Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2500/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Federico Hernandez giusta procura in atti e domiciliata digitalmente all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
contro
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di NO NZ NZ Controparte_1
LO n. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Andrea P.IVA_2
Barocci, con domicilio eletto presso il suo studio in NO, Via dell'Annunciata n. 23/4
APPELLATA
nonché contro
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Controparte_2
Commercio di NO NZ NZ LO ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Antonio Tullio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NO, Corso Matteotti n.
3
APPELLATA pagina 1 di 12
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Leasing
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello, contrariis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellante, in riforma della sentenza impugnata:
a1) in ogni caso, accertare e dichiarare la mancata indicazione nel contratto di cui è causa del tasso annuo nominale d'interesse (TAN) nonché del TAEG/ISC e per l'effetto accertare e dichiarare che i tassi applicati devono essere sostituiti dal tasso previsto dall'art. 117 del TUB
(tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula del 27.6.2007), o, in subordine che sono dovuti i soli interessi legali;
a2) per l'effetto condannare già (già Controparte_5 CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_7
e per essa il mandatario già
[...] Controparte_5 CP_4
(già “per il tramite di , per quanto di ragione, alla Controparte_6 Controparte_2 restituzione, in favore di parte attrice, dei maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi calcolati ai tassi sostitutivi di legge o, in subordine dovuti a titolo di interessi legali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b1) in ogni caso, accertare e dichiarare che nel contratto di cui è causa sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma 2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia, e, per l'effetto, dichiarare gratuito il contratto di cui è causa o, in subordine, che a detto contratto deve essere applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.;
b2) per l'effetto condannare già (già Controparte_5 CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_7
e per essa il mandatario già
[...] Controparte_5 CP_4
(già “per il tramite di , per quanto di ragione, alla Controparte_6 Controparte_2 restituzione, in favore di parte attrice, degli importi percepiti a titolo di interessi (o, in subordine, della differenza tra i maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi legali), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c1) in subordine, rispetto a quanto chiesto e domandato sub b1), accertare e dichiarare che nel contratto di cui è causa sono stati previsti interessi moratori usurari ex art. 1815, comma 2
c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori o, in subordine, che detti interessi devono essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c.;
pagina 2 di 12 c2) per l'effetto condannare già (già Controparte_5 CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_7
e per essa il mandatario già
[...] Controparte_5 CP_4
(già “per il tramite di , per quanto di ragione, alla Controparte_6 Controparte_2 restituzione, in favore di parte attrice, degli importi percepiti a titolo di interessi moratori (o, in subordine, della differenza tra i maggiori importi percepiti a titolo di interessi moratori applicati rispetto agli importi dovuti a detto titolo calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si ripropongono, inoltre, le istanze istruttorie formulate in primo grado, e ritenute inammissibili in quanto irrilevanti dal Tribunale, che si trascrivono qui appresso:
“Si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile volta ad accertare:
- l'importo effettivamente corrisposto e da corrispondere dalla Parte_1 alle odierne convenute in virtù dei tassi applicati
[...]
- l'importo che sarebbe dovuto dalla alle odierne Parte_1 convenute nell'ipotesi in cui venisse applicato il tasso previsto dall'art. 117 del TUB (tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula del 27.6.2007), o nell'ipotesi in cui fossero applicati gli interessi legali
- la differenza tra gli interessi calcolati al tasso applicato dalla Concedente e gli interessi ricalcolati ai tassi sostitutivi di Legge oppure la differenza tra gli interessi calcolati al tasso applicato dalla Concedente e gli interessi legali
- che nel contratto di cui è causa sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma 2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia.”
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Per Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare:
- accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'avversario atto di appello;
- accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte appellante contro il Controparte_1
Nel merito:
- confermi la sentenza emessa dal Tribunale di NO – G.I. dott. Guido Macripò – n.
5524/2023 pubblicata il 4/07/2023 (R.G. 15118/2021);
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro il CP_1
assolvendolo da ogni avversaria pretesa;
[...]
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali, riferite ad entrambi i gradi del giudizio.”
pagina 3 di 12 Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta,
✓ rigettare tutti i motivi di appello presentati da avverso Parte_1 la sentenza n. 5524/2023 resa dal sig. Giudice del Tribunale di NO il 03.07.2023 e pubblicata il 04.07.2023, poiché inammissibili ed infondati, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare le domande e le richieste tutte, anche in via istruttoria, svolte da poiché inammissibili e, comunque, destituite del Parte_1 benché minimo fondamento, sia nell'an, sia nel quantum, per le ragioni tutte esposte e documentate in atti e nel corso del giudizio di primo grado;
✓ in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, compensi ed onorari di causa, oltre ad i.v.a., c.p.a. ed al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15% del presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Ai fini del corretto inquadramento dell'odierna controversia, si riassumono le posizioni processuali assunte dalle parti nel giudizio di primo grado secondo la puntuale (e non contestata) ricostruzione effettuata dal primo giudice:
“Con atto di citazione notificato in data 22.3.2021 la società Parte_1 ha convenuto in giudizio il la società e
[...] Controparte_1 Controparte_2 la società esponendo che: CO
-in data 27.6.2007 ha stipulato con la società già Controparte_2 Controparte_6 il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 00812279/001 della durata di 180 mesi per un costo totale di euro 18.841.680,00, I.V.A. esclusa, da rimborsare mediante il pagamento di un canone anticipato pari al 10% del costo d'acquisto, ossia euro 1.884.168,00, di n. 179 rate mensili di pari importo (delle quali n. 12 pari ad euro 116.000,00 ciascuna e le successive fino all'ultima pari ad euro 115.872,05 ciascuna) e di un maxi canone finale, relativo all'opzione d'acquisto, pari al 25% del costo d'acquisto, ossia euro 4.710.420,00;
-il contratto è indicizzato al parametro Euribor 3M 365 per il periodo intercorrente tra la firma del contratto ed il termine dello stesso, indicato in contratto come pari al 4,000%;
-il tasso di leasing è pari al 4,8999%, ma manca l'indicazione sia del TAN sia del TAEG/ISC;
-sono stati pattuiti interessi di mora pari alla media del trimestre precedente Euribor365 3M maggiorato di 6 punti percentuali e dunque pari al 10,068%;
-con lettera del 26.6.2015 la società ha comunicato di aver ceduto, in Controparte_2 garanzia, il citato contratto alla convenuta CO
, la quale ha conferito al 'incarico di incassare i crediti
[...] Controparte_1 derivanti dal rapporto contrattuale la cui titolarità è rimasta in capo al CP_4
-ha fatto effettuare una perizia, la quale ha rilevato nel contratto la mancata indicazione del
TAN e dell'ISC /TAEG e l'usurarietà originaria dei tassi moratori pattuiti.
Sulla base di quanto esposto, chiede dichiararsi la nullità parziale per indeterminatezza a causa della mancata indicazione del TAN nonché del TAEG/ISC, con conseguente applicazione pagina 4 di 12 del tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, o in subordine degli interessi legali, e la condanna alla restituzione degli importi indebitamente percepiti pari ad euro 3.371.573,10.
Deduce, inoltre, che sono stati pattuiti interessi usurari ex art. 1815 comma 2 c.c. e in particolare il tasso di mora convenuto è pari al 10,068%, mentre il tasso soglia è pari al
9,510%, e chiede dichiararsi la gratuità del contratto ovvero, in subordine, l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. e la conseguente condanna alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
Si è costituito in giudizio il il quale contesta quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiede in via preliminare dichiararsi l'intervenuta prescrizione avente ad oggetto i pagamenti avvenuti antecedentemente il 20.3.2011 e, nel merito, il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
Deduce l'infondatezza dell'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse applicati al contratto de quo ed espone, in relazione al TAN, che sia la normativa sia la giurisprudenza di legittimità prevedono, per i contratti di leasing stipulati successivamente il 1.10.2003, come obbligatoria solo l'indicazione del c.d. tasso di leasing.
Rileva che tanto il TAN quanto il TAEG/ISC sono obbligatori solo per i contratti conclusi con i consumatori. Espone che, il saggio degli interessi moratori convenuto è pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi maggiorato del 6% e la media del trimestre sola precedente alla stipula del contratto è pari al 3,93% che, maggiorato nella misura convenuta, conduce ad un tasso di mora pari al 9,93%.
Deduce che il tasso soglia per gli interessi moratori è pari -tenuto conto della maggiorazione del 2,1- al 12,66% e che quindi il tasso per gli interessi moratori pattuito al 9,93% non è usurario.
Deduce che il contratto è in regolare ammortamento e che non sono stati pagati interessi di mora.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta quanto ex adverso Controparte_2 dedotto e chiede il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
Deduce l'infondatezza della pretesa indeterminatezza del contratto de quo a causa della mancata indicazione del TAN e del TAEG/ISC, poiché nessuno di essi costituisce elemento essenziale ai fini della validità del contratto di leasing. Pa Espone che il TAEG è obbligatorio solo nei contratti conclusi con i consumatori, mentre l' non è elemento obbligatorio secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 Delibera CICR del 4.3.2003 e della Circolare della Banca d'Italia n. 299/1999 così come aggiornata il 25.5.2003. Espone che l'esaustiva e capillare indicazione delle principali condizioni negoziali ed economiche del contratto di leasing de quo, come è stata rilevata nell'atto di citazione, rende il contenuto contrattuale compiutamente determinato.
Rileva come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che la peculiarità del leasing, caratterizzato dalla funzione sia di finanziamento sia di scambio, osta alla possibilità di adottare un parametro quale il TAN che valorizza il solo profilo finanziario dell'operazione.
Rileva che, in ogni caso, l'indicazione del TAN, non attenendo alla struttura del rapporto, assume rilievo solo ai fini della trasparenza.
Deduce l'infondatezza della doglianza attorea relativa all'usurarietà degli interessi di mora poiché non ha assolto l'onere probatorio essendosi limitata a riportare dati erronei ed essendosi avvalsa di metodologie di calcolo anch'esse errate. Dall'altro lato rileva che il tasso pagina 5 di 12 di mora da prendere in considerazione è quello del 9,8735% ottenuto mediante la somma della media trimestre precedente (ossia, trimestre gennaio-marzo 2007) pari a 3,8735 con l'aumento pattuito del 6%.
Deduce, ancora, l'erroneità del tasso soglia indicato dall'attrice la quale non ha tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Espone, in particolare, che il contratto de quo rientra nella categoria leasing oltre 50.000,00 euro per i quali il D.M.
20.3.2007 ha indicato il TEGM nella misura del 6,34%; rileva che, in applicazione della formula fissata in tema di usura dalle Sezioni Unite, il tasso soglia è pari al 12,66% (ossia
6,34+2,1, importo da aumentare della metà), mentre il tasso di mora pattuito all'art. 4 delle condizioni particolari di contratto è pari al 9,8735%. Espone che, essendo il tasso limite nella misura del 12,66%, anche se i calcoli effettuati dall'attrice fossero corretti e il tasso moratorio fosse pari al 10,068%, comunque il saggio degli interessi pattuiti sarebbe stato al di sotto del tasso soglia.
Non si è costituita in giudizio la società convenuta ed all'udienza del 20.7.2021 ne è stata dichiarata la contumacia”.
2. All'esito del giudizio così incardinato, il primo Giudice, ritenendo infondate le doglianze attinenti all'indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative agli interessi a causa della mancata indicazione nel contratto del TAN e del TAEG/ISC nonché la doglianza riguardante l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto, rigettava le domande attoree e condannava a rimborsare alle convenute le spese di Parte_1 lite.
3. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha interposto appello Parte_1
(d'ora innanzi solo “ ) lamentando l'erroneità della sentenza per i
[...] Parte_1 motivi di seguito esposti.
Si sono costituite e invocando preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 26.11.2024, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 2.12.2024.
4. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa di ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_2
In base al dettato legislativo, l'appellante deve individuare in modo chiaro ed esaustivo il
“quantum appellatum” attraverso “l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico” (cfr. Cass. n. 21336/22). L'interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte impone, dunque, all'appellante di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in tal senso, Cass. SS.UU. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/18). Ciò significa che l'appellante è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione all'operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, l'atto d'appello si rivela ai limiti dell'eccepita inammissibilità in quanto, almeno in parte, carente sotto il profilo relativo alla confutazione logica della motivazione resa dal giudice di primo grado, che ha dato puntualmente atto dell'iter logico posto a fondamento della decisione.
Come verrà più analiticamente evidenziato nel prosieguo, alcune delle doglianze mosse si traducono pressoché in una mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado, senza confutare specificamente le ragioni del decisum né fornire una ricostruzione alternativa a quella resa dal primo giudice.
Quanto all'ulteriore eccezione svolta da entrambe le appellate ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., riguardante la sollecitata dichiarazione di inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo (c.d. “ordinanza filtro”), la stessa deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione, resa necessaria dalla considerazione dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, ritenute in ogni caso meritevoli di disamina nel merito.
5.1 Con il primo motivo intitolato “La mancata indicazione del TAEG/ISC e del Tasso
Nominale Annuo TAN (indeterminatezza)” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione inerente all'indeterminatezza e indeterminabilità degli importi da corrispondere e delle clausole relative agli interessi, nonostante la mancata indicazione nel contratto del TAN e del TAEG/ISC.
L'appellante, dopo aver richiamato le nozioni di TAN e TAEG, si limita ad affermare che “la mancata indicazione dei tassi in parola (TAN e TAEG/ISC), lungi dall'essere irrilevante perché
- ad avviso del Tribunale - non richiesta per l'operazione per cui è causa, e, comunque,
'sostituita' dall'indicazione del tasso leasing, costituisce causa di nullità del contratto”, dovendosi ritenere dovuta “anche nei contratti di leasing, indipendentemente dalla circostanza Pa che il cliente sia consumatore” e ciò in quanto “l' è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio e non a caso dalla direttiva europea 90/88/CEE affinché l'impresa e/o il consumatore possano confrontare il tasso effettivo globale di diversi istituti di credito. Esigenza che verrebbe, altrimenti, frustrata laddove si ritenesse di voler aderire alla tesi del Giudice di prime cure”. L'appellante invoca pertanto la restituzione di quanto pagato in eccedenza per l'ammontare di
€ 3.371.573,10, somma ottenuta dalla differenza tra l'importo corrisposto al saggio di interessi calcolato dalla e l'importo ricalcolato al tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 co.4 CP_6
TUB (tenuto fermo il tasso minimo BOT alla data di stipula del 27.06.2007).
5.2 Con il secondo motivo, rubricato “La pattuizione di interessi usurari alla stipula”, l'appellante insiste sull'assunto secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, al di là della effettiva e concreta applicazione del tasso usurario, deve farsi riferimento al momento genetico del contratto, nel quale gli interessi corrispettivi e di mora sono stati
“promessi o comunque convenuti”. L'Immobiliare, pertanto, insiste sulla loro usurarietà in quanto “il tasso di mora convenuto alla stipula (ab origine) è di per sè superiore alla soglia usura prevista per il medesimo periodo”.
pagina 7 di 12 Rileva che, come emerge dalla propria perizia, il tasso di mora convenuto alla stipula sarebbe stato pari a 10,068% e il relativo tasso soglia al 9,510%, discostandosi dunque dalla
“ricostruzione fatta dal giudice di primo grado, il quale – ai fini del calcolo del tasso soglia – applica la maggiorazione contrattuale media del 2,1%, aumentata della metà”, e insiste pertanto, senza offrire alcuna base motiva che superi l'argomentazione svolta dal primo giudice, sull'utilizzo del parametro esposto nell'elaborato peritale del 9,510%.
6. Pima di esaminare i motivi di censura come sopra richiamati, è doveroso precisare che dalla lettura del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 27.6.2007 e dal documento di sintesi è possibile determinare con chiarezza: il costo d'acquisto del bene, il corrispettivo complessivo dovuto, l'indicizzazione dello stesso, l'ammontare del canone di anticipo iniziale, l'importo del canone anticipato, il corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene concesso in leasing, il tasso leasing, l'importo delle singole rate, gli interessi di mora, le spese di contratto, le spese per incasso dei canoni, le spese di gestione e calcolo indicizzazione, le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche, la commissione forfettaria omnicomprensiva.
Pertanto, i dati forniti con il contratto sono idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell'intera operazione economica. Inoltre, conformemente alle Istruzioni della Banca d'Italia, aggiornate al 25.7.20031 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 19.8.2003, il contratto indica - in luogo del tasso di interesse- il tasso leasing, il cui ammontare è chiaramente determinato nel contratto: inizialmente pari al
4,8999%, successivamente modificato (ma sempre individuato), nel 2008, come pari al 5,931%
e nel 2015 all'1,2748%.
Pertanto, contrariamente all'assunto di parte appellante e in conformità alla disciplina vigente, nonché alle puntuali indicazioni presenti nella documentazione prodotta, il contratto è compiutamente determinato nel suo contenuto e non può dirsi nullo.
6.1 Quanto alla doglianza attinente alla mancata specificazione del T.A.E.G., la Corte condivide appieno l'indicazione, non contestata e non specificamente censurata, fornita dal giudice di prime cure nei seguenti termini: “il T.A.E.G. è un indice del costo globale del finanziamento introdotto dalla legge n. 142/1992 nella disciplina del credito al consumo, applicandosi quindi ai finanziamenti concessi alle sole persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa; in forza dell'art. 122 T.U.B. la disciplina del credito ai consumatori non si applica, tra l'altro, ai finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00”.[…] Il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G. ai sensi del D. L.vo n. 385/1993 al più solo se stipulato con un consumatore (cfr. l'art. 125-bis), e peraltro nei limiti di valore di cui all'art. 122 D. L.vo. cit.
(attualmente pari ai finanziamenti compresi tra euro 200,00 ed euro 75.000,00).
pagina 8 di 12 Vale al riguardo richiamare anche quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che, fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis
T.U.B., l'omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto
“l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. n. 34889/2023). Par Quanto, invece, all'eccepita mancata indicazione dell' , deve rilevarsi che il contratto è stato stipulato da una società e rientra nella categoria dei finanziamenti esclusi dall'applicazione della disciplina di maggior tutela prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009, con la sua conseguente non obbligatorietà.
Ad abundantiam, si richiama l'orientamento seguito da questa Corte (C.A. sentenza n.
1781/2020), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui, tenuto conto della deliberazione del CICR del 4/3/2003, che prevede che a vari contratti, tra i quali quello del leasing finanziario (combinato disposto degli artt. 3, comma 1° e 9 comma 1°), debba essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, con riserva (art. 9, 2° comma) alla Banca d'Italia dell'individuazione delle operazioni e dei servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” ( ISC ) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, “la Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21/4/1999, quale risultante dai successivi aggiornamenti, nella nota n. 2 all'art. 3 della Sezione II del Capitolo I° del Titolo X, sita a pagina 8, ha previsto, in tema di trasparenza, con specifico riferimento ai contratti in argomento, non già l'inserimento del detto ISC, ma l'inserimento di un “tasso interno di attualizzazione”. […] nell'art. 9 di tale ultimo Pa provvedimento si stabilisc[e] l'obbligo di indicare nei contratti il succitato per particolari specie di contratti, menzionati nell'allegato al summenzionato provvedimento del C.I.C.R., come mutui, aperture di credito ed altri finanziamenti, tra i quali ultimi, visto che in detto allegato è stato specificamente citato anche il contratto di leasing, questo non risulta annoverabile”.
È pertanto destituita di ogni fondamento la doglianza di parte appellante che, senza contestare la propria qualificazione soggettiva o l'inclusione del contratto nelle categorie per le quali vige l'obbligo invocato, deduce la nullità del contratto. Pertanto, anche con riferimento a tale eccezione, la Corte non può che condividere l'iter argomentativo svolto dal primo giudice: “L'Indice Sintetico di Costo, invece, non deriva da norma primaria, ma esclusivamente dalle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria ed è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR del 4.3.03 con le stesse modalità di calcolo del T.A.E.G., ma con disciplina normativa differente. L' non Pt_2 costituisce, difatti, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge soltanto una funzione informativa.
pagina 9 di 12 Par In sostanza, dunque, l'indicazione del e dell' non è richiesta per questo tipo di CP_8 contratto e la sua assenza può, tutt'al più, rappresentare fonte di responsabilità contrattuale laddove venga adeguatamente comprovato il pregiudizio subito, che nel caso di specie è soltanto genericamente evocato (v. pag. 21 atto di appello “affinché l'impresa e/o il consumatore possano confrontare il tasso effettivo globale di diversi istituti di credito. Esigenza che verrebbe, altrimenti, frustrata laddove si ritenesse di voler aderire alla tesi del Giudice di prime cure”).
Non si ravvedono, pertanto, ragioni che possano giustificare una diversa interpretazione della normativa, correttamente applicata al caso di specie dal primo giudice.
6.2 Anche il secondo motivo è infondato.
Al netto della ricostruzione di parte appellante, che insiste sull'usurarietà del tasso pattuito senza specificamente confutare le ragioni addotte in sentenza e senza relazionarsi ad essa, discostandosi peraltro dal dato normativo e dalle stesse indicazioni della Suprema Corte (Cass.
n.19597/2020)2, si condividono appieno le indicazioni fornite dal primo giudice che, dopo aver correttamente individuato la soglia d'usura (tenuto conto che la categoria di operazioni in cui inserire il contratto di leasing stipulato in data 27.6.2007, è quella denominata “Leasing – oltre
50.000,00”), ha affermato che, “il tasso-soglia di riferimento risulta pari al 12,66% (cosi determinato: TEGM pari al 6,34%, come da tabella allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.3.2007 -v. doc. n. 4 convenuto a cui va aggiunta CP_4 la maggiorazione contrattuale media per i casi di ritardato pagamento del 2,1, prevista dal decreto all'art. 3 comma 4, somma che va poi aumentata della metà”.
Il giudice ha altresì rilevato che le parti, all'art. 4 del contratto, hanno pattuito come interessi moratori (mai applicati) l'Euribor 3 mesi 365/365 media trimestre solare precedente maggiorato di 6 punti e ha accertato che, “ammesso comunque solo per ipotesi di voler considerare l'Euribor 3 mesi 365/365 media trimestre solare precedente al momento della stipulazione del contratto e risultando che la quotazione media del giugno 2007 era pari al 2,986, con l'aggiunta la maggiorazione di 6 punti il tasso dei moratori sarebbe pari al 8,986 e quindi inferiore al tasso soglia del 12,66% come sopra indicato.
Peraltro, a voler considerare che il T.A.E.G. del contratto -ovviamente superiore al TEG effettivo, poiché include anche le imposte e le tasse- è stato dalla stessa parte attrice calcolato come pari al 5,0999% nella perizia prodotta (v. doc. A p. 7 attore), in ogni caso il medesimo sarebbe inferiore al tasso soglia del 12,66%.” Cont Inoltre, come correttamente prospettato da , è altresì infondata la ricostruzione di parte appellante che muove dal presupposto “dell'applicazione degli interessi di mora su tutto il debito riveniente dal contratto di leasing (come se tutti i canoni fossero risultati insoluti), per 2 La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. pagina 10 di 12 un ammontare complessivo di interessi di mora pari ad euro 17.936.079,93 (!), e sommando tali 'ipotetici' interessi di mora (mai addebitati), agli interessi corrispettivi”.
Tale orientamento è stato peraltro anche ribadito da questa sezione in precedenti dai quali il
Collegio non intende discostarsi.
7. Le argomentazioni svolte rendono pertanto superfluo l'espletamento della CTU, dovendo le doglianze poste alla base dell'appello superarsi alla luce delle puntuali indicazioni del primo giudice, basate sul dato normativo e sulla consolidata giurisprudenza in materia, anche tenuto conto del fatto che le puntuali previsioni contrattuali e le corrette applicazioni dei principi giurisprudenziali e dei criteri normativi consentono di accertare l'insussistenza delle censure svolte. Trattasi, comunque, di istanza istruttoria inammissibile in quanto meramente esplorativa, non essendo allegato alcun concreto elemento che possa giustificarne l'utilità, cioè
l'acquisizione di risultati diversi e più attendibili di quelli acquisiti.
8. In conclusione, l'appello proposto è totalmente infondato.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere alle controparti costituite le spese di lite che si liquidano, come da Parte_1 dispositivo, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €
2.000.001,00 a € 4.000.000,00), per n applicazione dei parametri medi Controparte_1 quanto alla fase di studio e introduttiva, minimi quanto alla fase di trattazione (in assenza di istruttoria) e decisionale (in assenza del deposito degli scritti difensivi finali)3 e, quanto ad tenuto conto della nota spese depositata in atti. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro Parte_1 Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 5524/2023 pubblicata in data 3.7.2023,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in CP_1 complessivi € 29.726,00, di cui € 9.643,00 per la fase di studio della controversia, € 5.607,00 per la fase introduttiva, € 6.459,00 per la fase di trattazione ed € 8.017,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] elle spese del grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi CP_2
€ 38.500,00 di cui € 12.000,00 per la fase di studio della controversia, € 6.500,00 per la fase introduttiva, € 20.000,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3 Cass. n. 5289/2023. pagina 11 di 12 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in NO il 2.12.2024.
Il Presidente estensore dott. Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Banca d'Italia, con Circolare 229 del 21 aprile 1999, 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 (pubblicata sulla
G.U. Serie Generale n. 191 del 19.08.2003, con data di entrata in vigore fissata per il 1° ottobre 2003), con specifico riferimento ai contratti di leasing, ha precisato, alla nota 2 di pag. 8, che : “Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi”. La normativa di settore prevede quindi che i contratti di leasing stipulati successivamente al 1° ottobre 2003 debbano recare, esclusivamente, l'indicazione del c.d. “tasso leasing”.