Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03713/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3713 del 2025, proposto da
C.L.P. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fedele Ranieri, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'accertamento
dell’illegittimità del diniego di accesso formatosi a seguito del silenzio serbato in relazione all’istanza di ostensione degli atti delle seguenti pratiche relative ai flussi di ingresso per lavoro subordinato:
P-MI/L/Q/2025/109575 - MI5610323931;
P-MI/L/Q/2025/109591 - MI5610324054;
P-MI/L/Q/2025/109765 - MI5610325372;
P-MI/L/Q/2025/109747 - MI5610325218;
P-MI/L/Q/2025/109741 - MI5610325167;
P-MI/L/Q/2025/109717 - MI5610324965;
P-MI/L/Q/2025/109724 - MI5610325015;
P-MI/L/Q/2025/109356 - MI5610321589;
P-MI/L/Q/2025/109530 - MI5610323517;
P-MI/L/Q/2025/109729 - MI5610325061;
P-MI/L/Q/2025/109369 - MI5610321685;
nonche' di qualunque atto precedente, successivo e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa NA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, per mezzo del legale rappresentante, presentava in data 5 febbraio 2025, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano, cinquantasei istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, nell’ambito delle quote previste per i flussi d’ingresso 2025 ai sensi del DPCM 27 settembre 2023.
In data 26 febbraio 2025, entravano in graduatoria undici istanze, rientranti nella quota prevista per il rilascio del predetto nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998.
In riferimento a tali istanze, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvedeva all’avvio della fase istruttoria, finalizzata al rilascio del nulla osta, riscontrando la mancata presentazione della documentazione necessaria ai sensi degli artt. 22 e 24-bis, d.lgs. n. 286/1998.
In data 31 marzo 2025 l’ufficio notificava i preavvisi di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990, a mezzo p.e.c. presso gli indirizzi indicati in fase di compilazione delle domande.
In data 30 luglio 2025 la società diffidava l’Amministrazione a definire i procedimenti e chiedeva “ accesso agli atti dei procedimenti al fine di valutare i motivi del ritardo, le integrazioni richieste e ogni ulteriore atto rilevante e ancora mancante ”.
Con ricorso notificato il 24 settembre 2025 e depositato il successivo 6 ottobre la ricorrente ha impugnato il silenzio – a valere quale diniego – formatosi sull’istanza di accesso presentata.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso, di cui hanno contestato la fondatezza con separata memoria.
Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 l’avvocato di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione.
In vista della successiva camera di consiglio nessuna delle parti ha depositato memorie o documenti ulteriori.
Indi alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che l’istanza di accesso presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano risulta sottoscritta soltanto dal legale della ricorrente, senza alcuna procura speciale allegata.
A margine dell’inammissibilità della domanda così come presentata, ad avviso del Collegio il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento.
Precisato che trattasi di istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, la stessa è volta ad ottenere “ l’accesso agli atti dei procedimenti ” ed è dichiaratamente motivata dall’esigenza “ di valutare i motivi del ritardo, le integrazioni richieste e ogni ulteriore atto rilevante e ancora mancante ” in relazione alle pratiche di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentate dalla ricorrente.
Va rilevato che in tali tipi di procedimenti la documentazione in possesso della Prefettura è quella prodotta dal datore di lavoro richiedente, ovvero dalla medesima società ricorrente.
Sotto altro e concorrente profilo l’istanza presentata è generica ed indeterminata, non identificando a quali (eventuali) ulteriori atti, oltre quelli prodotti dalla stessa ricorrente, si volesse accedere.
Dal tenore complessivo dell’istanza si ricava che piuttosto che l’ostensione di atti (come detto, neppure precisamente individuati), la ricorrente abbia voluto sollecitare l’Amministrazione alla conclusione dei procedimenti, utilizzando impropriamente l’istituto dell’accesso.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NA TI EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TI EL | HA GO |
IL SEGRETARIO