Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2603-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di MI
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott. Fabio LAURENZI Presidente
dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in di appello rg 2603-2024 notificato il 23.09.2024 ed iscritto a ruolo in pari data
da
nato in [...], il E_
11/10/1991, domiciliato in Vimodrone (MI), via Sant'Anna 19, CF , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Quarzago del Foro di MI, con studio legale in MI
(MI), via Caradosso 15, presso il quale ha eletto domicilio in forza procura allegata in atti
APPELLANTE
nei confronti di
in persona del Sindaco pro tempore, CF , P.I. Controparte_1 P.IVA_1
,con sede in Vimodrone (MI), via Cesare Battisti 56. P.IVA_2
APPELLATO- Contumace
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza 2031/2024, pubblicata il 19.07.2024 resa inter partes dal Tribunale di Monza, all'esito del giudizio R.G. n. 2633/2024
CONCLUSIONI APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MI, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2031/2024 emessa dal
Tribunale di Monza, sezione quarta civile,Dott.ssa Arcellaschi, nell'ambito del giudizio
N.R.G.2633/2024, depositata in cancelleria in data 19/07/2024, notificata il 24/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “all'Ill.mo Tribunale adìto, in composizione monocratica, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, contrariis reiectis, così giudicare IN VIA PRINCIPALE - Ordinare, per i motivi esposti, al CP_1
[... Vimodrone, in persona del Sindaco p.t., di procedere alla iscrizione anagrafica del sig.
nel registro della popolazione residente del E_ E_
Comune di Vimodrone ed il suo inserimento nello stato di famiglia della signora Parte_2
con contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 e
[...]
del dlgs 30/2007; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
CONCLUSIONI DEL PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; Deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. , in data 2.11.2023 ha proposto E_ ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Comune di Vimodrone chiedendo, in via d'urgenza, la sua iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del Comune di Vimodrone ed il suo inserimento nello stato di famiglia della signora con contestuale Parte_2
annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 e del dlgs 30/2007.
2. Si è costituito in giudizio il che ha eccepito in via preliminare il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva avendo erroneamente il ricorrente, convenuto in giudizio l'ente locale anziché il Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda non sussistendo alcun diritto alla coesione familiare meritevole di tutela, poiché non
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sussiste né vi è prova di alcuna stabile relazione né convivenza, diversamente da quanto asserito non fornendo alcun valido supporto probatorio .
3. Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 04.12.2023 , ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc ordinando l'iscrizione anagrafica del sig. E_
nel registro della popolazione residente del Comune di Vimodrone ed il suo inserimento nello stato di famiglia della signora con contestuale annotazione del contratto di Parte_2
convivenza.
4. In data 15.12.2023, il ha proposto reclamo rg 9162/23 avverso Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Monza. Si è costituito in giudizio il sig. ed il Collegio con E_
provvedimento del 13.02.2024, ha accolto il reclamo del . Controparte_1
5. Il sig. in data 13.04.2024 ha quindi E_ introdotto il giudizio ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c. diretto ad ottenere l'ordine al Comune di
Vimodrone dell'iscrizione anagrafica nello stato di famiglia di con Parte_2
contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 e del d.lgs.
30/2007.
6. Il si è costituito eccependo nuovamente in via preliminare la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti di legge .
7. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, ha rigettato la domanda avendo riscontrato che alcuna convivenza si era instaurata tra le parti dal 2018 poiché E_
, per sua espressa ammissione, è entrato in Italia nel maggio 2023, privo di E_
permesso di soggiorno;
inoltre, negli anni precedenti, sia il sig. E_
che la sig.ra vivevano in Stati diversi: il primo si è spostato
[...] Pt_2 dall'Egitto all'Albania nel 2022 mentre la sig.ra si è trasferita dall'Argentina in Italia nel Pt_2
2021, secondo quanto dichiarato nel ricorso introduttivo .
8. Avverso la sentenza 2031/2024, pubblicata il 19.07.2024 dal Tribunale di Monza il sig.
ha proposto appello lamentando E_
1. – errata ricostruzione/interpretazione fatti – sussistenza relazione amorosa/coppia di fatto – richieste istruttorie formulate in ricorse dichiarate inesistenti/non presentata
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Sul motivo sostiene che la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata e sulla base del quale il Giudice ha rigettato il ricorso e le conclusioni dell'appellante è del tutto errata poiché la relazione sentimentale tra l'appellante e la sig.ra è iniziata nel Gennaio E_ Pt_2 dell'anno 2018 in Egitto, ove si sono incontrati in occasione di una gara internazionale di nuoto nel ruolo di allenatori delle squadre dei rispettivi Paesi. Terminata la gara, la sig.ra è dovuta Pt_2
rientrare in Argentina ove viveva con la famiglia.
Dichiara inoltre l'appellante che , negli anni 2020 - 2021, con l'avvento del covid, la coppia è stata del tutto impossibilitata a incontrarsi e che la sig.ra in data 29/07/2022, ha presentato Pt_2 invito affinchè lui, dall'Albania, la potesse raggiungere in Italia per motivi di turismo, indicando motivi di amicizia/altro poiché già erano una coppia di fatto;
il contratto di convivenza, prodotto al doc. 19 del ricorso introduttivo, reca quale data di inizio della convivenza l'anno 2018, poiché lui e la sig.ra dall'anno 2018, hanno intrapreso la relazione sentimentale, convivendo in Egitto, Pt_2
in Albania nelle occasioni in cui sono riusciti a incontrarsi – stante il fatto che trattasi di cittadini di
Stati differenti, con le conseguenti evidenti difficoltà – e stabilmente e continuativamente in Italia dal Maggio 2023.
2. – erronea imputazione spese legali parte ricorrente
Sul motivo ritiene l'appellante censurabile la decisione del Giudice di prime cure, in punto di spese legali poste a carico del soccombente, laddove non soltanto è errata la decisione in punto di revoca del beneficio di ammissione al patrocinio di cui al Capo III della sentenza ma altresì in ragione della motivazioni di cui al ricorso e delle censure di cui all'odierno appello di cui si chiede l'accoglimento.
Conclude quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di ordinare, al Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco p.t., di procedere alla iscrizione anagrafica del sig.
nel registro della popolazione residente E_
del Comune di Vimodrone ed il suo inserimento nello stato di famiglia della signora
[...]
con contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 Parte_2
del 2016 e del dlgs 30/2007 Con vittoria delle spese di lite .
Nessuno si è costituito per il nonostante la tempestiva notifica dell'appello Controparte_1
effettuata in data 23/09/2024 .
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La Corte ha disposto, con decreto, la trattazione della causa per l'udienza del 19.02.2025 , differita per impedimento del relatore alla udienza del 01.04.2025 ove nessuno è comparso e quindi la
Corte, attesa la rinuncia agli atti depositata dall'appellante si è riservata sulla decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte rileva che in data 18.12.2024 è stato depositato dal sig.
[...]
l'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc E_
poiché in data 20/11/2024 egli ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di matrimonio contratto con rito civile in data 17.10.2024 con la signora
[...]
. Parte_2
L'appellante, unitamente all'atto di rinuncia depositato in data 18.12.2024, ha anche depositato in atti la scrittura privata transattiva – sottoscritta in data 20.11.2024 - intercorsa con il CP_1
- a cui ha versato le spese del primo grado di giudizio - che ha accettato la rinuncia al
[...]
giudizio di appello con compensazione delle spese di lite del presente gravame .
Ebbene , a tal riguardo la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e
306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno dei potere-dovere del Giudice di pronunziare.
La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95 vedi anche Cass. n. 4499/96 secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Ciò posto, è di chiara evidenza che la Corte deve prendere atto della circostanza che il sig.
ha dichiarato di rinunciare agli atti del E_
presente giudizio di impugnazione con compensazione tra le parti delle spese del gravame e
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contestualmente, con scrittura privata intercorsa in data 20.11.2024, il – Controparte_1
non costituito - ha accettato la rinuncia al presente giudizio con compensazione dei compensi e delle spese per il grado di appello .
Sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di gravame attesa la rinuncia dell'appellante e l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato che ha aderito anche alla richiesta della compensazione delle spese di lite per il presente gravame .
P Q M
La Corte di Appello di MI , definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nato in [...], il [...], E_
( ) avverso la sentenza 2031/2024, pubblicata il 19.07.2024 dal Tribunale di C.F._1
Monza, all'esito del giudizio R.G. n. 2633/2024 così provvede:
I) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II) Compensa le spese di lite del presente giudizio .
MI, camera di consiglio del 01 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni Fabio Laurenzi
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