Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 1
In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impediva l'accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o semplicemente sollevato).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2019, n. 11720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11720 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO V SEZKONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11720-20 9 APR 2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo Composta da: ROSSELLA CATENA - Presidente - Sent. n. sez. 3569/2019 UP 29/11/2019- MARIA TERESA BELMONTE Relatore - R.G.N. 11648/2019 GIUSEPPE DE MARZO BARBARA CALASELICE RENATA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore K р А RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Marsala - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato GI OM colpevole di furto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., aggravato, per essersi appropriato, usando violenza sulle cose, di alcuni utensili sottratti dai locali della azienda vinicola Cantina Rallo di Marsala - riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen. ( conformemente, peraltro, alla originaria contestazione) e, conseguentemente, rideterminando la pena.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso OM, con il patrocinio del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento deducendo violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen. Espone che, sulla base di quanto emergente dalle videoriprese della telecamera di sorveglianza, il furto è avvenuto introducendosi all'interno di locali oggetto di lavori di ristrutturazione, previa rimozione di un filo di nylon che chiudeva provvisoriamente gli ambienti dell'azienda, che veniva strappato. Deduce la difesa che, trattandosi di uno strumento di protezione di agevole rimozione, con possibilità di un altrettanto agevole ripristino, non ricorre l'aggravante in parola, alla luce del principio di diritto declinato dalla giurisprudenza di legittimità, che, invece, fa riferimento a una più o meno complessa attività di ripristino. Conseguentemente, invoca la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nella giurisprudenza di questa Corte la violenza, da intendersi come alterazione dello stato delle cose, mediante impiego di energia fisica (Sez. 4, n. 40457 del 26/09/2002 Rv. 223199), integrante la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen., si realizza "tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., nella effrazione di una catena che impediva l'accesso carrabile al terreno ove era avvenuto il furto;
nello stesso senso Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017 Rv. 271889; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 26254701; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013 Rv. 25794901; Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010 Rv. 24730201). E tanto anche quando "l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018 Rv. 272705 - in una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva colpito con calci il portone d'ingresso di un'abitazione, senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene;
conf. Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010 Rv. 247302, con riguardo a un tentato furto di traversine 2 di ferro mediante asportazione delle viti di fissaggio delle medesime). Si ritiene, infatti, che l'aggravante in questione non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione ma si risolva in una semplice manipolazione, che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. E' il caso, per esempio, in cui l'energia fisica sia diretta ad aprire una serratura e -pur agevolando lo scopo- non produca alcun danno sulla medesima, conservandone l'idoneità alla funzione che le è propria. (Sez. 4 -, n. 57710 del 13/11/2018 Rv. 274771; al contrario, Sez 5, n. 641 del 30/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014), Rv. 257949 ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ravvisato l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. nell'asportazione di una targa da un ciclomotore, condotta tale da immutare la destinazione del bene, dato che il ciclomotore privo di targa non può legittimamente circolare).
2.1. Se, dunque, l'aggravante della violenza sulle cose ricorre tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o a difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017 Ud. Rv. 271889), sicchè, a seguito della manomissione, sia necessario, per riportare la cosa ad assolvere la sua originaria funzione di tutela, un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262547), deve osservarsi che la Corte territoriale, nell'affermare la sussistenza dell'aggravante, non ha valutato l'effettività del danno, né la necessità di ripristino, né la modificazione della destinazione d'uso, poiché si è limitata ad affermare che l'azione criminosa venne compiuta mediante l'effrazione del nastro di nylon che assicurava la chiusura provvisoria della porta di ingresso ai locali dell'azienda vitivinicola, che era oggetto di lavori di ristrutturazione, senza, tuttavia, chiarire se il filo in questione fosse stato posto effettivamente a presidio dei locali dell'azienda, o se essi fossero, invece, accessibili, ad esempio, anche solo sollevando quel filo. La Corte territoriale si è, dunque, limitata a un inquadramento astratto, senza calare i principi sopra richiamati nella valutazione concreta e senza verificare se la cosa sulla quale si è prodotta la violenza dell'agente svolgesse effettivamente la funzione protettiva del bene attinto dal reato.
3. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello si atterrà agli enunciati principi di diritto, e valuterà, all'esito, se sussista la procedibilità del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, 29 novembre 2019 Il Consigliere estensore Maria TeresaBelmonte Il Presidente шнию уче Rossella Catena Jolly Caves 3