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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12055/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE contro
AVV. in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra CP_1 Parte_1
nata a [...] in data [...], domiciliata c/o RSA ” sita in
[...] CP_2
Torino via San Marino 10
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione, o in subordine l'interdizione, di Parte_1
Per parte resistente
Dichiararsi l'interdizione di Parte_1
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di Parte_1
provvedere ai propri interessi perché affetta da affetta da VCC e cachessia senile.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati all'amministratore di sostegno dell'interdicenda ed ai prossimi congiunti.
Il GOT all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda tramite collegamento da remoto ed all'esito rimetteva parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che “versa in condizioni psichiche Parte_1
tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetta da VCC e cachessia senile”, come attestato dalla documentazione indicata dal P.M..
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il
G.O.T. delegato,
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste ed in particolare a quelle concernenti alle sue generalità, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu Parte_1
oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, la stessa risulta incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
pagina 2 di 3 Al riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno – attualmente in corso- non costituisce misura idonea a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...] e Parte_1
domiciliata c/o sita in Torino via San Marino 10; Controparte_3
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.;
Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115;
Dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Si comunichi alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12055/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE contro
AVV. in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra CP_1 Parte_1
nata a [...] in data [...], domiciliata c/o RSA ” sita in
[...] CP_2
Torino via San Marino 10
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione, o in subordine l'interdizione, di Parte_1
Per parte resistente
Dichiararsi l'interdizione di Parte_1
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di Parte_1
provvedere ai propri interessi perché affetta da affetta da VCC e cachessia senile.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati all'amministratore di sostegno dell'interdicenda ed ai prossimi congiunti.
Il GOT all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda tramite collegamento da remoto ed all'esito rimetteva parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che “versa in condizioni psichiche Parte_1
tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetta da VCC e cachessia senile”, come attestato dalla documentazione indicata dal P.M..
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il
G.O.T. delegato,
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste ed in particolare a quelle concernenti alle sue generalità, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu Parte_1
oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, la stessa risulta incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
pagina 2 di 3 Al riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno – attualmente in corso- non costituisce misura idonea a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...] e Parte_1
domiciliata c/o sita in Torino via San Marino 10; Controparte_3
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.;
Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115;
Dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Si comunichi alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 3 di 3