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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6087/24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(con sede legale in Vicenza alla Via della Meccanica 1/N - C.F/P.IVA Parte_1
) – in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall' avvocato Luca Iannone del Foro di
Salerno, presso il cui studio in Pontecagnano Faiano (SA) al Corso Europa n. 83 elettivamente domicilia
Opponente
E
(cf\ , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._1 alla memoria difensiva, dall'avvocato Giuliana Alati, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Castel San Giorgio alla via Piave n. 125
Opposto Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 la proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 689/2024 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
21.10.2024 e notificato il 23.10.2024, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 16.057,92 , oltre accessori e spese di procedura a titolo di omesso
[...] versamento del TFR. L'opponente lamentava in primo luogo che il aveva richiesto, nel CP_1
proprio ricorso monitorio, di ricevere la somma lorda che gli sarebbe stata dovuta senza considerare che il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, aveva l'obbligo di legge di ritenere parte degli importi per versarli agli Enti deputati;
riferiva, altresì, che durante l'intercorso rapporto di lavoro, il aveva già percepito un totale lordo di € 6.097,05 (pari ad € 4.839,58 netti) a titolo di CP_1
anticipazioni TFR, come risultante da prospetto allegato al ricorso introduttivo, e che il residuo importo netto di € 7.924,15 sarebbe stato oggetto di pregresse corresponsioni durante l'intercorso rapporto di lavoro, come da espresso accordo tra le parti;
la opponente società sosteneva dunque di non dovere nulla al lavoratore ingiungente: infatti dalla somma ingiunta lorda di € 16.057,92 andavano defalcati € 3.294,19 per imposta sostitutiva a carico della parte datoriale, € 4.839,58 per anticipazioni TFR su buste paga 03-22 / 03-23 ed infine € 7.924,15 per somme già introitate dal lavoratore nel corso del rapporto e trattenute in ultima busta paga del 05/23; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “previo accertamento della non debenza totale o parziale della somma lorda ingiunta, accogliere l'opposizione e revocare e/o dichiarare nullo, inesistente, inefficace – in tutto o in parte – l'opposto decreto ingiuntivo n. 689/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno – sezione Lavoro, Giudice dr.ssa C. Petrosino, nel procedimento monitorio n. 5263/2024 rg, in ragione dei motivi sopra enucleati. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avv. Luca
Iannone, quale antistatario.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, rinunciando ad una parte del credito oggetto di ingiunzione, ma insistendo per la legittimità della residua parte;
in particolare riconosceva di aver percepito degli acconti sul TFR per una somma pari ad € 4.839,58 netti, acconti di cui , peraltro , non avrebbe avuto contezza non essendogli mai stati consegnati i prospetti paga , ma affermava di essere ancora creditore della residua somma netta di € 7.924,15, rispetto alla quale l'opponente non aveva mai provveduto alla corresponsione né con bonifico né con altra forma di pagamento;
concludeva quindi perché l'opponente venisse condannata al pagamento in suo favore della somma sopra detta , oltre accessori e spese del giudizio .
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'opposto sulla circostanza relativa l'avvenuta percezione della somma di € 7.924,15 , , il giudice in data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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L'opposizione è soltanto parzialmente fondata e pertanto essa merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Priva di fondamento , in particolare , è l'eccezione in ordine alla erroneità delle somme richieste in monitorio perché calcolate al lordo delle ritenute di legge .
Il giudice , nel condannare il datore di lavoro al pagamento di prestazioni retributive in favore del lavoratore , non è tenuto infatti a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista per i redditi da lavoro subordinato dalla normativa tributaria del 1973 o da quella previdente , giacché , indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della pronuncia di condanna , l'obbligo di effettuare detta ritenuta , sorgendo al momento del pagamento , grava sul datore di lavoro ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza , oppure sullo stesso lavoratore ove questi esegua la sentenza di condanna senza attendere che il datore di lavoro ottemperi spontaneamente .
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono infatti essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. n. 9198 del 11/07/2000; Cass. n. 13735 del 1992)”.
E dunque l'accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per spettanze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Ed infatti quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.9 L.218\52, per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che esso abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (Cass Civ. Sez.Lav. 4 giugno 2014, n.12566) per cui, allorchè il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali, egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati per i quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte, da ciò conseguendo necessariamente che in caso di ritardato pagamento della retribuzione e della relativa contribuzione, restando il datore di lavoro obbligato in via esclusiva senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore, anche l'esecuzione forzata ha legittimamente luogo per l'importo dovuto al lordo di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali. (Cass. Civ. Sez. III, 28 settembre 2011, nr.19790).
Il decreto ingiuntivo , pertanto, è stato legittimamente emesso per le somme lorde di cui il lavoratore era creditore.
Discorso diverso , invece , va fatto con riferimento alla mancata detrazione , da parte del lavoratore , degli importi già percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto .
L'opponente , infatti , ha documentato di aver accreditato al lavoratore , nel corso del rapporto di lavoro l'importo netto di € 4.839,58 a titolo di acconti sul t.f.r. , senza che il lavoratore ne facesse menzione nel ricorso monitorio . Per la verità l'opposto giustifica la domanda per come proposta affermando di non essersi reso conto dell'avvenuto anticipo del t.f.r. in quanto avrebbe ricevuto i prospetti paga soltanto sporadicamente e con molto ritardo.
E , per la verità , nella specie il datore di lavoro non ha neppure documentato che il lavoratore avesse richiesto un anticipo sul trattamento di fine rapporto e che tale anticipazione rientrasse tra le ipotesi normativamente consentite . Dobbiamo quindi ritenere che l'anticipo del t.f.r. fosse da imputare unicamente ad una scelta datoriale , e tale modalità di pagamento del t.f.r. non può neppure ritenersi legittima.
A chiarirlo è l con la nota n. 616 del 3 aprile scorso, in risposta a Controparte_2 un quesito formulato dall'Ispettorato metropolitano di Milano. Il documento richiama l'attenzione sul fatto che, concluso il periodo sperimentale previsto dalla Legge n. 190/2014 (attivo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018), ogni forma di anticipazione del TFR deve rispettare i vincoli dell'art. 2120 del
Codice civile. In questo contesto, l' ribadisce che “la pattuizione collettiva o individuale CP_2 possa avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo”.
Qualsiasi erogazione al di fuori delle ipotesi previste, dunque, rappresenta una violazione per la quale
è prevista una specifica sanzione amministrativa .
Ma se questo è vero in linea di principio , non si può escludere che , di fatto , una anticipazione del trattamento di fine rapporto possa esserci stata a prescindere da una richiesta in tal senso del lavoratore
. E se ciò è avvenuto , certamente il lavoratore non può reclamare un nuovo pagamento del t.f.r. già liquidato in suo favore .
D'altra parte , è lo stesso lavoratore a riconoscere, nella propria memoria difensiva , di non poter reclamare la parte del t.f.r. che risulta già corrisposta in busta paga , sicchè adesso occorre soltanto accertare se residua comunque , nonostante gli acconti percepiti , un residuo di t.f.r.
E la risposta non può che essere positiva .
Con l'ultima busta paga , di maggio 2023 , veniva infatti trattenuta dal datore di lavoro la somma di
€ 7.924,15 sul presupposto che tale somma sarebbe stata “ anticipata “ nel corso del rapporto di lavoro e dovesse essere quindi recuperata . Ma la prova di tale pagamento non è stata fornita dalla opponente . I prospetti paga in atti , infatti , attestano unicamente l'avvenuta remunerazione delle giornate lavorative espletate dal e non menzionano affatto anticipi o prestiti da parte del datore di CP_1
lavoro ; né tali pagamenti risultano documentati in altro modo , mentre , di contro , l'opposto è comparso a rendere l'interrogatorio formale negando l'avvenuta percezione della somma sopra detta
.
L'opponente , pertanto , va condannato al pagamento in favore del della somma Controparte_1 di € 7.924,15 a titolo di saldo TFR oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali.
Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano parzialmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1.accoglie l'opposizione per quanto di ragione e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo n.689/2924 ;
2.condanna la società in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore di CP_3
della somma di € 7.924,15 , oltre interessi e rivalutazione dalla data di Controparte_1 maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3.compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi €
2.109,00 ;
4.connda l'opponente , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'opposto della rimanente metà delle spese , sopra liquidate per intero , oltre IVA e Cap , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 12 giugno 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio