Sentenza 10 giugno 1977
Massime • 1
Le cause di interruzione del processo non operano - quando riguardino una delle parti costituite in giudizio per mezzo di procuratore - se non dal momento in cui questi abbia dichiarato in udienza o notificato, comunque, nei modi di legge alle altre parti l'evento idoneo a determinare l'interruzione: tale principio vale anche nel periodo intermedio tra l'emanazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione, sicche, ove il raggiungimento della maggiore eta di un minore non venga denunciato, deve affermarsi la regolarita della notificazione dell'impugnazione al legale rappresentante del minore stesso, frattanto divenuto maggiorenne.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1977, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1977 |
Testo completo
Le cause di interruzione del processo non operano - quando riguardino una delle parti costituite in giudizio per mezzo di procuratore - se non dal momento in cui questi abbia dichiarato in udienza o notificato, comunque, nei modi di legge alle altre parti l'evento idoneo a determinare l'interruzione: tale principio vale anche nel periodo intermedio tra l'emanazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione, sicche, ove il raggiungimento della maggiore eta di un minore non venga denunciato, deve affermarsi la regolarita della notificazione dell'impugnazione al legale rappresentante del minore stesso, frattanto divenuto maggiorenne.*