Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 20/03/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 12/03/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 12/03/2025 da parte ricorrente;
lette le note scritte depositate in data 19/3/2025 da parte resistente;
pronuncia ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c. e dell'art. 281 - sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4426 R.G. cont. 2023
TRA
- C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da sé medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in via Rieti n.
39 - Latina, presso il proprio studio;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato, con domicilio ex lege in Roma presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (ricorso): “Voglia l'Ill.mo Sig.
Presidente adito, contrariis reiectis, previa revoca e/o annullamento del decreto di rigetto opposto e/o in riforma dello stesso, liquidare in favore dello difensore opponente il compenso indicato nell'apposita istanza di liquidazione già depositata agli atti del Tribunale, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”; per parte resistente (note scritte del 10/03/2025): “Con le presenti note di trattazione scritta il , come in epigrafe rappresentato e Controparte_1
difeso, contestando quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., l'avv. premesso Parte_1
di essere stato nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. di
[...]
, il quale, con sentenza n. 2358/2015 è stato condannato ai sensi degli artt. 533 Per_1
e 535 c.p.p. alla pena di mesi sei di reclusione (in realtà arresto) e € 2.000,00 di ammenda;
considerato che
il predetto imputato, elettivamente domiciliato in via
Selciatella n. 11 - Aprilia, è lì risultato sconosciuto e irreperibile di fatto;
che, con istanza prot. web n. IW31448663 depositata in data 22/04/2022, esso opponente ha richiesto la liquidazione del proprio compenso professionale a norma degli artt. 82 e 117 del d.P.R. 115/2002 per l'importo complessivo di € 1.663,00 sulla base del protocollo intercorso tra il Tribunale di Latina, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Latina e la Camera Penale di Latina;
che, con decreto del 25/09/2023, il giudice designato ha rigettato l'istanza di liquidazione sul presupposto della tardività della richiesta di pagamento e dell'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dal difensore;
considerato che
parte ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di rigetto per eccesso di potere, atteso che il giudice designato avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione, che costituisce eccezione di parte, senza tener conto del fatto che il T.U. spese di giustizia nulla afferma in materia di prescrizione dei crediti vantati dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o della parte divenuta di fatto irreperibile né pone alcun termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di liquidazione del compenso professionale;
sulla scorta delle richiamate circostanze, il professionista ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito, contrariis reiectis, previa revoca e/o annullamento del decreto di rigetto opposto e/o in riforma dello stesso, liquidare in favore dello difensore opponente il compenso indicato nell'apposita istanza di liquidazione già depositata agli atti del Tribunale, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
1.1 Fissata con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, all'udienza del 13/06/2024, rilevata l'omessa notifica del ricorso e del decreto al Ministero della giustizia, legittimato passivo, al fine di consentire al ricorrente di fornire la prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, è stato disposto rinvio all'udienza del
01/10/2024.
Rilevato che, in materia di procedimento sommario di cognizione, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine fissato dal giudice non determina l'improcedibilità della domanda, stante la natura non perentoria del predetto termine e, che, di conseguenza il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica, con ordinanza del 02/10/2024, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
17/12/2024, con assegnazione al convenuto termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio.
1.2 Con atto depositato telematicamente in data 02/10/2024, si è costituito in giudizio il , che ha dedotto l'infondatezza del ricorso, Controparte_1
chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
In particolare, parte resistente ha rilevato come alcuna eccezione di prescrizione sia stata sollevata dal giudice che ha pronunciato sull'istanza di liquidazione proposta dall'odierno ricorrente, avendo lo stesso affermato la mera tardività delle ricerche effettuate dal professionista per rintracciare il proprio assistito, in violazione del principio affermato sul punto dalla giurisprudenza.
Ha sostenuto il resistente che, ai fini della liquidazione del CP_1
compenso a carico dell'Erario, in caso di irreperibilità anche di fatto, è essenziale che il difensore si attivi tempestivamente, senza far decorrere un notevole lasso di tempo tra la definizione della fase o grado del processo in cui ha esercitato il proprio patrocinio e lo svolgimento delle ricerche per rintracciare il proprio assistito;
che, nel caso di specie, il giudizio si è concluso con sentenza del 21/01/2016 e il primo atto di ricerca sarebbe stato compito nel 2022.
Con ordinanza del 17/12/2024, dando atto dell'avvenuta costituzione del successivamente al deposito delle note scritte da parte del Controparte_1
ricorrente e ritenuta la necessità di assicurare il contraddittorio sulla costituzione intervenuta, la causa, anche per la decisione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., è stata rinviata all'udienza dell'11/3/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 12/03/2025, rilevata la necessità di verificare la volontà dell'opponente di insistere nell'impugnazione proposta, vi è stato un rinvio per gli stessi incombenti (decisione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.) all'udienza del
20/03/2025, all'esito della quale il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Le controversie di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
Il tribunale decide su ricorso proposto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150 del
2011 in composizione monocratica e non necessariamente nella persona del capo dell'ufficio giudiziario cui si riferisce il comma 2 dello stesso art. 15. Può essere richiamato sul punto l'intervento del Giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Sulla questione va richiamata anche la Suprema Corte: Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del
d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art.
158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
2.1 È pacifico in giurisprudenza che il termine per proporre l'opposizione avverso i provvedimenti resi in materia di patrocinio a spese dello Stato e di difesa d'ufficio sia di 30 giorni come previsto dal richiamato art. 702-ter c.p.c. (vecchio rito).
A tal proposito, è opportuno chiarire che, come si evince dall'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84 (che richiama l'art. 170 del menzionato decreto), qualora il difensore dimostri di aver inutilmente esperito le procedure di recupero dei crediti professionali.
A norma dell'articolo 84 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex articolo 170 dello stesso Dpr, con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato all'epoca alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis e seguenti del Cpc (articolo 15 decreto legislativo n.
150 del 2011). Ne segue che il decreto di liquidazione del compenso è da equiparare all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex articolo 702-quater del Cpc.
Pertanto, all'opposizione avverso tale decreto è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Se notificazione o comunicazione non vi è stata, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento, il termine lungo d'impugnazione ex articolo 327 del Cpc, che opera per tutti i provvedimenti di carattere decisorio e definitivo (Cass. civ., sez. II, 29/08/2023, n. 25414).
Si legge ancora nelle pronunce della Suprema Corte: l'opposizione è disciplinata del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 15, il quale dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia 'sono regolate dal rito sommario'. L'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito sommario di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del d.P.R. n. 115 del 2002, art.
170, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Questo termine, peraltro, si deve ritenere riferito sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso
l'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c., per esigenze di omogeneità del rito, al quale
i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti (Cass. civ., sez. I,
27/09/2023, n. 27478).
Il ricorso proposto dall'avv. depositato il 19/10/2023 per Parte_1
l'impugnazione del decreto di liquidazione del 25/09/2023, deve considerarsi tempestivo e dunque ammissibile.
2.2 Sempre sul piano processuale ed in via preliminare va richiamato, sulla natura del presente procedimento, quanto affermato dalla Suprema Corte, per la quale: Il procedimento ex articolo 15 del Dlgs 150/2011 e 170 del Dpr 115/2002 ha natura impugnatoria, sicché il petitum rimane cristallizzato in diretta dipendenza delle doglianze mosse con il ricorso, poiché ha a oggetto un provvedimento emesso dal giudice (Cass. civ., sez. II, 12/05/2020, n. 8776).
Vanno dunque di seguito esaminati i motivi di impugnazione del decreto di liquidazione emesso il 25/09/2023 e relativo al compenso professionale per l'attività di difensore d'ufficio svolta nel procedimento penale 406/15 R.G. a carico di _2
.
[...]
3. Il primo, centrale motivo di opposizione riguarda la nullità del provvedimento impugnato per aver il giudice sollevato d'ufficio l'eccezione di prescrizione non opposta.
Va sul punto osservato come, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, nel decreto di rigetto opposto non sia stata sollevata d'ufficio alcuna eccezione di prescrizione.
Dal tenore letterale del decreto si evince infatti che il rigetto dell'istanza di liquidazione formulata dall'odierno ricorrente, quale difensore d'ufficio di _2
, è derivata dalla circostanza per cui il mancato pagamento degli onorari da
[...]
parte dell'imputato al difensore d'ufficio fosse da ascriversi a colpevole inerzia del difensore stesso, il quale avrebbe atteso sette anni prima di richiedere il pagamento, favorendo di fatto l'irrecuperabilità del credito.
L'acclarata inerzia nell'effettuare le ricerche dell'imputato da parte del difensore d'ufficio, che rileva sul piano della diligenza professionale, è cosa ben diversa dalla prescrizione, che non risulta in alcun modo rilevata d'ufficio.
Pertanto, l'eccezione di nullità del decreto di rigetto opposto va disattesa
(posto che di nullità si tratti).
4. Va osservato, in via generale, come in tema di difesa d'ufficio, in riferimento alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore,
l'obbligo di retribuzione, ai sensi dell'art. 369-bis, secondo comma, lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 del d.P.R. n. 115/2002, grava sul soggetto che si è avvalso della sua opera.
Atteso che l'attività del difensore d'ufficio deve “in ogni caso” essere retribuita, come previsto dall'art. 31, disp. att., c.p.p., nel caso in cui l'assistito sia irreperibile o sia impossibile per il difensore ottenere il pagamento del credito professionale da parte del suo cliente, è previsto un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato, che costituisce una deroga alla regola generale richiamata.
Il pagamento del compenso professionale a carico dell'Erario deve, dunque, ritenersi sussidiario rispetto all'obbligo gravante sull'assistito in favore del difensore d'ufficio, il quale deve previamente tentare di recuperare il credito.
Solo laddove il difensore d'ufficio abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, egli ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.
24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass.
n. 5609/2019).
Invero, la previsione contenuta nell'art. 116 citato, secondo cui “
1. L'onorario
e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito
(Cass. civ., sez. II, 29/04/2020, n. 8359).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia, tuttavia, reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Nel caso in cui, al contrario, l'assistito sia irreperibile, tanto nell'ipotesi in cui l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, sia formalmente dichiarata in giudizio quanto in quelli in cui il soggetto sia divenuto tale successivamente (irreperibile di fatto), il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 116 e art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. civ., sez. VI, 17/11/2021, ord. n. 34888). Anche nel caso in cui, dunque, sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia
'di fatto' reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile (Cass. civ., sez. VI,
17/11/2021, ord. n. 34888).
La condizione di “irreperibilità” afferisce, in altri termini, ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale.
A tale conclusione induce anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa, e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso, e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art.
160 c.p.p.; la diversa tesi comporterebbe la conclusione, gravemente indiziata di illegittimità costituzionale, che se l'indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto (Cass. civ., sez. VI, 07/02/2014, ord. n. 8111).
Ed ancora: l'irreperibilità, che impedisce al difensore di esperire la procedura di recupero del credito nei confronti dell'assistito, per l'onorario, non deve farsi coincidere solo con la formale pronuncia d'irreperibilità emessa dal giudice nel processo penale, potendo, fra l'altro, una tale condizione di sostanziale impossibilità di rintracciare la persona assistita, risalire anche ad epoca successiva alla definizione del processo penale (Cass. civ., sez. VI, 31/03/2021, ord. n. 8942).
È opportuno chiarire che anche il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi degli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 115/2002
(Cass. pen., sez. IV, 10/04/2008, n. 17721), atteso che ad esso di applicano le disposizioni dell'art. 102 c.p.p., secondo cui il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (Corte Cost. n. 8/2005) e, dunque, anche la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. n. 176/2006).
Ai sensi degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplinano, dunque, la retribuzione a carico dello Stato del difensore d'ufficio al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa, titolare del diritto di esigere il credito professionale è anche il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., come nel caso in esame.
4.1 Posto quanto sopra, nel caso di specie, occorre verificare, alla luce della documentazione versata in atti dall'opponente, se, tenuto conto dell'attività svolta al fine di assicurare il recupero del proprio credito, sia o meno possibile affermare la condizione di irreperibile (di fatto) dell'assistito, verificandosi in tal modo l'impedimento allo svolgimento dell'attività esecutiva.
Dai documenti in atti risulta che l'odierno ricorrente ha richiesto in data
21/07/2016 informazioni all'Ambasciata di Romania che, il 03/08/2016, ha dichiarato di non essere in possesso di informazioni relative alla residenza o alla titolarità di beni mobili, immobili o di altre fonti di reddito di . Parte_2
Risulta altresì la richiesta di informazioni sul domicilio di Parte_2
all'ufficio immigrazioni del 12/09/2016 nonché la visura effettuata presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP), ove, in data 26/07/2016, risultava che il soggetto era registrato negli archivi e rimesso in libertà il 26/09/2007, con ultimo domicilio eletto in Via XXIV Maggio n.
1 - Velletri presso lo studio dell'avv. Orlandi Luca.
Parte ricorrente ha anche prodotto i diversi tentativi di notifica dell'atto di citazione ai fini del recupero del credito vantato, non andati a buon fine.
In particolare, l'istante ha allegato atto di citazione la cui notifica nei confronti di , non essendo stato egli rinvenuto presso la residenza, è stata effettuata Parte_2
anche presso l'indirizzo risultante dalla visura del DAP e comunque non andata a buon fine.
Pertanto, è indubbio che l'odierno ricorrente abbia attestato l'esperimento del vano tentativo di reperire il proprio assistito in un momento immediatamente successivo alla pubblicazione della sentenza n. 2358/2015, depositata in cancelleria il 21/01/2016 e che le circostanze fattuali allegate dimostrino la ricorrenza di un'irreperibilità di fatto dell'assistito.
Considerato che, come già osservato, il difensore d'ufficio, in caso di irreperibilità, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né è chiamato a dimostrare mdi essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente alla liquidazione del compenso professionale, a nulla rilevando che l'istanza di liquidazione sia stato proposta solo nel 2023, non potendo, peraltro, ascriversi il mancato pagamento degli onorari ad una colpevole inerzia del ricorrente.
A tal proposito, si osserva come l'inerzia è riscontrabile ed assume rilievo laddove il difensore abbia fatto decorrere un apprezzabile e irragionevole lasso di tempo tra la definizione del giudizio e la ricerca dell'assistito (“l'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole (nella specie, circa tre anni dalla definizione del giudizio penale), prima di attivarsi per il rintraccio dell'assistito (Cass. Sez. 6 - 2,
31/03/2021, n. 8942; Cass. Sez. 2, 29/04/2020, n. 8359; Cass. Sez. 6 - 2, 24/06/2015,
n. 13132) Cass. civ., sez. VI, 18/02/2022, ord. n. 5463).
Al difensore d'ufficio non si imputa il mero fatto che l'assistito si fosse reso irrintracciabile dopo la definizione del processo penale a suo carico, bensì la circostanza che il ricorrente sia incorso in colpevole inerzia, mostrando così di non aver rispettato la diligenza minima esigibile;
- trattasi non della diligenza dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali ('homo eiusdem condicionis ac professionis'); diligenza che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede (regola, questa, che investe non solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato - cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della pubblica amministrazione -), che il difensore d'ufficio di persona straniera, senza fissa dimora e connotata da vari alias, di non fare trascorrere un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le autorità competenti (cosa del resto puntualmente fatta, ma a distanza di vari anni) al fine di tentarne il rintraccio, apparendo del tutto prevedibili le conseguenze di una tale inerzia (Cass. civ., sez. VI, 31/03/2021, ord. n.
8942).
Nel caso di specie, il professionista ricorrente risulta essersi attivato dopo l'espletamento dell'attività difensiva;
pertanto, alcuna inerzia è a lui imputabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste, dunque, il diritto di parte ricorrente alla liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio svolta nel procedimento penale a carico di , risultato irreperibile di fatto. Parte_2
4. Si rende ora necessario esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente nel costituirsi in giudizio. CP_1
In materia di crediti di giustizia, quale l'onorario spettante al difensore d'ufficio di irreperibile di fatto, non si applica la prescrizione triennale prevista dall'art. 2956, primo comma, n. 2), c.c., in quanto le prescrizione presuntive trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento è solito avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, mentre non opera quando il diritto, di cui si chieda il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (Cass. civ., sez. II, 12/01/2022, ord. n.
789).
L'inapplicabilità dell'art. 2956 c.c. può, dunque, dipendere anche dalle particolari modalità di liquidazione e di pagamento del compenso, anche qualora l'attività abbia natura professionale.
Avuto riguardo al credito che viene in rilievo nel caso di specie, può ritenersi pacifico che il pagamento non sia avvenuto, senza peraltro considerare che il pagamento del compenso al difensore d'ufficio di persona irreperibile, anche di fatto,
è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza al giudice competente che provvede alla liquidazione, pertanto, anche in ragione delle formalità richiamate, la disciplina della prescrizione presuntiva non trova applicazione in tale ipotesi.
Risulta, dunque, preclusa l'applicabilità della prescrizione presuntiva nel caso de quo.
Si applica, al contrario, l'istituto della prescrizione ordinaria decennale.
Osservato che non sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria applicabile anche al tipo di credito in esame, l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente (senza, peraltro, specificare la tipologia di prescrizione) è infondata e va disattesa.
5. Ai fini della liquidazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (“l'onorario e le spese spettanti al difensore solo liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”), in applicazione dei parametri minimi (riduzione del 50%) di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura, della scarsa complessità del procedimento e dell'attività difensiva svolta, l'onorario spettante a parte ricorrente va liquidato nella misura di € 236,50 per la fase di studio, € 567,00 per la fase istruttoria ed € 709,00 per la fase decisoria per un totale di € 1.512,00, cui deve essere applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002 per un importo finale di €
1.058,75.
In applicazione del principio di diritto alla stregua del quale “Il rimborso cosiddetto forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del Dm n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente” (Cass. civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6902), sull'importo liquidato va riconosciuto un aumento del 15% per spese generali.
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 0,01 ed €
1.100,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e liquida in favore del difensore avvocato Pt_1
a titolo di onorari, l'importo di € 1.058,75, oltre spese generali ed accessori
[...]
nella misura di legge;
- condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in € 231,00 Parte_1
per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del
15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 20/03/2025
Il giudice
Luca Venditto