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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 575/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
, C.F.: , sito in ZA S. DR ME), Parte_1 P.IVA_1
nel Corso Principe Umberto, in persona del Sindaco pro tempore, IG. , nato in Persona_1
ZA T'DR (ME), il 6.9.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Nancy Mostaccio, del Foro
di Barcellona P.G., presso il cui studio in Merì (ME), nella Via Dott. Coppolino, n. 37 elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il seguente atto e giusta delibera del 7.3.2019
Opponente
c o n t r o con sede in Catania, nella Via V Strada, n. 10, C.F. e P.Iva in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, IG.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_2
(ME), Frazione Vulcano, nella C.da Porto Levante, snc, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Belpasso (CT), nella Via Roma, n. 25/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa V. Grasso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, procuratore, quest'ultimo, successivamente sostituito, giusta Atto di costituzione di nuovo avvocato, del 7.10.2021, dall'Avv. Orazio Nicolosi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di cui prima, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, come primo motivo di contestazione che il D.I. era stato emesso in assenza dei presupposti prescritti dall'art. 633 c.p.c., come meglio in atti specificato. Ora in ordine alla superiore doglianza si osserva che il Giudicante della precedente fase monitoria, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierno opposto, al fine dell'emissione del D.I. oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti.
Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi. Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata.
Come secondo motivo di opposizione il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
rappresentava che le somme di cui al D.I. non erano dovute per grave inadempimento contrattuale dell'opposta, per i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Chiedeva, l'oppugnante, in via riconvenzionale, stante il superiore mancato regolare adempimento della prestazione da parte dell'opposta, il pagamento in suo favore delle somme previste dal capitolato d'oneri a titolo di sanzioni e penali, il tutto come meglio specificato e quantificato nei propri scritti difensivi.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso CP_1
per i motivi meglio in atti specificati, chiedendo il rigetto delle domande, compresa quella in via riconvenzionale, così come formulate da parte dell'opponente.
Preliminarmente si rappresenta che con Ordinanza emessa in data 27.10.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 19.10.2021, il G.I. dell'epoca, rigettava la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sottoponendo “… alle parti la questione inerente la giurisdizione del Giudice adito in relazione al rapporto dedotto in giudizio …”.
Ora, in merito alla questione esposta alle parti dal G.I. dell'epoca si rileva che con Ordinanza n. 13660 del
21.5.2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una causa avente in quel caso ad oggetto l'annullamento di provvedimenti di applicazione di penali, previste nel capitolato speciale di appalto per l'esecuzione inadempiente degli obblighi in esso contenuti. Gli qualificavano il rapporto intercorrente tra la società affidataria del servizio di raccolta e del Parte_2
trasporto dei rifiuti urbani e l'ente comunale, come appalto di servizi in quanto dopo l'aggiudicazione della gara, l'esecuzione del servizio era disciplinata dalle regole contrattuali alle quali le parti si erano vincolate.
In particolare essi sostenevano che: “….Non è in discussione che la fonte regolatrice del rapporto giuridico intercorso tra le parti sia il predetto capitolato e che le penali applicate siano in esso previste. La mancanza di una procedura di gara, nella specie, non modifica la natura giuridica paritetica del rapporto nella fase esecutiva dell'espletamento del servizio. Pur se il momento genetico è stato determinato dalla delibera della giunta
municipale di affidamento provvisorio del servizio …”, avendo, tra l'altro, la società “… fin dall'inizio del rapporto, accettato le condizioni previste nel Capitolato, pur non avendo provveduto alla conclusione formale del contratto ….”.
Per tutto quanto prima, nel caso di specie, la giurisdizione risulta essere quella del Giudice Ordinario.
Con Ordinanza emessa all'udienza, tenutasi in modalità virtuale, del 15.3.2023, il G.I. dell'epoca, ammetteva le prova così come specificate nel provvedimento di cui sopra.
All'udienza del 15.6.2023, venivano escussi i testi, IGg.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4
Il teste, IG. , responsabile dell'area tecnica del sino al Testimone_1 Parte_3
gennaio 2022, così testualmente riferiva: “riguardo la prima domanda ammessa, l'obbligo era previsto contrattualmente ma non l'ha fatto;
preciso che il servizio prevedeva la raccolta “porta a porta” dei rifiuti;
l'uso della pala meccanica era previsto per lo spostamento/movimentazione dei rifiuti raccolti ma io non ho visto mai nell'ambito del servizio l'uso della pala meccanica e gli amministratori locali lamentavano che non vi era l'utilizzo di questa pala”, “il servizio di deratterizzazione e pulizia caditoie era previsto contrattualmente ma non ricordo con che modalità; confermo che lo stesso è stato svolto nell'anno di servizio della CP_1
solo una volta a seguito di solleciti scritti e verbali rivolti alla stessa ”, “confermo la circostanza 7 CP_1
che mi viene letta nella riformulazione indicata in ordinanza;
preciso che il servizio non fosse di vero e proprio stoccaggio ma di trasbordo temporaneo che non doveva andare oltre le 48 ore dalla raccolta “porta a porta”
effettuata”, “riguardo la domanda 12, posso dire che le inadempienze sono state quelle per le quali ho riferito ed inoltre mancato discerbamento eseguito solo una volta dopo solleciti;
non ha istituito l'ufficio di coordinamento presso il comune di ZA;
pagava con ritardo i propri dipendenti”.
Il teste, IG. , dipendente, all'epoca dei fatti dell'opposta, dichiarava, testualmente, che: Testimone_2
“riguardo la domanda 1 che mi viene rivolta, posso dire di non avere mai visto l'utilizzo della pala meccanica;
il servizio di è iniziato nell'aprile 2017; all'epoca svolgevo la stessa attività per Tech servizi e poi a CP_1
”, “Confermo la circostanza 5 che mi viene letta;
il servizio è stato svolto, riguardo la CP_1
deratterizzazione, da me solo in una occasione e cioè dopo l'insediamento ed a seguito di solleciti Persona_1
di quest'ultimo”, “confermo la circostanza 7 che mi viene letta;
preciso che il cassone restava fermo li fino a quando fosse pieno ed in questo chiamavo l'autista che lo trasportava alla discarica;
dopo detto periodo le modalità sono per poco tempo mutate e i rifiuti indifferenziati furono trasportati a Valdina;
poi il cassone fu riparato e riportato nel piazzale attiguo al centro fieristico e si è ripreso il trasporto a Catania come precedentemente riferito”, “ riguardo la domanda 12 mi riporto a quanto già riferito;
ricordo che anche la pulizia delel e la potatura degli alberi sono stati servizi eseguiti una volta solo e solo a seguito dei Per_2
solleciti del sindaco”. Il teste, IG. , dipendente, all'epoca dei fatti, dell'opposta, riferiva, testualmente, che: Testimone_4
“riguardo la circostanza a) di parte opposta che mi viene letta posso solo dire che vedevo un mucchio di rifiuti da smaltire non appena la iniziò il servizio e sapevo che doveva venire una pala meccanica a CP_1
rimuoverli; ma io non l'ho vista”, “riguardo la circostanza d) che mi viene letta nulla so dire poiché io facevo l'autista e portavo il cassone di rifiuti a Catania ogni circa 15 giorni;
Sulla prova contraria riguardo il capitolo
7), nulla posso dire poiché nel periodo in questione sono stato infortunato per sei mesi circa e non vorrei che la domanda si riferisse al periodo di mia assenza;
in ogni caso nel periodo in cui ho lavorato per CP_1
prendevo il cassone di rifiuti indifferenziati da portare in discarica a CT nello spiazzale del centro fieristico di
ZA;
infine il teste, IG. , dipendente di anche al momento della sua audizione, Testimone_3 CP_1
affermava, testualmente, che: “confermo la circostanza a) che mi viene letta;
se ne parlava in cantiere per la organizzazione del servizio ed il trasporto della pala sul posto;
ciò avveniva secondo necessità ma non so nell'anno di servizio presso quante volte ciò sia capitato;
preciso che io organizzavo il Parte_4
lavoro presso la sede di Catania ed a volte mi capitava di ispezionare le zone del messinese dove svolgevamo il servizio ma non ricordo di avere visto in funzione la pala meccanica”, “sulla circostanza d) di parte opposta non ricordo”, “nulla so dire sulle circostanze lette, a prova contraria su quella diretta di parte opponente.
Nel merito, si osserva che dall'espletamento della superiore prova per testi è emerso, che fondato è risultato quanto sostenuto da parte opponente in ordine al non esatto adempimento, da parte dell'opposta, di quanto previsto nel contratto con la conseguenza che, alla luce del superiore accertamento, corretta risulta essere anche l'applicazione ai predetti inadempimenti delle penali così come previste nel contratto di appalto.
Da parte sua l'opposta nulla provava ex adverso. Accertato quanto prima, può essere accolta la domanda riconvenzionale così come formulata da parte opponente.
Quindi, tenuto conto di quanto assunto con la prova testimoniale la società oggi opposta risulta esser stata inadempiente non avendo sostenuto parte delle voci di costo così come indicate nell'offerta economica proposta e che tali spese, da essa non sostenute, ammontano a complessivi €. 14.657,51, somma così come individuata da parte opponente e non contestata da parte opposta. In conseguenza di quanto sopra rappresentato, la superiore somma và portata in compensazione con le somme richieste con il D.I. oggi opposto e considerato che l'importo riconosciuto con il provvedimento monitorio ammonta ad €. 19.174,98,
la somma rimanente a credito dell'opposta risulterebbe essere pari ad €. 4.517,47, ma ritenuto che l'importo per le penali applicate dall'Ente ammonta a complessivi €. 16.122,81, anch'esse somme non contestate da parte opposta, procedendo alla compensazione delle stesse, l'opposta dovrà versare all'opponente la somma di €. 11.605,34, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione proposta va accolta con la revoca del D.I. opposto e la condanna dell'opposta,
in persona del legale rapp.te pro tempore, in conseguenza dell'accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale così come formulata da parte opponente, al pagamento nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di €. 11.605,34, oltre interessi di Legge Controparte_3
dalla maturazione al soddisfo.
L'accoglimento dell'opposizione proposta comporta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, la condanna, dell'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore dell'opponente, , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese e Parte_3
compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, ut supra rapp.to e difeso, Controparte_3
-accoglie l'opposizione per quanto in parte motiva;
-revoca il D.I. n. 39/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 1.2.2019;
-condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale così come formulata dall'opponente,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, l'opposta, in persona del legale Controparte_3 CP_1
rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di €. 11.605,34, oltre interessi
di Legge dalla maturazione al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa;
-condanna, infine, l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore dell'opponente, , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese e Controparte_3
compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €.
145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Barcellona P.G. 11.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 575/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
, C.F.: , sito in ZA S. DR ME), Parte_1 P.IVA_1
nel Corso Principe Umberto, in persona del Sindaco pro tempore, IG. , nato in Persona_1
ZA T'DR (ME), il 6.9.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Nancy Mostaccio, del Foro
di Barcellona P.G., presso il cui studio in Merì (ME), nella Via Dott. Coppolino, n. 37 elegge domicilio giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il seguente atto e giusta delibera del 7.3.2019
Opponente
c o n t r o con sede in Catania, nella Via V Strada, n. 10, C.F. e P.Iva in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, IG.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_2
(ME), Frazione Vulcano, nella C.da Porto Levante, snc, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Belpasso (CT), nella Via Roma, n. 25/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa V. Grasso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, procuratore, quest'ultimo, successivamente sostituito, giusta Atto di costituzione di nuovo avvocato, del 7.10.2021, dall'Avv. Orazio Nicolosi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di cui prima, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, come primo motivo di contestazione che il D.I. era stato emesso in assenza dei presupposti prescritti dall'art. 633 c.p.c., come meglio in atti specificato. Ora in ordine alla superiore doglianza si osserva che il Giudicante della precedente fase monitoria, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierno opposto, al fine dell'emissione del D.I. oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti.
Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi. Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata.
Come secondo motivo di opposizione il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
rappresentava che le somme di cui al D.I. non erano dovute per grave inadempimento contrattuale dell'opposta, per i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Chiedeva, l'oppugnante, in via riconvenzionale, stante il superiore mancato regolare adempimento della prestazione da parte dell'opposta, il pagamento in suo favore delle somme previste dal capitolato d'oneri a titolo di sanzioni e penali, il tutto come meglio specificato e quantificato nei propri scritti difensivi.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso CP_1
per i motivi meglio in atti specificati, chiedendo il rigetto delle domande, compresa quella in via riconvenzionale, così come formulate da parte dell'opponente.
Preliminarmente si rappresenta che con Ordinanza emessa in data 27.10.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 19.10.2021, il G.I. dell'epoca, rigettava la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sottoponendo “… alle parti la questione inerente la giurisdizione del Giudice adito in relazione al rapporto dedotto in giudizio …”.
Ora, in merito alla questione esposta alle parti dal G.I. dell'epoca si rileva che con Ordinanza n. 13660 del
21.5.2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una causa avente in quel caso ad oggetto l'annullamento di provvedimenti di applicazione di penali, previste nel capitolato speciale di appalto per l'esecuzione inadempiente degli obblighi in esso contenuti. Gli qualificavano il rapporto intercorrente tra la società affidataria del servizio di raccolta e del Parte_2
trasporto dei rifiuti urbani e l'ente comunale, come appalto di servizi in quanto dopo l'aggiudicazione della gara, l'esecuzione del servizio era disciplinata dalle regole contrattuali alle quali le parti si erano vincolate.
In particolare essi sostenevano che: “….Non è in discussione che la fonte regolatrice del rapporto giuridico intercorso tra le parti sia il predetto capitolato e che le penali applicate siano in esso previste. La mancanza di una procedura di gara, nella specie, non modifica la natura giuridica paritetica del rapporto nella fase esecutiva dell'espletamento del servizio. Pur se il momento genetico è stato determinato dalla delibera della giunta
municipale di affidamento provvisorio del servizio …”, avendo, tra l'altro, la società “… fin dall'inizio del rapporto, accettato le condizioni previste nel Capitolato, pur non avendo provveduto alla conclusione formale del contratto ….”.
Per tutto quanto prima, nel caso di specie, la giurisdizione risulta essere quella del Giudice Ordinario.
Con Ordinanza emessa all'udienza, tenutasi in modalità virtuale, del 15.3.2023, il G.I. dell'epoca, ammetteva le prova così come specificate nel provvedimento di cui sopra.
All'udienza del 15.6.2023, venivano escussi i testi, IGg.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4
Il teste, IG. , responsabile dell'area tecnica del sino al Testimone_1 Parte_3
gennaio 2022, così testualmente riferiva: “riguardo la prima domanda ammessa, l'obbligo era previsto contrattualmente ma non l'ha fatto;
preciso che il servizio prevedeva la raccolta “porta a porta” dei rifiuti;
l'uso della pala meccanica era previsto per lo spostamento/movimentazione dei rifiuti raccolti ma io non ho visto mai nell'ambito del servizio l'uso della pala meccanica e gli amministratori locali lamentavano che non vi era l'utilizzo di questa pala”, “il servizio di deratterizzazione e pulizia caditoie era previsto contrattualmente ma non ricordo con che modalità; confermo che lo stesso è stato svolto nell'anno di servizio della CP_1
solo una volta a seguito di solleciti scritti e verbali rivolti alla stessa ”, “confermo la circostanza 7 CP_1
che mi viene letta nella riformulazione indicata in ordinanza;
preciso che il servizio non fosse di vero e proprio stoccaggio ma di trasbordo temporaneo che non doveva andare oltre le 48 ore dalla raccolta “porta a porta”
effettuata”, “riguardo la domanda 12, posso dire che le inadempienze sono state quelle per le quali ho riferito ed inoltre mancato discerbamento eseguito solo una volta dopo solleciti;
non ha istituito l'ufficio di coordinamento presso il comune di ZA;
pagava con ritardo i propri dipendenti”.
Il teste, IG. , dipendente, all'epoca dei fatti dell'opposta, dichiarava, testualmente, che: Testimone_2
“riguardo la domanda 1 che mi viene rivolta, posso dire di non avere mai visto l'utilizzo della pala meccanica;
il servizio di è iniziato nell'aprile 2017; all'epoca svolgevo la stessa attività per Tech servizi e poi a CP_1
”, “Confermo la circostanza 5 che mi viene letta;
il servizio è stato svolto, riguardo la CP_1
deratterizzazione, da me solo in una occasione e cioè dopo l'insediamento ed a seguito di solleciti Persona_1
di quest'ultimo”, “confermo la circostanza 7 che mi viene letta;
preciso che il cassone restava fermo li fino a quando fosse pieno ed in questo chiamavo l'autista che lo trasportava alla discarica;
dopo detto periodo le modalità sono per poco tempo mutate e i rifiuti indifferenziati furono trasportati a Valdina;
poi il cassone fu riparato e riportato nel piazzale attiguo al centro fieristico e si è ripreso il trasporto a Catania come precedentemente riferito”, “ riguardo la domanda 12 mi riporto a quanto già riferito;
ricordo che anche la pulizia delel e la potatura degli alberi sono stati servizi eseguiti una volta solo e solo a seguito dei Per_2
solleciti del sindaco”. Il teste, IG. , dipendente, all'epoca dei fatti, dell'opposta, riferiva, testualmente, che: Testimone_4
“riguardo la circostanza a) di parte opposta che mi viene letta posso solo dire che vedevo un mucchio di rifiuti da smaltire non appena la iniziò il servizio e sapevo che doveva venire una pala meccanica a CP_1
rimuoverli; ma io non l'ho vista”, “riguardo la circostanza d) che mi viene letta nulla so dire poiché io facevo l'autista e portavo il cassone di rifiuti a Catania ogni circa 15 giorni;
Sulla prova contraria riguardo il capitolo
7), nulla posso dire poiché nel periodo in questione sono stato infortunato per sei mesi circa e non vorrei che la domanda si riferisse al periodo di mia assenza;
in ogni caso nel periodo in cui ho lavorato per CP_1
prendevo il cassone di rifiuti indifferenziati da portare in discarica a CT nello spiazzale del centro fieristico di
ZA;
infine il teste, IG. , dipendente di anche al momento della sua audizione, Testimone_3 CP_1
affermava, testualmente, che: “confermo la circostanza a) che mi viene letta;
se ne parlava in cantiere per la organizzazione del servizio ed il trasporto della pala sul posto;
ciò avveniva secondo necessità ma non so nell'anno di servizio presso quante volte ciò sia capitato;
preciso che io organizzavo il Parte_4
lavoro presso la sede di Catania ed a volte mi capitava di ispezionare le zone del messinese dove svolgevamo il servizio ma non ricordo di avere visto in funzione la pala meccanica”, “sulla circostanza d) di parte opposta non ricordo”, “nulla so dire sulle circostanze lette, a prova contraria su quella diretta di parte opponente.
Nel merito, si osserva che dall'espletamento della superiore prova per testi è emerso, che fondato è risultato quanto sostenuto da parte opponente in ordine al non esatto adempimento, da parte dell'opposta, di quanto previsto nel contratto con la conseguenza che, alla luce del superiore accertamento, corretta risulta essere anche l'applicazione ai predetti inadempimenti delle penali così come previste nel contratto di appalto.
Da parte sua l'opposta nulla provava ex adverso. Accertato quanto prima, può essere accolta la domanda riconvenzionale così come formulata da parte opponente.
Quindi, tenuto conto di quanto assunto con la prova testimoniale la società oggi opposta risulta esser stata inadempiente non avendo sostenuto parte delle voci di costo così come indicate nell'offerta economica proposta e che tali spese, da essa non sostenute, ammontano a complessivi €. 14.657,51, somma così come individuata da parte opponente e non contestata da parte opposta. In conseguenza di quanto sopra rappresentato, la superiore somma và portata in compensazione con le somme richieste con il D.I. oggi opposto e considerato che l'importo riconosciuto con il provvedimento monitorio ammonta ad €. 19.174,98,
la somma rimanente a credito dell'opposta risulterebbe essere pari ad €. 4.517,47, ma ritenuto che l'importo per le penali applicate dall'Ente ammonta a complessivi €. 16.122,81, anch'esse somme non contestate da parte opposta, procedendo alla compensazione delle stesse, l'opposta dovrà versare all'opponente la somma di €. 11.605,34, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione proposta va accolta con la revoca del D.I. opposto e la condanna dell'opposta,
in persona del legale rapp.te pro tempore, in conseguenza dell'accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale così come formulata da parte opponente, al pagamento nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di €. 11.605,34, oltre interessi di Legge Controparte_3
dalla maturazione al soddisfo.
L'accoglimento dell'opposizione proposta comporta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, la condanna, dell'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore dell'opponente, , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese e Parte_3
compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €. 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, ut supra rapp.to e difeso, Controparte_3
-accoglie l'opposizione per quanto in parte motiva;
-revoca il D.I. n. 39/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 1.2.2019;
-condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale così come formulata dall'opponente,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, l'opposta, in persona del legale Controparte_3 CP_1
rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di €. 11.605,34, oltre interessi
di Legge dalla maturazione al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa;
-condanna, infine, l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore dell'opponente, , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese e Controparte_3
compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.685,50, per compensi, di cui €.
145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge. Così deciso in Barcellona P.G. 11.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)