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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.953/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott. Antonello Vitale Consigliere
3. Dott. Riccardo Leonetti Consigliere Relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1656/2024 del 13.6.2024 tra
e , rappresentate e difese dall'avv. Paola Metta come da procura Parte_1 Parte_2 speciale in atti
Appellanti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Dilorenzo come da procura speciale in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione in appello
Appellato
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 14 maggio 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ha esposto: 1) che nel gennaio del 1998 aveva concesso in Controparte_1 comodato al figlio un locale terraneo di cui era proprietario – sito in Cerignola al civico 26 di Controparte_2 via Teano – perché lo utilizzasse per soddisfare per l'intera vita le sue personali esigenze abitative;
2) che il figlio il 10.3.99 si era unito in matrimonio con , l'aveva accolta nel predetto immobile, in cui Parte_1 da tempo era andato ad abitare, aveva avuto con lei le figlie (n.2.9.99) e Controparte_3 Parte_2
[...
(n.2.7.01), infine il 16.6.21 era deceduto;
3) che a quel punto, essendo decorso il termine vitalizio apposto fin dall'origine al comodato (e mai modificato al fine di tenere conto delle esigenze del nuovo nucleo familiare), ed essendo comunque intervenuto il decesso del comodatario ai sensi e per gli effetti dell'art.1811 c.c., egli aveva più volte chiesto – ma invano – il rilascio dell'immobile alle occupanti e Parte_1
. Parte_2
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adìto di accertare l'occupazione sine titulo del bene da parte di queste ultime e, per l'effetto, di condannare le medesime a rilasciarlo in suo favore, con vittoria di spese.
Disposto il mutamento del rito e accordati i termini per l'integrazione degli atti ai sensi dell'art.426 c.p.c., all'udienza di discussione si sono costituite le due convenute e hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda,
1 a tal fine deducendo che non vi era prova della risalente data di stipula del comodato indicata ex adverso e che, comunque, aveva iniziato la relazione con la già prima del matrimonio (tanto che Controparte_2 Pt_1 la primogenita era nata appena sei mesi dopo le nozze), sicchè era presumibile che il padre gli avesse dato in comodato il bene non già per soddisfare per tutta la vita sue personali esigenze abitative, bensì per sopperire alle necessità del nuovo nucleo familiare e quindi sino alla cessazione delle stesse (come confermato anche dal fatto che per circa 20 anni il nucleo aveva vissuto in quella casa senza che mai il comodante la chiedesse indietro), salva sopravvenienza di un bisogno del comodante ex art.1810 cc, mai tuttavia allegato e provato dallo stesso.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Foggia, nel rigettare la questione di improcedibilità della domanda nei confronti di per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria Parte_2
(questione poi non riproposta in appello e quindi ormai coperta dal giudicato), in accoglimento della domanda di ha accertato l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte delle convenute e, Controparte_1 per l'effetto, ha ordinato loro di rilasciarlo immediatamente al ricorrente, condannandole altresì a rifondere a quest'ultimo le spese di lite, distratte in favore del difensore anticipatario.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello entrambe le convenute per chiedere, in riforma della decisione di primo grado, il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato ed ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'appello (in quanto erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come richiesto dal rito locatizio adottato in primo grado in forza di ordinanza di mutamento del rito), mentre nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di impugnazione e chiesto la conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del grado.
Disposto nuovamente il mutamento del rito ed accordati alle parti i termini per il deposito di note conclusive, all'udienza di discussione del 14.5.25 la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellato: e ciò in quanto, se è vero che per il principio di c.d. ultrattività del rito il giudizio di appello avrebbe dovuto essere instaurato con ricorso, in osservanza del rito locatizio seguito in primo grado dopo l'ordinanza ex art.426 cpc, mentre è stato introdotto con atto di citazione, è anche vero che il vizio processuale a ciò conseguito è stato senz'altro sanato ai sensi dell'art.156 u.c. c.p.c., in quanto la citazione è stata non soltanto notificata alla controparte ma anche depositata in cancelleria – ai fini dell'iscrizione a ruolo – nel rispetto del termine perentorio per la proposizione del gravame (cfr., tra le varie pronunce, Cass.19298/17).
Passando al merito, con l'unico motivo di doglianza le appellanti censurano la sentenza impugnata laddove
– anche sulla base dell'erronea convinzione che fosse incontestata la data di conclusione del comodato indicata dal ricorrente – ha ritenuto non raggiunta la prova presuntiva di una destinazione del locale a casa familiare e quindi dell'esistenza di un termine implicito a ciò correlato, riproponendo nella presente sede gli argomenti logici invocati in primo grado a sostegno di tale ultima ipotesi.
Tale doglianza non è suscettibile di accoglimento.
Anzitutto, come osservato dal primo giudice sulla base di rilievi non censurati in alcun modo dalle appellanti,
l'art.1811 c.c. prevede che, in caso di morte del comodatario, il comodante possa esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa, e ciò “benchè sia stato convenuto un termine”.
Una piana interpretazione di tale disposizione porta dunque a concludere che, a seguito del decesso del figlio, il padre abbia acquisito ex lege il diritto ad esigere da OR e PO l'immediata restituzione del locale che abitavano insieme al defunto comodatario, e ciò a prescindere dall'esistenza di un termine contrattuale, implicito o esplicito, la cui prova risulta dunque del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Né potrebbe giustificarsi una diversa soluzione sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di immobile dato in comodato ad un coniuge per essere destinato a casa
2 familiare, e di successiva assegnazione giudiziale del bene all'altro coniuge in sede di separazione, quest'ultimo, in quanto soggetto nel quale si è concentrato il titolo di godimento così come originariamente sorto, può continuare ad occupare il bene sino allo spirare del termine implicito legato alle esigenze familiari, salva la sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevedibile del comodante (cfr. SSUU 20448/14); e ciò in quanto tale ultima ipotesi (in cui la circostanza nuova è costituita dalla crisi coniugale, valutata dalla S.C. inidonea a fondare richieste del comodante – verosimilmente ritorsive – di rimuovere l'occupante rimasto beneficiario del bene dato a suo tempo in comodato per tutta la durata delle necessità familiari) è strutturalmente diversa da quella di specie, nella quale risulta intervenuta una circostanza – il decesso di colui che pacificamente era l'unica parte comodataria – da cui la legge expressis verbis fa discendere la facoltà del comodante di esercitare il recesso e così determinare una risoluzione del contratto anticipata rispetto al termine stabilito originariamente (Cass.8409/90).
A parte quanto sin qui osservato, neppure può convenirsi con la tesi delle appellanti secondo cui dagli elementi in atti si trarrebbe idonea prova presuntiva della previsione, da parte del comodante, di un termine implicito parametrato alle esigenze del nucleo familiare costituito dal figlio . CP_2
Quanto all'elemento indiziario costituito dalla data del contratto di comodato pacificamente concluso da padre e figlio, è vero che le convenute hanno contestato l'epoca (gennaio 1998) indicata dal ricorrente, ma è anche vero che le stesse non hanno allegato una data alternativa di stipula, su cui poter fondare un ragionamento indiziario idoneo a dimostrare, come è senz'altro loro onere, l'esistenza di un termine implicito (la cessazione delle esigenze familiari) più lungo rispetto al termine invocato dal comodante (la vita del comodatario).
Quanto invece alla circostanza, pure invocata dalle appellanti, secondo cui la permanenza indisturbata del nucleo nell'immobile per oltre un ventennio sarebbe significativa della volontà del comodante di concedere il bene per sopperire alle esigenze della famiglia del figlio, si osserva anzitutto che la presenza del nucleo fino al decesso del comodatario a metà 2021 non è elemento funzionale a tale ultima tesi, essendo parimenti compatibile anche con la contrapposta tesi del ricorrente di concessione del bene in comodato per l'intera vita del figlio, unico comodatario, e non oltre.
D'altra parte neppure la pacifica occupazione del locale da parte di madre e figlia anche nell'ulteriore periodo intercorso tra il decesso del familiare comodatario e la prima richiesta di rilascio da parte del comodante può giovare alla tesi difensiva delle appellanti: non soltanto per la brevità del periodo, ma anche e soprattutto perché, a ben vedere, la mancata immediata richiesta di rilascio da parte di non si spiega Controparte_1 necessariamente con l'esistenza dell'invocata destinazione familiare, potendo trovare altra ragionevole spiegazione nella sua volontà di tollerare l'occupazione momentanea del bene da parte di OR e PO (quest'ultima tra l'altro disabile) in modo da consentire loro di rinvenire soluzioni abitative alternative.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Per il criterio della soccombenza, le appellanti vanno condannate a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147 ed in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
Si dà atto che nel dispositivo letto al termine dell'udienza di discussione è contenuto un errore materiale
(consistente nell'avere scritto “ ” anziché “ e ”) che Persona_1 Parte_1 Parte_2 nell'infrascritto dispositivo si è provveduto ad emendare.
Si dà altresì atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q. M.
3 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1656/2024 emessa dal Tribunale di Foggia in data Parte_1 Parte_2
13.6.24, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.887,5 per compensi professionali, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico delle appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 14 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott. Antonello Vitale Consigliere
3. Dott. Riccardo Leonetti Consigliere Relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.1656/2024 del 13.6.2024 tra
e , rappresentate e difese dall'avv. Paola Metta come da procura Parte_1 Parte_2 speciale in atti
Appellanti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Dilorenzo come da procura speciale in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione in appello
Appellato
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 14 maggio 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ha esposto: 1) che nel gennaio del 1998 aveva concesso in Controparte_1 comodato al figlio un locale terraneo di cui era proprietario – sito in Cerignola al civico 26 di Controparte_2 via Teano – perché lo utilizzasse per soddisfare per l'intera vita le sue personali esigenze abitative;
2) che il figlio il 10.3.99 si era unito in matrimonio con , l'aveva accolta nel predetto immobile, in cui Parte_1 da tempo era andato ad abitare, aveva avuto con lei le figlie (n.2.9.99) e Controparte_3 Parte_2
[...
(n.2.7.01), infine il 16.6.21 era deceduto;
3) che a quel punto, essendo decorso il termine vitalizio apposto fin dall'origine al comodato (e mai modificato al fine di tenere conto delle esigenze del nuovo nucleo familiare), ed essendo comunque intervenuto il decesso del comodatario ai sensi e per gli effetti dell'art.1811 c.c., egli aveva più volte chiesto – ma invano – il rilascio dell'immobile alle occupanti e Parte_1
. Parte_2
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adìto di accertare l'occupazione sine titulo del bene da parte di queste ultime e, per l'effetto, di condannare le medesime a rilasciarlo in suo favore, con vittoria di spese.
Disposto il mutamento del rito e accordati i termini per l'integrazione degli atti ai sensi dell'art.426 c.p.c., all'udienza di discussione si sono costituite le due convenute e hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda,
1 a tal fine deducendo che non vi era prova della risalente data di stipula del comodato indicata ex adverso e che, comunque, aveva iniziato la relazione con la già prima del matrimonio (tanto che Controparte_2 Pt_1 la primogenita era nata appena sei mesi dopo le nozze), sicchè era presumibile che il padre gli avesse dato in comodato il bene non già per soddisfare per tutta la vita sue personali esigenze abitative, bensì per sopperire alle necessità del nuovo nucleo familiare e quindi sino alla cessazione delle stesse (come confermato anche dal fatto che per circa 20 anni il nucleo aveva vissuto in quella casa senza che mai il comodante la chiedesse indietro), salva sopravvenienza di un bisogno del comodante ex art.1810 cc, mai tuttavia allegato e provato dallo stesso.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Foggia, nel rigettare la questione di improcedibilità della domanda nei confronti di per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria Parte_2
(questione poi non riproposta in appello e quindi ormai coperta dal giudicato), in accoglimento della domanda di ha accertato l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte delle convenute e, Controparte_1 per l'effetto, ha ordinato loro di rilasciarlo immediatamente al ricorrente, condannandole altresì a rifondere a quest'ultimo le spese di lite, distratte in favore del difensore anticipatario.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello entrambe le convenute per chiedere, in riforma della decisione di primo grado, il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato ed ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'appello (in quanto erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come richiesto dal rito locatizio adottato in primo grado in forza di ordinanza di mutamento del rito), mentre nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di impugnazione e chiesto la conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del grado.
Disposto nuovamente il mutamento del rito ed accordati alle parti i termini per il deposito di note conclusive, all'udienza di discussione del 14.5.25 la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellato: e ciò in quanto, se è vero che per il principio di c.d. ultrattività del rito il giudizio di appello avrebbe dovuto essere instaurato con ricorso, in osservanza del rito locatizio seguito in primo grado dopo l'ordinanza ex art.426 cpc, mentre è stato introdotto con atto di citazione, è anche vero che il vizio processuale a ciò conseguito è stato senz'altro sanato ai sensi dell'art.156 u.c. c.p.c., in quanto la citazione è stata non soltanto notificata alla controparte ma anche depositata in cancelleria – ai fini dell'iscrizione a ruolo – nel rispetto del termine perentorio per la proposizione del gravame (cfr., tra le varie pronunce, Cass.19298/17).
Passando al merito, con l'unico motivo di doglianza le appellanti censurano la sentenza impugnata laddove
– anche sulla base dell'erronea convinzione che fosse incontestata la data di conclusione del comodato indicata dal ricorrente – ha ritenuto non raggiunta la prova presuntiva di una destinazione del locale a casa familiare e quindi dell'esistenza di un termine implicito a ciò correlato, riproponendo nella presente sede gli argomenti logici invocati in primo grado a sostegno di tale ultima ipotesi.
Tale doglianza non è suscettibile di accoglimento.
Anzitutto, come osservato dal primo giudice sulla base di rilievi non censurati in alcun modo dalle appellanti,
l'art.1811 c.c. prevede che, in caso di morte del comodatario, il comodante possa esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa, e ciò “benchè sia stato convenuto un termine”.
Una piana interpretazione di tale disposizione porta dunque a concludere che, a seguito del decesso del figlio, il padre abbia acquisito ex lege il diritto ad esigere da OR e PO l'immediata restituzione del locale che abitavano insieme al defunto comodatario, e ciò a prescindere dall'esistenza di un termine contrattuale, implicito o esplicito, la cui prova risulta dunque del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Né potrebbe giustificarsi una diversa soluzione sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di immobile dato in comodato ad un coniuge per essere destinato a casa
2 familiare, e di successiva assegnazione giudiziale del bene all'altro coniuge in sede di separazione, quest'ultimo, in quanto soggetto nel quale si è concentrato il titolo di godimento così come originariamente sorto, può continuare ad occupare il bene sino allo spirare del termine implicito legato alle esigenze familiari, salva la sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevedibile del comodante (cfr. SSUU 20448/14); e ciò in quanto tale ultima ipotesi (in cui la circostanza nuova è costituita dalla crisi coniugale, valutata dalla S.C. inidonea a fondare richieste del comodante – verosimilmente ritorsive – di rimuovere l'occupante rimasto beneficiario del bene dato a suo tempo in comodato per tutta la durata delle necessità familiari) è strutturalmente diversa da quella di specie, nella quale risulta intervenuta una circostanza – il decesso di colui che pacificamente era l'unica parte comodataria – da cui la legge expressis verbis fa discendere la facoltà del comodante di esercitare il recesso e così determinare una risoluzione del contratto anticipata rispetto al termine stabilito originariamente (Cass.8409/90).
A parte quanto sin qui osservato, neppure può convenirsi con la tesi delle appellanti secondo cui dagli elementi in atti si trarrebbe idonea prova presuntiva della previsione, da parte del comodante, di un termine implicito parametrato alle esigenze del nucleo familiare costituito dal figlio . CP_2
Quanto all'elemento indiziario costituito dalla data del contratto di comodato pacificamente concluso da padre e figlio, è vero che le convenute hanno contestato l'epoca (gennaio 1998) indicata dal ricorrente, ma è anche vero che le stesse non hanno allegato una data alternativa di stipula, su cui poter fondare un ragionamento indiziario idoneo a dimostrare, come è senz'altro loro onere, l'esistenza di un termine implicito (la cessazione delle esigenze familiari) più lungo rispetto al termine invocato dal comodante (la vita del comodatario).
Quanto invece alla circostanza, pure invocata dalle appellanti, secondo cui la permanenza indisturbata del nucleo nell'immobile per oltre un ventennio sarebbe significativa della volontà del comodante di concedere il bene per sopperire alle esigenze della famiglia del figlio, si osserva anzitutto che la presenza del nucleo fino al decesso del comodatario a metà 2021 non è elemento funzionale a tale ultima tesi, essendo parimenti compatibile anche con la contrapposta tesi del ricorrente di concessione del bene in comodato per l'intera vita del figlio, unico comodatario, e non oltre.
D'altra parte neppure la pacifica occupazione del locale da parte di madre e figlia anche nell'ulteriore periodo intercorso tra il decesso del familiare comodatario e la prima richiesta di rilascio da parte del comodante può giovare alla tesi difensiva delle appellanti: non soltanto per la brevità del periodo, ma anche e soprattutto perché, a ben vedere, la mancata immediata richiesta di rilascio da parte di non si spiega Controparte_1 necessariamente con l'esistenza dell'invocata destinazione familiare, potendo trovare altra ragionevole spiegazione nella sua volontà di tollerare l'occupazione momentanea del bene da parte di OR e PO (quest'ultima tra l'altro disabile) in modo da consentire loro di rinvenire soluzioni abitative alternative.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Per il criterio della soccombenza, le appellanti vanno condannate a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147 ed in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
Si dà atto che nel dispositivo letto al termine dell'udienza di discussione è contenuto un errore materiale
(consistente nell'avere scritto “ ” anziché “ e ”) che Persona_1 Parte_1 Parte_2 nell'infrascritto dispositivo si è provveduto ad emendare.
Si dà altresì atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q. M.
3 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1656/2024 emessa dal Tribunale di Foggia in data Parte_1 Parte_2
13.6.24, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.887,5 per compensi professionali, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico delle appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 14 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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