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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3853/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 270/2022; introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgio Fontana, presso cui
è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Massimiliano De Matteo e Serena Sebastianelli, presso cui è elettivamente domiciliato.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto opposto;
previo accertamento delle condotte illegittime e negligenti del lavoratore e della conseguente responsabilità per inadempimento contrattuale, accogliere le domande riconvenzionali e condannare parte opposta al risarcimento del danno, nella misura di € 18.634,85 oppure per la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, disporre la compensazione del credito per T.F.R. con condanna al pagamento delle somme residue;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE OPPOSTA: rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2022, depositato il
9.11.2022 e notificato il 10.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n. 3326/2022, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di
, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
4.627,46 oltre interessi sulle somme rivalutate, oltre € 236,50 per compensi ed oltre accessori di legge.
Premetteva che il credito dedotto in monitorio era costituito dal T.F.R. maturato dal lavoratore predetto alle sue dipendenze dal 2.3.2017 al 18.7.2022.
Impugnava la pretesa creditoria portata nel decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca per erroneità della somma ingiunta.
Spiegava domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno, pari ad €
18.634,85, a carico del lavoratore quale conseguenza degli inadempimenti contrattuali e delle condotte illegittime contestate.
Eccepiva, in subordine, la compensazione della somma ingiunta con il proprio controcredito accertato in riconvenzionale, invocando la condanna differenziale a carico del sig. . CP
Riferiva che il lavoratore, assunto con la qualifica di impiegato e con mansioni di addetto all'assistenza clienti, inquadrato nella 5a categoria C.C.N.L. Metalmeccanici
P.M.I., era addetto all'assistenza clienti, con il particolare compito di sovraintendere la fase di accettazione delle vetture dei clienti presso l'officina per interventi di manutenzione e la successiva fase di consegna delle medesime ad operazioni concluse.
Precisava che il sig. era tenuto alla registrazione dei dati dei clienti, CP all'informativa circa i costi delle attività richieste e alla registrazione delle modalità di pagamento, sottolineando che, solo per i clienti “storici”, vi era la possibilità di differire il pagamento, previa sottoscrizione del modulo di autorizzazione.
Rappresentava che il lavoratore era adibito, altresì, al tempestivo inserimento nel portale informatico “Saga2” delle riparazioni o manutenzioni coperte da garanzia.
Esponeva che, in svariate occasioni, il sig. non aveva adempiuto a tali CP compiti e che, solo a seguito della cessazione del rapporto lavorativo, erano emerse numerose irregolarità che aveva prodotto conseguenti danni economici.
Affermava di aver contestato le condotte inadempienti tenute dall'opposto con nota dell'11.8.2022, nonché di aver quantificato i danni nella somma di € 17.190,00 per le
2 violazioni delle disposizioni aziendali, e nella somma di € 1.444,85 per i costi degli interventi effettuati in garanzia ma non inseriti dal lavoratore nel portale informatico predetto e, perciò, ad essa società addebitati dalle case madri.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il sig. innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposto si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse prospettazioni.
Preliminarmente, rappresentava che l'ingiunzione di pagamento, per la somma di €
4.627,46, aveva il suo fondamento nella Certificazione Unica 2022, relativa ai redditi
2021, documento di produzione datoriale in cui era contenuta la liquidazione del T.F.R. spettante.
Precisava che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore doveva essere operata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Eccepiva l'infondatezza della richiesta risarcitoria, anche in ragione dell'illegittimità delle contestazioni mosse, che non erano sfociate in alcun provvedimento sanzionatorio.
Precisava che la contestazione disciplinare dell'11.8.2022 era stata oggetto di note di controdeduzione del 30.8.2022, a seguito delle quali la società datrice non aveva comminato alcuna sanzione né, tantomeno, aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria per i presunti danni.
Deduceva la strumentalità e l'illegittimità della pretesa risarcitoria formulata per la prima volta con il ricorso in opposizione.
Contestava la domanda risarcitoria non solo in ordine all'an debeatur, in quanto i presunti danni non erano imputabili alla propria condotta, ma anche in ordine al quantum debeatur, giacché non era stata fornita alcuna prova in ordine all'esistenza del danno.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale sono infondate e vanno rigettate.
Va, innanzitutto, precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio
3 merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte.
Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2014,
n. 16767: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali”; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”).
In sostanza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto controverso.
Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432).
Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza.
Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina, infatti, la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò producendosi una speculare inversione delle posizioni processuali assunte dalle parti, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore.
Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il debitore, in veste di opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre il creditore opposto ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente
4 dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, ossia, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro, il suo espletamento e la sua cessazione (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”; Cassazione civile, sez. un.,
30.10.2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. II, n. 13685, 21/05/2019).
Nel contratto di lavoro, il delineato riparto probatorio, tipico delle obbligazioni pecuniarie, non trova deroghe, essendone nota la natura di contratto di diritto comune.
Di conseguenza, nel presente giudizio, è la società opponente, in quanto debitrice in ragione della sua posizione di titolare passivo dell'obbligazione retributiva, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore ostativo della pretesa di pagamento azionata dal lavoratore opposto, il quale, provata la cessazione del rapporto di lavoro, può limitarsi ad allegare di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto.
Rispetto alle domande riconvenzionali, basate sulla pretesa responsabilità del lavoratore opposto, compete alla società opponente allegare gli inadempimenti lamentati, quali danno evento, ma altresì dimostrare il nesso di causalità ed il danno conseguenza, come si vedrà meglio appresso, mentre deve essere il lavoratore opposto a provare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali oppure che
è intervenuta un'ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento (Cassazione civile, sez. lav., n. 8435 del 24/09/1996: “Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, grava sul datore di lavoro (anche nel caso in cui dette mansioni richiedano un dovere di custodia) la prova che l'evento dannoso sia causalmente correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (art. 2104 e 2105 cod. civ.), restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento”).
2. Ciò chiarito, si osserva che l'opposta ingiunzione trae origine dalle vicende relative al rapporto di lavoro tra le parti, conclusosi in data 18.7.2022 per effetto delle dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore (comunicazione Unilav del 5.7.2022).
Ebbene, il sig. otteneva l'opposta ingiunzione di pagamento delle somme a CP lui spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, somme che sono oggetto di contestazione nel presente giudizio sotto il solo profilo del quantum debeatur, avendo parte opponente eccepito l'erronea liquidazione al lordo delle ritenute di legge, nonostante l'avvenuto pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali.
Siffatta tesi è infondata.
5 Deve riscontrarsi, infatti, la prova della sussistenza del credito vantato dal lavoratore nel procedimento monitorio e sancito nel decreto ingiuntivo opposto, che va, quindi confermato.
A fondamento della pretesa creditoria, l'opposto ha allegato la C.U. 2022, ove è espressamente riportato non solo, alla casella 1, il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma anche, alla casella 810, il T.F.R. maturato dall'1.1.2001 e rimasto in azienda, per l'importo di € 4.627,46.
Dette somme sono liquidate nel loro importo lordo, e per tale importo vanno riconosciute al lavoratore, in quanto il giudice del lavoro procede sempre alla liquidazione lorda, in ossequio ai principi affermati in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez lav., 11/7/2000, n. 9198:
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”; Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008,
n. 18584: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte”; Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639: “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte
6 delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore”; in tal senso: Cassazione civile, sez. lav.,
25/05/2018, n. 13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n.
21010; 13/02/2013, n. 3525; 18/04/2003, n. 6337).
Nulla muta allorché si tratti del T.F.R. (Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2009, n.
21211: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale”).
Il giudice, dunque, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, non deve determinarne l'importo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o sia, invece, già cessato, l'obbligo di effettuare le ritenute sorge non al momento della liquidazione o in quello in cui è pronunciata la condanna, bensì nel successivo momento in cui viene eseguito il pagamento, in via spontanea o coatta.
Pertanto, le somme spettanti al lavoratore vengono sempre liquidate dal giudice nel loro importo lordo, mentre grava sul datore di lavoro, al momento della concreta esecuzione dell'atto solutorio, espletare l'operazione di calcolo degli oneri fiscali e previdenziali (anche per le quote a carico del lavoratore), nonché detrarli dall'importo liquidato, corrispondendo al lavoratore le somme residue, ossia l'importo netto.
Deve, perciò, ritenersi corretta la liquidazione contenuta nel decreto opposto, non rilevando che la società opponente abbia già provveduto al versamento delle ritenute fiscali, dovendo essa opporre tale circostanza al lavoratore, odierno opposto, in executivis, ossia all'atto del pagamento.
Il provvedimento monitorio merita conferma anche in ordine alle somme spettanti ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., ossia in riferimento agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati ed alla relativa decorrenza dalla data di maturazione del credito
(18.7.2022) e sino al saldo, così come va confermata la statuizione sulle spese di procedura.
Ne consegue il riscontro d'infondatezza dell'opposizione sul punto.
3. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale dell'opponente in ordine alla spettanza del vantato diritto al risarcimento del danno.
La pretesa risarcitoria di si basa, in sostanza, sulle due Parte_1 tipologie di condotte inadempienti che sarebbero state tenute dal lavoratore
7 , ossia, da un lato, nell'omesso o tardivo inserimento (oltre il termine CP prescritto dalle case madri) nel portale Saga/2 delle manutenzioni eseguite in garanzia, con conseguente addebito dei costi all'opponente per complessivi € 1.444,85, e, dall'altro lato, nella riconsegna delle autovetture, a seguito di interventi di manutenzione non coperti da garanzia, senza provvedere al previo incasso delle somme dovute dai clienti interessati, rimasti inadempienti, con un danno patrimoniale quantificato in € 17.190,00.
Come già accennato, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta al datore di lavoro danneggiato allegare i fatti costitutivi della condotta colposa del lavoratore, in termini di violazione degli obblighi contrattuali o di generale diligenza ex art. 2104 c.c., nonché, soprattutto, provare quali concrete conseguenze a sé pregiudizievoli si siano prodotte in rapporto di derivazione causale da tale condotta.
D'altra parte, il lavoratore dovrà provare di aver, invece, correttamente adempiuto ai suoi obblighi oppure che ricorre un'ipotesi di non imputabilità a sé dell'inadempimento o di impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c.
Ebbene, al fine di accertare quanto dedotto dalla società datrice, il giudicante ha ritenuto opportuno procedere all'espletamento dell'istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni rese dai testimoni escussi:
: “Sono un dipendente della società opponente con mansioni di responsabile service. Testimone_1
Conosco che lavorava alle dipendenze della società fino a due anni fa circa, Controparte_1 allorquando ha dato le dimissioni. Espletava mansioni di front office, cioè di accoglienza dei clienti e gestione delle pratiche di assistenza. Si trattava di mansioni di natura amministrativa, non eseguiva interventi manutentivi sulle autovetture. Una volta ricevuta la richiesta del cliente, CP elaborava un ordine di lavorazione per l'officina, la quale poi verificava se l'avaria era o meno imputabile ad un difetto, e in caso positivo, approvava l'intervento in garanzia, comunicando con la casa madre per le questioni tecniche. La casa costruttrice non forniva un'autorizzazione all'esecuzione delle riparazioni in garanzia, poiché tale decisione era di competenza della nostra officina. Una volta conclusa la riparazione e consegnata la vettura al cliente, la pratica tornava a , il quale, in CP base alle procedure aziendali, aveva un termine perentorio che, se non ricordo male è di circa 20 giorni, per caricare l'intervento sul sistema. Solo in casi eccezionali questo termine può essere esteso.
Anzi mi correggo, il termine in questione non decorre dalla consegna della vettura ma dalla data di ingresso in officina. Quindi ad esempio, se manca un ricambio o vi sono altri problemi specifici, da comunicare alla casa madre, questo termine può essere esteso. La comunicazione di esecuzione dell'intervento, ai fini della garanzia, doveva essere eseguita dal GN essendo un CP adempimento di sua competenza: tale comunicazione doveva essere eseguita entro il termine predetto, oppure lo stesso doveva comunicare alla casa madre il motivo per il quale l'officina non era CP
8 in grado di eseguire la riparazione entro il termine stesso. Se ciò non avveniva, e quindi il termine non veniva rispettato, il costruttore rifiutava l'intervento in garanzia. In questo caso, il costruttore emetteva richiesta di pagamento a nostro carico. Quindi la società doveva sopportare tale costo, essendo responsabile del ritardo e della mancata applicazione della garanzia, motivo per il quale non poteva richiedere alcun pagamento al cliente. Preciso che il GN si occupava delle CP pratiche di garanzia solo per il marchio Audi, mentre per le pratiche degli altri marchi era incaricata la NO . Preciso altresì che non vi era un superiore gerarchico a controllare l'operato Parte_2 del GN . Dopo il suo licenziamento la NO verificò che vi erano alcune domande CP Pt_2 di intervento in garanzia non comunicate tempestivamente e che quindi la casa madre aveva rigettato.
Non so dire quante fossero perché non lo ricordo. Credo, se ben ricordo, che risalissero a circa tre o quattro anni fa. La NO mi ha informato di tale circostanza comunicandomela verbalmente. Pt_2
Inoltre la NO , che è addetta al settore amministrazione, mi disse che aveva accertato Tes_2 che il GN aveva autorizzato la consegna di alcuni veicoli riparati senza ottenere CP precedentemente il pagamento dal cliente, cioè senza osservare la nostra regola aziendale che prevede il pagamento anticipato alla consegna oppure, previa autorizzazione dell'amministrazione, il pagamento a mezzo bonifico bancario dopo la consegna. In particolare la NO mi disse Tes_2 che numerosi pagamenti erano rimasti insoluti nonostante la vettura riparata era stata consegnata.
Non so dire quanti insoluti vi sono stati, né ricordo il periodo con esattezza, credo forse tre o quattro anni fa. Non mi risulta che avesse mansioni di centralinista, rispondeva al telefono come
CP tutti noi. mi disse che il lavoro era eccessivo, ma io ho sempre ritenuto che i carichi fossero
CP sostenibili, non essendo l'unico addetto al service, ma essendo comunque l'unico addetto al
CP marchio Audi Non mi risulta che abbia mai fatto lavoro straordinario, di solito io
CP approfitto della pausa pranzo per portarmi avanti con il lavoro, e anche lui faceva la stessa cosa, tanto so perché me lo ha detto lui. Per quanto riguarda il problema degli errori dei dati anagrafici era una questione che non riguardava solo ma un po' tutti i miei sottoposti. Non so dire se la società
CP opponente abbia intrapreso azioni legali per il recupero degli importi non pagati di cui ho parlato prima. Lavoro ancora per la società. Sono un superiore gerarchico del GN . I controlli
CP sui pagamenti erano periodici. Il GN non era un addetto alla contabilità”.
CP
: “Sono stato un lavoratore dipendente della società opponente con mansioni di tecnico Tes_3 di officina. Ho conosciuto il GN , che lavorava per la società con mansioni di responsabile
CP garanzie. Confermo che esiste un termine entro il quale l'intervento di riparazione del veicolo deve essere eseguito e comunicato alla casa madre per l'ottenimento della garanzia, ma non so di quanti giorni sia tale termine. Posso dire che, se la riparazione non è particolarmente complessa, siamo noi meccanici d'officina ad autorizzare l'attivazione della garanzia. Se invece il caso è più complesso, chiediamo l'autorizzazione alla casa madre. In ogni caso, degli aspetti burocratici di tali attività si occupava il sig. , che era competente per le pratiche relative alle vetture di marchio Audi. Se
CP il termine che ho riferito innanzi non viene rispettato, la casa madre può rifiutare di rimborsare il costo della riparazione, salvo casi eccezionali. Tuttavia se vi è il rifiuto, che io sappia la società non si rivolge al cliente per il pagamento dell'intervento che resta a carico della società stessa. Non so dire se il GN abbia mai incontrato ritardi nella lavorazione delle pratiche di garanzia. Tanto
CP meno so dire se il GN abbia mai proceduto alla consegna dei veicoli riparati senza
CP
9 richiedere il preventivo pagamento. So che di solito le macchine vengono consegnate dopo il pagamento. Il GN oltre essere addetto service, era anche addetto all'assistenza clienti. CP
Per alcuni periodi ha svolto anche le mansioni di centralinista, aveva una postazione da cui rispondeva al telefono sita al centro del salone, ed io l'ho visto personalmente. Anche dopo l'assunzione di una centralinista, ha continuato a svolgere tale mansione in sostituzione della stessa quando CP assente. Il GN si è lamentato sia con il responsabile sia con me CP Testimone_1 dell'eccessivo carico di lavoro, avendo troppe incombenze e non riuscendo a gestirle tutte. Ho visto tutti i giorni il GN lavorare durante la pausa pranzo per portarsi avanti con il lavoro. CP
Nulla so dire per quanto riguarda mansioni di contabilità o recupero credito eventualmente assegnate all'opposto. Nulla so dire in ordina ad eventuali azioni legali proposte dalla società per recuperare i crediti. Nulla so dire per quanto concerne eventuali errori nei dati anagrafici dei clienti”.
“Sono una dipendente della società opponente con mansioni di responsabile Controparte_2 amministrativo. Ho conosciuto il GN , dipendente anch'egli della società con mansioni di CP accertatore e responsabile delle garanzie. Confermo che per le lavorazioni eseguite in garanzia, bisogna osservare un termine, che non ricordo se sia di 15 o di 20 giorni, per concludere l'intervento di riparazione, termine che decorre dall'inizio della lavorazione stessa. L'addetto alla garanzia, entro questo termine, deve provvedere alla chiusura della pratica attraverso il software gestionale, usato anche dalla casa madre. Quest'ultima, salvo casi eccezionali, rifiuta di rimborsare il costo della riparazione se tale termine non viene rispettato, costo che rimane a carico della società, non potendo essere addossato al cliente, avendo diritto alla garanzia. Di tale specifica attività, anche di chiusura della pratica, si occupava il GN , unico addetto a tale attività per il marchio Audi, mentre CP per gli altri marchi si occupano altri addetti. Sono a conoscenza di una serie di casi in cui la casa madre ha rifiutato il rimborso degli interventi in garanzia a causa di ritardi nel termine. Ciò mi è stato riferito dalla NO , che aveva effettuato un controllo. Non so dire e non ricordo quanti casi Parte_2 del genere vi siano e quando si siano verificati. Ho accertato personalmente che una serie di interventi di competenza del GN sono rimasti insoluti. Per regola aziendale, il cliente deve pagare CP prima di poter ritirare la macchina, salvo che la società non autorizzi, previa richiesta dell'addetto su apposito modulo, il pagamento posticipato. A seguito di una verifica, appurai che tale regola non era stata osservata dal GN , con produzione di un insoluto su un numero di pratiche che non CP ricordo, ma di importo originario contenuto tra le 15.000 e le 17.000 euro. So che la società ha dato incarico ad un legale per la costituzione in mora dei clienti e che alcuni di questi hanno pagato ma non so dire quali e quanti. Ad oggi una parte dell'importo predetto è stato recuperato ma non so quantificarlo, né so quantificare il residuo insoluto. Il GN rispondeva al telefono ma che CP io sappia non ha mai svolto le mansioni di centralinista. Che io sappia non ha mai svolto straordinario.
Non si è mai lamentato con me per carichi eccessivi di lavoro. Non so dire se vi fossero errori nei dati anagrafici dei clienti. Escludo che il GN avesse anche mansioni di contabilità e recupero CP credito. La mia postazione era posta al piano superiore rispetto alla postazione del GN ”. CP
: “Per quanto concerne le circostanze di cui al capo n. 8 del ricorso in opposizione, Parte_2 confermo che, nell'ipotesi di violazione dei termini prestabiliti dalla casa madre ai fini dell'intervento in garanzia, ovvero 12 giorni da circa un anno e, prima 15 giorni, salvo ipotesi eccezionali, ad esempio
10 la carenza di ricambi, in cui il termine è esteso a 30 giorni, la casa madre stessa addebita l'intervento alla società . Preciso che tale termine riguarda il momento finale entro il quale la Parte_1 pratica deve essere chiusa e definita sull'apposito portale telematico, in cui bisogna caricare
l'intervento eseguito. Allorquando tale termine non viene rispettato, la casa madre richiede il pagamento alla concessionaria, previa emissione di fattura fiscale. L'importo in questione riguarda il solo ricambio, mentre la manodopera ricade comunque a carico della società, per il costo orario degli operai che non viene corrisposto dalla casa madre. Tale addebito avviene su un conto corrente apposito denominato conto corrente garanzia, aperto su La casa madre può Controparte_3 operare direttamente la trattenuta delle somme, come se si trattasse di un RID, a cadenza quindicinale.
Naturalmente, la casa madre ci invia dei riepiloghi per gli interventi in garanzia, inclusi quelli in questione, sempre a cadenza quindicinale. Può accadere che tali eventi si verifichino nel periodo quindicinale successivo. Comunque, per il conto corrente predetto è possibile ricavare l'estratto conto.
Confermo che il sig. , che era preposto alla lavorazione delle pratiche di garanzia del solo CP marchio Audi, era incorso in diverse anomalie per quanto riguarda i termini predetti. Ad esempio ricordo che venne ordinata una tendina avvolgibile, che fu montata e non gestita nei tempi anzidetti, sicché ci venne addebitata. Ricordo poi altro episodio, in cui venne ordinata una chiave a seguito di richiamo in garanzia, episodio in cui non chiamò il cliente, mentre la chiave era stata già CP ordinata;
tuttavia, tale cliente eseguì il richiamo presso altra concessionaria, a Salerno, e quindi il ricambio venne addebitato dalla casa madre. Confermo che la procedura interna prevede che il pagamento degli interventi di riparazioni avvenga all'atto della consegna del veicolo, salvo postergazioni specificamente autorizzate dalla Direzione. Ricordo che vi sono stati vari episodi in cui
i veicoli sono stati consegnati senza ricevere il pagamento. Tale attività è di competenza del responsabile, che nel caso di specie era il sig. . Quindi ho potuto verificare che vi erano varie CP fatture non pagate e non accompagnate da autorizzare al pagamento posticipato. So che alcune di queste fatture sono state pagate, mentre altre non ancora. Inoltre so che per alcuni clienti la società ha proposto azione giudiziaria per il recupero delle somme, ma non so essere più precisa perché io non mi occupo di questo settore”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
4. Il complessivo esame del compendio probatorio raccolto in istruttoria rivela l'assenza di una prova sufficientemente certa in ordine all'esistenza dei danni conseguenza oggetto dell'istanza risarcitoria.
Il sig. ha riferito solo informazioni assunte de relato da altri colleghi ed ha Tes_1 precisato di non essere al corrente di azioni legali intraprese dalla concessionaria per il recupero degli importi non pagati.
Inoltre, ha precisato che non era addetto alla contabilità. CP
11 Di uguale tenore sono le dichiarazioni rese dal sig. il quale ha riferito di non Tes_3 essere a conoscenza della circostanza che il avesse provveduto alla consegna CP degli autoveicoli riparati senza la preventiva richiesta di pagamento né tantomeno di eventuali azioni legali proposte dalla società per il recupero dei crediti.
La teste ha riferito che era addetto alla garanzia, nel senso che Tes_2 CP provvedeva alla chiusura delle pratiche attraverso un software gestionale e che la casa madre, in casi eccezionali, non aveva rimborsato i costi di riparazione.
La teste ha precisato di esserne venuta a conoscenza per informazioni assunte de relato da altra collega.
Altresì ha riferito di aver accertato personalmente che il dipendente, in alcune occasioni non specificate, non aveva richiesto il pagamento delle riparazioni all'atto della consegna del veicolo, con conseguente pregiudizio economico per la società datrice.
Il teste ha dichiarato che il era incorso in diverse anomalie nella Pt_2 CP lavorazione delle pratiche di garanzia del marchio Audi.
Ha confermato che la procedura interna prevede il pagamento degli interventi di riparazione all'atto della consegna del veicolo al cliente e che si erano verificati diversi episodi di veicoli consegnati senza ricevere il pagamento.
Il teste ha precisato che alcune fatture sono ancora insolute, mentre altre risultano già pagate dai clienti.
Ebbene, è necessario ribadire nuovamente che, anche in materia di responsabilità contrattuale, occorre sempre distinguere tra danno evento, ossia il fatto illecito dell'inadempimento, e danno conseguenza, cioè la lesione della sfera giuridica del creditore.
Più precisamente, il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse all'adempimento, ex se considerato, poiché, altrimenti opinando, verrebbe sempre a configurarsi la sussistenza di un danno in re ipsa e la responsabilità civile finirebbe per assumere una funzione non più riparatoria, in termini di restitutio in integrum in forma specifica o per equivalente, bensì sanzionatoria, il che non può essere ammesso in assenza di una specifica previsione di legge.
Sia l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. sia il fatto illecito ex art. 2043 c.c. sono idonei a costituire un danno evento;
tuttavia, ai fini del risarcimento del danno,
12 dovrà sussistere anche un danno conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio, derivante in modo diretto e immediato e dall'inadempimento o dal fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24632: “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”; Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15350: “I danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato”;
Cassazione civile, sez. II, n. 8278 del 30/07/1999: “Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza”; Cassazione civile, sez. III, n. 3961 del 21/04/1999: “La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno”).
In assenza di prova di quest'ultimo elemento, ossia di una concreta menomazione patrimoniale o non, la domanda risarcitoria va disattesa, essendo il preteso danneggiato gravato dell'onere dimostrativo delle effettive ricadute negative dell'inadempimento, giammai potendo ammettersi alcun automatismo tra inadempimento e risarcimento, ad esclusione delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
5. Nel caso di specie, la ricorrente società non ha provato le concrete conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall'inadempimento del lavoratore.
Sebbene in ricorso le singole poste di danno siano state analiticamente e compiutamente allegate, non ne è però emersa una sufficiente dimostrazione.
Ciò vieppiù considerando le specifiche contestazioni mosse dal lavoratore, che impediscono di far applicazione del principio di non contestazione dei fatti ex artt. 115
e 416 c.p.c.
Nel dettaglio, difetta anzitutto la prova dei pagamenti che la società ha dovuto sopportare per gli interventi di manutenzione in garanzia, ad essa addossati dalla casa madre per violazione delle procedure applicate.
13 Di tali esborsi, non vi è prova documentale, né i testi ne hanno fornito conferma con sufficiente specificità.
La teste ha riferito che, per la gestione dei pagamenti in questione, la Parte_2 società e la casa produttrice si avvalgono di un conto corrente, in vengono effettuate le reciproche rimesse.
Onde dimostrare di aver subìto il complessivo addebito di € 1.444,85 a cagione delle negligenze di , la società datrice avrebbe dovuto produrre in giudizio CP
l'estratto del conto corrente in questione, da cui si sarebbe potuto evincere ogni singolo movimento di denaro afferente ai 6 ordini di lavorazione anomali, con costo rimesso a suo carico.
Ad analoga conclusione si perviene in ordine al danno da mancato incasso dei corrispettivi degli interventi di manutenzione elencati alle pag. 4 e 5 del ricorso in opposizione.
La teste ha riferito che alcune delle fatture rimaste impagate sono state Parte_2 soddisfatte, mentre, per altre, la società ha avviato l'azione giudiziaria.
Trattasi di affermazione generica, che non consente la formazione della prova in ordine all'effettiva lesione economica che sarebbe stata patita.
A tal fine, la società avrebbe dovuto dimostrare l'effettività della lesione, ossia provare che i clienti interessati non solo erano inadempienti al pagamento, ma altresì che essi erano insolventi o incapienti sul piano patrimoniale (il che, trattandosi di proprietari di autoveicoli, è scarsamente verosimile).
In sintesi, il lamentato pregiudizio non può che consistere nell'impossibilità di ottenere i pagamenti delle fatture in questione, giacché la mera omissione o il mero ritardo nella ricezione dei corrispettivi non sono idonei a produrre un danno conseguenza risarcibile.
Difatti, la lesione de qua, ai fini del suo risarcimento, deve essere irreversibile poiché, nell'ipotesi in cui, all'esito della costituzione in mora del cliente inadempiente oppure dell'azione giudiziaria nei suoi confronti introdotta, la società dovesse riuscire a conseguire le somme, essa gioverebbe di una inammissibile locupletazione laddove avesse già conseguito i corrispondenti importi dal lavoratore a titolo risarcitorio.
Ed è proprio questo il risultato che si produrrebbe, almeno in parte, ove mai la domanda di risarcimento fosse in toto accolta, poiché, come confermato dalla teste
, alcune delle somme di cui alle predette fatture sono state pagate e, al contempo, Pt_2 nell'ipotesi, esse sarebbero oggetto anche di pronuncia di condanna a carico del
14 lavoratore.
Dunque, la sola mora debendi dei soggetti indicati nel capo n. 10 del ricorso non configura un danno conseguenza risarcibile.
D'altra parte, non è oggetto di domanda riconvenzionale una istanza risarcitoria per i costi connessi al recupero dei crediti de quibus, nella parte in cui essi sono rimasti a carico della società e non addebitati ai clienti morosi, così come non costituisce oggetto del giudizio l'eventuale responsabilità disciplinare del lavoratore, destinatario di una contestazione, mossa con la nota dell'11.8.2022 e rimasta priva di esito sanzionatorio.
Inoltre, ben potrebbe venire in rilievo l'inerzia colposa del danneggiato, il quale trascuri l'attività di recupero dei crediti rimasti inevasi, condotta che costituirebbe fattore idoneo a diminuire, se non ad escludere del tutto, il preteso risarcimento, secondo quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
Sul punto, si osserva che la società neppure ha prodotto eventuali atti di costituzione nei confronti dei clienti non paganti, né, in ogni caso, ne ha allegato l'insolvenza o l'incapienza patrimoniale oppure l'esito negativo di domande giudiziarie o di tentativi d'espropriazione.
In conclusione, la domanda risarcitoria avanzata dalla società in via riconvenzionale è infondata e meritevole di rigetto. Assorbito ogni altro profilo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte opposta ex art. 93 c.p.c. per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 270/2022 (R.G. n.
3326/2022);
2. rigetta la domanda riconvenzionale
3. condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 11.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3853/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 270/2022; introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgio Fontana, presso cui
è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Massimiliano De Matteo e Serena Sebastianelli, presso cui è elettivamente domiciliato.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto opposto;
previo accertamento delle condotte illegittime e negligenti del lavoratore e della conseguente responsabilità per inadempimento contrattuale, accogliere le domande riconvenzionali e condannare parte opposta al risarcimento del danno, nella misura di € 18.634,85 oppure per la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, disporre la compensazione del credito per T.F.R. con condanna al pagamento delle somme residue;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE OPPOSTA: rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2022, depositato il
9.11.2022 e notificato il 10.11.2022, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n. 3326/2022, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di
, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
4.627,46 oltre interessi sulle somme rivalutate, oltre € 236,50 per compensi ed oltre accessori di legge.
Premetteva che il credito dedotto in monitorio era costituito dal T.F.R. maturato dal lavoratore predetto alle sue dipendenze dal 2.3.2017 al 18.7.2022.
Impugnava la pretesa creditoria portata nel decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca per erroneità della somma ingiunta.
Spiegava domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno, pari ad €
18.634,85, a carico del lavoratore quale conseguenza degli inadempimenti contrattuali e delle condotte illegittime contestate.
Eccepiva, in subordine, la compensazione della somma ingiunta con il proprio controcredito accertato in riconvenzionale, invocando la condanna differenziale a carico del sig. . CP
Riferiva che il lavoratore, assunto con la qualifica di impiegato e con mansioni di addetto all'assistenza clienti, inquadrato nella 5a categoria C.C.N.L. Metalmeccanici
P.M.I., era addetto all'assistenza clienti, con il particolare compito di sovraintendere la fase di accettazione delle vetture dei clienti presso l'officina per interventi di manutenzione e la successiva fase di consegna delle medesime ad operazioni concluse.
Precisava che il sig. era tenuto alla registrazione dei dati dei clienti, CP all'informativa circa i costi delle attività richieste e alla registrazione delle modalità di pagamento, sottolineando che, solo per i clienti “storici”, vi era la possibilità di differire il pagamento, previa sottoscrizione del modulo di autorizzazione.
Rappresentava che il lavoratore era adibito, altresì, al tempestivo inserimento nel portale informatico “Saga2” delle riparazioni o manutenzioni coperte da garanzia.
Esponeva che, in svariate occasioni, il sig. non aveva adempiuto a tali CP compiti e che, solo a seguito della cessazione del rapporto lavorativo, erano emerse numerose irregolarità che aveva prodotto conseguenti danni economici.
Affermava di aver contestato le condotte inadempienti tenute dall'opposto con nota dell'11.8.2022, nonché di aver quantificato i danni nella somma di € 17.190,00 per le
2 violazioni delle disposizioni aziendali, e nella somma di € 1.444,85 per i costi degli interventi effettuati in garanzia ma non inseriti dal lavoratore nel portale informatico predetto e, perciò, ad essa società addebitati dalle case madri.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il sig. innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposto si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse prospettazioni.
Preliminarmente, rappresentava che l'ingiunzione di pagamento, per la somma di €
4.627,46, aveva il suo fondamento nella Certificazione Unica 2022, relativa ai redditi
2021, documento di produzione datoriale in cui era contenuta la liquidazione del T.F.R. spettante.
Precisava che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore doveva essere operata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Eccepiva l'infondatezza della richiesta risarcitoria, anche in ragione dell'illegittimità delle contestazioni mosse, che non erano sfociate in alcun provvedimento sanzionatorio.
Precisava che la contestazione disciplinare dell'11.8.2022 era stata oggetto di note di controdeduzione del 30.8.2022, a seguito delle quali la società datrice non aveva comminato alcuna sanzione né, tantomeno, aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria per i presunti danni.
Deduceva la strumentalità e l'illegittimità della pretesa risarcitoria formulata per la prima volta con il ricorso in opposizione.
Contestava la domanda risarcitoria non solo in ordine all'an debeatur, in quanto i presunti danni non erano imputabili alla propria condotta, ma anche in ordine al quantum debeatur, giacché non era stata fornita alcuna prova in ordine all'esistenza del danno.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale sono infondate e vanno rigettate.
Va, innanzitutto, precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio
3 merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte.
Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2014,
n. 16767: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali”; Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”).
In sostanza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto controverso.
Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto
(Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432).
Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza.
Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina, infatti, la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò producendosi una speculare inversione delle posizioni processuali assunte dalle parti, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore.
Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il debitore, in veste di opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre il creditore opposto ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente
4 dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, ossia, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro, il suo espletamento e la sua cessazione (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”; Cassazione civile, sez. un.,
30.10.2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. II, n. 13685, 21/05/2019).
Nel contratto di lavoro, il delineato riparto probatorio, tipico delle obbligazioni pecuniarie, non trova deroghe, essendone nota la natura di contratto di diritto comune.
Di conseguenza, nel presente giudizio, è la società opponente, in quanto debitrice in ragione della sua posizione di titolare passivo dell'obbligazione retributiva, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore ostativo della pretesa di pagamento azionata dal lavoratore opposto, il quale, provata la cessazione del rapporto di lavoro, può limitarsi ad allegare di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto.
Rispetto alle domande riconvenzionali, basate sulla pretesa responsabilità del lavoratore opposto, compete alla società opponente allegare gli inadempimenti lamentati, quali danno evento, ma altresì dimostrare il nesso di causalità ed il danno conseguenza, come si vedrà meglio appresso, mentre deve essere il lavoratore opposto a provare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali oppure che
è intervenuta un'ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento (Cassazione civile, sez. lav., n. 8435 del 24/09/1996: “Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, grava sul datore di lavoro (anche nel caso in cui dette mansioni richiedano un dovere di custodia) la prova che l'evento dannoso sia causalmente correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (art. 2104 e 2105 cod. civ.), restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento”).
2. Ciò chiarito, si osserva che l'opposta ingiunzione trae origine dalle vicende relative al rapporto di lavoro tra le parti, conclusosi in data 18.7.2022 per effetto delle dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore (comunicazione Unilav del 5.7.2022).
Ebbene, il sig. otteneva l'opposta ingiunzione di pagamento delle somme a CP lui spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, somme che sono oggetto di contestazione nel presente giudizio sotto il solo profilo del quantum debeatur, avendo parte opponente eccepito l'erronea liquidazione al lordo delle ritenute di legge, nonostante l'avvenuto pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali.
Siffatta tesi è infondata.
5 Deve riscontrarsi, infatti, la prova della sussistenza del credito vantato dal lavoratore nel procedimento monitorio e sancito nel decreto ingiuntivo opposto, che va, quindi confermato.
A fondamento della pretesa creditoria, l'opposto ha allegato la C.U. 2022, ove è espressamente riportato non solo, alla casella 1, il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma anche, alla casella 810, il T.F.R. maturato dall'1.1.2001 e rimasto in azienda, per l'importo di € 4.627,46.
Dette somme sono liquidate nel loro importo lordo, e per tale importo vanno riconosciute al lavoratore, in quanto il giudice del lavoro procede sempre alla liquidazione lorda, in ossequio ai principi affermati in materia da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez lav., 11/7/2000, n. 9198:
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”; Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2008,
n. 18584: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte”; Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639: “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte
6 delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore”; in tal senso: Cassazione civile, sez. lav.,
25/05/2018, n. 13164; 14/09/2015 n. 18044; 04/06/2014, n. 12566; 13/09/2013, n.
21010; 13/02/2013, n. 3525; 18/04/2003, n. 6337).
Nulla muta allorché si tratti del T.F.R. (Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2009, n.
21211: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale”).
Il giudice, dunque, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, non deve determinarne l'importo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o sia, invece, già cessato, l'obbligo di effettuare le ritenute sorge non al momento della liquidazione o in quello in cui è pronunciata la condanna, bensì nel successivo momento in cui viene eseguito il pagamento, in via spontanea o coatta.
Pertanto, le somme spettanti al lavoratore vengono sempre liquidate dal giudice nel loro importo lordo, mentre grava sul datore di lavoro, al momento della concreta esecuzione dell'atto solutorio, espletare l'operazione di calcolo degli oneri fiscali e previdenziali (anche per le quote a carico del lavoratore), nonché detrarli dall'importo liquidato, corrispondendo al lavoratore le somme residue, ossia l'importo netto.
Deve, perciò, ritenersi corretta la liquidazione contenuta nel decreto opposto, non rilevando che la società opponente abbia già provveduto al versamento delle ritenute fiscali, dovendo essa opporre tale circostanza al lavoratore, odierno opposto, in executivis, ossia all'atto del pagamento.
Il provvedimento monitorio merita conferma anche in ordine alle somme spettanti ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., ossia in riferimento agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati ed alla relativa decorrenza dalla data di maturazione del credito
(18.7.2022) e sino al saldo, così come va confermata la statuizione sulle spese di procedura.
Ne consegue il riscontro d'infondatezza dell'opposizione sul punto.
3. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale dell'opponente in ordine alla spettanza del vantato diritto al risarcimento del danno.
La pretesa risarcitoria di si basa, in sostanza, sulle due Parte_1 tipologie di condotte inadempienti che sarebbero state tenute dal lavoratore
7 , ossia, da un lato, nell'omesso o tardivo inserimento (oltre il termine CP prescritto dalle case madri) nel portale Saga/2 delle manutenzioni eseguite in garanzia, con conseguente addebito dei costi all'opponente per complessivi € 1.444,85, e, dall'altro lato, nella riconsegna delle autovetture, a seguito di interventi di manutenzione non coperti da garanzia, senza provvedere al previo incasso delle somme dovute dai clienti interessati, rimasti inadempienti, con un danno patrimoniale quantificato in € 17.190,00.
Come già accennato, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta al datore di lavoro danneggiato allegare i fatti costitutivi della condotta colposa del lavoratore, in termini di violazione degli obblighi contrattuali o di generale diligenza ex art. 2104 c.c., nonché, soprattutto, provare quali concrete conseguenze a sé pregiudizievoli si siano prodotte in rapporto di derivazione causale da tale condotta.
D'altra parte, il lavoratore dovrà provare di aver, invece, correttamente adempiuto ai suoi obblighi oppure che ricorre un'ipotesi di non imputabilità a sé dell'inadempimento o di impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c.
Ebbene, al fine di accertare quanto dedotto dalla società datrice, il giudicante ha ritenuto opportuno procedere all'espletamento dell'istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni rese dai testimoni escussi:
: “Sono un dipendente della società opponente con mansioni di responsabile service. Testimone_1
Conosco che lavorava alle dipendenze della società fino a due anni fa circa, Controparte_1 allorquando ha dato le dimissioni. Espletava mansioni di front office, cioè di accoglienza dei clienti e gestione delle pratiche di assistenza. Si trattava di mansioni di natura amministrativa, non eseguiva interventi manutentivi sulle autovetture. Una volta ricevuta la richiesta del cliente, CP elaborava un ordine di lavorazione per l'officina, la quale poi verificava se l'avaria era o meno imputabile ad un difetto, e in caso positivo, approvava l'intervento in garanzia, comunicando con la casa madre per le questioni tecniche. La casa costruttrice non forniva un'autorizzazione all'esecuzione delle riparazioni in garanzia, poiché tale decisione era di competenza della nostra officina. Una volta conclusa la riparazione e consegnata la vettura al cliente, la pratica tornava a , il quale, in CP base alle procedure aziendali, aveva un termine perentorio che, se non ricordo male è di circa 20 giorni, per caricare l'intervento sul sistema. Solo in casi eccezionali questo termine può essere esteso.
Anzi mi correggo, il termine in questione non decorre dalla consegna della vettura ma dalla data di ingresso in officina. Quindi ad esempio, se manca un ricambio o vi sono altri problemi specifici, da comunicare alla casa madre, questo termine può essere esteso. La comunicazione di esecuzione dell'intervento, ai fini della garanzia, doveva essere eseguita dal GN essendo un CP adempimento di sua competenza: tale comunicazione doveva essere eseguita entro il termine predetto, oppure lo stesso doveva comunicare alla casa madre il motivo per il quale l'officina non era CP
8 in grado di eseguire la riparazione entro il termine stesso. Se ciò non avveniva, e quindi il termine non veniva rispettato, il costruttore rifiutava l'intervento in garanzia. In questo caso, il costruttore emetteva richiesta di pagamento a nostro carico. Quindi la società doveva sopportare tale costo, essendo responsabile del ritardo e della mancata applicazione della garanzia, motivo per il quale non poteva richiedere alcun pagamento al cliente. Preciso che il GN si occupava delle CP pratiche di garanzia solo per il marchio Audi, mentre per le pratiche degli altri marchi era incaricata la NO . Preciso altresì che non vi era un superiore gerarchico a controllare l'operato Parte_2 del GN . Dopo il suo licenziamento la NO verificò che vi erano alcune domande CP Pt_2 di intervento in garanzia non comunicate tempestivamente e che quindi la casa madre aveva rigettato.
Non so dire quante fossero perché non lo ricordo. Credo, se ben ricordo, che risalissero a circa tre o quattro anni fa. La NO mi ha informato di tale circostanza comunicandomela verbalmente. Pt_2
Inoltre la NO , che è addetta al settore amministrazione, mi disse che aveva accertato Tes_2 che il GN aveva autorizzato la consegna di alcuni veicoli riparati senza ottenere CP precedentemente il pagamento dal cliente, cioè senza osservare la nostra regola aziendale che prevede il pagamento anticipato alla consegna oppure, previa autorizzazione dell'amministrazione, il pagamento a mezzo bonifico bancario dopo la consegna. In particolare la NO mi disse Tes_2 che numerosi pagamenti erano rimasti insoluti nonostante la vettura riparata era stata consegnata.
Non so dire quanti insoluti vi sono stati, né ricordo il periodo con esattezza, credo forse tre o quattro anni fa. Non mi risulta che avesse mansioni di centralinista, rispondeva al telefono come
CP tutti noi. mi disse che il lavoro era eccessivo, ma io ho sempre ritenuto che i carichi fossero
CP sostenibili, non essendo l'unico addetto al service, ma essendo comunque l'unico addetto al
CP marchio Audi Non mi risulta che abbia mai fatto lavoro straordinario, di solito io
CP approfitto della pausa pranzo per portarmi avanti con il lavoro, e anche lui faceva la stessa cosa, tanto so perché me lo ha detto lui. Per quanto riguarda il problema degli errori dei dati anagrafici era una questione che non riguardava solo ma un po' tutti i miei sottoposti. Non so dire se la società
CP opponente abbia intrapreso azioni legali per il recupero degli importi non pagati di cui ho parlato prima. Lavoro ancora per la società. Sono un superiore gerarchico del GN . I controlli
CP sui pagamenti erano periodici. Il GN non era un addetto alla contabilità”.
CP
: “Sono stato un lavoratore dipendente della società opponente con mansioni di tecnico Tes_3 di officina. Ho conosciuto il GN , che lavorava per la società con mansioni di responsabile
CP garanzie. Confermo che esiste un termine entro il quale l'intervento di riparazione del veicolo deve essere eseguito e comunicato alla casa madre per l'ottenimento della garanzia, ma non so di quanti giorni sia tale termine. Posso dire che, se la riparazione non è particolarmente complessa, siamo noi meccanici d'officina ad autorizzare l'attivazione della garanzia. Se invece il caso è più complesso, chiediamo l'autorizzazione alla casa madre. In ogni caso, degli aspetti burocratici di tali attività si occupava il sig. , che era competente per le pratiche relative alle vetture di marchio Audi. Se
CP il termine che ho riferito innanzi non viene rispettato, la casa madre può rifiutare di rimborsare il costo della riparazione, salvo casi eccezionali. Tuttavia se vi è il rifiuto, che io sappia la società non si rivolge al cliente per il pagamento dell'intervento che resta a carico della società stessa. Non so dire se il GN abbia mai incontrato ritardi nella lavorazione delle pratiche di garanzia. Tanto
CP meno so dire se il GN abbia mai proceduto alla consegna dei veicoli riparati senza
CP
9 richiedere il preventivo pagamento. So che di solito le macchine vengono consegnate dopo il pagamento. Il GN oltre essere addetto service, era anche addetto all'assistenza clienti. CP
Per alcuni periodi ha svolto anche le mansioni di centralinista, aveva una postazione da cui rispondeva al telefono sita al centro del salone, ed io l'ho visto personalmente. Anche dopo l'assunzione di una centralinista, ha continuato a svolgere tale mansione in sostituzione della stessa quando CP assente. Il GN si è lamentato sia con il responsabile sia con me CP Testimone_1 dell'eccessivo carico di lavoro, avendo troppe incombenze e non riuscendo a gestirle tutte. Ho visto tutti i giorni il GN lavorare durante la pausa pranzo per portarsi avanti con il lavoro. CP
Nulla so dire per quanto riguarda mansioni di contabilità o recupero credito eventualmente assegnate all'opposto. Nulla so dire in ordina ad eventuali azioni legali proposte dalla società per recuperare i crediti. Nulla so dire per quanto concerne eventuali errori nei dati anagrafici dei clienti”.
“Sono una dipendente della società opponente con mansioni di responsabile Controparte_2 amministrativo. Ho conosciuto il GN , dipendente anch'egli della società con mansioni di CP accertatore e responsabile delle garanzie. Confermo che per le lavorazioni eseguite in garanzia, bisogna osservare un termine, che non ricordo se sia di 15 o di 20 giorni, per concludere l'intervento di riparazione, termine che decorre dall'inizio della lavorazione stessa. L'addetto alla garanzia, entro questo termine, deve provvedere alla chiusura della pratica attraverso il software gestionale, usato anche dalla casa madre. Quest'ultima, salvo casi eccezionali, rifiuta di rimborsare il costo della riparazione se tale termine non viene rispettato, costo che rimane a carico della società, non potendo essere addossato al cliente, avendo diritto alla garanzia. Di tale specifica attività, anche di chiusura della pratica, si occupava il GN , unico addetto a tale attività per il marchio Audi, mentre CP per gli altri marchi si occupano altri addetti. Sono a conoscenza di una serie di casi in cui la casa madre ha rifiutato il rimborso degli interventi in garanzia a causa di ritardi nel termine. Ciò mi è stato riferito dalla NO , che aveva effettuato un controllo. Non so dire e non ricordo quanti casi Parte_2 del genere vi siano e quando si siano verificati. Ho accertato personalmente che una serie di interventi di competenza del GN sono rimasti insoluti. Per regola aziendale, il cliente deve pagare CP prima di poter ritirare la macchina, salvo che la società non autorizzi, previa richiesta dell'addetto su apposito modulo, il pagamento posticipato. A seguito di una verifica, appurai che tale regola non era stata osservata dal GN , con produzione di un insoluto su un numero di pratiche che non CP ricordo, ma di importo originario contenuto tra le 15.000 e le 17.000 euro. So che la società ha dato incarico ad un legale per la costituzione in mora dei clienti e che alcuni di questi hanno pagato ma non so dire quali e quanti. Ad oggi una parte dell'importo predetto è stato recuperato ma non so quantificarlo, né so quantificare il residuo insoluto. Il GN rispondeva al telefono ma che CP io sappia non ha mai svolto le mansioni di centralinista. Che io sappia non ha mai svolto straordinario.
Non si è mai lamentato con me per carichi eccessivi di lavoro. Non so dire se vi fossero errori nei dati anagrafici dei clienti. Escludo che il GN avesse anche mansioni di contabilità e recupero CP credito. La mia postazione era posta al piano superiore rispetto alla postazione del GN ”. CP
: “Per quanto concerne le circostanze di cui al capo n. 8 del ricorso in opposizione, Parte_2 confermo che, nell'ipotesi di violazione dei termini prestabiliti dalla casa madre ai fini dell'intervento in garanzia, ovvero 12 giorni da circa un anno e, prima 15 giorni, salvo ipotesi eccezionali, ad esempio
10 la carenza di ricambi, in cui il termine è esteso a 30 giorni, la casa madre stessa addebita l'intervento alla società . Preciso che tale termine riguarda il momento finale entro il quale la Parte_1 pratica deve essere chiusa e definita sull'apposito portale telematico, in cui bisogna caricare
l'intervento eseguito. Allorquando tale termine non viene rispettato, la casa madre richiede il pagamento alla concessionaria, previa emissione di fattura fiscale. L'importo in questione riguarda il solo ricambio, mentre la manodopera ricade comunque a carico della società, per il costo orario degli operai che non viene corrisposto dalla casa madre. Tale addebito avviene su un conto corrente apposito denominato conto corrente garanzia, aperto su La casa madre può Controparte_3 operare direttamente la trattenuta delle somme, come se si trattasse di un RID, a cadenza quindicinale.
Naturalmente, la casa madre ci invia dei riepiloghi per gli interventi in garanzia, inclusi quelli in questione, sempre a cadenza quindicinale. Può accadere che tali eventi si verifichino nel periodo quindicinale successivo. Comunque, per il conto corrente predetto è possibile ricavare l'estratto conto.
Confermo che il sig. , che era preposto alla lavorazione delle pratiche di garanzia del solo CP marchio Audi, era incorso in diverse anomalie per quanto riguarda i termini predetti. Ad esempio ricordo che venne ordinata una tendina avvolgibile, che fu montata e non gestita nei tempi anzidetti, sicché ci venne addebitata. Ricordo poi altro episodio, in cui venne ordinata una chiave a seguito di richiamo in garanzia, episodio in cui non chiamò il cliente, mentre la chiave era stata già CP ordinata;
tuttavia, tale cliente eseguì il richiamo presso altra concessionaria, a Salerno, e quindi il ricambio venne addebitato dalla casa madre. Confermo che la procedura interna prevede che il pagamento degli interventi di riparazioni avvenga all'atto della consegna del veicolo, salvo postergazioni specificamente autorizzate dalla Direzione. Ricordo che vi sono stati vari episodi in cui
i veicoli sono stati consegnati senza ricevere il pagamento. Tale attività è di competenza del responsabile, che nel caso di specie era il sig. . Quindi ho potuto verificare che vi erano varie CP fatture non pagate e non accompagnate da autorizzare al pagamento posticipato. So che alcune di queste fatture sono state pagate, mentre altre non ancora. Inoltre so che per alcuni clienti la società ha proposto azione giudiziaria per il recupero delle somme, ma non so essere più precisa perché io non mi occupo di questo settore”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
4. Il complessivo esame del compendio probatorio raccolto in istruttoria rivela l'assenza di una prova sufficientemente certa in ordine all'esistenza dei danni conseguenza oggetto dell'istanza risarcitoria.
Il sig. ha riferito solo informazioni assunte de relato da altri colleghi ed ha Tes_1 precisato di non essere al corrente di azioni legali intraprese dalla concessionaria per il recupero degli importi non pagati.
Inoltre, ha precisato che non era addetto alla contabilità. CP
11 Di uguale tenore sono le dichiarazioni rese dal sig. il quale ha riferito di non Tes_3 essere a conoscenza della circostanza che il avesse provveduto alla consegna CP degli autoveicoli riparati senza la preventiva richiesta di pagamento né tantomeno di eventuali azioni legali proposte dalla società per il recupero dei crediti.
La teste ha riferito che era addetto alla garanzia, nel senso che Tes_2 CP provvedeva alla chiusura delle pratiche attraverso un software gestionale e che la casa madre, in casi eccezionali, non aveva rimborsato i costi di riparazione.
La teste ha precisato di esserne venuta a conoscenza per informazioni assunte de relato da altra collega.
Altresì ha riferito di aver accertato personalmente che il dipendente, in alcune occasioni non specificate, non aveva richiesto il pagamento delle riparazioni all'atto della consegna del veicolo, con conseguente pregiudizio economico per la società datrice.
Il teste ha dichiarato che il era incorso in diverse anomalie nella Pt_2 CP lavorazione delle pratiche di garanzia del marchio Audi.
Ha confermato che la procedura interna prevede il pagamento degli interventi di riparazione all'atto della consegna del veicolo al cliente e che si erano verificati diversi episodi di veicoli consegnati senza ricevere il pagamento.
Il teste ha precisato che alcune fatture sono ancora insolute, mentre altre risultano già pagate dai clienti.
Ebbene, è necessario ribadire nuovamente che, anche in materia di responsabilità contrattuale, occorre sempre distinguere tra danno evento, ossia il fatto illecito dell'inadempimento, e danno conseguenza, cioè la lesione della sfera giuridica del creditore.
Più precisamente, il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse all'adempimento, ex se considerato, poiché, altrimenti opinando, verrebbe sempre a configurarsi la sussistenza di un danno in re ipsa e la responsabilità civile finirebbe per assumere una funzione non più riparatoria, in termini di restitutio in integrum in forma specifica o per equivalente, bensì sanzionatoria, il che non può essere ammesso in assenza di una specifica previsione di legge.
Sia l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. sia il fatto illecito ex art. 2043 c.c. sono idonei a costituire un danno evento;
tuttavia, ai fini del risarcimento del danno,
12 dovrà sussistere anche un danno conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio, derivante in modo diretto e immediato e dall'inadempimento o dal fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24632: “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”; Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15350: “I danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato”;
Cassazione civile, sez. II, n. 8278 del 30/07/1999: “Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza”; Cassazione civile, sez. III, n. 3961 del 21/04/1999: “La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno”).
In assenza di prova di quest'ultimo elemento, ossia di una concreta menomazione patrimoniale o non, la domanda risarcitoria va disattesa, essendo il preteso danneggiato gravato dell'onere dimostrativo delle effettive ricadute negative dell'inadempimento, giammai potendo ammettersi alcun automatismo tra inadempimento e risarcimento, ad esclusione delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
5. Nel caso di specie, la ricorrente società non ha provato le concrete conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall'inadempimento del lavoratore.
Sebbene in ricorso le singole poste di danno siano state analiticamente e compiutamente allegate, non ne è però emersa una sufficiente dimostrazione.
Ciò vieppiù considerando le specifiche contestazioni mosse dal lavoratore, che impediscono di far applicazione del principio di non contestazione dei fatti ex artt. 115
e 416 c.p.c.
Nel dettaglio, difetta anzitutto la prova dei pagamenti che la società ha dovuto sopportare per gli interventi di manutenzione in garanzia, ad essa addossati dalla casa madre per violazione delle procedure applicate.
13 Di tali esborsi, non vi è prova documentale, né i testi ne hanno fornito conferma con sufficiente specificità.
La teste ha riferito che, per la gestione dei pagamenti in questione, la Parte_2 società e la casa produttrice si avvalgono di un conto corrente, in vengono effettuate le reciproche rimesse.
Onde dimostrare di aver subìto il complessivo addebito di € 1.444,85 a cagione delle negligenze di , la società datrice avrebbe dovuto produrre in giudizio CP
l'estratto del conto corrente in questione, da cui si sarebbe potuto evincere ogni singolo movimento di denaro afferente ai 6 ordini di lavorazione anomali, con costo rimesso a suo carico.
Ad analoga conclusione si perviene in ordine al danno da mancato incasso dei corrispettivi degli interventi di manutenzione elencati alle pag. 4 e 5 del ricorso in opposizione.
La teste ha riferito che alcune delle fatture rimaste impagate sono state Parte_2 soddisfatte, mentre, per altre, la società ha avviato l'azione giudiziaria.
Trattasi di affermazione generica, che non consente la formazione della prova in ordine all'effettiva lesione economica che sarebbe stata patita.
A tal fine, la società avrebbe dovuto dimostrare l'effettività della lesione, ossia provare che i clienti interessati non solo erano inadempienti al pagamento, ma altresì che essi erano insolventi o incapienti sul piano patrimoniale (il che, trattandosi di proprietari di autoveicoli, è scarsamente verosimile).
In sintesi, il lamentato pregiudizio non può che consistere nell'impossibilità di ottenere i pagamenti delle fatture in questione, giacché la mera omissione o il mero ritardo nella ricezione dei corrispettivi non sono idonei a produrre un danno conseguenza risarcibile.
Difatti, la lesione de qua, ai fini del suo risarcimento, deve essere irreversibile poiché, nell'ipotesi in cui, all'esito della costituzione in mora del cliente inadempiente oppure dell'azione giudiziaria nei suoi confronti introdotta, la società dovesse riuscire a conseguire le somme, essa gioverebbe di una inammissibile locupletazione laddove avesse già conseguito i corrispondenti importi dal lavoratore a titolo risarcitorio.
Ed è proprio questo il risultato che si produrrebbe, almeno in parte, ove mai la domanda di risarcimento fosse in toto accolta, poiché, come confermato dalla teste
, alcune delle somme di cui alle predette fatture sono state pagate e, al contempo, Pt_2 nell'ipotesi, esse sarebbero oggetto anche di pronuncia di condanna a carico del
14 lavoratore.
Dunque, la sola mora debendi dei soggetti indicati nel capo n. 10 del ricorso non configura un danno conseguenza risarcibile.
D'altra parte, non è oggetto di domanda riconvenzionale una istanza risarcitoria per i costi connessi al recupero dei crediti de quibus, nella parte in cui essi sono rimasti a carico della società e non addebitati ai clienti morosi, così come non costituisce oggetto del giudizio l'eventuale responsabilità disciplinare del lavoratore, destinatario di una contestazione, mossa con la nota dell'11.8.2022 e rimasta priva di esito sanzionatorio.
Inoltre, ben potrebbe venire in rilievo l'inerzia colposa del danneggiato, il quale trascuri l'attività di recupero dei crediti rimasti inevasi, condotta che costituirebbe fattore idoneo a diminuire, se non ad escludere del tutto, il preteso risarcimento, secondo quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
Sul punto, si osserva che la società neppure ha prodotto eventuali atti di costituzione nei confronti dei clienti non paganti, né, in ogni caso, ne ha allegato l'insolvenza o l'incapienza patrimoniale oppure l'esito negativo di domande giudiziarie o di tentativi d'espropriazione.
In conclusione, la domanda risarcitoria avanzata dalla società in via riconvenzionale è infondata e meritevole di rigetto. Assorbito ogni altro profilo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte opposta ex art. 93 c.p.c. per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 270/2022 (R.G. n.
3326/2022);
2. rigetta la domanda riconvenzionale
3. condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 11.7.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
15