Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1977, n. 2391
CASS
Sentenza 10 giugno 1977

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Le cause di interruzione del processo non operano - quando riguardino una delle parti costituite in giudizio per mezzo di procuratore - se non dal momento in cui questi abbia dichiarato in udienza o notificato, comunque, nei modi di legge alle altre parti l'evento idoneo a determinare l'interruzione: tale principio vale anche nel periodo intermedio tra l'emanazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione, sicche, ove il raggiungimento della maggiore eta di un minore non venga denunciato, deve affermarsi la regolarita della notificazione dell'impugnazione al legale rappresentante del minore stesso, frattanto divenuto maggiorenne.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1977, n. 2391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2391
    Data del deposito : 10 giugno 1977

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