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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
6405/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Todaro, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Longobardi, in virtù di procura CP_1 in atti
- RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.4.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.6.2024 US , premesso che: Pt_1
- con sentenza n. 985/2020 del 6.3.2020 emessa nel giudizio recante n. r.g.
14568/2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con recependo le CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano, tra l'altro, l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e CP_1 Per_1 della figlia minorenne mediante corresponsione all'ex coniuge di Per_2
€360,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- le condizioni economiche del erano migliorate avendo ottenuto CP_1 contratto a tempo indeterminato presso il conservatorio Niccolò CC di
Bari; - le esigenze dei figli e , entrambi studenti universitari, erano Per_1 Per_2 aumentate;
tutto quanto premesso, chiedeva, pertanto, l'aumento del contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente.
Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva in data 3.11.2024 chiedendo il rigetto dell'istanza CP_1 di modifica non ricorrendone i presupposti.
Con nota del 4.4.2025 la difesa della ricorrente depositava la convenzione di modifica delle condizioni di divorzio sottoscritta da entrambe le parti, contenente, altresì, la dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale.
All'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863).
Nel caso di specie è pacifico che le esigenze dei figli siano aumentate, tanto che le parti hanno sottoscritto il 31.3.2025 apposita convenzione, depositata in atti il 4.4.2025, prevedendo l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della maggior somma mensile di €250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
le condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge.
Le spese processuali vanno compensate come da accordo delle parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza di divorzio n.985/2020 del 6.3.2020 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. r.g. 14568/2019 in conformità al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 31.3.2025 e depositato il 4.4.2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
3.6.2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
6405/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Todaro, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Longobardi, in virtù di procura CP_1 in atti
- RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.4.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.6.2024 US , premesso che: Pt_1
- con sentenza n. 985/2020 del 6.3.2020 emessa nel giudizio recante n. r.g.
14568/2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con recependo le CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano, tra l'altro, l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e CP_1 Per_1 della figlia minorenne mediante corresponsione all'ex coniuge di Per_2
€360,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- le condizioni economiche del erano migliorate avendo ottenuto CP_1 contratto a tempo indeterminato presso il conservatorio Niccolò CC di
Bari; - le esigenze dei figli e , entrambi studenti universitari, erano Per_1 Per_2 aumentate;
tutto quanto premesso, chiedeva, pertanto, l'aumento del contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente.
Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva in data 3.11.2024 chiedendo il rigetto dell'istanza CP_1 di modifica non ricorrendone i presupposti.
Con nota del 4.4.2025 la difesa della ricorrente depositava la convenzione di modifica delle condizioni di divorzio sottoscritta da entrambe le parti, contenente, altresì, la dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale.
All'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863).
Nel caso di specie è pacifico che le esigenze dei figli siano aumentate, tanto che le parti hanno sottoscritto il 31.3.2025 apposita convenzione, depositata in atti il 4.4.2025, prevedendo l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della maggior somma mensile di €250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
le condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge.
Le spese processuali vanno compensate come da accordo delle parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza di divorzio n.985/2020 del 6.3.2020 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. r.g. 14568/2019 in conformità al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 31.3.2025 e depositato il 4.4.2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
3.6.2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato