamento così rideterminato e delle ulteriori considerazioni riportate in precedenza, si è provveduto infine a valutare la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato (v.
Tabella n. 3).
Sono stati inoltre quantificati gli interessi legali relativi alle differenze evidenziate alla data del 06.11.2019.
In aggiunta alla verifica dell'usura contrattuale, il consulente tecnico ha condotto una specifica analisi volta ad individuare eventuali profili di illegittimità riconducibili alle fattispecie di indeterminatezza delle condizioni di cui si è discusso alla relativa sezione di inquadramento normativo. L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, ha evidenziato dei profili di indeterminatezza riconducibili ai parametri EURIBOR ritenuti illegittimi dalla
Commissione antitrust Europea, per i contratti di finanziamento stipulati tra il 2005 ed il
2008. Infatti, la recente pubblicazione della Sentenza del caso “cartello bancario” emessa nel 2013 dalla Commissione Europea, concede il diritto al risarcimento agli italiani che tra il 2005 ed il 2008, gli anni incriminati dalla manipolazione dell'Euribor, avevano in essere rapporti di prestito a tasso variabile ossia aventi come parametro di riferimento il tasso
EURIBOR. La sentenza riguarda i contratti di tutte le tipologie di finanziamento a tasso variabile e la conseguenza è l'inefficacia della clausola interessi ancorata all'Euribor per indeterminatezza relativa al tasso manipolato.
Quindi, alla luce di quanto evidenziato fino ad ora, risulta a credito dell'attrice la somma
6 pari ad € 105.126,27 in ipotesi di applicazione di tasso zero, la somma pari ad € 54.992,69
in ipotesi di applicazione di tasso legale.
Evidenziava anche che la convenuta che non aveva partecipato all'incontro di CP_1
mediazione obbligatoria.
Si costituiva la contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso prospettato e chiedeva l'integrale rigetto delle domande dell'attore.
Eccepiva il non corretto esperimento della mediazione obbligatoria.
Esaminava ogni singola doglianza per richiederne il rigetto e si opponeva alla nomina di
CTU ritenendola meramente esplorativa
La causa veniva interrotta per il dichiarato fallimento di parte attrice, successivamente revocato, indi, rigettata la richiesta di CTU, giungeva all'odierno decidente e trattenuta in decisione all'udienza del 19 luglio 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus
probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
Preliminarmente si conferma il rigetto della richiesta di nomina del CTU non sussistendone i presupposti.
Passando al merito della causa ed esaminando la documentazione allegata, - il contratto di mutuo oggetto di causa non può essere qualificato come usurario ab origine in quanto il tasso di mora, all'epoca della pattuizione, pari al 7,898% (tasso nominale 5,398% + 2,5% -
7 7,898%) è inferiore al tasso soglia, che non è quello valido per i tassi corrispettivi, dovendo il tasso soglia mora essere aumentato di 2,1 punti percentuali e poi della metà (Cfr. Cass.
S.U. n. 19597 del 18/09/2020);
Gli interessi di mora non possono qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro ma hanno una funzione risarcitoria assimilabile ad una clausola penale;
sono un onere eventuale, non dovuto dal momento ed in ragione dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento. Non sono strettamente e propriamente collegati all'erogazione del credito, bensì all'inadempimento.
A differenza degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora si applicano all'ammontare delle rate non pagate e per il periodo dell'inadempimento.
Se gli interessi di mora fossero, in ipotesi, conteggiati in astratto ai fini della rilevazione del TEGM sull'intero ammontare del finanziamento e per tutto il periodo di durata del finanziamento, l'effetto che si avrebbe sarebbe un innalzamento dei tassi medi.
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura adottate da Banca d'IT, nonché i decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze di pubblicazione dei TEGM, escludono gli interessi di mora dal relativo computo.
La nota della Banca d'IT del 3 luglio 2013 prevede: “Gli interessi di mora sono esclusi
dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma
solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente … L'esclusione degli
interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che i tassi effettivi globali medi non sono
comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato
pagamento … per evitare il confronto tra tassi disomogenei”.
Per quanto riguarda, invece, la commissione di estinzione anticipata, richiamando la
8 giurisprudenza anche di questo Tribunale e della Corte di Appello di Palermo, detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata,
comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito,
non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del
2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
9 Anche per il tasso Euribor ritiene questo decidente che deve ritenersi pienamente valido un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, bensì mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato (Cass. Civ. sez. III,
04/01/2022, n.96), si deve osservare che nel contratto per cui è causa, le parti hanno legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
Esso costituisce un idoneo parametro atteso che il tasso viene individuato mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei ed è
sempre facilmente conoscibile dagli interessati poiché regolarmente pubblicato in numerosi giornali e siti internet.
Nel caso che ci occupa non risulta provato il presupposto stesso della doglianza, ossia che la manipolazione illecita dell'Euribor fosse finalizzata necessariamente al suo ingiustificato e artificioso rialzo, giacché l'attività illecita sul piano concorrenziale ha operato per manipolare l'Euribor tanto al rialzo che al ribasso, per cui, in mancanza di dati più specifici e inequivoci, non è neppure possibile affermare che per effetto di tali pratiche anticoncorrenziali il mutuatario abbia necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito sanzionato, pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa sostitutiva ex art. 117 TUB del tasso di interesse convenzionale.
Del resto, la tesi della invalidità non trova giustificazione sul piano giuridico, considerato come la nullità sia un vizio del negozio giuridico e come tale non possa essere estesa a meri fatti giuridici, quali le segnalazioni effettuate dalle banche in forza del regolamento disciplinante l'Euribor.
Del resto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare come la nullità degli accordi e delle
10 intese anticoncorrenziali si rifletta e si estenda ai negozi giuridici posti in essere in attuazione di tali accordi illeciti, ovviamente non contemplando anche meri fatti non negoziali attuativi dell'intesa.
Va, dunque, rigettata la domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna
Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 582/2020 Reg. Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
per azioni;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese legali a favore di Parte_1 [...]
per azioni che liquida in complessive € 4.000,00, oltre Controparte_1
rimborso, IVA e CpA;
Così deciso in Sciacca 2 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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