Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1160/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso in appello depositato in data 16.06.22
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso in appello, dall'Avv. Valeria Beggin del Foro di Verona ( ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in 37024 - Negrar (VR) Via Cà Sottocastello n. 9,
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Venezia, presso i cui uffici, in piazza San Marco n. 63 è ex lege domiciliato.
Appellato
Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità-Appello avverso ordinanza pubblicata in data 18.05.22 nel procedimento sub RG n. 2087/2021, del Tribunale di
Venezia-Sezione immigrazione.
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.12.2024 sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per l'appellante:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
In via cautelare:
- per i motivi di cui al presente atto disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e per l'effetto accertarsi e dichiararsi il diritto al ricorrente sig. di permanere nel Parte_1
territorio italiano regolarmente quantomeno fino al termine del presente procedimento di appello in ogni caso si riportano le conclusioni a tal proposito formulate anche in primo grado “IN VIA
CAUTELARE : - accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui al presente atto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato emesso dal Questore di Verona sussistendo il fumus boni juris ed il gravissimo periculum in mora in capo al ricorrente stante l'invito ad allontanarsi dall'Italia entro 7
giorni. Periculum sussistente anche per il rifiuto al rilascio di ordinario permesso per altro motivo, con il concreto rischio di allontanamento coattivo dall'Italia;
2. Ordinarsi inoltre alla Questura di Verona la riapertura del procedimento con ordine di riesame del procedimento e con conseguente ordine di rilascio del permesso ritirato o comunque con il rilascio, ex art. 9 comma 10 T.U. Imm., di permesso di soggiorno per altri motivi (Famiglia, Attesa occupazione o altro).
3. Disporsi in ogni caso, nelle more della sospensione del provvedimento impugnato e del riesame della vicenda che dovrà ordinarsi all'Amministrazione, il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario per altri motivi di soggiorno o comunque di permesso per soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di attesa lavoro, valido sino pagina 2 di 7 alla data di discussione del merito”
Nel merito in via principale:
- Riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto accogliere le conclusioni dimesse in primo grado qui di seguito riportate “NEL MERITO : - accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui al presente atto che gli atti impugnati in questa sede sono affetti da nullità e/o illegittimità e/o irritualità e per l'effetto pronunciare sentenza accertativa e dichiarativa dell'annullamento del Decreto di rigetto oggi impugnato con declaratoria di annullamento altresì di ogni altro atto precedente, conseguente o presupposto al Decreto di espulsione in premessa o comunque l'annullamento dello stesso Decreto di allontanamento dal Territorio Italiano e di ogni atto allo stesso connesso e conseguente o successivo a carico del ricorrente ed a lui notificato, in quanto illegittimo e gravemente inficiato da violazione di legge e da eccesso di potere, con conseguente pronuncia accertativa e dichiarativa della legittimità
della presenza in Italia del ricorrente e per l'effetto concedere un valido titolo di soggiorno.” ;
- In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi difensivi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario per averle anticipate”
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'appello adita, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività della notifica dell'atto di appello, con conseguente passaggio in giudicato dell'impugnata ordinanza e inammissibilità dell'impugnazione, per le ragioni esposte;
b) in ogni caso, senza recesso dalle assorbenti eccezioni svolte, respingere l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza;
c) in ogni caso con vittoria di spese e di onorari.
L'Amministrazione statale suintestata, quindi, chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con pagina 3 di 7 concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
Per il Procuratore Generale:
“Dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto dell'appello”
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato il 16.3.2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Verona con il quale era rigettata la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Lamentava la violazione e l'errata e omessa applicazione dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5,
D.lgs 286.1998.
Rilevava che il Questore non aveva specificamente argomentato in ordine alla motivazione del soggiorno ed al suo inserimento, affermando una supposta pericolosità sociale, non valutando la situazione personale e, nello specifico, la presenza in Italia dei famigliari, cittadini italiani, nonché
conviventi. Rilevava che la motivazione del decreto si fondava unicamente su una condanna penale per fatti del 2007 e 2002.
Lamentava poi il difetto di motivazione circa la prevalenza delle motivazioni di pubblica sicurezza su quelle di inserimento sociale e familiare e circa la presunta pericolosità sociale e la sua attualità e concretezza.
Censurava ulteriormente l'omessa valutazione complessiva del soggetto e sulla sua precedente concessione del nullaosta al ricongiungimento familiare, nonché rilevando l'inespellibilità ai sensi dell'art. 19 TUI per essere convivente con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana e coniuge di cittadino italiano.
2-Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, Controparte_1
infondato e non provato. Evidenziava, in particolare, che i precedenti penali, con sentenza di condanna del tribunale di Milano e Venezia, nonché il mancato accertamento della convivenza con la coniuge pagina 4 di 7 del ricorrente, rendessero superflua ogni ulteriore considerazione.
3-Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Venezia con l'impugnata ordinanza, rigettava il ricorso e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
Rilevava in particolare il giudice di primo grado che, nonostante la prolungata presenza nel territorio nazionale e la presenza di un nucleo familiare, il ricorrente non aveva di fatto avviato alcun percorso di effettiva integrazione sociale, manifestando al contrario una mancanza di condivisione dei valori di rispetto umano verso la propria famiglia e civico verso la collettività; i reati erano stati commessi dal ricorrente anche dopo il matrimonio e la nascita dei figli;
non era condivisibile l'assunto che un cittadino straniero fosse immune da qualunque tipo di valutazione negativa, per essere garantita la sua permanenza in Italia dalla presenza di legami familiari, anche con congiunti italiani, in quanto il concetto di “famiglia” non poteva essere invocato come “una sorta di salvacondotto, che vada ad annullare, sanare o condonare ex se le azioni illegali del cittadino straniero”.
4-Avverso tale ordinanza, il sig. proponeva ricorso in appello ex art. 30, comma 6 TUI Parte_1
(notificato in data 30.06.22), con istanza di sospensione cautelare, lamentando la “Violazione errata ed
omessa applicazione dell'art. 4, comma 3 D.lgs 286.1998 e art. 5 comma 5 D.lgs 286.1998; difetto di
motivazione circa la presunta pericolosità sociale e la sua attualità e concretezza;
sul diritto all'unità
familiare/ sul lasso di tempo trascorso in Italia/sulla omessa valutazione complessiva del soggetto;
sulla contraddittorietà con altri atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria e della stessa
amministrazione pubblica;
inespellibilità ai sensi dell'art. 19 TUI per essere convivente con parente
entro il secondo grado di nazionalità italiana. Ancora sulla tutela rafforzata”. In particolare rilevava che non sussisteva il requisito dell'attuale pericolosità, atteso che, pur essendo stato condannato per i reati di furto e furto aggravato cui sono seguite le rispettive condanne, grazie al periodo di detenzione in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Torino e Venezia, aveva dato prova del suo cambiamento. Denunciava inoltre che nessuna valutazione sulla attualità e concretezza della dichiarata pagina 5 di 7 pericolosità era stata espressa dal tribunale che non aveva menzionato il periodo di inserimento sociale del ricorrente, la sua scolarizzazione e l'attività di volontariato svolta. Adduceva ulteriormente di aver ottenuto il beneficio della attenuazione della pena e il Tribunale della Libertà si era determinato per una prognosi favorevole circa la commissione di ulteriori reati.
5- Si costituiva nel giudizio di appello il , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per tardività e nel merito la relativa infondatezza, richiamandosi a quanto contenuto nella relazione della Questura di Verona, così chiedendone il rigetto.
6-Veniva disposto a cura della Cancelleria il passaggio degli atti al P.G., che concludeva come in epigrafe.
7-La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.12.24, con assegnazione dei termini di cui al predetto art. 190 c.p.c.
* * * * * *
8-L'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis e segg. cpc l'appello va proposto nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria o dalla sua notificazione ad opera della parte.
Nella specie, l'ordinanza impugnata è stata comunicata alle parti in data 19.05.22.
Il ricorso in appello è stato depositato il 16.06.2022 e, unitamente al decreto di fissazione udienza,
risulta essere stato notificato al di Verona in data 30.06.22 e, pertanto, Parte_2
oltre i termini di legge.
Va in proposito osservato che, pacificamente, “l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario” (Cass. ord. n. 6318 del pagina 6 di 7 05/03/2020) e “la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325
c.p.c.” (Cass. ord, n. n. 24379 del 30/09/2019).
Nella specie, pur essendo stato il ricorso in appello depositato tempestivamente, la sua notifica è
avvenuta ben oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato. Dal che l'inammissibilità del proposto appello.
9-Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo in base al valore indeterminabile – complessità bassa della causa, nei valori medi di cui al DM n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e nel compenso inferiore al minimo per la fase decisionale, non avendo il depositato scritti conclusivi. Va escluso il compenso per la fase istruttoria non tenutasi. CP_1
Non è dovuto il doppio contributo, essendo la causa esente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-dichiara inammissibile l'appello;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 10 marzo 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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