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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/10/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1009/2022, assunta in decisione all'udienza collegiale del 10.12.2024
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Maria Marziano CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, alla via C.F._3
Borgonuovo n. 16
APPELLANTI
E il (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Zanasi (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via San Vitale n. C.F._4
18
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE in punto a: appello sentenza n. 788/2022 resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281 sexies c.p.c. il 24/03/2022, pubblicata in pari data, notificata
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti pagina 1 di 8 introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_1 [...] convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna il Parte_2 Controparte_1
per sentir dichiarare nulla, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la delibera
[...]
condominiale del 21/10/2019 limitatamente a quanto deliberato in relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno e rubricato come “Approvazione Preventivo Straordinario 2019 con nuovi valori millesimali (approvati in data 1.7.2019) e relativa rateazione” .
Esponevano gli attori:
- di essere stati proprietari (fino alla sua alienazione avvenuta in data 31 marzo 2020) di un immobile ubicato nel fabbricato sito in Bologna alla;
Controparte_1
- che in data 11/12/2018 il aveva deliberato Controparte_1
l'esecuzione di “Lavori straordinari relativi a manutenzione di tutte le facciate condominiali” approvando il preventivo della Ditta Edilizia Acrobatica ove era indicato un corrispettivo di euro
239.000,00 + IVA al 10%; veniva altresì approvato un intervento sul coperto con un limite di spesa di euro 30.000; venivano preventivati oneri comunali per euro 5.000,00 + IVA al 22%;
- in esecuzione della delibera così adottata, l'Amministratore attribuiva ai Sig.ri e Pt_1
una quota proporzionale ai loro millesimi (127,00) pari ad euro Parte_2
37.579,30 per le spese derivanti dalle opere edili, di euro 2.604,22 per le spese tecniche, di euro 866,92 per corrispettivi spettanti all'Amministratore del Condominio a fronte dell'esecuzione di tali lavori straordinari, oltre ad euro 67,92 per oneri derivanti dai lavori straordinari da ripartire in quote uguali tra i condomini;
- il pagamento degli importi sopra dettagliati, pari complessivamente ad euro 41.118,36, veniva suddiviso nel preventivo in quattro rate: euro 16.447,00 da pagare entro il 31 gennaio 2019; euro
8.224,00 da pagare entro il 28 febbraio 2019; euro 8.224,00 da pagare entro il 28 marzo 2019; euro
8.224,00 da pagare entro il 28 aprile 2019;
- i lavori venivano sostanzialmente portati a compimento nel mese di giugno 2019;
- all'assemblea tenutasi in data 11/07/2019 venivano approvate le nuove tabelle millesimali, che vedevano un incremento dei millesimi attribuiti ai Sig.ri e Pt_1 Parte_2
da 127,00 a 161,372 e, sempre nella medesima assemblea, veniva deciso, senza che fosse previsto dall'ordine del giorno, che sarebbe stata “convocata Assemblea condominiale straordinaria entro il mese di ottobre per la riapprovazione del bilancio preventivo spese straordinarie… redatto dall'amministratore secondo i nuovi valori millesimali”;
pagina 2 di 8 - tale decisione non determinava – a dire degli attori - un interesse immediato e concreto all'impugnazione in quanto deliberare di convocare un'assemblea non aveva il medesimo valore della reale convocazione né significava che l'argomento posto all'ordine del giorno sarebbe stato necessariamente approvato;
- il giorno 21/10/2019 veniva convocata un'assemblea ove veniva messo all'ordine del giorno il seguente argomento: “Approvazione Preventivo Straordinario 2019 con nuovi valori millesimali
(approvati in data 1.7.2019) e relativa rateazione”, punto che, contrari gli attori, veniva approvato;
- che la nuova e diversa ripartizione comporterebbe un aggravio in aumento delle spese straordinarie di euro 11.127,85.
Gli attori, intenzionati ad impugnare il citato punto della delibera del 21/10/2019, introducevano la mediazione, procedimento che si concludeva con un verbale di mancato accordo, determinandosi così alla proposizione del presente giudizio.
Parte attrice deduceva in diritto:
- l'applicabilità ratione temporis delle nuove tabelle millesimali, richiamando il noto orientamento di legittimità secondo cui le tabelle millesimali di nuova approvazione non hanno portata retroattiva e non inficiano la validità delle delibere già approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore anche per evitare che si provochino, altrimenti, pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio tempore operate, in applicazione della cosiddetta "teoria del saldo" ;
- per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall'assemblea nella loro quantità e qualità e nell'importo degli oneri che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone l'esecuzione degli interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino con la conseguenza che l'obbligo di contribuire alle spese discende direttamente dalla delibera dell'assemblea.
Nel giudizio instaurato si costituiva il che chiedeva in Controparte_1
via preliminare il rigetto della domanda proposta per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori;
nel merito, il rigetto dell'impugnazione poiché infondata in fatto e diritto.
Secondo il Condominio convenuto gli attori non erano legittimati ad impugnare la delibera assembleare poiché all'atto della proposizione non erano più parte della collettività condominiale;
quanto alla ricostruzione fattuale della vicenda, il convenuto rappresentava che successivamente all'approvazione del capitolato dei lavori straordinari, avvenuta con delibera del 11/12/2018, una condomina, Sig.ra aveva invocato la revisione delle tabelle millesimali, ritenute Parte_3 errate, richiesta inserita al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi in data 02/03/2019 e respinta dalla maggioranza. Visto il diniego assembleare, la condomina aveva presentato Parte_3
pagina 3 di 8 istanza di mediazione e il , nella successiva assemblea straordinaria, tenutasi in data CP_1
13/05/2019 deliberava, con il voto favorevole degli attori, di procedere alla revisione delle tabelle millesimali esistenti ed, ancora, all'assemblea del 11/07/2019 che l'assemblea si riaggiornasse per la riapprovazione dei nuovi preventivi di spesa sulla scorta delle nuove tabelle millesimali. Solo all'esito dell'approvazione dei lavori straordinari secondo le tabelle aggiornate, come avvenuto all'assemblea straordinaria del 21/10/2019, si formalizzava, con il voto favorevole anche degli attori, l'accordo transattivo con la IE AC a definizione dell' instaurando contenzioso.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudicante di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ex art. 281 c.p.c. l'udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione.
Con sentenza n. 788/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 24/03/2022, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Bologna, respingeva l'impugnazione proposta nei riguardi della delibera assembleare adottata dal convenuto in data 21/10/2019, compensando tra le parti le spese di lite stante CP_1
la reciproca soccombenza.
Proponevano appello con atto di citazione, notificato in data 24/05/2022, i sig.ri e Pt_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le Parte_2
domande già formulate in primo grado;
nello specifico formulava un unico articolato motivo di gravame, invocando all'esito dell'accoglimento dell'appello la statuizione di condanna del appellato alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
insistendo per il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma integrale della
[...]
sentenza impugnata;
proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda proposta dai sig. e per carenza di legittimazione attiva con condanna Pt_1 Parte_2 delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, chiedevano di “annullare la deliberazione di cui al punto 2) all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria riunitasi in data 21 ottobre 2019 limitatamente alle voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale dell'11 dicembre 2018 ed escludendo le voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale straordinaria del 21 ottobre 2019 e compensare le spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio.”
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, assegnata a nuovo relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 10/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che la difesa del Controparte_1
con comparsa conclusionale, depositata in data 07/02/2025, richiamando la facoltà riconosciuta dalla
Suprema Corte (SS. UU. n. 3453/2024), ha rinunciato alla eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ai Sig.ri e già sollevata nella comparsa di Pt_1 Parte_2
costituzione e risposta sul presupposto che alla data di notifica (15/04/2021) dell'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnativa della delibera condominiale, gli odierni appellanti non fossero più condòmini dello stabile, avendo alienato l'immobile in data 31/03/2020, sicché la perdita della qualità di condòmino al momento della proposizione dell'azione avrebbe privato i Sig.ri
[...]
della legittimità ad agire in giudizio. Pt_2
L'eccezione – come già riconosciuto dalla difesa dell'appellato - non è meritevole di accoglimento.
I Sig.ri e pur non rivestendo più la qualità di condomino Pt_1 Parte_2
a seguito dell'alienazione dell'unità immobiliare di cui erano proprietari in data 31/03/2020, conservano tuttavia piena legittimazione ad impugnare la delibera condominiale del 21/10/2019, in quanto la stessa incide direttamente su spese e obbligazioni condominiali di cui i medesimi rimangono obbligati.
La Corte di Cassazione ha, difatti, affermato che “L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata;
la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio (fattispecie in cui il condomino che aveva impugnato la delibera, av ente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, aveva venduto l'immobile in corso di causa). “
(Cass. Civ. Sez. II, 14/06/2024, n.16654).
Secondo la Cassazione non può più pronunciarsi l'annullamento della delibera avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'edificio quando sia stato dismesso lo status di condomino salvo che vi sia specifica allegazione da parte dell'ex condomino di una permanente incidenza negativa degli effetti del deliberato, di cui si invoca l'annullamento, nella propria sfera giuridica patrimoniale.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, i Sig.ri e hanno allegato e specificato Pt_1 Parte_2
– indicando la maggiore quota millesimale agli stessi attribuita con la delibera impugnata in esito alla modifica delle relative tabelle - l'incidenza negativa economica che debbono sopportare per le spese deliberate e ripartite, riferibili al periodo in cui erano condomini.
Ne discende che la perdita della qualità di condomino non implica automaticamente la carenza di legittimazione attiva ad impugnare, che rimane funzionale e limitata alle delibere da cui derivino effetti economici pregiudizievoli a carico dell'alienante.
***
Con il primo motivo gli appellanti lamentano illogicità ed erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudicante di primo grado ritiene che dall'astratta possibilità che i singoli condomini eventualmente danneggiati dalle tabelle preesistenti possano esperire “azioni d'indebito o di arricchimento” fa derivare in capo alla domanda degli originari attori, oggi appellanti, la carenza di
“giustificato interesse”, così anche applicando erroneamente l'art. 100 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, pur dando atto che le delibere di modifica delle tabelle millesimali non possono valere per il passato, non avendo efficacia retroattiva, osserva come “la nuova caratura millesimale stabilita nei confronti dei signori non è stata fatta oggetto, da parte dei medesimi, Pt_2
d'impugnazione, come sicuramente sarebbe stato se la revisione operata non avesse rispecchiato una più consona ridefinizione dei rapporti tra proprietà individuali all'interno del condominio, funzione tipicamente assolta dalle tabelle millesimali.”
Richiamando i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con pronuncia del
30/07/2007 n. 16794, il Giudicante di primo grado rileva che la “domanda di annullamento della delibera di approvazione della rimodulata ripartizione, operata dall'assemblea convocata in data
(ndr: 21/10/2019) al fine di adeguare la suddivisione delle spese condominiali al nuovo assetto dei rapporti tra proprietà, come disegnato dalle tabelle da ultimo approvate, non è sorretta da giustificato interesse”.
Secondo il primo Giudice, infatti, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, nella citata pronuncia, i condomini eventualmente lesi dalle tabelle millesimali, poi oggetto di revisione in funzione del corretto assetto delle proprietà individuali, avrebbero ben potuto agire nei confronti del e/o dei condòmini favoriti dalle previgenti tabelle con azione di ripetizione di indebito CP_1
o di ingiustificato arricchimento, sicché la delibera qui impugnata – a ben vedere – risponderebbe alla logica di evitare in futuro pretese di ripetizioni ed ulteriore contenzioso.
Il Collegio non condivide l'iter logico argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia di rigetto dell'impugnazione della delibera condominiale. pagina 6 di 8 Secondo l'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire richiede che la parte ricorra alla tutela giurisdizionale per ottenere un'utilità concreta, attuale e non conseguibile altrimenti se non con il provvedimento giudiziale invocato. Ora, ad avviso di questo Collegio, l'interesse ad agire deve emergere dalla situazione concreta posta all'attenzione dell'organo giudicante e la valutazione della sua sussistenza prescinde dall'astratta possibilità che i singoli condomini - eventualmente danneggiati dalle tabelle preesistenti - possano esperire azioni d'indebito o di arricchimento, come correttamente argomentato dagli appellanti.
E' indubbio che i Sig.ri e abbiano interesse ad agire per Pt_1 Parte_2 ottenere l'impugnativa della delibera del 21/10/2019, con la quale il Condominio ha approvato il bilancio preventivo straordinario 2019 rielaborato con i nuovi valori millesimali come risultanti dalla nuova Tabella millesimale, sostituendolo al precedente preventivo oggetto di approvazione con delibera assunta in data 11/12/2018, con una incidenza patrimoniale di gran lunga maggiore.
Secondo l'orientamento consolidato di legittimità, a cui questo Collegio intende aderire in continuità, le tabelle millesimali non hanno applicabilità retroattiva;
ne consegue che la delibera del
21/10/2019, limitatamente al punto 2) dell'ordine del giorno, dovrà essere annullata, con la seguente precisazione: la deliberazione in oggetto dà atto che “il bilancio preventivo straordinario 2019, rielaborato con i nuovi valori millesimali, contiene ulteriori costi per spese tecniche integrative nel conto 8” sicché l'annullamento della delibera del 21/10/2019 sarà circoscritta “alle voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale dell'11 dicembre 2018 ed escludendo le voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale straordinaria del 21 ottobre 2019”, come peraltro richiesto in via subordinata dal appellato, che contestualmente insta per la compensazione delle CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio.
** *** **
La Corte, dunque, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata.
Il Collegio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nonostante la soccombenza del appellato, ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in CP_1
causa per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della specificità della fattispecie esaminata.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in riforma della sentenza n. 788/2022, resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281 sexies c.p.c. il
24/03/2022, pubblicata in pari data, annulla la delibera assembleare del 21/10/2019
pagina 7 di 8 limitatamente al punto 2) dell'ordine del giorno per le sole voci di spesa già approvate dall'assemblea condominiale in data 11 dicembre 2018;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 9 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1009/2022, assunta in decisione all'udienza collegiale del 10.12.2024
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Maria Marziano CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, alla via C.F._3
Borgonuovo n. 16
APPELLANTI
E il (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Zanasi (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via San Vitale n. C.F._4
18
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE in punto a: appello sentenza n. 788/2022 resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281 sexies c.p.c. il 24/03/2022, pubblicata in pari data, notificata
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti pagina 1 di 8 introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_1 [...] convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna il Parte_2 Controparte_1
per sentir dichiarare nulla, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la delibera
[...]
condominiale del 21/10/2019 limitatamente a quanto deliberato in relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno e rubricato come “Approvazione Preventivo Straordinario 2019 con nuovi valori millesimali (approvati in data 1.7.2019) e relativa rateazione” .
Esponevano gli attori:
- di essere stati proprietari (fino alla sua alienazione avvenuta in data 31 marzo 2020) di un immobile ubicato nel fabbricato sito in Bologna alla;
Controparte_1
- che in data 11/12/2018 il aveva deliberato Controparte_1
l'esecuzione di “Lavori straordinari relativi a manutenzione di tutte le facciate condominiali” approvando il preventivo della Ditta Edilizia Acrobatica ove era indicato un corrispettivo di euro
239.000,00 + IVA al 10%; veniva altresì approvato un intervento sul coperto con un limite di spesa di euro 30.000; venivano preventivati oneri comunali per euro 5.000,00 + IVA al 22%;
- in esecuzione della delibera così adottata, l'Amministratore attribuiva ai Sig.ri e Pt_1
una quota proporzionale ai loro millesimi (127,00) pari ad euro Parte_2
37.579,30 per le spese derivanti dalle opere edili, di euro 2.604,22 per le spese tecniche, di euro 866,92 per corrispettivi spettanti all'Amministratore del Condominio a fronte dell'esecuzione di tali lavori straordinari, oltre ad euro 67,92 per oneri derivanti dai lavori straordinari da ripartire in quote uguali tra i condomini;
- il pagamento degli importi sopra dettagliati, pari complessivamente ad euro 41.118,36, veniva suddiviso nel preventivo in quattro rate: euro 16.447,00 da pagare entro il 31 gennaio 2019; euro
8.224,00 da pagare entro il 28 febbraio 2019; euro 8.224,00 da pagare entro il 28 marzo 2019; euro
8.224,00 da pagare entro il 28 aprile 2019;
- i lavori venivano sostanzialmente portati a compimento nel mese di giugno 2019;
- all'assemblea tenutasi in data 11/07/2019 venivano approvate le nuove tabelle millesimali, che vedevano un incremento dei millesimi attribuiti ai Sig.ri e Pt_1 Parte_2
da 127,00 a 161,372 e, sempre nella medesima assemblea, veniva deciso, senza che fosse previsto dall'ordine del giorno, che sarebbe stata “convocata Assemblea condominiale straordinaria entro il mese di ottobre per la riapprovazione del bilancio preventivo spese straordinarie… redatto dall'amministratore secondo i nuovi valori millesimali”;
pagina 2 di 8 - tale decisione non determinava – a dire degli attori - un interesse immediato e concreto all'impugnazione in quanto deliberare di convocare un'assemblea non aveva il medesimo valore della reale convocazione né significava che l'argomento posto all'ordine del giorno sarebbe stato necessariamente approvato;
- il giorno 21/10/2019 veniva convocata un'assemblea ove veniva messo all'ordine del giorno il seguente argomento: “Approvazione Preventivo Straordinario 2019 con nuovi valori millesimali
(approvati in data 1.7.2019) e relativa rateazione”, punto che, contrari gli attori, veniva approvato;
- che la nuova e diversa ripartizione comporterebbe un aggravio in aumento delle spese straordinarie di euro 11.127,85.
Gli attori, intenzionati ad impugnare il citato punto della delibera del 21/10/2019, introducevano la mediazione, procedimento che si concludeva con un verbale di mancato accordo, determinandosi così alla proposizione del presente giudizio.
Parte attrice deduceva in diritto:
- l'applicabilità ratione temporis delle nuove tabelle millesimali, richiamando il noto orientamento di legittimità secondo cui le tabelle millesimali di nuova approvazione non hanno portata retroattiva e non inficiano la validità delle delibere già approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore anche per evitare che si provochino, altrimenti, pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio tempore operate, in applicazione della cosiddetta "teoria del saldo" ;
- per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall'assemblea nella loro quantità e qualità e nell'importo degli oneri che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone l'esecuzione degli interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino con la conseguenza che l'obbligo di contribuire alle spese discende direttamente dalla delibera dell'assemblea.
Nel giudizio instaurato si costituiva il che chiedeva in Controparte_1
via preliminare il rigetto della domanda proposta per carenza di legittimazione attiva in capo agli attori;
nel merito, il rigetto dell'impugnazione poiché infondata in fatto e diritto.
Secondo il Condominio convenuto gli attori non erano legittimati ad impugnare la delibera assembleare poiché all'atto della proposizione non erano più parte della collettività condominiale;
quanto alla ricostruzione fattuale della vicenda, il convenuto rappresentava che successivamente all'approvazione del capitolato dei lavori straordinari, avvenuta con delibera del 11/12/2018, una condomina, Sig.ra aveva invocato la revisione delle tabelle millesimali, ritenute Parte_3 errate, richiesta inserita al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi in data 02/03/2019 e respinta dalla maggioranza. Visto il diniego assembleare, la condomina aveva presentato Parte_3
pagina 3 di 8 istanza di mediazione e il , nella successiva assemblea straordinaria, tenutasi in data CP_1
13/05/2019 deliberava, con il voto favorevole degli attori, di procedere alla revisione delle tabelle millesimali esistenti ed, ancora, all'assemblea del 11/07/2019 che l'assemblea si riaggiornasse per la riapprovazione dei nuovi preventivi di spesa sulla scorta delle nuove tabelle millesimali. Solo all'esito dell'approvazione dei lavori straordinari secondo le tabelle aggiornate, come avvenuto all'assemblea straordinaria del 21/10/2019, si formalizzava, con il voto favorevole anche degli attori, l'accordo transattivo con la IE AC a definizione dell' instaurando contenzioso.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudicante di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ex art. 281 c.p.c. l'udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione.
Con sentenza n. 788/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 24/03/2022, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Bologna, respingeva l'impugnazione proposta nei riguardi della delibera assembleare adottata dal convenuto in data 21/10/2019, compensando tra le parti le spese di lite stante CP_1
la reciproca soccombenza.
Proponevano appello con atto di citazione, notificato in data 24/05/2022, i sig.ri e Pt_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le Parte_2
domande già formulate in primo grado;
nello specifico formulava un unico articolato motivo di gravame, invocando all'esito dell'accoglimento dell'appello la statuizione di condanna del appellato alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
insistendo per il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma integrale della
[...]
sentenza impugnata;
proponeva appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda proposta dai sig. e per carenza di legittimazione attiva con condanna Pt_1 Parte_2 delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, chiedevano di “annullare la deliberazione di cui al punto 2) all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria riunitasi in data 21 ottobre 2019 limitatamente alle voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale dell'11 dicembre 2018 ed escludendo le voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale straordinaria del 21 ottobre 2019 e compensare le spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio.”
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, assegnata a nuovo relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 10/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che la difesa del Controparte_1
con comparsa conclusionale, depositata in data 07/02/2025, richiamando la facoltà riconosciuta dalla
Suprema Corte (SS. UU. n. 3453/2024), ha rinunciato alla eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ai Sig.ri e già sollevata nella comparsa di Pt_1 Parte_2
costituzione e risposta sul presupposto che alla data di notifica (15/04/2021) dell'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnativa della delibera condominiale, gli odierni appellanti non fossero più condòmini dello stabile, avendo alienato l'immobile in data 31/03/2020, sicché la perdita della qualità di condòmino al momento della proposizione dell'azione avrebbe privato i Sig.ri
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della legittimità ad agire in giudizio. Pt_2
L'eccezione – come già riconosciuto dalla difesa dell'appellato - non è meritevole di accoglimento.
I Sig.ri e pur non rivestendo più la qualità di condomino Pt_1 Parte_2
a seguito dell'alienazione dell'unità immobiliare di cui erano proprietari in data 31/03/2020, conservano tuttavia piena legittimazione ad impugnare la delibera condominiale del 21/10/2019, in quanto la stessa incide direttamente su spese e obbligazioni condominiali di cui i medesimi rimangono obbligati.
La Corte di Cassazione ha, difatti, affermato che “L'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata;
la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio (fattispecie in cui il condomino che aveva impugnato la delibera, av ente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, aveva venduto l'immobile in corso di causa). “
(Cass. Civ. Sez. II, 14/06/2024, n.16654).
Secondo la Cassazione non può più pronunciarsi l'annullamento della delibera avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'edificio quando sia stato dismesso lo status di condomino salvo che vi sia specifica allegazione da parte dell'ex condomino di una permanente incidenza negativa degli effetti del deliberato, di cui si invoca l'annullamento, nella propria sfera giuridica patrimoniale.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, i Sig.ri e hanno allegato e specificato Pt_1 Parte_2
– indicando la maggiore quota millesimale agli stessi attribuita con la delibera impugnata in esito alla modifica delle relative tabelle - l'incidenza negativa economica che debbono sopportare per le spese deliberate e ripartite, riferibili al periodo in cui erano condomini.
Ne discende che la perdita della qualità di condomino non implica automaticamente la carenza di legittimazione attiva ad impugnare, che rimane funzionale e limitata alle delibere da cui derivino effetti economici pregiudizievoli a carico dell'alienante.
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Con il primo motivo gli appellanti lamentano illogicità ed erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudicante di primo grado ritiene che dall'astratta possibilità che i singoli condomini eventualmente danneggiati dalle tabelle preesistenti possano esperire “azioni d'indebito o di arricchimento” fa derivare in capo alla domanda degli originari attori, oggi appellanti, la carenza di
“giustificato interesse”, così anche applicando erroneamente l'art. 100 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, pur dando atto che le delibere di modifica delle tabelle millesimali non possono valere per il passato, non avendo efficacia retroattiva, osserva come “la nuova caratura millesimale stabilita nei confronti dei signori non è stata fatta oggetto, da parte dei medesimi, Pt_2
d'impugnazione, come sicuramente sarebbe stato se la revisione operata non avesse rispecchiato una più consona ridefinizione dei rapporti tra proprietà individuali all'interno del condominio, funzione tipicamente assolta dalle tabelle millesimali.”
Richiamando i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con pronuncia del
30/07/2007 n. 16794, il Giudicante di primo grado rileva che la “domanda di annullamento della delibera di approvazione della rimodulata ripartizione, operata dall'assemblea convocata in data
(ndr: 21/10/2019) al fine di adeguare la suddivisione delle spese condominiali al nuovo assetto dei rapporti tra proprietà, come disegnato dalle tabelle da ultimo approvate, non è sorretta da giustificato interesse”.
Secondo il primo Giudice, infatti, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, nella citata pronuncia, i condomini eventualmente lesi dalle tabelle millesimali, poi oggetto di revisione in funzione del corretto assetto delle proprietà individuali, avrebbero ben potuto agire nei confronti del e/o dei condòmini favoriti dalle previgenti tabelle con azione di ripetizione di indebito CP_1
o di ingiustificato arricchimento, sicché la delibera qui impugnata – a ben vedere – risponderebbe alla logica di evitare in futuro pretese di ripetizioni ed ulteriore contenzioso.
Il Collegio non condivide l'iter logico argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia di rigetto dell'impugnazione della delibera condominiale. pagina 6 di 8 Secondo l'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire richiede che la parte ricorra alla tutela giurisdizionale per ottenere un'utilità concreta, attuale e non conseguibile altrimenti se non con il provvedimento giudiziale invocato. Ora, ad avviso di questo Collegio, l'interesse ad agire deve emergere dalla situazione concreta posta all'attenzione dell'organo giudicante e la valutazione della sua sussistenza prescinde dall'astratta possibilità che i singoli condomini - eventualmente danneggiati dalle tabelle preesistenti - possano esperire azioni d'indebito o di arricchimento, come correttamente argomentato dagli appellanti.
E' indubbio che i Sig.ri e abbiano interesse ad agire per Pt_1 Parte_2 ottenere l'impugnativa della delibera del 21/10/2019, con la quale il Condominio ha approvato il bilancio preventivo straordinario 2019 rielaborato con i nuovi valori millesimali come risultanti dalla nuova Tabella millesimale, sostituendolo al precedente preventivo oggetto di approvazione con delibera assunta in data 11/12/2018, con una incidenza patrimoniale di gran lunga maggiore.
Secondo l'orientamento consolidato di legittimità, a cui questo Collegio intende aderire in continuità, le tabelle millesimali non hanno applicabilità retroattiva;
ne consegue che la delibera del
21/10/2019, limitatamente al punto 2) dell'ordine del giorno, dovrà essere annullata, con la seguente precisazione: la deliberazione in oggetto dà atto che “il bilancio preventivo straordinario 2019, rielaborato con i nuovi valori millesimali, contiene ulteriori costi per spese tecniche integrative nel conto 8” sicché l'annullamento della delibera del 21/10/2019 sarà circoscritta “alle voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale dell'11 dicembre 2018 ed escludendo le voci di spesa approvate dall'assemblea condominiale straordinaria del 21 ottobre 2019”, come peraltro richiesto in via subordinata dal appellato, che contestualmente insta per la compensazione delle CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio.
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La Corte, dunque, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata.
Il Collegio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nonostante la soccombenza del appellato, ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in CP_1
causa per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della specificità della fattispecie esaminata.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in riforma della sentenza n. 788/2022, resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281 sexies c.p.c. il
24/03/2022, pubblicata in pari data, annulla la delibera assembleare del 21/10/2019
pagina 7 di 8 limitatamente al punto 2) dell'ordine del giorno per le sole voci di spesa già approvate dall'assemblea condominiale in data 11 dicembre 2018;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 9 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
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