Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1405
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il G.D.
NEL PROCEDIMENTO EX ART. 670 C.P.C. promosso con ricorso trasmesso in data 26.2.2025 da con l'avv. VISCIANO Parte_1 Parte_2 Parte_3
ENRICO
ricorrenti
Nei confronti di con l'avv. Parma e Controparte_1 CP_2 [...] con l'avv. Liberatore Arianna CP_3
resistenti con l'intervento volontario di on gli avv. Parma e Controparte_4 CP_3
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso con il quale e Parte_1 Parte_3 Parte_2 chiedono autorizzarsi il sequestro giudiziario del documento originale della scheda testamentaria pubblicata dal Notar con studio Via De Amicis 9, Monza, Rep. 110477 Racc. Persona_1
49852, in data 27.11.24 reg. il 29.11.24 e, sopra ogni cosa, del conto corrente intestato a
[...] nr. 9570,27 acceso presso la filiale nr. 572 Monte Paschi di Siena di Vedano al Lambro CP_5 nominandone quali custodi rispettivi il Notar di Monza ed il Direttore di filiale Monte Per_1
Paschi di Siena fil. 572 di Vedano Al Lambro, versando cauzione, se richiesto.
Con riferimento alla causa di merito che intendono introdurre hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Principalmente e nel merito
1. Accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia in fatto e diritto ed in ogni caso annullare il testamento pubblicato dal Notar Rep. 110477 Racc. 49852, in data 27.11.24 Per_1 reg. il 29.11.24 per motivo e fatto illecito ex artt. 624 e 626 cc nonchè ex artt. 591 co. 3 c.c. e 428 cc e violenza morale ex art. 1435 c.c. considerando valido, anche a seguito di CTU esperta in materia, il testo antecedente le sostituzioni e cancellature;
2. Dichiarare aperta la successione testamentaria ope legis anche a seguito di nomina di CTU esperta in materia e condannare i resistenti alla restituzione dei beni ereditari eventualmente acquistati per invalidità delle disposizioni testamentarie;
3. Condannare anche ex art. 96 I ed U. co. cpc ogni opponente gli accertamenti di rito ed ope legis e con vittoria di spese di lite.
_____________________
In subordine ed eventuale denegata ipotesi principale:
Pagina 1
1. Dichiarare accertata la qualità nelle persone dei ricorrenti di eredi non rinunciatari della de cuius ordinando l'apertura della successione anche in relazione ai beni di cui Controparte_5 all'intero asse così ricostituito anche ai fini di cui ex art. 713 c.c. anche pel tramite di ausiliario del giudice ex art. 68 cc e di CTU esperta in materia ai fini del riconoscimento della qualità di erede ex art. 533 c.c. anche, od esclusivamente, in favore dei ricorrenti;
2. condannare i resistenti alla restituzione in favore dell'eredità delle quote già eventualmente liquidate al fine di reintegrazione delle quote spettanti come nel testo antecedente le sostituzioni di nomi e cancellazioni fatto salvo l'accertamento sull'indegnità a succedere ex artt. 463 n. 5 cod. civ.;
3. Condannare i resistenti alla rifusione di spese, compensi ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.p.a.,
15 % l.p.f e successive occorrende, anche con condanna ex art. 96 I ed U. co. cpc in caso di opposizione agli accertamenti di rito.
I convenuti , nonché , CP_2 CP_3 Controparte_1 Controparte_4 intervenuto volontariamente, costituendosi in giudizio hanno chiesto il rigetto delle avverse istanze, per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Allegano che il Giudice tutelare, nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno, la cui apertura è stata richiesta dai servizi sociali per la situazione di conflittualità che si era venuta a creare tra i familiari, ha accertato la piena capacità di intendere e di volere di all'esito della sua audizione in data Controparte_5
29.5.2024.
Ciò premesso, va evidenziato che ha redatto una pluralità di schede testamentarie Controparte_5 contenute in due buste diverse.
Nella prima busta è contenuta la prima scheda testamentaria redatta in data 16.2.2009, che è stata oggetto di cancellature con modifica nell'indicazione degli eredi. Lo stesso Notaio che ha proceduto alla pubblicazione dei testamenti rileva con riferimento alla prima scheda testamentaria allegata sub
C al verbale di pubblicazione dei testamenti:
La scheda testamentaria contenuta nella prima busta è costituita da cinque mezzi fogli di carta di cui il primo ed il terzo a righe e gli altri tre a quadri.
Le disposizioni, scritte da mano apparentemente uguale con pennarello ad inchiostro nero occupano ventisei righe della prima facciata del primo mezzo foglio, data e firma comprese, trentuno righe della seconda facciata dello stesso, ventisette righe della prima facciata del secondo mezzo foglio che risulta essere una fotocopia, sei righe della prima facciata del terzo mezzo foglio, ventiquattro righe della prima facciata del quarto mezzo foglio e ventiquattro righe della prima facciata del quinto mezzo foglio.
Non si rilevano cancellature, abrasioni, particolarità od altri vizi degni di nota, ad eccezione:
* nella prima facciata: delle parole " con me convivente" alla sesta riga che risultano Pt_2 cancellate con tratto di penna e al posto della parola " " inserita la parola " ", Pt_2 CP_1 delle parole "in essere" alla settima risultano cancellate con tratto di penna, delle parole "mia sorella alla undicesima riga cancellate con tratti di penna ad inchiostro blu, Parte_1 delle parole " alla tredicesima riga che risultano cancellate con tratti di penna, CP_2 nella parte finale del primo mezzo foglio risultano, cancellate con tratti di matita, scritte con inchiostro blu le parole "Grazie a per la LUNGA prestazione INIZIALE SEGUE RETRO Pt_1 per variazioni";
* nella seconda facciata scritta con penna a biro ad inchiostro blu risulta sovrapposta a matita la doppia dicitura ILLEGGIBILE scritto di notte a spizzichi;
* la terza facciata (segnata con doppio numero 2 cerchiato), risulta essere una fotocopia.
Pagina 2 In una seconda busta è contenuta la scheda testamentaria 2.3.2024 che il Notaio così descrive : costituita da un foglio uso bollo con margini viola non filigranato.
Le disposizioni, scritte da mano apparentemente uguale con penna biro ad inchiostro blu occupano venti righe della prima facciata e tredici righe della terza facciata, data e firme comprese.
Sono in bianco la seconda e la quarta facciata.
Le disposizioni ivi contenute, di seguito trascritte, sono di tenore completamente diverso da quelle riportate nel testamento in data 16.2.2009:
"Vedano al Lambro 02/03/2024
Il presente a titolo di TESTAMENTO definitivo oggi - 2/3/2024 io sottoscritta in pieno possesso delle mie facoltà mentali Controparte_5
DISPONGO che alla mia morte le mie proprietà vengano così suddivise: la parte di mia proprietà (50%) della abitazione che condivido con mio EL - venga a Pt_2
LUI assegnata.
I miei risparmi c/o la banca "Monte Paschi di Vedano al Lambro devono essere così suddivisi:
- 1/3 a mia nipote che da quasi 2 ANNI mi sta curando amorevolmente (Dio la CP_2 ricompensi)
- 1/3 a CP_1
– 1/3 suddiviso in eguale misura tra i miei nipoti - - - nipoti che ho amato CP_4 CP_3 Pt_3 come figli - in Controparte_6
02/03/2024 grazie a - è stato l'unico a credermi quando da sono stata malmenata e CP_1 Pt_1 schiaffeggiata, difendendomi e sostenendomi -
LO mio caro - che hai condiviso con me la vita insieme NON DIMENTICARCI -
Grazie grande X il tu aiuto (soprattutto di notte) ciao caro ti ho voluto tanto bene e ti mancherò tu già mi manchi Per_2
vostra 02/03/2024 CP_5
Ringrazio anche - - e CP_7 Per_3 CP_8 CP_9
X l'AMORE dimostratomi Per_
.
Allo stato, non si ravvisano elementi dai quali si possa desumere una incapacità di intendere e di volere di alla data di redazione dei testamenti. Controparte_5
Anzi, nel verbale dell'udienza 29.5.2024, quando è stata sentita dal giudice Controparte_5 tutelare, si legge:
nonostante l'età appare lucida e perfettamente in grado di intendere e Controparte_5 volere.”
In sede di audizione, evidenzia di essere consapevole del confitto familiare insorto Controparte_5 tra i suoi parenti:
Pagina 3 “Io mi sento sempre accusata in casa. A casa di sono serena, mi invitano a stare con loro CP_2 anche una settimana. A casa mia sono chiusa dentro. viene con l'auto a prendermi e poi mi CP_2 riporta a casa la sera. è prepotente. Ho fatto arrivare il pranzo a casa e lei se l'è presa. Pt_1
Nessuno è dalla mia parte, solo la . Lei mi cura e mi assiste e mi vogliono bene. Non fanno CP_2 che parlare del testamento neanche avessi miliardi. Mia sorella mi ha picchiata non è vero Pt_1 che mi stava tenendo per non andare sul pavimento bagnato. Era successo che io avevo finito la colazione e volevo lavare la mia tazza e dico sempre lasciatemi almeno fare le piccole cose che so fare. Questi litigano sempre e sono prepotenti, non ho più pace in casa. Una vita da cane. Quando viene in casa crea una situazione di tristezza infinita. Sono stati chiamati i Carabinieri per tre volte per fare entrare in casa. E sono obbligata a fare il bagno in casa … Non posso decidere io. CP_2 Se il Signore mi chiama è meglio, ormai sono due anni che ce l'hanno con me. Con mio EL
in casa abbiamo una cassa comune mettiamo 250 € ad inizio mese. Poi se io voglio altre Pt_2 cose particolari chiamo la Coop e preparano la spesa e me la porta mio EL . Io sono CP_1 nubile. Anche mio EL è celibe”.
All'esito dell'audizione di è stata aperta l'amministrazione di sostegno in suo Controparte_5 favore per una sua condizione di fragilità in quanto pesantemente coinvolta in un conflitto familiare, come si legge nel decreto di apertura, di seguito trascritto:
RG. 1281 /2024
TRIBUNALE DI MONZA
DECRETO DI APERTURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
IL GIUDICE TUTELARE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.05.2024; letto il ricorso presentato in data 27.02.2024 dai Servizi Sociali del Comune di Vedano al Lambro, che chiedono la nomina di amministratore di sostegno in favore di nato/a a Controparte_5
VEDANO AL LAMBRO il 11/03/1935 C.F. residente a [...]al Lambro C.F._1
Via Libertà 28; esaminata la documentazione in atti;
rilevato:
(i) che la persona interessata è soggetto ultraottantenne in condizione di Controparte_5 fragilità sia per l'avanzare dell'età che per il peggioramento delle sue condizioni di salute successivamente all'ictus da cui è stata colpita e al un recente ricovero per polmonite;
(ii) che, in ragione delle condizioni di età e di salute, come è stato dichiarato dall'interessata e dai parenti tutti presenti all'udienza del 29.05.2024, ha necessità di essere Controparte_5 coadiuvata nello svolgimento delle funzioni e compiti della vita quotidiana nonché nella gestione dei propri interessi economici, amministrazione del patrimonio e nei rapporti con enti e istituzioni;
(iii) nel corso dell'esame, la beneficiaria, ha risposto coerentemente alle domande formulate, dimostrando di essere lucida ed in grado di comprendere e valutare la propria condizione di vita e la situazione in cui si trova e di essere in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà, dichiarando di necessitare di un amministratore di sostegno che la supporti nelle necessità quotidiane e soprattutto la difenda dal conflitto che si è creato nella sua sfera familiare;
(iv) che l'interessata purtroppo, pur avendo una famiglia astrattamente in grado di supportarla e aiutarla nella gestione quotidiana, rapporti con le banche, enti pensionistici ecc.., non può usufruire di tale sostegno a causa dell'alta conflittualità tra i suoi parenti, alcuni dei quali, non
Pagina 4 considerando la sua volontà, pretendono di allontanarla da altri parenti a cui la beneficiaria ha dichiarato di essere affettivamente legata;
rilevato che sussiste pertanto la necessità di nominare un amministratore di sostegno poiché i parenti, a causa dell'alta conflittualità in essere, non sono in grado di assicurare una adeguata rete di sostegno e risorse a disposizione della beneficiaria;
sentiti i soggetti di cui all'art. 417 cod. civ.; reso edotto del procedimento il Pubblico Ministero, non comparso;
ritenuto, quanto alla individuazione del soggetto da nominare alla carica di amministratore, che nella specie, alla luce delle ragioni sopra descritte, sia necessario nominare un soggetto estraneo alla sfera familiare
P Q M
nomina l'avv. VALENTINA MINORETTI (Codice fiscale: - Cellulare: 3311462530 C.F._2 email: Pec: quale Email_1 Email_2 amministratore di sostegno a tempo indeterminato in favore di . Controparte_5
Dispone che il presente decreto sia comunicato entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita della persona beneficiaria;
Provvede a definire e attribuire i poteri all'amministratore come da separato provvedimento.
Dichiara irripetibili le spese della presente procedura.
Fissa per il giuramento dell'amministratore l'udienza del 11.06.2024 ore 16.00.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di propria competenza.
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Monza, 04/06/2024
Il Giudice
Franca Miccolis
Le dichiarazioni rese da all'udienza avanti il Giudice tutelare, che trovano anche Controparte_5 parziale riscontro nelle annotazioni contenute nei documenti rinvenuti all'interno delle due buste contenenti i testamenti, consentono di comprendere il contesto in cui sarebbe maturata in lei la decisione di modificare le iniziali disposizioni testamentarie, per poi addivenire a quello che lei stessa ha indicato come “testamento definitivo”.
Allo stato, non si ravvisano elementi a sostegno della domanda dei ricorrenti, ma ciò che appare dirimente è che, quand'anche fosse accolto in un giudizio di merito uno tra i vari motivi di annullamento genericamente indicati dagli odierni ricorrenti, difficilmente potrebbe affermarsi la validità del testamento in data 16.2.2009 nel testo antecedente le sostituzioni e le cancellature, come richiesto dagli attori, in quanto tali modifiche risultano dal testamento medesimo e non appare ipotizzabile che possa rivivere la volontà espressa dal de cuius prima delle cancellazioni che hanno modificato in modo sostanziale le disposizioni testamentarie del 16.2.2009.
Pertanto, l'istanza ex art. 670 c.p.c. va rigettata per difetto del fumus boni iuris.
I ricorrenti devono essere condannati a rimborsare ai resistenti, compreso che Controparte_4 doveva essere convenuto in quanto erede in forza del testamento in data 2.3.2024, le spese del presente procedimento che si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 in euro 3.000 per compensi per
Pagina 5 e in euro 3.000 per oltre spese forfetarie CP_2 Controparte_4 Controparte_1 CP_3
15% iva e cpa.
P.Q.M.
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna e a rimborsare le spese del Parte_1 Parte_2 Parte_3 presente giudizio in favore dei convenuti e dell'intervenuto, che liquida in euro 3.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, IVA e cpa in favore di CP_2 CP_4
e e in euro 3.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e
[...] Controparte_1
c.p.a. in favore di CP_3
Si comunichi.
Monza, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi
Pagina 6