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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/09/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena Giuppi, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.729/2023 R.G., discussa alla medesima udienza, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Domenico Naso Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b C.F._2 ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, l' Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore in carica, in Controparte_2 Controparte_3 persona del Dirigente in carica pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ex art.417 bis c.p.c. resistenti
Conclusioni parte ricorrente:
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n.50 del 3.03.2021, Controparte_1 relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 15.04.2003 al 14.04.2004;
2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di
“Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal
15.04.2003 al 14.04.2004;
3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni parte resistente:
“RIGETTARE il ricorso avversario con ogni conseguente provvedimento, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore dei funzionari delegati ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto a ruolo il 02.11.2023, , premesso di avere presentato Parte_1 in data 31 marzo 2021, presso l' la domanda telematica relativa Controparte_4 all'inserimento/aggiornamento per il profilo di “Collaboratore scolastico” delle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di vedersi riconoscere un punteggio maggiorato per il servizio militare di leva, prestato “non in costanza di rapporto d'impiego”, ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie ATA di Istituto.
Il ricorrente ha dedotto : di avere indicato nella domanda ATA, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare, dal 15.04.2003 al 14.04.2004, successivamente al conseguimento, nell'anno 2001/2002, del diploma di qualifica di operatore elettronico valido per l'accesso alle graduatorie ATA;
che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d'impiego”, è considerato, dal , come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni CP_1 statali, con un punteggio ridotto, fino a punti 0,60 per ogni anno di servizio, mentre il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “in costanza di rapporto d'impiego”, viene valutato fino a punti 6, per ogni anno di servizio;
che l'Amministrazione gli aveva attribuito il punteggio previsto per il servizio alle dipendenze di altre
Amministrazioni.
Il sig. , ritenendo illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio Pt_1 sostitutivo assimilato per legge) “non in costanza di nomina”, deducendo, tra l'altro, la violazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, della Legge n.958/1986 e dell'art.52 della Costituzione ha proposto domanda giudiziale, con la quale ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del D.M. n.50/2021 e l'accertamento del diritto al maggior punteggio.
Con memoria del 06.09.2024, si è costituito in giudizio il deducendo l'infondatezza Controparte_1 delle domande azionate dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice, sulla documentazione prodotta dalle parti, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, dopo la discussione, ha pronunciato dispositivo dandone lettura in udienza.
Motivi della decisione Nella fattispecie, è pacifico che :
-il servizio militare di leva è stato svolto, da parte del ricorrente, dopo l'acquisizione del titolo abilitante all'inserimento nelle graduatorie ATA e, quindi, non è stato prestato in costanza di rapporto;
che il ministero gli ha attribuito il punteggio previsto per il servizio presso altri Enti pubblici.
L'attribuzione del punteggio, in favore del sig. , è avvenuta pertanto con equiparazione del servizio Pt_1 militare, ai servizi resi alle dipendenze di altre amministrazioni, in conformità di quanto previsto, dal D.M.
n.50/2021, il quale così dispone sul punto: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Al fine di valutare la legittimità del D.M n.50/2021, occorre richiamare, l'art.2050 del d.lgs n.66/2010
(Codice dell'Ordinamento Militare).
Detta norma, al comma 1, dispone che “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”, mentre al comma 2, prevede che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La norma predetta ha carattere generale e disciplina il valore da attribuirsi al servizio militare nei concorsi e in pendenza di rapporto ed è applicabile anche alle graduatorie ad esaurimento, posto che anch'esse, per quanto non qualificabili come concorsi, sono selezioni “lato sensu” concorsuali e dunque non si sottraggono alla disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. 5679/2020).
Il D.M. n.50/2021 non è in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare. Ed invero, il comma 1 dell'art. 2050, richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso “con lo stesso punteggio” proprio dei “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2, non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione “a tutti gli effetti”.
La normativa primaria non esclude per nulla quindi la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Questo Giudice, che già in precedenti pronunce aveva escluso l'illegittimità del DM cit, consapevole della giurisprudenza di merito in senso contrario, formatasi sul punto e citata copiosamente dal ricorrente (tra cui anche la n.789/2023 della Corte d'Appello di Milano), ritiene tuttavia di non condividerla, anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n.22429, dell'08.08.2024 che afferma il seguente principio : “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e
d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n.50 del 2021 che attribuisce
a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Secondo la Suprema Corte, la regolamentazione del D.M. n.50/2021, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio è pienamente legittimo.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2, giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA, come chiaramente esposto nella motivazione della già citata pronuncia di legittimità “è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio
e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo” (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
n.22429 dell'08.08.2024).
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio sono integralmente compensate, atteso che la giurisprudenza di merito (anche del distretto di Milano,compresa la Corte d'Appello) si è pronunciata negli ultimi mesi con sentenze contrastanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Compensa integralmente fra le parti le spese. Così deciso in data 18/09/2024.
Il Giudice
Dott. Elena Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena Giuppi, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.729/2023 R.G., discussa alla medesima udienza, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Domenico Naso Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b C.F._2 ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, l' Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore in carica, in Controparte_2 Controparte_3 persona del Dirigente in carica pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ex art.417 bis c.p.c. resistenti
Conclusioni parte ricorrente:
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n.50 del 3.03.2021, Controparte_1 relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 15.04.2003 al 14.04.2004;
2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di
“Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal
15.04.2003 al 14.04.2004;
3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni parte resistente:
“RIGETTARE il ricorso avversario con ogni conseguente provvedimento, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore dei funzionari delegati ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto a ruolo il 02.11.2023, , premesso di avere presentato Parte_1 in data 31 marzo 2021, presso l' la domanda telematica relativa Controparte_4 all'inserimento/aggiornamento per il profilo di “Collaboratore scolastico” delle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di vedersi riconoscere un punteggio maggiorato per il servizio militare di leva, prestato “non in costanza di rapporto d'impiego”, ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie ATA di Istituto.
Il ricorrente ha dedotto : di avere indicato nella domanda ATA, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare, dal 15.04.2003 al 14.04.2004, successivamente al conseguimento, nell'anno 2001/2002, del diploma di qualifica di operatore elettronico valido per l'accesso alle graduatorie ATA;
che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d'impiego”, è considerato, dal , come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni CP_1 statali, con un punteggio ridotto, fino a punti 0,60 per ogni anno di servizio, mentre il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “in costanza di rapporto d'impiego”, viene valutato fino a punti 6, per ogni anno di servizio;
che l'Amministrazione gli aveva attribuito il punteggio previsto per il servizio alle dipendenze di altre
Amministrazioni.
Il sig. , ritenendo illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio Pt_1 sostitutivo assimilato per legge) “non in costanza di nomina”, deducendo, tra l'altro, la violazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, della Legge n.958/1986 e dell'art.52 della Costituzione ha proposto domanda giudiziale, con la quale ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del D.M. n.50/2021 e l'accertamento del diritto al maggior punteggio.
Con memoria del 06.09.2024, si è costituito in giudizio il deducendo l'infondatezza Controparte_1 delle domande azionate dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice, sulla documentazione prodotta dalle parti, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, dopo la discussione, ha pronunciato dispositivo dandone lettura in udienza.
Motivi della decisione Nella fattispecie, è pacifico che :
-il servizio militare di leva è stato svolto, da parte del ricorrente, dopo l'acquisizione del titolo abilitante all'inserimento nelle graduatorie ATA e, quindi, non è stato prestato in costanza di rapporto;
che il ministero gli ha attribuito il punteggio previsto per il servizio presso altri Enti pubblici.
L'attribuzione del punteggio, in favore del sig. , è avvenuta pertanto con equiparazione del servizio Pt_1 militare, ai servizi resi alle dipendenze di altre amministrazioni, in conformità di quanto previsto, dal D.M.
n.50/2021, il quale così dispone sul punto: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Al fine di valutare la legittimità del D.M n.50/2021, occorre richiamare, l'art.2050 del d.lgs n.66/2010
(Codice dell'Ordinamento Militare).
Detta norma, al comma 1, dispone che “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”, mentre al comma 2, prevede che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La norma predetta ha carattere generale e disciplina il valore da attribuirsi al servizio militare nei concorsi e in pendenza di rapporto ed è applicabile anche alle graduatorie ad esaurimento, posto che anch'esse, per quanto non qualificabili come concorsi, sono selezioni “lato sensu” concorsuali e dunque non si sottraggono alla disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. 5679/2020).
Il D.M. n.50/2021 non è in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare. Ed invero, il comma 1 dell'art. 2050, richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso “con lo stesso punteggio” proprio dei “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2, non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione “a tutti gli effetti”.
La normativa primaria non esclude per nulla quindi la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Questo Giudice, che già in precedenti pronunce aveva escluso l'illegittimità del DM cit, consapevole della giurisprudenza di merito in senso contrario, formatasi sul punto e citata copiosamente dal ricorrente (tra cui anche la n.789/2023 della Corte d'Appello di Milano), ritiene tuttavia di non condividerla, anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n.22429, dell'08.08.2024 che afferma il seguente principio : “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e
d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n.50 del 2021 che attribuisce
a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Secondo la Suprema Corte, la regolamentazione del D.M. n.50/2021, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio è pienamente legittimo.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2, giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA, come chiaramente esposto nella motivazione della già citata pronuncia di legittimità “è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio
e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo” (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
n.22429 dell'08.08.2024).
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio sono integralmente compensate, atteso che la giurisprudenza di merito (anche del distretto di Milano,compresa la Corte d'Appello) si è pronunciata negli ultimi mesi con sentenze contrastanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Compensa integralmente fra le parti le spese. Così deciso in data 18/09/2024.
Il Giudice
Dott. Elena Giuppi