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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5055/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e Cataldo TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 8 febbraio 2021, inutilmente richiesta in sede amministrativa, ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto, per lo stesso infortunio, nella misura del 10%, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, rilevando altresì che comunque la quantificazione dei postumi effettuata dall'ISTITUTO in sede di collegiale medica a seguito di revisione nella visita del 14 luglio 2022 era stata elevata al 12%:
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti e, nel contempo, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, nei limiti del dovuto: in parte qua, dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
Del resto, deve ritenersi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno
2 Sentenza R.G. n° 5055/22 dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568 e CASS. SEZ. II, 3 MAGGIO 2017 N°
10728). Ed ancora, è stato condivisibilmente affermato che: «La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese» (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
------------------
Per le richieste ulteriori, invece, non avendo parte ricorrente prestato acquiescenza alla maggiore quantificazione effettuata dalla parte convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sopra specificato, risulta affetto da esiti che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione
(secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile in misura non superiore a quella già riconosciuta dall in sede CP_1 amministrativa, nel corso del giudizio.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare,
3 Sentenza R.G. n° 5055/22 per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Si osserva altresì che, non avendo il CTU trasmesso alle parti, entro il termine originariamente fissato, la bozza della relazione peritale (circostanza che dà luogo ad una ipotesi di nullità a carattere relativo, nella specie tempestivamente
4 Sentenza R.G. n° 5055/22 eccepita da parte ricorrente nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia: cfr. CASS. n° 3893/2017 e n° 18522/2018), è stata disposta la sanatoria mediante rinnovazione di tale nullità, essendosi recuperato il contraddittorio, pur dopo il deposito della relazione, mediante rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 cpc. (cfr. 9 OTTOBRE Controparte_2
2017 N° 23493 e succ. conf.).
Ed invero, il CTU ha ulteriormente precisato (a seguito di alcune osservazioni critiche formulate dalla difesa di parte ricorrente) che: «… la valutazione medico-legale conclusiva si fondava oltre che sugli esiti della documentazione sanitaria in atti che non evidenziava alcun aggravamento dei postumi già riconosciuti, sull'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali, che mostrava una limitazione funzionale articolare del rachide lombosacrale solo di moderata entità. Pertanto, alla luce del codice “206” delle tabelle allegate al
D.M. del 03-07-2020 che prevede un danno biologico massimo del 16%, equo è attribuire nel caso di specie un danno biologico del dieci per cento, considerando proprio la gradualità della valutazione medico-legale, in relazione alla documentazione sanitaria e all'esito dell'esame obiettivo. … …».
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione non superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), in parte qua la domanda deve essere rigettata.
****************
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più
5 Sentenza R.G. n° 5055/22 capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS.
SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N°
28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' che CP_1 deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n.
1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n.
1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto riconosciuto dall' , rigettando il ricorso per il residuo;
CP_1
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate CP_1
e dichiara compensate le altre spese di lite.
Taranto, 3 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 5055/22
6 Sentenza R.G. n° 5055/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e Cataldo TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 8 febbraio 2021, inutilmente richiesta in sede amministrativa, ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto, per lo stesso infortunio, nella misura del 10%, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, rilevando altresì che comunque la quantificazione dei postumi effettuata dall'ISTITUTO in sede di collegiale medica a seguito di revisione nella visita del 14 luglio 2022 era stata elevata al 12%:
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti e, nel contempo, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, nei limiti del dovuto: in parte qua, dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
Del resto, deve ritenersi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno
2 Sentenza R.G. n° 5055/22 dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568 e CASS. SEZ. II, 3 MAGGIO 2017 N°
10728). Ed ancora, è stato condivisibilmente affermato che: «La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese» (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Per le richieste ulteriori, invece, non avendo parte ricorrente prestato acquiescenza alla maggiore quantificazione effettuata dalla parte convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sopra specificato, risulta affetto da esiti che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione
(secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile in misura non superiore a quella già riconosciuta dall in sede CP_1 amministrativa, nel corso del giudizio.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare,
3 Sentenza R.G. n° 5055/22 per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Si osserva altresì che, non avendo il CTU trasmesso alle parti, entro il termine originariamente fissato, la bozza della relazione peritale (circostanza che dà luogo ad una ipotesi di nullità a carattere relativo, nella specie tempestivamente
4 Sentenza R.G. n° 5055/22 eccepita da parte ricorrente nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia: cfr. CASS. n° 3893/2017 e n° 18522/2018), è stata disposta la sanatoria mediante rinnovazione di tale nullità, essendosi recuperato il contraddittorio, pur dopo il deposito della relazione, mediante rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 cpc. (cfr. 9 OTTOBRE Controparte_2
2017 N° 23493 e succ. conf.).
Ed invero, il CTU ha ulteriormente precisato (a seguito di alcune osservazioni critiche formulate dalla difesa di parte ricorrente) che: «… la valutazione medico-legale conclusiva si fondava oltre che sugli esiti della documentazione sanitaria in atti che non evidenziava alcun aggravamento dei postumi già riconosciuti, sull'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali, che mostrava una limitazione funzionale articolare del rachide lombosacrale solo di moderata entità. Pertanto, alla luce del codice “206” delle tabelle allegate al
D.M. del 03-07-2020 che prevede un danno biologico massimo del 16%, equo è attribuire nel caso di specie un danno biologico del dieci per cento, considerando proprio la gradualità della valutazione medico-legale, in relazione alla documentazione sanitaria e all'esito dell'esame obiettivo. … …».
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione non superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), in parte qua la domanda deve essere rigettata.
****************
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più
5 Sentenza R.G. n° 5055/22 capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS.
SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N°
28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' che CP_1 deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n.
1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n.
1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto riconosciuto dall' , rigettando il ricorso per il residuo;
CP_1
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate CP_1
e dichiara compensate le altre spese di lite.
Taranto, 3 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 5055/22
6 Sentenza R.G. n° 5055/22