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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/07/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2025
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 22/2025 R.G.Lav.
N. Cron.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il cui termine è scaduto il 13.6.2025 mediante redazione del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Iacovino Parte_1
Appellante
Contro
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difesi Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliati
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti costituite, con le note scritte depositate telematicamente, si sono riportati alle conclusioni come in atti formulate
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 1. Con sentenza n 159/2024 del 12.08.2024, il
Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da . Questi aveva convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_1
, nonché l' , perché fosse accertato e dichiarato il
[...] Controparte_2 suo diritto al riconoscimento del punteggio corretto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina (e quindi punti 6, complessivamente, essendosi protratto per 12 mesi detto servizio, anziché
0,60 effettivamente attribuiti).
1.1. Il ricorrente aveva, in particolare, dedotto di avere prestato servizio militare nel 1986 dopo avere conseguito in data 28.07.1984 il diploma di maturità, titolo di accesso al profilo professionale di interesse (personale ATA). Aveva, quindi, presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA e collaboratore scolastico triennio 2021/2024, per la provincia di Campobasso. L'Ufficio scolastico di Campobasso inseriva il ricorrente nelle rispettive graduatorie, attribuendogli il punteggio di 0,6 per il servizio militare. Il lamentava che gli veniva riconosciuto per i dodici mesi di Parte_2 servizio militare prestato e dichiarato nella domanda un punteggio di 0.60. Tanto in virtù del fatto che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, era prevista l'attribuzione di
0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
1.2. Il , l' CP_1 [...]
- si erano costituiti in giudizio e, Controparte_3 in via preliminare, avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
1.3. Il Tribunale di Larino, premessa l'esclusiva legittimazione passiva del , ha rigettato la domanda ritenendo legittimo l'operato CP_1 della P.A
1.4. Avverso la sentenza ha proposto appello il ribadendo il suo diritto a vedersi riconosciuto per il servizio militare prestato sei Parte_2 punti, come, peraltro, affermato dal
Consiglio di Stato con sentenze n. 9864/2024 del 09.12.2024, n. 2854/2025 del 03.04.2025 e n.
3367/2025 del 17.04.2025.
Tale interpretazione della normativa di riferimento risulterebbe maggiormente conforme alla previsione dell'art. 52, co. 2, Cost.
pagina 2 di 6 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
1.6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo. ********************
2. Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto.
2.1. Sul punto reputa il collegio di non doversi discostare dall'indirizzo espresso in una sua recente sentenza (n. 59/2025, pubblicata il
14.06.2025), resa nel procedimento n. 173/2024.
In quella decisione si valorizzava in particolare il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024) secondo cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In motivazione, la Corte ha precisato che: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali pagina 3 di 6 (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
(All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
pagina 4 di 6 Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”. 1
pagina 5 di 6 2.4. Da tale orientamento non si è discostata la Corte di cassazione nella successiva ordinanza n. 11714 del 19.02.2025, relativa a fattispecie in cui il servizio militare prestato non in costanza di servizio era stato del tutto pretermesso. Ebbene nel richiamare i suoi precedenti, la Corte ha specificatamente ricordato Cass. n. 22429/2024, precisando che la stessa “ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA, opera una distinzione, quanto all'entità del punteggio, fra servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito”.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Quanto alle spese, reputa il collegio di doverle compensare, stante la novità della questione e il recente intervento della Corte di cassazione sulla stessa (sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024).
Al rigetto dell'appello consegue il versamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino - Giudice del lavoro – n 159 del 12.08.2024, proposto con ricorso qui depositato il 12.02.2025, da nei confronti del Parte_2
, in persona del pro tempore, ogni Controparte_1 CP_4 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante. del doppio del contributo unificato, se dovuto
Campobasso, camera di consiglio del 7.7.2025
Il Consigliere est- Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta dr. Vincenzo Pupilella
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 in senso conforme, Cass., sez. L, sentenza n. 22429 del 08.08.2024: ” In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 22/2025 R.G.Lav.
N. Cron.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il cui termine è scaduto il 13.6.2025 mediante redazione del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Iacovino Parte_1
Appellante
Contro
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difesi Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliati
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti costituite, con le note scritte depositate telematicamente, si sono riportati alle conclusioni come in atti formulate
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 1. Con sentenza n 159/2024 del 12.08.2024, il
Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da . Questi aveva convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_1
, nonché l' , perché fosse accertato e dichiarato il
[...] Controparte_2 suo diritto al riconoscimento del punteggio corretto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina (e quindi punti 6, complessivamente, essendosi protratto per 12 mesi detto servizio, anziché
0,60 effettivamente attribuiti).
1.1. Il ricorrente aveva, in particolare, dedotto di avere prestato servizio militare nel 1986 dopo avere conseguito in data 28.07.1984 il diploma di maturità, titolo di accesso al profilo professionale di interesse (personale ATA). Aveva, quindi, presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA e collaboratore scolastico triennio 2021/2024, per la provincia di Campobasso. L'Ufficio scolastico di Campobasso inseriva il ricorrente nelle rispettive graduatorie, attribuendogli il punteggio di 0,6 per il servizio militare. Il lamentava che gli veniva riconosciuto per i dodici mesi di Parte_2 servizio militare prestato e dichiarato nella domanda un punteggio di 0.60. Tanto in virtù del fatto che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, era prevista l'attribuzione di
0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
1.2. Il , l' CP_1 [...]
- si erano costituiti in giudizio e, Controparte_3 in via preliminare, avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
1.3. Il Tribunale di Larino, premessa l'esclusiva legittimazione passiva del , ha rigettato la domanda ritenendo legittimo l'operato CP_1 della P.A
1.4. Avverso la sentenza ha proposto appello il ribadendo il suo diritto a vedersi riconosciuto per il servizio militare prestato sei Parte_2 punti, come, peraltro, affermato dal
Consiglio di Stato con sentenze n. 9864/2024 del 09.12.2024, n. 2854/2025 del 03.04.2025 e n.
3367/2025 del 17.04.2025.
Tale interpretazione della normativa di riferimento risulterebbe maggiormente conforme alla previsione dell'art. 52, co. 2, Cost.
pagina 2 di 6 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
1.6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo. ********************
2. Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto.
2.1. Sul punto reputa il collegio di non doversi discostare dall'indirizzo espresso in una sua recente sentenza (n. 59/2025, pubblicata il
14.06.2025), resa nel procedimento n. 173/2024.
In quella decisione si valorizzava in particolare il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024) secondo cui «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In motivazione, la Corte ha precisato che: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali pagina 3 di 6 (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
(All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
pagina 4 di 6 Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”. 1
pagina 5 di 6 2.4. Da tale orientamento non si è discostata la Corte di cassazione nella successiva ordinanza n. 11714 del 19.02.2025, relativa a fattispecie in cui il servizio militare prestato non in costanza di servizio era stato del tutto pretermesso. Ebbene nel richiamare i suoi precedenti, la Corte ha specificatamente ricordato Cass. n. 22429/2024, precisando che la stessa “ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA, opera una distinzione, quanto all'entità del punteggio, fra servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito”.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Quanto alle spese, reputa il collegio di doverle compensare, stante la novità della questione e il recente intervento della Corte di cassazione sulla stessa (sez. L, ordinanza n. 22432 del 08.05.2024).
Al rigetto dell'appello consegue il versamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino - Giudice del lavoro – n 159 del 12.08.2024, proposto con ricorso qui depositato il 12.02.2025, da nei confronti del Parte_2
, in persona del pro tempore, ogni Controparte_1 CP_4 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante. del doppio del contributo unificato, se dovuto
Campobasso, camera di consiglio del 7.7.2025
Il Consigliere est- Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta dr. Vincenzo Pupilella
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 in senso conforme, Cass., sez. L, sentenza n. 22429 del 08.08.2024: ” In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.