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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3023/2024 emessa e pubblicata il
24.06.2024 dal Tribunale di Bari iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1099 dell'anno 2024
TRA
(cod.fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod.fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Eustachio Sisto C.F._2
(cod.fisc. e dall'Avv. Antonietta Sacchetti (cod. fisc. CodiceFiscale_3 [...]
) ed elettivamente domiciliati in Bari, alla via Roberto da Bari n°36 presso lo C.F._4
studio dell'Avv. Roberto Eustachio Sisto, giusta procure rese su fogli separati allegati al presente atto di citazione in appello,
– appellanti –
E CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura ad litem CP_1 CodiceFiscale_5
rilasciata su foglio separato dall'avv. Michele Di Pinto (cod. fisc. ), C.F._6
con studio e domicilio eletto in Bari alla Piazza A. Moro n° 28,
– appellato –
-------------
(n. il 1.12.1930), e (n. il 06.07.1990) con ricorso Parte_2 Parte_1 Parte_2
ex art. 447 bis cpc depositato il 10.10.2014 innanzi al Tribunale di Bari hanno dedotto :
- di essere comproprietari, in virtù di atto per OT del 04.02.2010, dell'immobile Per_1
sito in Toritto (BA), via Da Vinci 3/A, piano terra, in catasto al fg. 18, p.lla 429 sub 6,
CP_ concesso in comodato da (n. 1930) al figlio senza determinazione di Parte_2
durata e per mera ospitalità;
- che negli ultimi mesi i rapporti tra padre e figlio si erano incrinati, sicchè il comodante con raccomandata a/r del 04.08.2013 ha comunicato di voler recedere ad nutum dal contratto al fine di riottenere la disponibilità dell'immobile;
- che la diffida e la successiva attività di mediazione non hanno sortito alcun effetto, con conseguente occupazione illegittima del bene da parte del resistente e danni conseguenti all'impossibilità di poter godere appieno dei frutti del bene, oltre al pregiudizio alla salute arrecato a (n. 1930). Parte_2
Hanno, pertanto, richiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento del contratto di comodato, ordinando al la restituzione del bene CP_1
libero da persone e cose e condannandolo al ristoro dei danni per l'illegittima occupazione quantomeno da aprile 2013 nella misura da liquidarsi in corso di causa e comunque ricompresi nell'importo di € 26.000,00, oltre vittoria di spese.
Si è costituito , evidenziando : CP_1
- che tra le parti non è sorto alcun contratto di comodato e di non essere occupante illegittimo dell'immobile, non avendo le parti nel ricorso indicato tempi e modalità di stipula del presunto accordo;
pagina 2 di 8 - di avere promosso due giudizi (come da note di trascrizione in atti) nel 2008 (e quindi ben prima dell'atto per OT volti a far dichiarare la nullità del testamento Per_1
della madre che aveva istituito il marito (n. 1930) Controparte_2 Parte_2
erede universale), così rivendicando i diritti di proprietà quale erede della defunta,
cause riunite e nel corso delle quali l'espletata CTU ha evidenziato l'apocrifia della firma apposta dalla testatrice;
- che l'atto per OT riporta che sul bene in oggetto sono presenti iscrizioni e Per_1
trascrizioni pregiudizievoli del Banco di Napoli, in forza del quale è stata avviata procedura espropriativa nel corso della quale ha proposto opposizione di CP_1
terzo, ottenendo la sospensione della procedura, dovendosi attendere l'esito del giudizio di impugnazione del testamento, con conseguente necessità di sospendere anche il presente giudizio;
- che l'atto pubblico per OT è stato anche dichiarato inefficace ex art. 2901 Per_1
c.civ. in forza di giudizio instaurato dal resistente a tutela di crediti vantati nei confronti dei coeredi, con conseguente difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali stanno impedendo l'esercizio dei propri diritti ereditari;
- che il resistente è sempre stato nel legittimo possesso dell'immobile sin dalla sua edificazione ovvero dal 1987, epoca in cui la madre era ancora in vita, eseguendo nel tempo anche numerosi interventi di manutenzione, tanto da eccepire l'usucapione maturata sul detto immobile;
- che la domanda di ristoro del danno è infondata e per essa vi è l'incompetenza del giudice del rito locatizio ex art. 447 bis cpc.
Ha quindi richiesto la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione del testamento e nel merito il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio, concessi plurimi rinvii per il bonario componimento, la causa è
stata istruita sulla base della documentazione in atti e il Tribunale di Bari con sentenza n.
3023/2024 emessa e pubblicata il 24.06.2024 ha rigettato la domanda, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 8 Con ricorso depositato il 29.08.2024 e (n. 1990) hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso il detto provvedimento sulla scorta dei seguenti motivi :
1) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provata tra le parti l'esistenza di un comodato precario, non avendo il Giudice mai provveduto sulle richieste di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolate nel ricorso introduttivo e potendo il comodato essere provato anche per presunzioni.
Hanno precisato in proposito che l'appellato ha ammesso di essere nel possesso dell'immobile e che il padre il fratello e il nipote jr avevano diritto di Pt_2 Pt_1 Pt_2
ottenere la restituzione del bene.
Inoltre, a dire degli appellanti la domanda andava qualificata quale azione personale di restituzione a seguito del venir meno del contratto di comodato.
2) Erroneità della decisione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha ritenuto maturata l'usucapione sul locale per cui è causa in favore dell'appellato in forza della sentenza n. 1197/2024 del Tribunale di Bari, in quanto non passata in giudicato, posto che il rapporto di parentela tra le parti fa presumere un rapporto di mera tolleranza e non di possesso, non avendo l'appellato sino al giudizio di primo grado manifestato ai familiari la volontà di volersi appropriare dell'immobile;
3) Erroneità delle valutazioni svolte dal Giudice di Prime Cure in ordine al danno maturato in capo agli appellanti in forza dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte dell'appellato.
Hanno, pertanto, richiesto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento l'accoglimento delle istanze formulate in primo grado.
Si è costituito , eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio in CP_1
riferimento agli eredi di (n. 1930), deceduto nel corso del giudizio di primo Parte_2
grado e soggetto che avrebbe stipulato con l'appellato il presunto contratto di comodato.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, oltre vittoria di spese, evidenziando che :
a) Tra il defunto e l'appellato non è mai intercorso alcun contratto di Parte_2
comodato;
pagina 4 di 8 b) L'immobile è stato da lui posseduto dal 1987, quando era in vita la defunta madre sicchè, dopo la morte di costei e quale coerede, è rimasto nel possesso del bene,
condotta che ha comportato l'accettazione tacita dell'eredità della defunta ex art. 485
c.civ., escludendo l'esistenza di comodato precario;
c) La sentenza n. 1197/2024 ha accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione del bene in capo all'appellato;
d) L'atto per OT del 04.02.2010 che ha attribuito diritti agli appellanti è stato Per_1
revocato con la sentenza n. 237/15, passata in giudicato;
e) La domanda di ristoro del danno risulta priva di riscontro probatorio.
Instaurato il contraddittorio, non coltivata l' istanza di sospensione ex art. 283 cpc, la Corte
d'Appello ha fissato udienza del 04.06.2025 per la discussione e all'esito della stessa, la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
------
Preliminarmente va rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del defunto (deceduto nel corso del giudizio di primo grado), Parte_2
atteso che dal testamento pubblico pubblicato il 05.05.2016 (doc. 8 pag. 3i fasc. appellanti) si evince che il defunto ha lasciato l'usufrutto sull'immobile per cui è causa (diritto reale in virtù del quale il relativo titolare ha il potere di concederlo in godimento a terzi anche a titolo di comodato) al figlio , già parte del presente giudizio, sicchè non vi è Parte_1
alcuna necessità di integrare il contraddittorio ai fini della presente decisione.
Nel merito, l'appello proposto è infondato.
Primo e secondo motivo di appello :
1) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provata tra le parti
l'esistenza di un comodato precario, non avendo il Giudice mai provveduto sulle
richieste di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolate nel
ricorso introduttivo, potendo il comodato essere provato anche per presunzioni;
pagina 5 di 8 2) erroneità della decisione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha ritenuto
maturata l'usucapione sul locale per cui è causa in favore dell'appellato in forza
della sentenza n. 1197/2024 del Tribunale di Bari, in quanto non passata in giudicato,
posto che il rapporto di parentela tra le parti fa presumere un rapporto di mera
tolleranza e non di possesso, non avendo l'appellato sino al giudizio di primo grado
manifestato ai familiari la volontà di volersi appropriare dell'immobile.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Invero, alla luce della documentazione in atti risulta che l'appellato non possa considerarsi occupante abusivo dell'immobile e questo anche laddove debba ritenersi – come sostenuto dagli appellanti – che tra questi e il defunto sia effettivamente intercorso Parte_2
contratto di comodato successivamente risolto ex art. 1810 c.civ.
Infatti, come emerge anche dal contenuto della sentenza n. 1197/2024 (non appellata sul punto alla luce del contenuto dell'atto di impugnazione esibito dagli appellanti nel proprio fascicolo di parte in grado di appello) i giudizi riuniti di nullità del testamento della defunta
(in forza del quale il defunto avrebbe ereditato la quota di Controparte_2 Parte_2
metà dell'immobile, divenendone unico proprietario e successivamente cedendo con l'atto per OT mazza del 2010 al figlio il diritto di uso e al nipote pro quota la Pt_1 Pt_2
nuda proprietà) si sono conclusi (pag. 4 sent. cit.) con la declaratoria di nullità del testamento,
giusta sentenza n. 2863/16 del 17.05.2016 passata in giudicato, circostanza che ha “riaperto i giochi” in relazione alla successione della defunta (con “coinvolgimento” nei diritti sulla massa ereditaria della madre anche del figlio oggi appellato, trattandosi di successione ab
intestato), sì da rendere automaticamente inopponibile al , in virtù dell'anteriorità CP_1
della trascrizione della domanda giudiziale rispetto alla compravendita del 2010 (come peraltro riportato nello stesso atto) e del successivo giudizio di divisione da questi instaurato
(ad oggi ancora pendente), il trasferimento dei diritti originariamente spettanti alla defunta pagina 6 di 8 (1/2 della proprietà sul locale di cui si discute) compiuto da parte di al figlio Controparte_3
e al nipote Pt_1 CP_4
Da ciò discende che l'appellato, risultando nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso della madre (circostanza pacifica tra le parti, avendo gli appellanti nell'atto di appello fatto leva proprio sulla circostanza che abbia ammesso di occupare l'immobile) Parte_1
e non avendo redatto l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.civ., va considerato (co)erede puro e semplice.
Pertanto, anche ove fosse stato effettivamente esistente un contratto di comodato, alla posizione di comodatario del è subentrata quella di coerede, con diritto di costui CP_1
di occupare l'immobile, salvo il diritto degli altri coeredi a poter pretendere (pro quota rispetto ai diritti vantati sull'asse ereditario materno) i frutti del cespite occupato (per il quale non risulta ancora passata in giudicato la sentenza che ne ha dichiarato l'usucapione),
domanda non formulata in questa sede, avendo gli appellanti richiesto il ristoro del danno da occupazione sine titulo.
Il rigetto dei due motivi di appello assorbe e rende superfluo l'esame del terzo motivo di impugnazione.
Da tutto quanto precede segue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa ai sensi dell'art. 5, comma 6 DM 55/14 tra i minimi e i medi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate, seguono la soccombenza.
La parte appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 7 di 8
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bari n. 3023/2024 emessa e pubblicata il 24.06.2024, ogni altra istanza, deduzione,
ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato,
delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 4.106,75 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13
comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 04.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo i Stralcio del testamento del defunto : CP_1
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3023/2024 emessa e pubblicata il
24.06.2024 dal Tribunale di Bari iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1099 dell'anno 2024
TRA
(cod.fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod.fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Eustachio Sisto C.F._2
(cod.fisc. e dall'Avv. Antonietta Sacchetti (cod. fisc. CodiceFiscale_3 [...]
) ed elettivamente domiciliati in Bari, alla via Roberto da Bari n°36 presso lo C.F._4
studio dell'Avv. Roberto Eustachio Sisto, giusta procure rese su fogli separati allegati al presente atto di citazione in appello,
– appellanti –
E CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura ad litem CP_1 CodiceFiscale_5
rilasciata su foglio separato dall'avv. Michele Di Pinto (cod. fisc. ), C.F._6
con studio e domicilio eletto in Bari alla Piazza A. Moro n° 28,
– appellato –
-------------
(n. il 1.12.1930), e (n. il 06.07.1990) con ricorso Parte_2 Parte_1 Parte_2
ex art. 447 bis cpc depositato il 10.10.2014 innanzi al Tribunale di Bari hanno dedotto :
- di essere comproprietari, in virtù di atto per OT del 04.02.2010, dell'immobile Per_1
sito in Toritto (BA), via Da Vinci 3/A, piano terra, in catasto al fg. 18, p.lla 429 sub 6,
CP_ concesso in comodato da (n. 1930) al figlio senza determinazione di Parte_2
durata e per mera ospitalità;
- che negli ultimi mesi i rapporti tra padre e figlio si erano incrinati, sicchè il comodante con raccomandata a/r del 04.08.2013 ha comunicato di voler recedere ad nutum dal contratto al fine di riottenere la disponibilità dell'immobile;
- che la diffida e la successiva attività di mediazione non hanno sortito alcun effetto, con conseguente occupazione illegittima del bene da parte del resistente e danni conseguenti all'impossibilità di poter godere appieno dei frutti del bene, oltre al pregiudizio alla salute arrecato a (n. 1930). Parte_2
Hanno, pertanto, richiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento del contratto di comodato, ordinando al la restituzione del bene CP_1
libero da persone e cose e condannandolo al ristoro dei danni per l'illegittima occupazione quantomeno da aprile 2013 nella misura da liquidarsi in corso di causa e comunque ricompresi nell'importo di € 26.000,00, oltre vittoria di spese.
Si è costituito , evidenziando : CP_1
- che tra le parti non è sorto alcun contratto di comodato e di non essere occupante illegittimo dell'immobile, non avendo le parti nel ricorso indicato tempi e modalità di stipula del presunto accordo;
pagina 2 di 8 - di avere promosso due giudizi (come da note di trascrizione in atti) nel 2008 (e quindi ben prima dell'atto per OT volti a far dichiarare la nullità del testamento Per_1
della madre che aveva istituito il marito (n. 1930) Controparte_2 Parte_2
erede universale), così rivendicando i diritti di proprietà quale erede della defunta,
cause riunite e nel corso delle quali l'espletata CTU ha evidenziato l'apocrifia della firma apposta dalla testatrice;
- che l'atto per OT riporta che sul bene in oggetto sono presenti iscrizioni e Per_1
trascrizioni pregiudizievoli del Banco di Napoli, in forza del quale è stata avviata procedura espropriativa nel corso della quale ha proposto opposizione di CP_1
terzo, ottenendo la sospensione della procedura, dovendosi attendere l'esito del giudizio di impugnazione del testamento, con conseguente necessità di sospendere anche il presente giudizio;
- che l'atto pubblico per OT è stato anche dichiarato inefficace ex art. 2901 Per_1
c.civ. in forza di giudizio instaurato dal resistente a tutela di crediti vantati nei confronti dei coeredi, con conseguente difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali stanno impedendo l'esercizio dei propri diritti ereditari;
- che il resistente è sempre stato nel legittimo possesso dell'immobile sin dalla sua edificazione ovvero dal 1987, epoca in cui la madre era ancora in vita, eseguendo nel tempo anche numerosi interventi di manutenzione, tanto da eccepire l'usucapione maturata sul detto immobile;
- che la domanda di ristoro del danno è infondata e per essa vi è l'incompetenza del giudice del rito locatizio ex art. 447 bis cpc.
Ha quindi richiesto la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione del testamento e nel merito il rigetto della domanda.
Instaurato il contraddittorio, concessi plurimi rinvii per il bonario componimento, la causa è
stata istruita sulla base della documentazione in atti e il Tribunale di Bari con sentenza n.
3023/2024 emessa e pubblicata il 24.06.2024 ha rigettato la domanda, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 8 Con ricorso depositato il 29.08.2024 e (n. 1990) hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso il detto provvedimento sulla scorta dei seguenti motivi :
1) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provata tra le parti l'esistenza di un comodato precario, non avendo il Giudice mai provveduto sulle richieste di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolate nel ricorso introduttivo e potendo il comodato essere provato anche per presunzioni.
Hanno precisato in proposito che l'appellato ha ammesso di essere nel possesso dell'immobile e che il padre il fratello e il nipote jr avevano diritto di Pt_2 Pt_1 Pt_2
ottenere la restituzione del bene.
Inoltre, a dire degli appellanti la domanda andava qualificata quale azione personale di restituzione a seguito del venir meno del contratto di comodato.
2) Erroneità della decisione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha ritenuto maturata l'usucapione sul locale per cui è causa in favore dell'appellato in forza della sentenza n. 1197/2024 del Tribunale di Bari, in quanto non passata in giudicato, posto che il rapporto di parentela tra le parti fa presumere un rapporto di mera tolleranza e non di possesso, non avendo l'appellato sino al giudizio di primo grado manifestato ai familiari la volontà di volersi appropriare dell'immobile;
3) Erroneità delle valutazioni svolte dal Giudice di Prime Cure in ordine al danno maturato in capo agli appellanti in forza dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte dell'appellato.
Hanno, pertanto, richiesto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento l'accoglimento delle istanze formulate in primo grado.
Si è costituito , eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio in CP_1
riferimento agli eredi di (n. 1930), deceduto nel corso del giudizio di primo Parte_2
grado e soggetto che avrebbe stipulato con l'appellato il presunto contratto di comodato.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, oltre vittoria di spese, evidenziando che :
a) Tra il defunto e l'appellato non è mai intercorso alcun contratto di Parte_2
comodato;
pagina 4 di 8 b) L'immobile è stato da lui posseduto dal 1987, quando era in vita la defunta madre sicchè, dopo la morte di costei e quale coerede, è rimasto nel possesso del bene,
condotta che ha comportato l'accettazione tacita dell'eredità della defunta ex art. 485
c.civ., escludendo l'esistenza di comodato precario;
c) La sentenza n. 1197/2024 ha accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione del bene in capo all'appellato;
d) L'atto per OT del 04.02.2010 che ha attribuito diritti agli appellanti è stato Per_1
revocato con la sentenza n. 237/15, passata in giudicato;
e) La domanda di ristoro del danno risulta priva di riscontro probatorio.
Instaurato il contraddittorio, non coltivata l' istanza di sospensione ex art. 283 cpc, la Corte
d'Appello ha fissato udienza del 04.06.2025 per la discussione e all'esito della stessa, la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
------
Preliminarmente va rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del defunto (deceduto nel corso del giudizio di primo grado), Parte_2
atteso che dal testamento pubblico pubblicato il 05.05.2016 (doc. 8 pag. 3i fasc. appellanti) si evince che il defunto ha lasciato l'usufrutto sull'immobile per cui è causa (diritto reale in virtù del quale il relativo titolare ha il potere di concederlo in godimento a terzi anche a titolo di comodato) al figlio , già parte del presente giudizio, sicchè non vi è Parte_1
alcuna necessità di integrare il contraddittorio ai fini della presente decisione.
Nel merito, l'appello proposto è infondato.
Primo e secondo motivo di appello :
1) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provata tra le parti
l'esistenza di un comodato precario, non avendo il Giudice mai provveduto sulle
richieste di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolate nel
ricorso introduttivo, potendo il comodato essere provato anche per presunzioni;
pagina 5 di 8 2) erroneità della decisione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha ritenuto
maturata l'usucapione sul locale per cui è causa in favore dell'appellato in forza
della sentenza n. 1197/2024 del Tribunale di Bari, in quanto non passata in giudicato,
posto che il rapporto di parentela tra le parti fa presumere un rapporto di mera
tolleranza e non di possesso, non avendo l'appellato sino al giudizio di primo grado
manifestato ai familiari la volontà di volersi appropriare dell'immobile.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Invero, alla luce della documentazione in atti risulta che l'appellato non possa considerarsi occupante abusivo dell'immobile e questo anche laddove debba ritenersi – come sostenuto dagli appellanti – che tra questi e il defunto sia effettivamente intercorso Parte_2
contratto di comodato successivamente risolto ex art. 1810 c.civ.
Infatti, come emerge anche dal contenuto della sentenza n. 1197/2024 (non appellata sul punto alla luce del contenuto dell'atto di impugnazione esibito dagli appellanti nel proprio fascicolo di parte in grado di appello) i giudizi riuniti di nullità del testamento della defunta
(in forza del quale il defunto avrebbe ereditato la quota di Controparte_2 Parte_2
metà dell'immobile, divenendone unico proprietario e successivamente cedendo con l'atto per OT mazza del 2010 al figlio il diritto di uso e al nipote pro quota la Pt_1 Pt_2
nuda proprietà) si sono conclusi (pag. 4 sent. cit.) con la declaratoria di nullità del testamento,
giusta sentenza n. 2863/16 del 17.05.2016 passata in giudicato, circostanza che ha “riaperto i giochi” in relazione alla successione della defunta (con “coinvolgimento” nei diritti sulla massa ereditaria della madre anche del figlio oggi appellato, trattandosi di successione ab
intestato), sì da rendere automaticamente inopponibile al , in virtù dell'anteriorità CP_1
della trascrizione della domanda giudiziale rispetto alla compravendita del 2010 (come peraltro riportato nello stesso atto) e del successivo giudizio di divisione da questi instaurato
(ad oggi ancora pendente), il trasferimento dei diritti originariamente spettanti alla defunta pagina 6 di 8 (1/2 della proprietà sul locale di cui si discute) compiuto da parte di al figlio Controparte_3
e al nipote Pt_1 CP_4
Da ciò discende che l'appellato, risultando nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso della madre (circostanza pacifica tra le parti, avendo gli appellanti nell'atto di appello fatto leva proprio sulla circostanza che abbia ammesso di occupare l'immobile) Parte_1
e non avendo redatto l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.civ., va considerato (co)erede puro e semplice.
Pertanto, anche ove fosse stato effettivamente esistente un contratto di comodato, alla posizione di comodatario del è subentrata quella di coerede, con diritto di costui CP_1
di occupare l'immobile, salvo il diritto degli altri coeredi a poter pretendere (pro quota rispetto ai diritti vantati sull'asse ereditario materno) i frutti del cespite occupato (per il quale non risulta ancora passata in giudicato la sentenza che ne ha dichiarato l'usucapione),
domanda non formulata in questa sede, avendo gli appellanti richiesto il ristoro del danno da occupazione sine titulo.
Il rigetto dei due motivi di appello assorbe e rende superfluo l'esame del terzo motivo di impugnazione.
Da tutto quanto precede segue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa ai sensi dell'art. 5, comma 6 DM 55/14 tra i minimi e i medi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate, seguono la soccombenza.
La parte appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 7 di 8
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bari n. 3023/2024 emessa e pubblicata il 24.06.2024, ogni altra istanza, deduzione,
ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato,
delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 4.106,75 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13
comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 04.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo i Stralcio del testamento del defunto : CP_1
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