Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10009/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice
- preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato dalla scrivente, entrambe le parti hanno depo- sitato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rasse- gnate conclusioni;
- sulla scorta del corredo probatorio offerto la causa viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10009/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. arch. , con sede in Napoli alla via Cilea n. 126, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Irene Schettini (c.f.: ) e C.F._1 CP_2
[...
[...]
( c.f.: ( ), giusta procura rilasciata su foglio separato
[...] C.F._2
e materialmente congiunto all'atto di citazione. Pec:
[...]
Email_1 Email_2
- ATTRICE
E
(c.f.: ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t. avv. Alessia Polcaro ( ), C.F._3
con studio in Napoli alla via Stadera 80 is. 11, dalla stessa rappresentato e difeso ed elett.te domiciliato come da procura in atti. Pec:
[...]
Email_3
- CONVENUTO
OGGETTO: appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta depositate da tutte le parti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132,
comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009,
sicché i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limita-
ti ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Prima di esaminare il merito è opportuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni.
L' ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di: “- accertare il credito vantato Controparte_3
dalla società nella misura di € 45.013,61, di cui € 42.587,12 Parte_1
IVA compresa, per sorta capitale ed € 2.426,49 o somma maggiore o minore ri-
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tenuta di giustizia, a titolo di interessi moratori maturati su ciascuna rata scadu-
ta e non versata sino al 14.04.2022; -per lo effetto, condannare il CP_4
alla Via Stadera n.80, is. 7 (80143), in persona dell'amministratore pro
[...]
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 45.013,61 (quaranta-
cinquemilatredici/61), di cui € 42.587,12 IVA compresa, per sorta capitale ed €
2.426,49 o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di interessi
moratori maturati su ciascuna rata scaduta e non versata sino al 14.04.2022, ol-
tre interessi moratori successivi sino al dì del soddisfo;
- condannare il Condo-
7, in persona dell'amministratore pro Controparte_3Controparte_3
tempore, alla refusione delle spese, spese generali e competenze di giudizio con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A supporto della domanda parte attrice ha dedotto che: “In data
7 appaltava Controparte_4 Controparte_3Controparte_3
all'impresa attrice i lavori di ristrutturazione del fabbricato ed in particolare i
lavori di risanamento strutture pilastri e travi al piano cantinato e di impermea-
bilizzazione lastrico solare del fabbricato - Il prezzo stimato per il CP_5
citato appalto era di € 122.827,00 oltre IVA di cui € 110.851,36 oltre IVA a cari-
co del condominio per le unità private e € 11.975,64 oltre IVA a carico delle uni-
tà di - Nel contratto di appalto, all'art. 8, venivano previste modalità e CP_6
tempistica del pagamento del corrispettivo ed in particolare, veniva concordato,
per le unità immobiliari di proprietà privata il pagamento della somma di €
11.085,14 oltre IVA, all'inizio dei lavori, a titolo di anticipazione del 10% e della
restante somma di € 99.766,22 oltre IVA, suddivisa in 26 rate mensili consecuti-
ve di eguale importo pari a € 3.837,17 oltre IVA, con decorrenza dal primo gior-
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no del mese successivo rispetto all'inizio dei lavori previsto, contrattualmente,
per il mese di dicembre 2018. Veniva concordato, altresì, che il saldo, corri-
spondente all'importo risultante dal consuntivo redatto dalla D.L., detratto degli
acconti versati, sarebbe stato corrisposto all'impresa appaltatrice con l'ultima
rata condominiale. - In data 10 aprile 2019, con verbale, si dava inizio ai lavori
di ristrutturazione per i quali era prevista l'ultimazione in data 22.01.2020. - In
data 29/01/2020 veniva disposta dal Direttore dei Lavori, Ing. in Persona_1
ragione di lavorazioni impreviste sul pilastro d'angolo scala D, una proroga di
gg. 60 lavorativi del termine di ultimazione dei lavori e segnatamente sino alla
data del 16.04.2020. - I lavori sono ultimati il giorno 02/03/2020, come da certi-
ficato di ultimazione dei lavori. - Il direttore dei lavori, Ing. in Persona_1
seguito alle risultanze del sopralluogo del 09/10/2020, collaudava e accertava
che i lavori effettuati dall'impresa corrispondevano alle Parte_1
previsioni del contratto sottoscritto ed erano stati eseguiti in conformità del pro-
getto e delle varianti approvate, secondo le buone regole dell'arte e con buoni
materiali. Al contempo, certificava, a consuntivo, l'importo di € 130.803,08 oltre
IVA, per le opere comprese in progetto e l'importo di € 18.000,00 oltre IVA, per
le opere non previste, così per un totale complessivo liquidabile di € 148.803,08
oltre IVA. - L'impresa, a fronte dei lavori eseguiti per un importo di €
163.683,38, comprensivo di IVA, ha ricevuto la somma di € 121.096,26, com-
prensiva di IVA. - L'impresa, nonostante i molteplici inviti rivolti al Condominio,
ultima la nota raccomandata datata 02/03/2022, a tutt'oggi, è creditrice nei con-
fronti dello stesso, per le unità immobiliari di proprietà privata, della somma di
€ 159,99 quale differenza sulla fattura n. 29/2019 dell'1.11.2019, € 3.384,42
quale differenza sulla fattura n. 7/2021 del 16.03.2021 e la somma € 39.042,71
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di cui € 17.212,18 fatturata (fattura n. 9/2021 del 15.04.2021, fattura n. 11/2021
del 20.05.2021, fattura n. 13/2021 del 23.07.2021, fattura n. 14/2021 del
23.07.2021), così per una somma complessiva di € 42.587,12, comprensiva di
IVA per sorta capitale ed € 2.426,49 a titolo di interessi moratori maturati, sulle
singole rate scadute e non versate, sino al 14.04.2022”.
Si è costituito il Controparte_7
ha impugnato la domanda e chiesto: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare im-
[...]
procedibile la domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di media-
zione e/o negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda giu-
diziale; IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attorea dal momento che
non tutte le opere contrattualmente previste sono state eseguite e non tutte le
opere eseguite risultano realizzate a regola d'arte per cui nulla è più dovuto alla
ditta IN VIA SUBORDINATA e nella denegata e non creduta Parte_1
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea: ridurre la stessa
nei limiti del giusto e del provato nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c.; In ogni caso
condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio da
attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Il convenuto ha dedotto che: “ha appaltato i lavori di risanamento delle
strutture pilastri e travi posti al piano cantinato ed il rifacimento
dell'impermeabilizzazione del lastrico alla come da contrat- Parte_1
to sottoscritto in data 22.10.2018. I lavori appaltati ammontavano ad €.
122.827,00 oltre IVA, divenuti a consuntivo €. 103.802,08 oltre IVA.
I lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte come verrà dimostrato nel
corso del giudizio: tutte le opere sono state eseguite in modo approssimativo e
grossolano, il risanamento del pilastro esterno laterale del fabbricato non è stato
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interamente eseguito, l'impermeabilizzazione non è stata eseguita così come pre-
ventivata. Per risanare il pilastro laterale del non sono state smon- CP_3
tate le tubazioni dell'acqua che corrono lungo tutta la verticale e che, se presen-
ti, non consentono l'esecuzione del lavoro a regola d'arte; non si è intervenuti
per il risanamento del pilastro laterale in tutti gli immobili della verticale inte-
ressata ma solo in alcuni, tanto che il proprietario dell'immobile al 4 piano vi ha
dovuto provvedere autonomamente ed a proprie spese. Non sono state risanate
tutte le strutture portanti (pilastri e travi) presenti nei cantinati condominiali
preventivate come da computo metrico approvato. Proprio perché i condomini
non erano soddisfatti di quanto e di come eseguito dalla ditta appaltatrice delle
opere, nella seduta assembleare del 24.11.2021 è stato incaricato l'ing. Parte_2
di verificare misure e quantità e di accertare le opere eseguite a regola
[...]
d'arte come da computi metrici approvati, verifica tuttora in corso. Per quanto
attiene alla richiesta economica formulata dall'attrice si contesta l'intera quanti-
ficazione eseguita: l'importo di €. 159,99 richiesto a saldo della fattura n.
29/2019 non è stato a suo tempo versato perché la durante Parte_1
l'esecuzione delle opere ha rotto una plafoniera che è stata sostituita a cura e
spese dal al costo di €. 160,00, importo scalato dal pagamento della CP_3
fattura. Per quanto attiene invece l'ulteriore presunto credito vantato se ne con-
testa il quantum dal momento che sono in corso le verifiche delle misure e quan-
tità eseguite. Detto compito è stato svolto dall'ing. Direttore dei Persona_1
Lavori, nei cui confronti ci si riserva di agire, che non è mai stato presente in
cantiere e che non ha mai in alcun modo tutelato gli interessi del Condominio,
costretto a pagare sia il Direttore dei Lavori sia altro tecnico per la verifica”.
All'udienza del 30 maggio 2024, per parte attrice gli avvocati Irene Schet-
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tini e Melania Santoro reiterate le impegnative tutte, richiamati gli scritti difensi-
vi massime le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., insistevano nelle proprie eccezioni, massima quella di decadenza processale e sostanziale di parte conve-
nuta dalle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, e nelle domande tutte e l'avvocato Alessia Polcaro per il convenuto si riportava ai propri atti difensivi e insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati. Pertanto, il GOP, ritenu-
ta la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie e fissava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 30/01/2025 con termine fi-
no a 10 gg. prima per il deposito di note conclusionali e fino alle ore 10,00 del giorno d'udienza per il deposito di sostitutive del verbale.
In punto di diritto, deve rilevarsi che nel contesto dei contratti di appalto,
la garanzia per vizi rappresenta una tutela fondamentale per il committente, il quale può richiedere all'appaltatore la riparazione o la riduzione del prezzo in ca-
so di difetti o difformità dell'opera.
Tuttavia, per far valere tale garanzia, il committente deve rispettare una serie di adempimenti e termini specifici, definiti dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 1667 e 1669 c.c.
L'art. 1667 c.c. regola la garanzia per i cosiddetti “vizi normali”, ossia quei difetti che non compromettono necessariamente la sicurezza o la stabilità
dell'opera, ma ne pregiudicano comunque l'utilizzo o l'estetica.
Per far valere la garanzia relativa ai vizi normali, il committente deve ri-
spettare due distinti termini, ovvero, denunciare entro 60 giorni dalla scoperta del vizio e dunque, il committente è tenuto a comunicare formalmente all'appaltatore la presenza di un vizio entro 60 giorni dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza.
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Questo termine di decadenza è fondamentale, poiché in sua assenza il committente perde la possibilità di far valere la garanzia.
Oltre al termine per la denuncia, il diritto alla garanzia per vizi normali si prescrive entro due anni dalla data di consegna dell'opera. Ciò significa che, an-
che se il committente ha denunciato tempestivamente i vizi, non potrà più avviare azioni legali trascorsi due anni dalla consegna. Questi termini impongono al committente una tempestività rigorosa, in quanto il mancato rispetto comporta la perdita del diritto alla garanzia.
Tuttavia, i termini di decadenza e prescrizione per i vizi normali non im-
pediscono al committente di sollevare un'eccezione in caso di una richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore.
L'art. 1669 c.c., invece, si applica ai vizi gravi, ossia quei difetti che com-
promettono in modo significativo la stabilità, la sicurezza o la durata dell'opera.
Per i vizi gravi, i termini di decadenza e prescrizione sono differenti: Denuncia
entro un anno dalla scoperta: Il committente ha un termine di un anno per denun-
ciare all'appaltatore i vizi gravi dal momento in cui essi vengono scoperti. Que-
sto termine, quindi, non parte dalla consegna dell'opera, ma dal momento in cui il vizio diventa noto, cosa che può avvenire anche a distanza di anni, se il pro-
blema non è subito visibile. Prescrizione di un anno dalla denuncia: Una volta ef-
fettuata la denuncia, il committente ha un anno di tempo per esercitare il diritto alla garanzia, tramite un'azione legale per ottenere la riparazione dei difetti o il risarcimento dei danni. Questo regime speciale per i vizi gravi risponde alla ne-
cessità di proteggere il committente da difetti che potrebbero manifestarsi anche a distanza di anni dalla consegna, quando eventuali vizi strutturali o danni più
gravi possono diventare visibili. L'art. 1669 c.c., quindi, stabilisce una garanzia
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prolungata, applicabile anche a quei casi in cui il vizio emerge dopo il termine di due anni previsto dall'art. 1667 c.c. per i vizi normali.
A questo punto è opportuno anche fare una breve digressione in riferimen-
to alla differenza tra azione ed eccezione
La Corte d'Appello di Venezia nella sentenza del 7 agosto 2024 esami-
nando una fattispecie analoga a quella sottoposta a questo giudicante ha precisato che, quando il committente decide di agire in giudizio contro l'appaltatore, deve rispettare rigorosamente i termini di decadenza e prescrizione, sia per i vizi nor-
mali che per i vizi gravi. Tuttavia, se il committente intende far valere la garanzia per vizi come eccezione (cioè per opporsi a una richiesta di pagamento dell'appaltatore), il termine di prescrizione non si applica allo stesso modo. Que-
sto significa che, anche quando è scaduto il termine per l'azione diretta, il com-
mittente può comunque opporsi a una richiesta di pagamento sollevando l'eccezione dei vizi, purché abbia rispettato i termini di decadenza per la denun-
cia. Questo approccio è particolarmente utile per i committenti, poiché permette di tutelarsi nei confronti di pretese economiche avanzate dall'appaltatore, senza essere vincolati ai termini di prescrizione.
Pertanto, il committente può far valere la garanzia per i vizi di cui all'art. 1667 c.c., oltre che in via di azione, anche in via di eccezione, sempre che sia sta-
ta effettuata una denuncia tempestiva (vedasi sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1528/2024)
Tuttavia, è necessario anche precisare che l'eccezione di inadempimento non può essere sollevata per giustificare il mancato pagamento se la denuncia dei vizi non è stata effettuata entro il termine annuale dalla scoperta. La garanzia per vizi può essere fatta valere in via di eccezione, anche se è decaduto il termine per
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l'azione, purché vi sia stata una denuncia tempestiva dei vizi all'appaltatore.
Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo telematico risulta depositato an-
che il certificato di collaudo dell'ing. datato 27/10/2020 mentre non si rin- Per_1
viene alcun documento da cui possa evincersi la contestazione dei vizi sollevata dal solo nella comparsa di costituzione e risposta. CP_3
Alla luce di quanto sopra la domanda attorea va accolta e il CP_3
condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 42.587,12 (iva compresa) oltre gli interessi legali dalla lettera di costituzione in mora al soddi-
sfo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 147 del
2022, tenendo conto del valore della causa, dell'attività espletata e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna il Controparte_3
(c.f.: , in persona dell'amministratore p.t. avv. Alessia
[...] P.IVA_2
Parte Polcaro ( ) al pagamento, in favore della C.F._3 Pt_3
[...
(c.f.: ) in persona del legale rapp.te p.t. arch. CP_8 P.IVA_1 [...]
, con sede in Napoli alla via Cilea n. 126 della somma di € CP_9
42.587,12 (iva compresa) oltre gli interessi legali dalla lettera di costituzione in mora al soddisfo;
- condanna il (c.f.: Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t. avv. Alessia Polcaro P.IVA_2
( ) alla refusione delle spese di lite in favore degli avv.ti C.F._3
Schettini Irene e Santoro Melania della somma di € 3.809,00 per compensi, oltre ad € 550,00 per spese vive , il contributo forfettario come legge, CPA ed IVA se dovute e documentate
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 30/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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