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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/08/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ( ) PEC C.F._1 E
, nonché dall' avv. Erminio Capasso Email_1
(c.f. ) e dall'avv. Agostino Di Feo (c.f. ) C.F._2 C.F._3 giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.01.2023 Persona_1
(rep. n° 37590 – rogito n° 7131), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente con sede in Napoli Via A. De Gasperi n.55
Appellante-
CONTRO
, nata ad [...] il [...], residente a CP_1 CP_2
Camposano, via Provinciale 14 C.F. , rappresentata e C.F._4 difesa dagli avvocati Paolo Perucco ( , Ferdinando Perone CodiceFiscale_5 ( e Andrea Bordone CodiceFiscale_6
( che la CodiceFiscale_7 rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura, estesa a ogni fase e grado del giudizio, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagini inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo del giudizio (fax 0332/831752)
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 197/2024, resa dal Tribunale di LA, - in funzione di giudice del lavoro-nel procedimento rubricato al n. di R.G. 4033/2020 in data 30.01.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio depositato presso il Tribunale di LA , in funzione di giudice del lavoro in data 10.7.2020 , , Parte_2 premesso di essere dipendente dal 01.07.2012 della compagnia aerea Alitalia S.p.A. con la qualifica di assistente di volo, allegava di avere beneficiato, tra il 18.10.2016 al 30.11.2017, di un primo periodo di congedo per maternità e di avere successivamente beneficiato, tra il 14.08.2018 al 22.10.2019, di un secondo periodo di congedo per maternità e di avere percepito, con riferimento ad entrambi i periodi, una indennità di ammontare notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, avendo l' computato solo al 50% la P_ voce retributiva c.d. “indennità di volo” anziché per l'intero. Assumendo la natura discriminatoria dei criteri di calcolo adottati dall' per la P_ liquidazione dell'indennità di maternità, chiedeva di “Accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall' dell'indennità di maternità in favore della ricorrente P_ per i periodi 8.10.2016 / 30.11.2017 e 14.8.2018 / 22.10.2019 in misura inferiore a quella di legge, costituisce comportamento discriminatorio e per l'effetto ordinare alla convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P_ eliminarne gli effetti nonchè condannarla al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito di un importo pari ad € 11.827,18 quanto alla prima maternità e ad € 9.246,08 quanto alla seconda maternità, ovvero, in subordine, le maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed attribuzione. Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' , sulla base di articolate P_ argomentazioni giuridiche, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, evidenziando inoltre il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro. Chiedeva, dunque, l'integrazione del contraddittorio e, in via preliminare, eccepiva la decadenza annuale ex art. 47, commi III e VI, dpr 639/1970, la prescrizione e l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall' nella liquidazione dell'indennità di maternità in favore della ricorrente in P_ relazione al congedo di maternità goduto dal 18.10.2016 al 30.11.2017 e al congedo di maternità goduto dal 14.08.2018 al 22.10.2019; condannava l' P_ alla rimozione degli effetti della discriminazione con il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 21.073,26 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre al pagamento delle spese legali. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' soccombente Pt_1 con atto depositato preso l'intestata Corte in data 23.2.2024 ,deducendo l'erroneità della decisione in punto di qualificazione della domanda come azione discriminatoria laddove il petitum immediato del ricorso atteneva alla richiesta di differenze economiche rappresentate dalla quota di indennità di maternità non riconosciuta dall' ; reiterava , quindi , l'eccezione di Controparte_4 decadenza annuale dall'azione giudiziale (non suscettibile di interruzione) ex art 47 DPR 639/1970, nonché di prescrizione annuale ex art. 15 legge n. 1204 del 1971; nel merito ,deduceva l'erroneità della decisione laddove aveva incluso l'indennità di volo nella base di computo dell'indennità giornaliera di maternità; in particolare assumeva che tra gli elementi retributivi esclusi dalla base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali rientravano, nella misura del 50%, le indennità di trasferta e le indennità di navigazione e di volo contemplate, rispettivamente, ai commi 5 e 6 dell'art. 51 del TUIR, sicchè tali indennità, nella misura predetta, non dovevano concorrere a determinare la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità”, così come dal calcolo dell'indennità di maternità dovevano espungersi le voci riportate nella retribuzione del mese antecedente all'astensione obbligatoria, quali “indennità di tratta” e ”indennità di volo aggiuntiva”, aventi indubbiamente natura risarcitoria e carattere discontinuo. Contestava , infine, la quantificazione delle somme azionate, reiterando il difetto di contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, unico contraddittore rispetto all' operazione di calcolo dell'indennità di maternità. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che, in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità dell'appello per essere il provvedimento impugnato non suscettibile di essere appellato o comunque impugnato in un superiore grado di giudizio, poiché non proposto secondo il rito previsto dall'art. 38 D.lgs. 198/2006, così come incardinato nel giudizio di primo grado;
nel merito assumeva che la domanda giudiziale antidiscriminatoria aveva una autonoma identità essendo volta a tutelare il diritto -assoluto e a fondamento costituzionale e sovranazionale- a non essere discriminati ed avendo, quale causa petendi, la condotta discriminatoria e, quale petitum, l'accertamento di quella condotta e l'applicazione del conseguente rimedio perequativo con conseguente inapplicabilità della decadenza ex art.47 DPR 639/70 e della prescrizione ex art.6 L.138/43; assumeva ancorache la interpretazione di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 25400/2021 invocata dall' si poneva in contrasto P_ con la normativa antidiscriminatoria comunitaria ed in particolare con la Direttiva 2006/54 per cui chiedeva, ove ritenuto opportuno o necessario ai fini della decisione della causa, di promuovere rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art.267 TFUE;
ribadita l'inapplicabilità della decadenza e della prescrizione deduceva, in ogni caso , che la ricorrente aveva tempestivamente interrotto il termine di prescrizione con lettera datata 5.3.2020; rilevava ancora la correttezza della pronuncia di primo grado in ordine alla determinazione della retribuzione parametro determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per “un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia” nonché sulla computabilità delle indennità variabili legate all'attività di volo. Concludeva , pertanto , per il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto , con conseguente conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Premesso che spetta al giudice interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi dell'atto introduttivo nel suo complesso, delle allegazioni e delle affermazioni della parte (ma anche alla luce delle ulteriori circostanze, quali capi di prova, l'escussione dei testi), gli elementi costituitivi della domanda, e cioè, il petitum e la causa petendi, nella fattispecie all'odierno vaglio, dall'esame delle circostanze di fatto esposte nell'atto introduttivo del giudizio si evince chiaramente che-- al di là del rito utilizzato ex art.38 D.lgs198/2006, che qualifica come discriminazione di genere la liquidazione della maternità secondo i calcoli operati dall'ente previdenziale, con conseguente danno della sfera giuridica della donna lavoratrice, consistente in un trattamento economico deteriore nel periodo di gravidanza--il petitum immediato del ricorso attiene alla richiesta di differenze economiche rappresentate dalla quota di indennità di maternità non riconosciuta dall'Istituto previdenziale . Invero la ricorrente contesta la legittimità del pagamento disposto dall' Pt_1 poiché nella determinazione del quantum l' avrebbe erroneamente P_ conteggiato, nella retribuzione media globale giornaliera, l'indennità di volo (inclusa tra le voci retributive) solo nella misura del 50% anziché in misura intera, sostenendo , come nel conteggio delle voci retributive da utilizzare per la quantificazione della misura dell'indennità di maternità, doveva essere ricompreso l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello in cui era iniziato il congedo, senza limitazioni quantitative non previste da alcuna norma. Fonda, quindi, la sua domanda sulle previsioni di cui agli artt. 21 e 23 del T.U. n. 151/2001 secondo cui la lavoratrice, per tutto il periodo di congedo per maternità, ha diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art.22) da intendersi, agli effetti della determinazione della misura della indennità, quale retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (art.23, comma 1), maggiorata del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice (art.23, comma 2). La retribuzione da utilizzare quale parametro per il calcolo dell'indennità è quindi la retribuzione di fatto percepita dalla lavoratrice nel mese precedente l'astensione dal lavoro, quale risultante dalla computazione integrale (100%) di tutti gli elementi retributivi che la compongono. Argomenta che da tali criteri non si desumerebbe un'interpretazione restrittiva nella determinazione della misura dell'indennità, come operata dall' che P_
,invece, valorizzando il richiamo (contenuto nel comma 2 del citato art.22) alle modalità e criteri di corresponsione previsti per l'erogazione dell'indennità di malattia (art.1 DL 663/1979) e quello (contenuto nel comma 3 del citato art.23) agli elementi retributivi considerati agli effetti della determinazione di quella stessa indennità, ha ritenuto che la retribuzione da assumere a base di calcolo sia quella imponibile ai fini fiscali che appunto include il solo 50% delle indennità di volo (a sensi dell'art.51 DPR 917/86), ciò sul presupposto che la retribuzione parametro dell'indennità di malattia è uguale a quella imponibile ai fini contributivi (art.27, comma 10, DPR 797/55) e quest'ultima è uguale a quella imponibile ai fini fiscali (art.27, comma 2, DPR 797/55).
Alla stregua di tale prospettazione è evidente che la domanda giudiziale è diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione previdenziale di cui si tratta in forza di una diversa interpretazione della normativa di riferimento citata ( artt. 22 e 23 Dlgs 151/2001) La Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha avuto modo di chiarire che, a prescindere dal rito intrapreso, quando il bene della vita rivendicato è esattamente coincidente con quanto la lavoratrice avrebbe potuto ottenere mediante un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale, la domanda va considerata come diretta ad ottenere il pagamento di una prestazione previdenziale. Nel caso in esame, la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. nr. 11414 del 2018, Cass. nr. 27552 del 2020), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio. Pertanto, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di maternità nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale. Ciò è tanto più vero se si considera che la ricorrente, sebbene invochi anche l'art. 38, comma 1, D.lgs. n. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), di fatto non individua alcuna situazione di urgenza connessa alla necessità di inibire una condotta lesiva in essere mirando piuttosto ad ottenere, oltre alla declaratoria di discriminatorietà della condotta, l'indennità in diverso ammontare rispetto a quella percepita. In un caso analogo, la Suprema Corte, richiamata l'efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine allegato alla Dir. CE 1999/70/CE del 18.3.1999, ha osservato come la pretesa fatta valere nel rivendicare le medesime condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile “partecipa(sse) della medesima natura della condizione (id est:del beneficio) al(la) quale l'azione si riferiva”. Quindi, pur essendo la denunciata discriminazione relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendicava il trattamento di miglior favore si sarebbe sempre dovuta qualificare quale domanda di inadempimento contrattuale (Cass. 12443 del 2020 in motiv. e ss. e altre, Cass. 12503 del 2020). Quale logico corollario, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione proprio dell'obbligazione inadempiuta. Nella specie, la denunciata discriminazione era riferita a un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. 27552/2020; Id. 11414/2018), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, quale rimedio alla condizione di svantaggio. Ed ancora la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25400/21, pronunciando su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, (assistente di volo che, previo accertamento della natura discriminatoria del comportamento dell' in relazione ai criteri adottati per la liquidazione P_ dell'indennità di maternità, aveva chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle differenze dovute), ha affermato che «la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di maternità nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale» (in estrema sintesi, la domanda proposta va pur sempre qualificata come domanda di adempimento contrattuale). I giudici di legittimità con la sentenza richiamata ( cit. n.25400/21) hanno altresì chiarito che “non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, De. del 14 Novembre 1989 e CGUE, C- 179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990). Infatti, la tenuta del principio va valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, -- finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario.” Tale orientamento è stato confermato dalla successiva sentenza della S. C. n.17813/22 che, pronunciando sempre su un'azione di discriminazione proposta da un'assistente di volo, ha ribadito il principio che «in relazione alla domanda della lavoratrice, diretta ad ottenere l'indennità di maternità nella misura di legge (anche se fondata sulla discriminazione), trova applicazione il termine di prescrizione annuale, ex art. 6 della legge nr. 138 del 1943». Non vi è dubbio che i principi affermati dalla Corte di Cassazione (in particolare, quello relativo alla qualificazione della domanda come domanda di adempimento contrattuale), seppure affermati con specifico riferimento alla prescrizione, valgono anche con riferimento alla decadenza;
ed invero, se la domanda proposta dall'odierna appellata soggiace, per le considerazioni sopra svolte, alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento dell'indennità di maternità è logico che alla domanda risulti applicabile, non solo la regola della prescrizione ex art. 6 L. 138/1943, ma anche quella della decadenza ex art. 47, ult. co., DPR 639/70. Nella specie in esame il termine di prescrizione e quello di decadenza sono, per le indennità di cui si tratta, di un anno. Ebbene deve ritenersi parzialmente fondata l' eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' . P_
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 dispone, infatti, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'ultimo comma della norma chiarisce poi che: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. L'art. 6 del D.L. 103/1991, norma di interpretazione autentica delle disposizioni in commento, recita: “I termini previsti dall'art. 47, commi 2 e 3 del D.P.R. 639/70, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Va ricordato che la decadenza annuale dall'azione giudiziale ex art. 47 DPR 639/1970, non è suscettibile di alcuna interruzione . È noto che, per giurisprudenza consolidata della S.C., ( Cass. 12400/2024 ; Cass. nr. 17792 /2020; Cass. 28639/2018; nello stesso senso, Cass. 3990/2016, 6331/2014, 18528/2011) che la decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970,è di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020),ed è sottratta alla disponibilità della parte;
essa inoltre è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. nr. 3990 del 2016). In particolare, nella recente sentenza sopra richiamata n. 12400/2024, la S. C. ha affermato che la decadenza annuale, ex art. 47, comma 3, DPR nr. 639 del 1970, è applicabile all'azione volta al riconoscimento dell'indennità di maternità e che la relativa disciplina è compatibile anche con le fonti superiori del Diritto dell'Unione (Cass. nr.24957 del 2021). Quanto alle modalità del meccanismo decadenziale disciplinato dall'art. 47 comma 6. citato , la S. C. ha ribadito che «alla prestazione riconosciuta in modo parziale» si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011 (secondo cui : «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.») Ha quindi affermato il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-( o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- )della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente. Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha fruito della maternità per un primo periodo dal 18.10.2016 al 30.11.2017 e per un secondo periodo dal 14.8. 2018 al 22.10.2019 mentre ha depositato il ricorso giudiziario in data 10.7.2020 ; ebbene non v'è dubbio che la ricorrente sia incorsa nella decadenza annuale dall'azione per ogni differenza dovuta per i ratei pagati sino al 10.7.2019 . Ovviamente alcuna valenza interruttiva può rivestire l' atto di messa in mora del 5.3.2020 ( peraltro riferito solo al secondo periodo di maternità ) , poiché -come si è detto -la decadenza non è suscettibile di alcuna interruzione. Deve essere rimarcato che nessun rilievo può ascriversi al fatto che si contesti un asserito comportamento discriminatorio da parte dell' e del Controparte_4 datore di lavoro posto che—come ampiamente detto-- la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto della lavoratrice alla corresponsione della prestazione previdenziale parzialmente negata dall' e , quindi , va P_ qualificata come domanda di adempimento contrattuale. D'altra parte l'azione antidiscriminatoria non può mutare la natura del diritto rivendicato, sottraendolo alla relativa disciplina e rendendo ogni diritto imprescrittibile ovvero spettante anche se estinto per decadenza. Se, infatti, può dirsi imprescrittibile l'azione dichiarativa che accerta l'avvenuta discriminazione, allo stesso tempo non può dirsi imprescrittibile l'azione volta a riconoscere il diritto violato in conseguenza della perpetrata discriminazione;
esattamente come si predica l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, ma la prescrittibilità dell'azione di ripetizione di quando consegnato indebitamente in forza del contratto nullo, o ancora l'imprescrittibilità dei diritti della persona, ma la prescrittibilità dell'azione di risarcimento del danno per l'avvenuta lesione degli stessi. Si consideri, inoltre, che una diversa conclusione sarebbe difficilmente armonizzabile con il nostro sistema giuridico;
slegare completamente il diritto azionato dalla disciplina di riferimento quale mera conseguenza della natura discriminatoria della lesione patita, vorrebbe dire riconoscere un prestazione anche a distanza di moltissimi anni dal prodursi dei fatti costitutivi del diritto stesso negando del tutto le esigenze di certezza dei rapporti giuridici che sottendono le disposizioni in tema di prescrizione e decadenza. Detta conclusione è ancora più inaccettabile nel caso di specie considerato che nella materia previdenziale le norme in tema di prescrizione e decadenza sono
“dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici” (cfr. Tribunale Ivrea sez. lav., 01/09/2020;Tribunale Milano sez. lav., 18/02/2020). Tale interpretazione appare, dunque, necessaria anche alla luce di considerazioni di carattere sistematico e di certezza delle situazioni giuridiche. L'azione antidiscriminatoria, quindi, non può richiamare in vita un diritto di credito ad una prestazione previdenziale ormai estinto e non più tutelabile per intervenuta decadenza, altrimenti si finirebbe con l'attribuire alla scelta individuale del rito antidiscriminatorio una capacità di sanatoria retroattiva persino superiore rispetto all'efficacia retroattiva erga omnes delle sentenze della Corte Costituzionale dichiarative dell'incostituzionalità di una norma di legge, retroattività che si arresta di fronte alle situazioni giuridiche consolidate per effetto di sentenza passata in giudicato, di atto amministrativo non più impugnabile, di prescrizione e, appunto, di decadenza (Cass. 7057/1997). Pertanto, pur se l'azione contro la discriminatorietà mira a ripristinare la condizione della parte che ha subito la medesima, non può di fatto far sorgere un diritto del tutto svincolato dagli istituti normativi che improntano il nostro sistema giuridico e tale da modificare il regime di decadenza / prescrizione introducendone uno più favorevole. Nel caso in esame la parte ricorrente, pur invocando la discriminatorietà, ambisce ad ottenere soltanto e precisamente la prestazione che gli è impedito di ottenere a causa delle maturate preclusioni di legge. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pur dovendosi ritenere discriminatoria la scelta di non includere l'indennità di volo nella misura del 100%, insieme agli altri elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, la tutela richiesta può ritenersi conseguibile solo nei limiti segnati dalla presente motivazione, dovendosi ritenere che l'originaria ricorrente sia decaduta dall'azione per ogni differenza dovuta per i ratei pagati sino al 10.7.2019.
Nel resto e nel merito la sentenza va confermata.
L'indennità di volo deve essere computata in misura intera – e non nel limite del 50% – nel calcolo della retribuzione media globale giornaliera utile a determinare l'indennità di maternità. L'Istituto previdenziale aveva computato l'indennità di volo, ai fini del calcolo dell'indennità di maternità, nella misura del 50%, ricorrendo agli stessi parametri utilizzati per liquidare l'indennità di malattia. I giudici di merito hanno invece ritenuto tale operazione come posta in violazione degli artt. 22 e 23 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (regolanti il trattamento economico e normativo del congedo di maternità) e riconosciuto il diritto delle assistenti di volo a percepire l'indennità di maternità, calcolata computando per l'intero l'indennità di volo, uniformandosi, per tale via, al consolidato orientamento della Cassazione che differenzia i trattamenti di malattia e maternità in ragione della peculiare condizione di vulnerabilità della madre lavoratrice (v., da ultimo, Cass. n. 20673/2020, e Cass. n. 11414/2018,). La sentenza resa impugnata si inserisce infatti pienamente, sul punto, nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione con le note e citate pronunce n.11414/2018, n.27552/2020 e 20673/2020 nelle quali è stato appunto chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per
“un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia.”. Secondo la Suprema Corte infatti “Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che CP_5 disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004), godendo per il resto, quest'ultima indennità, “di una propria disciplina autonoma ...”. Alla stessa stregua, il riferimento all'indennità di malattia contenuto nel citato comma 3, dell'art.23, “richiama solo gli "elementi" (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perchè la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22) … sia costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” ...”.Per la Suprema Corte, infatti, “ai fini della tutela della maternità, occorre privilegiare un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto ai criteri che, come quello per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive” (Cass. n. 20673/2020, cit.). Ciò in quanto, la funzione dell'indennità di maternità non è assimilabile a quella
“tipicamente indennitaria” dell'indennità di malattia, “essendo invece in essa prevalente la finalità solidaristica, che ha fondamento costituzionale (n.d.r.: il riferimento è agli artt. 30, 31 e 37 Cost.), di tutelare la donna nel momento della maternità.” (Cass. n. 11414/2018, cit.). Infine per completezza motivazionale va disattesa l'eccezione di mancata integrità del contraddittorio per non avere la parte citato il datore di lavoro, atteso che legittimato passivo con riferimento alla domanda spiegata dalla ricorrente è certamente l' essendo il datore di lavoro un mero adiectus solutionis causa P_ per il pagamento dell'indennità di maternità che la ricorrente assume essere stata calcolata non correttamente ed in modo discriminatorio e di cui chiede il ricalcolo a titolo di risarcimento. Alla luce dei rilievi delle argomentazioni sin qui svolte e dei principi affermati dalla S. C. sopra citata , ritenuta non indispensabile ai fini del decidere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, va rigettata la domanda formulata in prime cure da diretta ad ottenere il Parte_2 pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità per i ratei pagati sino al 10.7.2019 ; per l'effetto l' è tenuto al pagamento della P_ differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità limitatamente al periodo dall' 11.7.2019 al 22.10.2019 oltre interessi legali . Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca , della particolare natura della controversia, vertente su questioni interpretative ed applicative di principi giuridici, in ordine ai quali gli orientamenti giurisprudenziali non sono stati univoci.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'appello e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , rigetta la domanda formulata in prime cure da diretta ad ottenere il pagamento della differenza tra Parte_2 quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità per i ratei pagati sino al 10.7.2019; per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra quanto P_ effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità limitatamente al periodo dal 11.7.2019 al 22.10.2019 oltre interessi legali;
-compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14.7.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ( ) PEC C.F._1 E
, nonché dall' avv. Erminio Capasso Email_1
(c.f. ) e dall'avv. Agostino Di Feo (c.f. ) C.F._2 C.F._3 giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.01.2023 Persona_1
(rep. n° 37590 – rogito n° 7131), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente con sede in Napoli Via A. De Gasperi n.55
Appellante-
CONTRO
, nata ad [...] il [...], residente a CP_1 CP_2
Camposano, via Provinciale 14 C.F. , rappresentata e C.F._4 difesa dagli avvocati Paolo Perucco ( , Ferdinando Perone CodiceFiscale_5 ( e Andrea Bordone CodiceFiscale_6
( che la CodiceFiscale_7 rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura, estesa a ogni fase e grado del giudizio, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagini inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo del giudizio (fax 0332/831752)
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 197/2024, resa dal Tribunale di LA, - in funzione di giudice del lavoro-nel procedimento rubricato al n. di R.G. 4033/2020 in data 30.01.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio depositato presso il Tribunale di LA , in funzione di giudice del lavoro in data 10.7.2020 , , Parte_2 premesso di essere dipendente dal 01.07.2012 della compagnia aerea Alitalia S.p.A. con la qualifica di assistente di volo, allegava di avere beneficiato, tra il 18.10.2016 al 30.11.2017, di un primo periodo di congedo per maternità e di avere successivamente beneficiato, tra il 14.08.2018 al 22.10.2019, di un secondo periodo di congedo per maternità e di avere percepito, con riferimento ad entrambi i periodi, una indennità di ammontare notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, avendo l' computato solo al 50% la P_ voce retributiva c.d. “indennità di volo” anziché per l'intero. Assumendo la natura discriminatoria dei criteri di calcolo adottati dall' per la P_ liquidazione dell'indennità di maternità, chiedeva di “Accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall' dell'indennità di maternità in favore della ricorrente P_ per i periodi 8.10.2016 / 30.11.2017 e 14.8.2018 / 22.10.2019 in misura inferiore a quella di legge, costituisce comportamento discriminatorio e per l'effetto ordinare alla convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P_ eliminarne gli effetti nonchè condannarla al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito di un importo pari ad € 11.827,18 quanto alla prima maternità e ad € 9.246,08 quanto alla seconda maternità, ovvero, in subordine, le maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed attribuzione. Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' , sulla base di articolate P_ argomentazioni giuridiche, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, evidenziando inoltre il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro. Chiedeva, dunque, l'integrazione del contraddittorio e, in via preliminare, eccepiva la decadenza annuale ex art. 47, commi III e VI, dpr 639/1970, la prescrizione e l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall' nella liquidazione dell'indennità di maternità in favore della ricorrente in P_ relazione al congedo di maternità goduto dal 18.10.2016 al 30.11.2017 e al congedo di maternità goduto dal 14.08.2018 al 22.10.2019; condannava l' P_ alla rimozione degli effetti della discriminazione con il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 21.073,26 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre al pagamento delle spese legali. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l' soccombente Pt_1 con atto depositato preso l'intestata Corte in data 23.2.2024 ,deducendo l'erroneità della decisione in punto di qualificazione della domanda come azione discriminatoria laddove il petitum immediato del ricorso atteneva alla richiesta di differenze economiche rappresentate dalla quota di indennità di maternità non riconosciuta dall' ; reiterava , quindi , l'eccezione di Controparte_4 decadenza annuale dall'azione giudiziale (non suscettibile di interruzione) ex art 47 DPR 639/1970, nonché di prescrizione annuale ex art. 15 legge n. 1204 del 1971; nel merito ,deduceva l'erroneità della decisione laddove aveva incluso l'indennità di volo nella base di computo dell'indennità giornaliera di maternità; in particolare assumeva che tra gli elementi retributivi esclusi dalla base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali rientravano, nella misura del 50%, le indennità di trasferta e le indennità di navigazione e di volo contemplate, rispettivamente, ai commi 5 e 6 dell'art. 51 del TUIR, sicchè tali indennità, nella misura predetta, non dovevano concorrere a determinare la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità”, così come dal calcolo dell'indennità di maternità dovevano espungersi le voci riportate nella retribuzione del mese antecedente all'astensione obbligatoria, quali “indennità di tratta” e ”indennità di volo aggiuntiva”, aventi indubbiamente natura risarcitoria e carattere discontinuo. Contestava , infine, la quantificazione delle somme azionate, reiterando il difetto di contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, unico contraddittore rispetto all' operazione di calcolo dell'indennità di maternità. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che, in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità dell'appello per essere il provvedimento impugnato non suscettibile di essere appellato o comunque impugnato in un superiore grado di giudizio, poiché non proposto secondo il rito previsto dall'art. 38 D.lgs. 198/2006, così come incardinato nel giudizio di primo grado;
nel merito assumeva che la domanda giudiziale antidiscriminatoria aveva una autonoma identità essendo volta a tutelare il diritto -assoluto e a fondamento costituzionale e sovranazionale- a non essere discriminati ed avendo, quale causa petendi, la condotta discriminatoria e, quale petitum, l'accertamento di quella condotta e l'applicazione del conseguente rimedio perequativo con conseguente inapplicabilità della decadenza ex art.47 DPR 639/70 e della prescrizione ex art.6 L.138/43; assumeva ancorache la interpretazione di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 25400/2021 invocata dall' si poneva in contrasto P_ con la normativa antidiscriminatoria comunitaria ed in particolare con la Direttiva 2006/54 per cui chiedeva, ove ritenuto opportuno o necessario ai fini della decisione della causa, di promuovere rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art.267 TFUE;
ribadita l'inapplicabilità della decadenza e della prescrizione deduceva, in ogni caso , che la ricorrente aveva tempestivamente interrotto il termine di prescrizione con lettera datata 5.3.2020; rilevava ancora la correttezza della pronuncia di primo grado in ordine alla determinazione della retribuzione parametro determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per “un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia” nonché sulla computabilità delle indennità variabili legate all'attività di volo. Concludeva , pertanto , per il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto , con conseguente conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Premesso che spetta al giudice interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi dell'atto introduttivo nel suo complesso, delle allegazioni e delle affermazioni della parte (ma anche alla luce delle ulteriori circostanze, quali capi di prova, l'escussione dei testi), gli elementi costituitivi della domanda, e cioè, il petitum e la causa petendi, nella fattispecie all'odierno vaglio, dall'esame delle circostanze di fatto esposte nell'atto introduttivo del giudizio si evince chiaramente che-- al di là del rito utilizzato ex art.38 D.lgs198/2006, che qualifica come discriminazione di genere la liquidazione della maternità secondo i calcoli operati dall'ente previdenziale, con conseguente danno della sfera giuridica della donna lavoratrice, consistente in un trattamento economico deteriore nel periodo di gravidanza--il petitum immediato del ricorso attiene alla richiesta di differenze economiche rappresentate dalla quota di indennità di maternità non riconosciuta dall'Istituto previdenziale . Invero la ricorrente contesta la legittimità del pagamento disposto dall' Pt_1 poiché nella determinazione del quantum l' avrebbe erroneamente P_ conteggiato, nella retribuzione media globale giornaliera, l'indennità di volo (inclusa tra le voci retributive) solo nella misura del 50% anziché in misura intera, sostenendo , come nel conteggio delle voci retributive da utilizzare per la quantificazione della misura dell'indennità di maternità, doveva essere ricompreso l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello in cui era iniziato il congedo, senza limitazioni quantitative non previste da alcuna norma. Fonda, quindi, la sua domanda sulle previsioni di cui agli artt. 21 e 23 del T.U. n. 151/2001 secondo cui la lavoratrice, per tutto il periodo di congedo per maternità, ha diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art.22) da intendersi, agli effetti della determinazione della misura della indennità, quale retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (art.23, comma 1), maggiorata del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice (art.23, comma 2). La retribuzione da utilizzare quale parametro per il calcolo dell'indennità è quindi la retribuzione di fatto percepita dalla lavoratrice nel mese precedente l'astensione dal lavoro, quale risultante dalla computazione integrale (100%) di tutti gli elementi retributivi che la compongono. Argomenta che da tali criteri non si desumerebbe un'interpretazione restrittiva nella determinazione della misura dell'indennità, come operata dall' che P_
,invece, valorizzando il richiamo (contenuto nel comma 2 del citato art.22) alle modalità e criteri di corresponsione previsti per l'erogazione dell'indennità di malattia (art.1 DL 663/1979) e quello (contenuto nel comma 3 del citato art.23) agli elementi retributivi considerati agli effetti della determinazione di quella stessa indennità, ha ritenuto che la retribuzione da assumere a base di calcolo sia quella imponibile ai fini fiscali che appunto include il solo 50% delle indennità di volo (a sensi dell'art.51 DPR 917/86), ciò sul presupposto che la retribuzione parametro dell'indennità di malattia è uguale a quella imponibile ai fini contributivi (art.27, comma 10, DPR 797/55) e quest'ultima è uguale a quella imponibile ai fini fiscali (art.27, comma 2, DPR 797/55).
Alla stregua di tale prospettazione è evidente che la domanda giudiziale è diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione previdenziale di cui si tratta in forza di una diversa interpretazione della normativa di riferimento citata ( artt. 22 e 23 Dlgs 151/2001) La Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha avuto modo di chiarire che, a prescindere dal rito intrapreso, quando il bene della vita rivendicato è esattamente coincidente con quanto la lavoratrice avrebbe potuto ottenere mediante un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale, la domanda va considerata come diretta ad ottenere il pagamento di una prestazione previdenziale. Nel caso in esame, la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. nr. 11414 del 2018, Cass. nr. 27552 del 2020), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio. Pertanto, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di maternità nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale. Ciò è tanto più vero se si considera che la ricorrente, sebbene invochi anche l'art. 38, comma 1, D.lgs. n. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), di fatto non individua alcuna situazione di urgenza connessa alla necessità di inibire una condotta lesiva in essere mirando piuttosto ad ottenere, oltre alla declaratoria di discriminatorietà della condotta, l'indennità in diverso ammontare rispetto a quella percepita. In un caso analogo, la Suprema Corte, richiamata l'efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine allegato alla Dir. CE 1999/70/CE del 18.3.1999, ha osservato come la pretesa fatta valere nel rivendicare le medesime condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile “partecipa(sse) della medesima natura della condizione (id est:del beneficio) al(la) quale l'azione si riferiva”. Quindi, pur essendo la denunciata discriminazione relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendicava il trattamento di miglior favore si sarebbe sempre dovuta qualificare quale domanda di inadempimento contrattuale (Cass. 12443 del 2020 in motiv. e ss. e altre, Cass. 12503 del 2020). Quale logico corollario, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione proprio dell'obbligazione inadempiuta. Nella specie, la denunciata discriminazione era riferita a un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. 27552/2020; Id. 11414/2018), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, quale rimedio alla condizione di svantaggio. Ed ancora la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25400/21, pronunciando su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, (assistente di volo che, previo accertamento della natura discriminatoria del comportamento dell' in relazione ai criteri adottati per la liquidazione P_ dell'indennità di maternità, aveva chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle differenze dovute), ha affermato che «la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di maternità nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale» (in estrema sintesi, la domanda proposta va pur sempre qualificata come domanda di adempimento contrattuale). I giudici di legittimità con la sentenza richiamata ( cit. n.25400/21) hanno altresì chiarito che “non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, De. del 14 Novembre 1989 e CGUE, C- 179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990). Infatti, la tenuta del principio va valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, -- finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario.” Tale orientamento è stato confermato dalla successiva sentenza della S. C. n.17813/22 che, pronunciando sempre su un'azione di discriminazione proposta da un'assistente di volo, ha ribadito il principio che «in relazione alla domanda della lavoratrice, diretta ad ottenere l'indennità di maternità nella misura di legge (anche se fondata sulla discriminazione), trova applicazione il termine di prescrizione annuale, ex art. 6 della legge nr. 138 del 1943». Non vi è dubbio che i principi affermati dalla Corte di Cassazione (in particolare, quello relativo alla qualificazione della domanda come domanda di adempimento contrattuale), seppure affermati con specifico riferimento alla prescrizione, valgono anche con riferimento alla decadenza;
ed invero, se la domanda proposta dall'odierna appellata soggiace, per le considerazioni sopra svolte, alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento dell'indennità di maternità è logico che alla domanda risulti applicabile, non solo la regola della prescrizione ex art. 6 L. 138/1943, ma anche quella della decadenza ex art. 47, ult. co., DPR 639/70. Nella specie in esame il termine di prescrizione e quello di decadenza sono, per le indennità di cui si tratta, di un anno. Ebbene deve ritenersi parzialmente fondata l' eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' . P_
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 dispone, infatti, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'ultimo comma della norma chiarisce poi che: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. L'art. 6 del D.L. 103/1991, norma di interpretazione autentica delle disposizioni in commento, recita: “I termini previsti dall'art. 47, commi 2 e 3 del D.P.R. 639/70, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Va ricordato che la decadenza annuale dall'azione giudiziale ex art. 47 DPR 639/1970, non è suscettibile di alcuna interruzione . È noto che, per giurisprudenza consolidata della S.C., ( Cass. 12400/2024 ; Cass. nr. 17792 /2020; Cass. 28639/2018; nello stesso senso, Cass. 3990/2016, 6331/2014, 18528/2011) che la decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970,è di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020),ed è sottratta alla disponibilità della parte;
essa inoltre è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. nr. 3990 del 2016). In particolare, nella recente sentenza sopra richiamata n. 12400/2024, la S. C. ha affermato che la decadenza annuale, ex art. 47, comma 3, DPR nr. 639 del 1970, è applicabile all'azione volta al riconoscimento dell'indennità di maternità e che la relativa disciplina è compatibile anche con le fonti superiori del Diritto dell'Unione (Cass. nr.24957 del 2021). Quanto alle modalità del meccanismo decadenziale disciplinato dall'art. 47 comma 6. citato , la S. C. ha ribadito che «alla prestazione riconosciuta in modo parziale» si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011 (secondo cui : «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.») Ha quindi affermato il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee-( o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- )della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente. Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha fruito della maternità per un primo periodo dal 18.10.2016 al 30.11.2017 e per un secondo periodo dal 14.8. 2018 al 22.10.2019 mentre ha depositato il ricorso giudiziario in data 10.7.2020 ; ebbene non v'è dubbio che la ricorrente sia incorsa nella decadenza annuale dall'azione per ogni differenza dovuta per i ratei pagati sino al 10.7.2019 . Ovviamente alcuna valenza interruttiva può rivestire l' atto di messa in mora del 5.3.2020 ( peraltro riferito solo al secondo periodo di maternità ) , poiché -come si è detto -la decadenza non è suscettibile di alcuna interruzione. Deve essere rimarcato che nessun rilievo può ascriversi al fatto che si contesti un asserito comportamento discriminatorio da parte dell' e del Controparte_4 datore di lavoro posto che—come ampiamente detto-- la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto della lavoratrice alla corresponsione della prestazione previdenziale parzialmente negata dall' e , quindi , va P_ qualificata come domanda di adempimento contrattuale. D'altra parte l'azione antidiscriminatoria non può mutare la natura del diritto rivendicato, sottraendolo alla relativa disciplina e rendendo ogni diritto imprescrittibile ovvero spettante anche se estinto per decadenza. Se, infatti, può dirsi imprescrittibile l'azione dichiarativa che accerta l'avvenuta discriminazione, allo stesso tempo non può dirsi imprescrittibile l'azione volta a riconoscere il diritto violato in conseguenza della perpetrata discriminazione;
esattamente come si predica l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, ma la prescrittibilità dell'azione di ripetizione di quando consegnato indebitamente in forza del contratto nullo, o ancora l'imprescrittibilità dei diritti della persona, ma la prescrittibilità dell'azione di risarcimento del danno per l'avvenuta lesione degli stessi. Si consideri, inoltre, che una diversa conclusione sarebbe difficilmente armonizzabile con il nostro sistema giuridico;
slegare completamente il diritto azionato dalla disciplina di riferimento quale mera conseguenza della natura discriminatoria della lesione patita, vorrebbe dire riconoscere un prestazione anche a distanza di moltissimi anni dal prodursi dei fatti costitutivi del diritto stesso negando del tutto le esigenze di certezza dei rapporti giuridici che sottendono le disposizioni in tema di prescrizione e decadenza. Detta conclusione è ancora più inaccettabile nel caso di specie considerato che nella materia previdenziale le norme in tema di prescrizione e decadenza sono
“dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici” (cfr. Tribunale Ivrea sez. lav., 01/09/2020;Tribunale Milano sez. lav., 18/02/2020). Tale interpretazione appare, dunque, necessaria anche alla luce di considerazioni di carattere sistematico e di certezza delle situazioni giuridiche. L'azione antidiscriminatoria, quindi, non può richiamare in vita un diritto di credito ad una prestazione previdenziale ormai estinto e non più tutelabile per intervenuta decadenza, altrimenti si finirebbe con l'attribuire alla scelta individuale del rito antidiscriminatorio una capacità di sanatoria retroattiva persino superiore rispetto all'efficacia retroattiva erga omnes delle sentenze della Corte Costituzionale dichiarative dell'incostituzionalità di una norma di legge, retroattività che si arresta di fronte alle situazioni giuridiche consolidate per effetto di sentenza passata in giudicato, di atto amministrativo non più impugnabile, di prescrizione e, appunto, di decadenza (Cass. 7057/1997). Pertanto, pur se l'azione contro la discriminatorietà mira a ripristinare la condizione della parte che ha subito la medesima, non può di fatto far sorgere un diritto del tutto svincolato dagli istituti normativi che improntano il nostro sistema giuridico e tale da modificare il regime di decadenza / prescrizione introducendone uno più favorevole. Nel caso in esame la parte ricorrente, pur invocando la discriminatorietà, ambisce ad ottenere soltanto e precisamente la prestazione che gli è impedito di ottenere a causa delle maturate preclusioni di legge. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pur dovendosi ritenere discriminatoria la scelta di non includere l'indennità di volo nella misura del 100%, insieme agli altri elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, la tutela richiesta può ritenersi conseguibile solo nei limiti segnati dalla presente motivazione, dovendosi ritenere che l'originaria ricorrente sia decaduta dall'azione per ogni differenza dovuta per i ratei pagati sino al 10.7.2019.
Nel resto e nel merito la sentenza va confermata.
L'indennità di volo deve essere computata in misura intera – e non nel limite del 50% – nel calcolo della retribuzione media globale giornaliera utile a determinare l'indennità di maternità. L'Istituto previdenziale aveva computato l'indennità di volo, ai fini del calcolo dell'indennità di maternità, nella misura del 50%, ricorrendo agli stessi parametri utilizzati per liquidare l'indennità di malattia. I giudici di merito hanno invece ritenuto tale operazione come posta in violazione degli artt. 22 e 23 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (regolanti il trattamento economico e normativo del congedo di maternità) e riconosciuto il diritto delle assistenti di volo a percepire l'indennità di maternità, calcolata computando per l'intero l'indennità di volo, uniformandosi, per tale via, al consolidato orientamento della Cassazione che differenzia i trattamenti di malattia e maternità in ragione della peculiare condizione di vulnerabilità della madre lavoratrice (v., da ultimo, Cass. n. 20673/2020, e Cass. n. 11414/2018,). La sentenza resa impugnata si inserisce infatti pienamente, sul punto, nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione con le note e citate pronunce n.11414/2018, n.27552/2020 e 20673/2020 nelle quali è stato appunto chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per
“un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia.”. Secondo la Suprema Corte infatti “Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che CP_5 disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004), godendo per il resto, quest'ultima indennità, “di una propria disciplina autonoma ...”. Alla stessa stregua, il riferimento all'indennità di malattia contenuto nel citato comma 3, dell'art.23, “richiama solo gli "elementi" (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perchè la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22) … sia costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” ...”.Per la Suprema Corte, infatti, “ai fini della tutela della maternità, occorre privilegiare un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto ai criteri che, come quello per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive” (Cass. n. 20673/2020, cit.). Ciò in quanto, la funzione dell'indennità di maternità non è assimilabile a quella
“tipicamente indennitaria” dell'indennità di malattia, “essendo invece in essa prevalente la finalità solidaristica, che ha fondamento costituzionale (n.d.r.: il riferimento è agli artt. 30, 31 e 37 Cost.), di tutelare la donna nel momento della maternità.” (Cass. n. 11414/2018, cit.). Infine per completezza motivazionale va disattesa l'eccezione di mancata integrità del contraddittorio per non avere la parte citato il datore di lavoro, atteso che legittimato passivo con riferimento alla domanda spiegata dalla ricorrente è certamente l' essendo il datore di lavoro un mero adiectus solutionis causa P_ per il pagamento dell'indennità di maternità che la ricorrente assume essere stata calcolata non correttamente ed in modo discriminatorio e di cui chiede il ricalcolo a titolo di risarcimento. Alla luce dei rilievi delle argomentazioni sin qui svolte e dei principi affermati dalla S. C. sopra citata , ritenuta non indispensabile ai fini del decidere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, va rigettata la domanda formulata in prime cure da diretta ad ottenere il Parte_2 pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità per i ratei pagati sino al 10.7.2019 ; per l'effetto l' è tenuto al pagamento della P_ differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità limitatamente al periodo dall' 11.7.2019 al 22.10.2019 oltre interessi legali . Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca , della particolare natura della controversia, vertente su questioni interpretative ed applicative di principi giuridici, in ordine ai quali gli orientamenti giurisprudenziali non sono stati univoci.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'appello e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , rigetta la domanda formulata in prime cure da diretta ad ottenere il pagamento della differenza tra Parte_2 quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità per i ratei pagati sino al 10.7.2019; per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza tra quanto P_ effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di indennità di maternità limitatamente al periodo dal 11.7.2019 al 22.10.2019 oltre interessi legali;
-compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14.7.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.