Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 2068 / 2014 (cui è riunito il proc. n. 2069/2014 R. G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 2068/2014 R. G. cui è riunito il proc. n. 2069/2014 R. G. Promossa da
, (C.F.: , nato l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...].
- opponente nel giudizio al n. 2068/2014 R.G.-
, (C.F.: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10.09.1964 e residente in [...],
- opponente nel giudizio al n. 2069/2014 R.G.- entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Gitto ed elettivamente domiciliati come da mandato in atti.
[...]
(P.I.: ), in persona dei legali Parte_3 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore e , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Milazzo (ME), Via F. Crispi n. 24, elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Chinigò n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Coppolino che la rappresenta e difende per procura in atti. -opposta- E
, (C.F.: nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_3
24/04/1959 ed ivi residente in [...]01/1963 ed Parte_4 C.F._4
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ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Milazzo, Via Chinigò n. 2, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coppolino, che li rappresenta e difende giusto mandato in atti. -Chiamati in causa-
Oggetto: Opposizione a decreti ingiuntivi nn. 432/2014 e 433/2014 del 24.07.2014, emessi da questo Tribunale.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con decreto ingiuntivo n. 432/2014 del 24.07.2014, emesso da questo Tribunale, ad istanza della era ingiunto al Parte_3 [...]
il pagamento della somma di €. 42.772,16, per saldo lavori di Parte_1 demolizione e ricostruzione di un edificio a due elevazioni f.t. da adibire a civile abitazione in via Bevaceto, Milazzo, a titolo di pagamento delle fatture insolute n. 4 del 29/03/2013 dell'importo di €. 8.831,90; fattura n. 14 del 23/07/2013 dell'importo di €. 9.947,30; fattura n. 17 del 08/11/2013 dell'importo di €. 23.992,96, nonché €. 1.486,00, a titolo di spese e competenze del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA. Con decreto ingiuntivo n. 433/2014 del 24.07.2014, emesso da questo Tribunale, ad istanza della era ingiunto alla Parte_3
il pagamento della complessiva somma di €. 41.747,84, Parte_2 per saldo lavori di demolizione e ricostruzione del sopra menzionato edificio, a titolo di pagamento delle fatture insolute n. 05 del 29/03/2013 dell'importo di €. 8.350,16; n. 15 del 23/07/2013 dell'importo di €. 9.404,72 e n. 18 del 08/11/2013 dell'importo di €. 23.992,96, nonché €. 1.486,00, a titolo di spese e competenze del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA. Con atto di citazione del 24.10.2014 il proponeva Parte_1 opposizione a D.I. 432/2014 del 24.07.2014 chiedendo: “- in via preliminare,
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rigettare eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 432/2014 del Tribunale di Barcellona P.G. opposto;
- annullare e/o revocare il D.I. n. 432/2014 opposto reso dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio annotato al n. R.G. 1567/2014 per difetto dei presupposti richiesti ex lege sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum debeatur;
autorizzare la chiamata in causa con specifica fissazione di nuova udienza di comparizione per la citazione in giudizio dell'Ing. , dell'arch. e Controparte_3 Parte_4 per l'effetto integrare il contraddittorio nei loro confronti;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità per ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte della per effetto condannare la Pt_3 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_3 Parte_3 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in € 60.000,00 o nella diversa misura da determinarsi a mezzo di espletanda CTU;
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_3 somma di € 21.969,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, salvo diversa quantificazione da operarsi a mezzo di espletanda CTU a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite;
- piaccia altresì accertare e dichiarare la responsabilità solidale della e dei Direttori Parte_3 del Lavori, ing. e l'arch. , per difetto di Controparte_3 Parte_4 costruzione dell'opera realizzata;
- conseguentemente Voglia condannare, in solido tra loro, la in persona del legale rappresentante Parte_3 pro tempore e i professionisti terzi chiamati in causa, e Controparte_3
, della somma di euro 60.000,00 oltre accessori di legge, salva Parte_4 diversa quantificazione da operarsi a mezzo di espletanda CTU a titolo di risarcimento per i danni cagionati in esecuzione del contratto di appalto;
- con consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio”. Nel giudizio iscritto al n. 2068/2014 R.G., con comparsa del 16.01.2015 si costituiva la chiedendo: “1) In via preliminare, concedere Parte_3 la provvisoria esecuzione del decreto opposto – atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto inammissibile, improponibile, tardiva e, comunque, infondata e meramente pretestuosa. 2) Nel rito, dichiarare improcedibile la proposta
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opposizione, per tardività della costituzione di parte opponente. 3) In via gradata, l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile ed improcedibile, oltre che nulla, perché è stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. 4) L'opposizione al decreto ingiuntivo è improcedibile e inammissibile, poiché non è stata esperita la mediazione obbligatoria o/e negoziazione assistita. Invero, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale che ha introdotto il giudizio di opposizione. La legge stessa stabilisce come sanzione l'improcedibilità dell'azione civile e fa discendere da tale omissione la definitività del decreto ingiuntivo. 5) Anche le domande riconvenzionali sono inammissibili e improponibili poiché non è stata esperita la mediazione obbligatoria, per le medesime ragioni esposte nel presente atto. 6) Decadenza e prescrizione della domanda di risarcimento dei danni da infiltrazione e da ritardo della consegna. Invero, parte opponente non ha mai denunciato alla vizi, difetti o difformità delle opere eseguite, piuttosto che la Parte_5 ritardata consegna. Solo con l'atto di opposizione al D.I. per la prima volta, in modo generico riferisce di difetti di costruzioni consistenti in copiose macchie di umidità e il ritardo della consegna dei lavori. 7) Nel merito, respingere l'opposizione proposta dalla parte opponente quale titolare dell'omonima ditta individuale avverso il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in legge. 8) Tuttavia, senza recesso dalle superiori eccezioni e deduzioni, in subordine, ove si ritenesse e dichiarasse la fondatezza delle lagnanze, se i committenti avessero prontamente denunziato i difetti, nel termine di un anno dalla scoperta, la arebbe intervenuta per la loro eliminazione, evitando l'aggravamento Parte_3 dei danni, che quindi non possono addebitarsi a fatto e colpa della odierna convenuta. In definitiva, nel caso di specie va applicato il disposto di cui all'art.1227 cod. civ. 9) Con vittoria di spese, diritti e onorari e con condanna dei debitori opposti al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.” Con atto di citazione del 24.10.2014 anche la proponeva Parte_2 opposizione a D.I. 433/2014 del 24.07.2014 avanzando le stesse domande formulate dal . Parte_1
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Nel giudizio iscritto al n. 2069/2014 si costituiva la con Parte_3 comparsa del 16.01.2015, ribadendo le difese già svolte nei confronti del
. Parte_1
Con ordinanze del 29.09.2015, rese in entrambi i giudizi, il Giudice rilevato: “che l'opposizione è stata proposta nei termini in quanto, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso, ha la legale conoscenza dell'atto. Di conseguenza il procedimento di notificazione si è perfezionato per l'attore in opposizione in data 24.10.14 e quindi nel pieno rispetto dei termini di legge. Rilevato altresì che stata tempestivamente proposta la chiamata di terzo” autorizzava la chiamata in causa dei terzi. Con comparsa dell'1.02.2016 si costituivano i terzi chiamati in causa CP_3
e chiedendo: “ 1) Nel rito, dichiarare improcedibile la
[...] Parte_4 proposta opposizione, per tardività della costituzione di parte opponente;
2) In via gradata, l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile ed improcedibile, oltre che nulla, perché è stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
3) L'opposizione al decreto ingiuntivo è improcedibile e inammissibile, poiché non è stata esperita la mediazione obbligatoria o/e negoziazione assistita. Invero, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale che ha introdotto il giudizio di opposizione. La legge stessa stabilisce come sanzione l'improcedibilità dell'azione civile e fa discendere da tale omissione la definitività del decreto ingiuntivo. 4) Anche le domande riconvenzionali, formulate nei confronti dell'ing. e l'arch. , sono Controparte_3 Parte_4 inammissibili e improponibili, poiché non è stata esperita la mediazione obbligatoria, per le medesime ragioni esposte nel presente atto. In ogni caso, il richiamo alla disciplina sul contratto d'appalto, secondo il Capitolato Generale per i LL.PP, non è opponibile ai deducenti Direttori dei Lavori. 5) Decadenza e prescrizione della domanda di risarcimento dei danni da infiltrazione e da ritardo della consegna. Invero, parte opponente non ha mai denunciato alla vizi, difetti o difformità delle opere eseguite, piuttosto che la Parte_5 ritardata consegna. Solo con l'atto di citazione in opposizione al D.I. n.
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432/2014, notificato in data 28/10/2014, per la prima volta, in modo generico riferisce di difetti di costruzioni consistenti in copiose macchie di umidità e il ritardo della consegna dei lavori. 6) Nel merito, respingere e rigettare tutte le domande, così come formulate nei confronti dell'ing. e Controparte_3
l'arch. , nell'opposizione al D.I. e nella successiva chiamata di Parte_4 terzo, dal titolare dell'omonima ditta individuale, per carenza di legittimazione passiva dei deducenti, oltre che perché inammissibili, improponibili, decadute, prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in legge. 7) Tuttavia, senza recesso dalle superiori eccezioni e deduzioni, in subordine, ove si ritenesse e dichiarasse la fondatezza, anche parziale, delle lagnanze, se i committenti avessero prontamente denunziato i difetti, nel termine di un anno dalla scoperta, la sarebbe intervenuta per la loro eliminazione, evitando Parte_3
l'aggravamento dei danni, che quindi non possono addebitarsi a fatto e colpa della odierna convenuta. In definitiva, nel caso di specie và applicato il disposto di cui all'art.1227 cod.civ. 8) Con vittoria di spese, diritti e onorari e con condanna dei debitori opposti al risarcimento dei danni, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”. Con provvedimenti del 24.2.2016, rese in entrambi i giudizi, era rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dei decreti opposti ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. Con memorie 183, sesto comma, n. 1 cpc l'opposta Parte_3 insisteva sui rilievi ed eccezioni preliminari formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva preliminarmente: “è opportuno disporre la riunione del procedimento R.G. 2069/2014 a quello R.G. 2068/2014 per connessione. I suddetti due procedimenti riguardano i lavori eseguiti dagli odierni resistenti in un fabbricato in comproprietà dei coniugi
[...]
Consegue l'opportunità processuale di trattare in unico giudizio le Parte_6 questioni rispettivamente sollevate da tutte le parti. 1.- Il Tribunale di Barcellona P.G. ha emesso D.I. n.432 del 24/07/2014, notificato al debitore
[...]
in data 29/08/2014. Il Tribunale di Barcellona P.G. ha emesso D.I. Parte_1
n.433 del 24/07/2014, notificato al debitore in data Parte_2
29/08/2014” Con memorie 183 sesto comma, n. 1 cpc, del 29.03.2016, anche i chiamati in
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causa e insistevano sui rilievi ed eccezioni Controparte_3 Parte_4 preliminari formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta e chiedevano preliminarmente la riunione del procedimento iscritto al n. di R.G. 2069/2014 a quello portante il n. di R.G. 2068/2014 per connessione. Con le memorie 183, comma 6, n.1, cpc il insisteva nelle Parte_1 proprie domande e chiedeva altresì: “- Voglia Codesto Giudice valutare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la condotta della in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, e dei terzi chiamati in causa, ing. e arch. CP_3
, con consequenziale condanna al risarcimento dei danni in favore di parte Pt_4 opponente”. All'udienza del 28.06.2016 l'avv. Salvatore Coppolino, nell'interesse di tutte le parti resistenti, chiedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, oltre che per economia processuale. Il G.I. disponeva la riunione al procedimento n. 2068/2014 di quello n. 2069/2014 R.G.. Riuniti i procedimenti, con ordinanza del 29.05.2017 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà dei decreti opposti e ammesso l'interrogatorio formale dei sig.ri e , che venivano Parte_1 Parte_2 escussi all'udienza del 06/11/2017. All'udienza del 2 luglio 2018 il G.I. disponeva CTU nominando all'uopo l'ing.
che, all'udienza del 05.11.2018, accettava l'incarico Persona_1 prestando giuramento di rito e in data 25.02.2019 depositava relazione finale. Con provvedimento del 22.08.2019 il Giudice rilevato che: “le critiche alla relazione di CTU, non appaiono allo stato fondate posto che il tecnico incaricato ha ampiamente risposto ai rilievi mossi dalle parti alla bozza loro inviata, con convincenti argomentazioni;
- Che la richiesta –peraltro genericamente formulata dalla parte opposta- di emissione dell'ordinanza di pagamento delle somme ritenute dovute dai debitori “… ai sensi dell'art. 186 bis e seg. ti … e meglio specificate dal CTU nella sua relazione …” non può essere accolta perché: sussistono le contestazioni sulle somme anche quelle indicate dal CTU, viste le deduzioni di parte opponente nel corso della ultima udienza;
non sussistono i requisiti di cui all'art. 186 ter poiché la stessa parte opposta fa riferimento agli importi “… meglio specificati dal CTU …” che come detto, sono
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contestati; né si può ritenere che sussistano i presupposti di cui all'art. 186 quater cpc, non essendo conclusa la fase istruttoria” rigettava la richiesta di rinnovo CTU e la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis cpc e seguenti. All'udienza del 27.01.2020 il Giudice: “rilevato che allo stato le richieste istruttorie oggi svolte dalla parte opponente, non appaiono pertinenti e conducenti al fine, posto che la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale riguarda i pretesi danni derivanti da “… responsabilità per ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte della Parte_3
e non da “deprezzamento per la mancata commercializzazione
[...] dell'immobile”, come indicato nel corso della odierna udienza;
che, allo stato non appare necessario ulteriore istruttoria, fatta salva però ogni ulteriore ed eventuale decisione che potrebbe essere determinata, come utile e necessaria, a seguito del successivo esame del fascicolo in sede di decisione” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2020 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 05.07.2021. Seguivano una serie di rinvii per il carico di ruolo. Accadeva poi che all'udienza del 13.03.2023 il G.I. “Rilevato che le richieste di parte opponente appaiono inammissibili se riferite alla prova per testi ex art. 281 ter cpc mentre appare necessario avere chiarimenti dal CTU in merito a quanto da lui riferito nella relazione del 21.2.2019, avuto riguardo, in particolare al punto 1.4 delle conclusioni ove si riferisce sulle competenze professionali del progettista e del d. l. ma non si spiega se le somme tengono conto degli errori progettuali e dei vizi elencati nel successivo punto 1.5 su cui il ctu deve riferire spiegando alcune affermazioni, fra cui “… ciò nonostante la casa è abitata e quindi abitabile per il proprietario che in mancanza di una normativa in merito lontanamente si sogna di fare presente tale piccolo inconveniente non tale da inficiare una futura abitabilità dell'immobile”; o quella riferita alla variazione del portico e a quanto indicato (pag. 4 e inizio pagina 5), indicata come una situazione “… che nasce da un errore progettuale che non considerava il dislivello tra il portico e il resto della casa …”, disponeva la comparizione delle parti e del CTU per la udienza del 2.05.2023 affinché quest'ultimo fornisse i chiarimenti richiesti.
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In data 07.11.2023 era depositata integrazione di CTU e alla successiva udienza del 22.11.2023 la causa era posta in decisione con termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc per depositare memorie conclusionali ed eventuali memorie di replica. Con ordinanza del 21.02.2024 la causa era rimessa sul ruolo con richiamo del nominato CTU Ing. che, in data 19.03.2024, depositava Persona_1 relazione per i chiarimenti richiesti. Successivamente, con provvedimento del 23.12.2024 il Giudice, visto l'art. 185 bis c.p.c., invitava le parti a raggiungere un accordo conciliativo e proponeva la definizione della controversia mercé: “1) la corresponsione, dilazionata al massimo in tre quote, in favore della dell'importo di Parte_3
€ 50.000,00 (cinquantamila//00) oltre oneri fiscali per la emittenda fattura, da parte degli opponenti, coobbligati in solido e fra essi in parti uguali, a titolo di saldo per le opere realizzate di cui alle fatture poste a supporto dei decreti ingiuntivi opposti;
2) Null'altro a pretendere fra tutte le parti in causa;
3) la corresponsione, alla della somma di € 3.000,00, Parte_3 oltre iva cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% sulle voci come per legge, a titolo di spese di giudizio, in solido, ad opera delle medesime parti opponenti;
4) Spese legali compensate tra le parti restanti;
5) Spese di CTU a carico di parte opposta nella misura del 50% ed il restante 50% a carico degli opponenti, con onere di rimborso, in tal misura, alla parte anticipataria per l'intero” e, preso atto del mancato deposito di note ad opera degli opponenti, da intendersi come non accettazione della proposta, rinviava la causa alla udienza del 24.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. Alla udienza del 24.02.2025 - svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) la causa era posta in decisione con termini abbreviati ex art. 190 cpc comma 2 per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali, adempimenti svolte dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
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logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata
– senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Passando all'esame delle eccezioni preliminari si osserva. Le eccezioni preliminari proposte da parte opposta e ribadite dai terzi chiamati in causa volte a: “dichiarare improcedibile la proposta opposizione, per tardività della costituzione di parte opponente. In via gradata, l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile ed improcedibile, oltre che nulla, perché è stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo…”, sono infondate e vanno rigettate. Come già rilevato con l'ordinanza del 29.09.2015, che va confermata,
“l'opposizione è stata proposta nei termini in quanto, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso, ha la legale conoscenza dell'atto. Di conseguenza il procedimento di notificazione si è perfezionato per l'attore in opposizione in data 24.10.14 e quindi nel pieno rispetto dei termini di legge. Rilevato altresì che stata tempestivamente proposta la chiamata di terzo.”. Sul punto, si ribadisce il
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principio consolidato in forza del quale: “la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante” (Cass. civ. sentenza 7826/2016). Anche l'eccezione preliminare relativa all'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria è infondata e va rigettata. Nella normativa vigente, ratione temporis, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo". Il comma 6 del già menzionato art. 5 stabiliva che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…". L'esclusione del procedimento monitorio dall'obbligo della mediazione preventiva era giustificata dal fatto che trattasi di "accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva", un procedimento, cioè, caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, nessuna disposizione individuava chiaramente chi, tra debitore opponente o creditore opposto, fosse la parte gravata di promuovere la mediazione. Nella giurisprudenza di legittimità si sono registrate numerose pronunce in aperto contrasto, superate con la sentenza n. 19596/2020 delle Sezioni Unite, che ha affermato: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a
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controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Nel caso di specie, non rientrando l'appalto tra le materie per le quali era prevista la mediazione obbligatoria, l'eccezione sollevata dalla opposta
[...]
nel periodo, peraltro, in cui era dibattuto chi fosse legittimato Parte_3
a proporre l'istanza di mediazione, è infondata e, non essendo stata coltivata in corso di causa, di fatto deve ritenersi abbandonata. Per quanto concerne la medesima eccezione proposta dai terzi chiamati in causa si rileva che gli stessi non erano legittimati a proporla. Ciò detto. Con ordinanza del 28.06.2016, il giudizio iscritto al n. 2068/2014 R.G. e quello iscritto al n. 2069/2014 R.G. sono stati riuniti. Le domande formulate dalle parti nei singoli procedimenti possono essere trattate congiuntamente essendo unico il contratto di appalto stipulato dalle parti e quindi unica la fonte da cui scaturiscono le obbligazioni di cui qui si discute. In particolare, si evidenzia che all'art. 17 del citato contratto è detto che “…i pagamenti verranno effettuati a stati di avanzamento …” secondo le modalità ivi indicate e determinando così una solidarietà dei committenti che non viene meno dalla circostanza che la ditta appaltatrice abbia poi fatturato distinte opere singolarmente ai committenti azionando separatamente le fatture medesime. Tale principio, di per sé apparentemente irrilevante, assume invece rilievo avuto riguardo alle decisioni di seguito adottate relativamente al merito delle questioni poste. Ed infatti. Con il contratto di appalto del 24.01.2011 sottoscritto -come detto- tra i coniugi e la gli opponenti hanno Parte_7 Parte_3 commissionato alla ditta i lavori per “la demolizione e Parte_3 fedele ricostruzione di un edificio a due elevazioni f.t. da adibire a civile
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abitazione e per la sistemazione del terreno annesso in via Bevaceto del comune di Milazzo”. Nel caso de quo, gli opponenti contestano i D.I. opposti asserendo che “… a supporto dell'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'impresa appaltatrice deve ulteriormente evidenziarsi che i signori Pt_1 hanno versato alla ditta un totale di € 319.297,00 oltre IVA. Parte_3
Quindi è evidente che la ditta di costruzioni non può vantare alcuna pretesa nei confronti dei signori e . Pt_1 Parte_2
Dal canto sua parte opposta ritiene che “la prestazione di parte opposta è stata eseguita esattamente, per come previsto dal contratto stipulato fra le parti, mentre non altrettanto esattamente controparte ha provveduto al saldo dei lavori consegnatale”. Va premesso che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240). Quindi, il giudice dell'opposizione non esamina se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase
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monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. Ciò rilevato, le opposizioni proposte dagli attori opponenti risultano in parte fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti di cui si dirà. Il nominato CTU dopo aver descritto lo stato dei luoghi: “Trattasi di una villa sita in via Bevaceto in località Capo Milazzo situata a confine con la strada pubblica con annesso terreno retrostante e laterale sulla parte sinistra. Nel terreno retrostante è esistente una piscina di notevoli dimensioni. La struttura della casa è in c.a. con muri di tompagnamento in mattoni forati da cm.30 e tramezzature interne da cm.
8. Il tutto è intonacato e pitturato sia all'interno che all'esterno; gli infissi sono in legno e le rifiniture interne sono di buona qualità. Per tale fabbricato sono state rilasciate le concessioni anche in variante di cui al fascicolo di parte che riguardavano la ristrutturazione Parte_3 mediante demolizione e fedele ricostruzione di un edificio a due elevazioni fuori terra da adibire a civile abitazione” (cfr relazione pag. 3), ha accertato che “Per quanto riguarda le fatture nn° 4 ,5, 14, 15, 17e 18 si può affermare con certezza che esse riguardano i lavori previsti nel contratto di appalto e quelli commissionati successivamente con la realizzazione della piscina nonché quelli necessari per la sistemazione dell'area esterna, che non era stata prevista nel contratto. Tale certezza scaturisce dall'esame dei SAL e dall'accertamento attraverso la visione nei luoghi delle opere eseguite” (cfr. relazione pag. 3).
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La prova dei lavori eseguiti da parte della società opposta è rinvenibile, come accertato dal CTU, nei SAL che non sono stati contestati dagli opponenti e la cui consegna risponde all'esigenza di certezza dell'entità dei lavori eseguiti. In tema di appalto lo stato di avanzamento dei lavori fa piena prova se non è contestato il contenuto. Invero: “In tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto” (Cass. Civ. Ordinanza 6.06.2023 n. 15925). Accertati i lavori eseguiti dalla in relazione ai prezzi applicati Parte_3 dall'opposta, in risposta al mandato conferito rivolto ad “Accertare la congruità dei prezzi applicati dalla relativamente alle opere che Parte_3 risulteranno rientrare nell'oggetto del contratto o essere state commissionate dagli opponenti” il nominato CTU ha accertato che “Relativamente ai prezzi applicati dalla i fa presente che nel fascicolo di controparte Parte_3 vengono contestati dall'ing. , per conto dei coniugi – CP_4 Parte_2
, alcuni prezzi che vengono dallo stesso revisionati;
tali prezzi Pt_1 revisionati danno una differenza di Euro 16.263,40; secondo la mia revisione invece, esaminando le lavorazioni eseguite e facendo una attenta analisi dei prezzi la differenza da decurtare all'importo dei lavori è di euro 7.769,10. Altri prezzi non sono stati completamente accettati dall' Ing. ed essi CP_4 hanno un importo totale di euro 9.420,00; di essi il sottoscritto ritiene che 6.452,00 euro debbano essere pagati alla Quindi la Parte_3 contabilità conterebbe 2.968,00 euro in più. Riassumendo la contabilità fatta dalla sarebbe di euro 10.737,10 in più” (cfr. relazione Parte_3 pag. 3 - 4). In risposta alle note di parte opponente, il CTU ha poi chiarito: “Per quanto riguarda il punto 1.3 l'ing. sostiene che il sottoscritto non ha presentato Tes_1 nessuna calcolazione di quanto asserito;
ciò è vero perché è parso ininfluente una elencazione di prezzi accettati e revisionati o non accettati in quanto prolisso ai fini degli obbiettivi da raggiungere di rendere il Giudice edotto sulla differenza esistente. Visto però che tale modo di procedere è stato contestato si
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procede all'elencazione di alcuni prezzi a campione revisionati dall'ing.
per far vedere il procedimento applicato: 21.2.1(VI sal) prezzo € CP_4
290,20 al mc. invece dei € 300,00 del SAL per cui ml.12 ,00 x 300,00 =€ 3.600,00 invece dei € 3.482,40 con una differenza quindi di € 117,60 in più; NV 31(V sal) prezzo € 2.380,00; tale prezzo dall'ing. è stato completamente CP_4 decurtato mentre a parere del sottoscritto erano opere eseguite e quindi da pagare;
NV 48(VII sal) prezzo € 2.260,00; tale prezzo dall'ing. è CP_4 stato completamente decurtato mentre anche questo a parere del sottoscritto erano opere eseguite e quindi da pagare. Pertanto, si ribadisce e conferma quanto esposto nella consulenza” (cfr. relazione pag. 6 e 7). Alla luce delle pregresse argomentazioni è stato accertato che la contabilità fatta dalla è di € 10.737,10 in più e, pertanto, tale Parte_3 somma (€ 10.737,10), in mancanza di specifica individuazione delle fatture a cui le maggiori somme si riferiscono, va detratta per metà, per un importo pari ad € 5.368,55, dalla somma richiesta da ciascun decreto ingiuntivo. Inoltre, occorre evidenziare che in calce alla notifica del decreto ingiuntivo n. 432/2014 notificato a si legge: “alla somma ingiunta va Parte_1 detratto l'importo di euro 8.831,90 pagato in data successiva al deposito del presente atto”. A questo punto si deve rilevare che parte opposta ha chiesto solo che fosse dichiarata del tutto infondata la opposizione con il rigetto di tutte le domande avanzate dalla opponente “…concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto – atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto inammissibile, improponibile, tardiva e, comunque, infondata e meramente pretestuosa”. Deve pertanto richiamarsi quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17272/2013, ha affermato: "non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché
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mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell'opposizione, esercita invece un'azione di condanna” (Cass. 27 dicembre 2004 n. 24021).” Inoltre "La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sè in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di ultrapetizione" (Cass. 30 aprile 2005 n. 9021; Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954; Cass. 7 ottobre 2011 n. 20613). Tali principi vanno affermati anche nella fattispecie in esame, atteso che il credito accertato è inferiore a quello originariamente preteso dalla opposta. Gli esiti della CTU hanno definito che la prestazione è stata eseguita così come è stato accertato la contabilità fatta in più dalla per € 10.737,10 e il Pt_3 pagamento effettuato da , dopo la notifica del D.I., per Parte_1
l'importo di € 8.831,90. Consegue che, alla luce delle superiori considerazioni, alla va Pt_3 riconosciuto un credito nei confronti di di € 28.571,71 Parte_1
(dall'importo ingiunto € 42.772,16 va detratta la somma di € 8.831,90 e € 5.368,55) e un credito nei confronti di di € 36.379,28 Parte_2
(dall'importo ingiunto € 41.747,84 va detratta la somma di € 5.368,55). Passando all'esame delle domande riconvenzionali formulate da parte opponente, si osserva. La domanda volta ad “accertare e dichiarare la responsabilità per ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte della per Parte_3 effetto condannare la in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in € 60.000,00 o nella diversa misura da determinarsi a mezzo di espletanda CTU” è infondata e va rigettata. Parte opponente non ha adempiuto all'onere della prova gravante sulla stessa.
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È pacifico che, se l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 19.7.2013). In tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso (Cass. civ. Sez. VI, sentenza n. 16917 del 04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del 18.05.2010). La domanda è genericamente proposta e non indica elementi certi da cui desumere le doglianze di parte opponente. Il nominato CTU ha ricostruito l'iter amministrativo relativo all'appalto intercorso tra le parti. Nella relazione integrativa di CTU del 19.03.2024 testualmente si legge: “… I lavori eseguiti dalla opposta che rientrano nella variante sono: la realizzazione di un unico ambiente con la eliminazione della rampa che portava dalla strada al giardino interno;
il restringimento dell'edificio perché il vecchio edificio si trovava a meno di 5 metri dal muro di confine. 4) L'opera intera è regolare sotto l'aspetto urbanistico;
l'unica difformità è la mancanza del gradino ad angolo e l'aggiunta di un gradino nella prima rampa che è superabile con l'applicazione dell'art 36 dpr 380/01 con cui si può ottenere il permesso in sanatoria. 5) Il progetto iniziale prevedeva la demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con l'inserimento del piano cantinato (Conc. Edilizia n° 94/2010). A tale progetto è succeduta una variante per l'eliminazione del cantinato (Conc. Edilizia in variante n°80/2011); una volta approvata tale variante si è proceduto ai lavori e tutte le modifiche effettuate( eliminazione della rampa che portava dalla strada al giardino interno e restringimento dell'edificio) si sono riportate nell'ultima Conc.Edilizia in Variante N°44/2014;tale modo di operare è consuetudine in quanto in corso d'opera è probabile che si effettuano delle modifiche e quindi non si tratta di un errore progettuale come da me asserito nella prima relazione poiché non avevo visto la variante N° 44/2014 perché non allegata agli atti;
una volta avuta tutta la documentazione ho potuto avere il quadro completo della situazione che mi permette di dire che non ci sono stati errori progettuali e che la casa ha le potenzialità per essere dichiarata abitabile”. Le varianti intervenute giustificano una consegna dei lavori successiva al
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termine previsto in contratto. È lo stesso , sottoposto ad Parte_1 interrogatorio formale all'udienza del 06.11.2017, a confermare i ritardi nei lavori a causa delle varianti, avendo così dichiarato: “confermo la circostanza di cui alla lettera g) del capitolato ammesso (Vero o no che tale concessione veniva approvata anche con la realizzazione di un piano cantinato esteso a tutta la sagoma del fabbricato e successivamente, su richiesta espressa della parte committente, veniva presentata variante per l'eliminazione del cantinato, per cui si procedeva alla redazione dei nuovi grafici e del nuovo calcolo strutturale;
motivo per il quale si sono dovuti rallentare i lavori fino alla data del rilascio della nuova concessione edilizia in variante N°80/2011 del 12.10.2011). Si confermo che inizialmente il progetto prevedesse la realizzazione di un piano cantinato per tutto il perimetro dell'edificio; cantinato che poi non è stato realizzato così come comunicato sin dall'inizio dei lavori stessi, per cui non ritengo che ciò possa aver rallentato i lavori di realizzazione della . Pt_8
Confermo la circostanza lettera h del capitolato (Vero o no che di fatto, durante il corso dei lavori sono state apportate, così come predetto, modifiche e varianti, richieste dai committenti e comprovate anche dall'ultima autorizzazione edilizia in variante N°44/2014 rilasciata dal comune di Milazzo in data 09.04.2014). Preciso che dette varianti sono state rese necessarie per sanare alcuni errori progettuali”. La circostanza di cui al capitolato g) è stata confermata anche dalla sottoposta ad interrogatorio formale nella medesima Parte_2 udienza del 06.11.2017. La domanda riconvenzionale va, pertanto, rigettata. Lo stesso dicasi per la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della “ in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 della somma di € 21.969,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, salvo diversa quantificazione da operarsi a mezzo di espletanda CTU a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite” per non aver i coniugi Pt_1
– ornito prova sul punto. Parte_2
Gli opponenti chiedono la ripetizione di somme, a loro dire, versate in eccedenza in favore della opposta. Orbene, con le memorie 183 comma 6 n. 2 del 2.05.2016 depositate
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nell'interesse dell'opponente , è stato prodotto un riepilogo dei Pt_1 pagamenti effettuati -a dire degli opponenti- (cfr. allegato 5) per un importo complessivo di € 319.297,00 iva esclusa;
detto documento però oltre che di formazione unilaterale non prova alcunché anche in quanto del tutto “anonimo” essendo privo di sottoscrizione ed assolutamente generico sia nelle causali dei pagamenti sia nelle modalità dei pagamenti stessi;
peraltro si contrappone in modo stridente con le ricevute degli 8 versamenti eseguiti in favore della
[...]
(per il : € 26.953,87; € 15.603,50; Parte_3 Parte_1
€16.503,50 ed € 8.836,90; per : € 25.484,50; € 8.354,66 € Parte_2
15.756,00; € 21.808,28) prodotte da entrambi gli opponenti, con i rispettivi atti introduttivi del giudizio. Appare di matematica certezza, quindi, che la somma dei versamenti effettuati e documentati non ammonta al totale del riepilogo versato in atti determinando così il mancato assolvimento dell'onere probatorio rivolto a dimostrare la estinzione totale del debito, prova che, come detto, è limitata ad una estinzione parziale. Pertanto, non avendo parte opponente dato prova secondo un giudizio di verosimiglianza probabilistica (id quod plerumque accidit) del fondamento delle proprie pretese, la domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata. La domanda riconvenzionale tendente ad ottenere l'accertamento della responsabilità solidale della e dei Direttori del Lavori, Parte_3 ing. e l'arch. , per difetto di costruzione Controparte_3 Parte_4 dell'opera realizzata, è solo in parte fondata e va accolta nei limiti che si dirà. I coniugi hiedono che i vizi riscontrati siano addebitabili Parte_6 all'appaltatore ed ai professionisti incaricati, ing. ed arch. , per CP_3 Pt_4 imperizia nella tecnica adoperata e nei metodi di lavorazione. Sulla legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa si rileva. In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di
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responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650 del 2012). Sul punto: “ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente a prescindere dal titolo di responsabilità, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (Cass. ordinanza del 20 luglio 2021). Ai sensi dell'art. 1667 cc il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto la difformità o i vizi o se li ha occultati. Sull'onere della prova, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19146/2013 ha statuito che: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Consegue che nel caso di specie, in nessuna decadenza è incorsa parte opponente non avendo accettato i lavori ed essendo stato il collaudo posto in essere in corso di causa. Il CTU in risposta al mandato: “Accertare eventuali vizi e difformità delle opere realizzate e, se rilevati, precisare se gli stessi siano dovuti a cattiva attività di progettazione, per eventuali colpe della direzione lavori o per difetti dovuti alla esecuzione dei lavori;
Nel caso di esito positivo dei suddetti accertamenti quantificare specificatamente i danni conseguenti”, ha accertato la mancanza
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di vizi e difformità, fatta eccezione per i danni al portico. Nella relazione si legge testualmente: “I vizzi e difformità lamentati dalla ditta Controparte_5 sono: la scala che potrebbe dare problemi di abitabilità in quanto troppo bassa in un punto di passaggio;
variazione del portico iniziale in ingresso;
restringimento dell'edificio iniziale;
umidità diffusa nel muro lato strada;
umidità proveniente dal piano primo diffusa in parte al piano primo e in parte al piano sottostante. Dalla visione della scala si nota che in un punto di passaggio da un gradino a quello a ventaglio effettivamente non c'è un notevole spazio di passaggio (cm 184); ciò nonostante, la casa è abitata e quindi abitabile per il proprietario che in mancanza di una normativa in merito lontanamente si sogna di fare presente tale piccolo inconveniente non tale da inficiare una futura abitabilità dell'immobile. Pertanto, questo non è un danno da imputare né al progettista né al costruttore;
il danno lamentato dai proprietari della variazione del portico consiste nel fatto che si è dovuta demolire la tramezzatura già realizzata e eseguire una scalinata d'ingresso in quanto il fabbricato si trova a quota inferiore rispetto alla strada;
tale situazione nasce da un errore progettuale che non considerava il dislivello tra il portico e il resto della casa. Tale danno è quantificabile nelle opere realizzate per ottenere l'ingresso all'edificio che è pari euro 4.000,00 consistente nella realizzazione di opere successivamente demolite e alla realizzazione dei gradoni di ingresso. Il restringimento dell'edificio rispetto a quello inizialmente progettato è dovuto al fatto che l'edificio vecchio si trovava a meno di 5 metri dal confine;
una volta demolito si è dovuto rispettare la distanza e quindi spostare il muro del fabbricato. In effetti c'è un errore progettuale però questo non è un danno per il proprietario in quanto è stata realizzata l'effettiva struttura che doveva essere dall'inizio progettata per legge. L'umidità lamentata non proviene dalle fondazioni del muro né dal muro sottostrada perché come da foto eseguite si vede chiaramente che proviene dagli infissi non perfettamente sigillati e forniti e posti in opera da altra ditta su incarico dei proprietari;
ciò è dato vedere perché l'umidità si trova agli angoli delle finestre e del portone e scende verso il basso con una diminuzione di intensità (Cfr. foto 1-2-3-4-5-6). Inoltre ad aggravare la situazione vi è il fatto che l'esposizione del lato frontale della casa è tale che è investita da una notevole quantità di acqua dovuta pure alla zona ventosa e
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dalla sua esposizione a venti di ponente e libeccio;
tale costatazione è data dallo stato degli infissi notevolmente danneggiati;
per un maggior scrupolo si è provveduto alla verifica della messa in opere delle soglie con una pendenza verso l'esterno e quindi a favore dello smaltimento delle acque meteoriche (Cfr. Foto 7). L'umidità lamentata nel muro di cinta sembra al sottoscritto irreale in quanto è un muro, intanto intonacato grezzo, che è esposto a tutte le intemperie senza nessun riparo in sommità e a ridosso del prato verde che chiaramente viene periodicamente irrigato (Cfr. Foto 11-12). L'umidità lamentata al piano terra e in parte al piano primo, localizzata in prossimità del servizio igienico è da attribuire a una perdita dell'impianto idrico e/o all'impianto di riscaldamento, opere che non sono stata realizzate dalla ditta Mesco Costruzione S.r.l., ma da altra ditta su incarico dei proprietari (Cfr. Foto 8-9-10)” (cfr. relazione da pag. 4 a pag. 6). Il danno al portico viene ribadito nelle risposte alle osservazioni alla CTU di parte opposta, ove il CTU ribadisce: “Per il danno di 4.000,00 Euro si fa presente che la controparte asserisce che si è accorta della impossibilità di realizzare il portico solo a cose fatte mentre la asserisce il contrario: Parte_3 delle due l'una e pertanto in quanto gli elaborati erano ingannevoli per una cattiva rappresentazione si propende a dare ragione ai proprietari e quindi alla quantificazione del danno come da perizia precedente” (cfr. relazione pag. 8). In relazione agli altri lamentati vizi, il CTU nell'integrazione del 07.11.2023 precisa: “Gli errori progettuali e i vizi elencati in realtà non sono tali in quanto le opere sono state eseguite su autorizzazione edilizia in variante n° 44 /2014 del 09/04/2014 sottoscritta dai proprietari che erano quindi a conoscenza delle modifiche da apportare al progetto originario. In merito alla affermazione dal sottoscritto fatta è stata una maniera colorita per affermare che l'altezza di 184 cm. per il passaggio della scala non è un motivo di inabitabilità della casa. Relativamente al dislivello tra il portico e il resto della casa, come già detto, non è un errore progettuale in quanto viene considerato nella variante citata”. Ed ancora, a seguito di ulteriore richiamo, nella relazione di integrazione del 19.03.2024 il CTU precisa: “1) La scala interna è stata eseguita in leggera difformità rispetto alla autorizzazione in variante n° 44/2014 in quanto è stato tolto un gradino angolare ed è stato aggiunto un gradino nella prima rampa
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(come contestato dall'Ing. nelle sue osservazioni); tale difformità però Tes_1 non ha variato l'altezza di passaggio. 2) Il passaggio di cm 184 è consono alle ordinarie tecniche costruttive in quanto non ci sono norme che impongono una altezza minima di passaggio;
inoltre, l'accesso ai disabili è consentito in quanto si può applicare un montascale e quindi sono soddisfatte le norme sulle barriere architettoniche invocate sempre dall'Ing. ”. Tes_1
Alla luce di quanto sopra esposto, visto l'accertamento del ctu, la domanda riconvenzionale di parte opponente può essere accolta nei limiti di € 4.000,00 relativamente ai danni al portico. Per quanto concerne la doglianza avanzata dai coniugi - Pt_1 Parte_2 riguardo la circostanza che il direttore dei lavori, ing. terzo chiamato in CP_3 causa, fosse anche legale rappresentante della società Mesco Costruzioni si osserva. A norma dell'art. 1387 c.c., il direttore dei lavori, persona di fiducia del committente, assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica (Cass. Civ., 13 aprile 2015, n. 7370). Ha poteri di controllo sull'esecuzione dell'appalto, avendo come compito anche quello di portare a conoscenza del committente errori, imperfezioni, vizi ovvero difetti, ordinando, se del caso, l'interruzione dei lavori. I committenti hanno conferito incarico all'ing. nella consapevolezza CP_3 che lo stesso fosse socio e amministratore della e, quindi, Parte_3 assumendo il rischio di conflitto di interessi, come dagli stessi confermato in sede di interrogatorio formale. Sul punto il ha dichiarato: “confermo Pt_1 che sia io che mia moglie fosse l'ingegnere oltre che Controparte_3 progettista, socio e ammoinistratore della . Circostanza confermata Pt_3 anche dalla , per cui di tal fatto non possono dolersi. Parte_2
La domanda avanzata da tutte le parti volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c è infondata e va rigettata. I presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
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Avuto riguardo all'onere probatorio, spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569). Infine, si rileva che la richiesta reiterata da parte opponente, da ultimo, nella comparsa conclusionale datata 08.04.2025, di rinnovazione della CTU, è infondata e va rigettata non risultando sopravvenienze tali da giustificare la rimessione della causa sul ruolo. Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. ordinanza n. 20264 del 29.06.2022; Cass. civ. ordinanza n. 2832/21). Sul punto:
“in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civ, sentenza n. 20227 del 24.09.2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 17906 del 25.11.2003). Conclusivamente, in applicazione delle determinazioni esposte, la opposizione può essere accolta nei limiti suddetti, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti e riconoscendo un credito della opposta pari ad € 28.571,71 nei confronti di e di € 36.379,28 nei confronti di . Parte_1 Parte_2
Accertata la responsabilità solidale della e dei Direttori Parte_3 del Lavori, ing. e arch. , per difetto di Controparte_3 Parte_4 costruzione dell'opera realizzata limitatamente ai danni al portico, per come
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accertato dal CTU, gli stessi sono tenuti, solidalmente tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 4.000,00 in favore di e Parte_1
, in solido e fra essi in parti uguali, per la predetta Parte_2 solidarietà dei committenti. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese di lite. Con l'accoglimento della opposizione, le spese di liti seguirebbero il principio della soccombenza ma:
considerato che
gli opponenti sono risultati comunque debitori nei confronti dell'opposta; tenuto altresì conto dell'accoglimento di una sola domanda riconvenzionale di parte opponente per un importo nettamente inferiore a quanto richiesto;
del rigetto delle eccezioni preliminari di parte opposta, del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da tutte le parti, si ritiene di doverle compensare, interamente, tra le parti. Le spese della CTU sono poste a carico di tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 2068/2014 R. G. cui è riunita la causa n. 2069/2014 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall'opposta e dai terzi chiamati in causa per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Accoglie, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, la opposizione e per l'effetto revoca, annullandoli definitivamente, i decreti opposti n. 432/14 e 433/14 di questo Tribunale;
3. Accerta e dichiara che la somma complessiva dovuta dall'opponente alla opposta è di € 28.571,71 e la somma Parte_1
complessiva dovuta dall'opponente alla Parte_2
opposta è di € 36.379,28. Pag. 26 a 28 R. G. n. 2068 / 2014 (cui è riunito il proc. n. 2069/2014 R. G.)
4. Per l'effetto condanna al pagamento, in favore Parte_1
della in persona del legale rapp.te p. t., della Parte_3
complessiva somma di €. 28.571,71 per le causali specificate, oltre interessi dal momento di domanda;
5. condanna al pagamento, in favore della Parte_2
in persona del legale rapp.te p. t., della Parte_3
complessiva somma di €. € 36.379,28. per le causali specificate, oltre interessi dal momento di domanda;
6. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e di responsabilità per ritardo Parte_1 Parte_2
nell'esecuzione della prestazione da parte della Parte_3
per le ragioni di cui in pate motiva;
[...]
7. Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_3
ripetizione di somme indebitamente percepite per mancanza di prova;
8. Dichiara la responsabilità solidale della e dei Parte_3
Direttori del Lavori, ing. e l'arch. , per Controparte_3 Parte_4
difetto di costruzione dell'opera realizzata limitatamente al portico per come accertato dal CTU nella relazione del 25.02.2019 da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
9. Conseguentemente condanna, in solido tra loro, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_3
i terzi chiamati in causa, e , al Controparte_3 Parte_4
Pag. 27 a 28 R. G. n. 2068 / 2014 (cui è riunito il proc. n. 2069/2014 R. G.)
pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
, in solido, della somma complessiva di euro 4.000,00 per i
[...]
danni al portico;
10. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da tutte le parti non sussistendo i presupposti di legge;
11. Rigetta nel resto;
12. Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
13. Le spese della CTU sono poste a carico di tutte le parti in solido fra le stesse con obbligo di rimborso alla parte che sia stata anticipataria dell'intero o della parte eccedente la propria quota.
Così deciso in Barcellona P. G. il giorno 4/06/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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