TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2164/2024 promossa da:
(C.F. ) senza il patrocinio di un diverso Parte_1 C.F._1
difensore
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note finali:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- Accertato l'inadempimento di per mancato pagamento dei canoni di CP_2
locazione scaduti a far tempo dal 15 gennaio 2023, dichiarare la risoluzione contrattuale del contratto di locazione sottoscritto in data 7 giugno 2016 registrato alla Agenzia delle Entrate atti privati 3T n.2760. - Conseguentemente ordinare ad il rilascio dell'immobile sito in San CP_1
Possidonio MO via Matteotti 463 e la sua consegna, libero da cose e da persone, nella disponibilità della proprietaria con fissazione della data della esecuzione. Parte_1
- In subordine, ordinarsi a il rilascio immediato dell'immobile sito in San CP_1
Possidonio via Matteotti 463, detenuto senza titolo, affinché lo riconsegni, libero da cose e da persone, nella piena disponibilità del legittimo proprietario.
- Con vittoria di spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di comparizione delle parti l'8.5.2024
comproprietaria di un immobile per civile abitazione in San Possidonio (Mo), Parte_1
via G. Matteotti n. 463, conviene in giudizio chiedendo: CP_1
a. la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione del 7.6.2016, registrato il
14.6.2016;
b. la condanna del resistente al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni scaduti.
, regolarmente citato, non si costituisce in giudizio. CP_1
Rilevato che il contratto è stato concluso dall'usufruttuario deceduto il Persona_1
9.7.2020, e asseritamente ceduto dal conduttore originario all'odierno resistente Controparte_3
per comportamenti concludenti, con ordinanza 27.6.2024 è sottoposta alle parti (art. 101 c.p.c.) la questione della nullità della cessione (art. 14 l.
9.12.1998 n. 431). quindi, deduce Parte_1
quale causa petendi alternativa dell'obbligazione restitutoria del resistente, l'occupazione dell'immobile sine titulo chiedendone in subordine la riconsegna ex art. 2033 c.c.
Disposto il passaggio al rito ordinario (artt. 40, 409 e 427 c.p.c.), la causa è istruita con documenti e posta in decisione con ordinanza del 18.3.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito delle note sostitutive della discussione orale.
1.
Il contratto di locazione abitativa richiede la forma scritta ad substantiam (art. 14 l. 9.12.1998
n. 431); quindi, non ammette equipollenti e l'onere formale si estende alla sua cessione (cfr. CC I
9.4.1991 n. 3725; CC II 1.2.1993 n. 1216; CC II 22.7.2004 n. 13779).
2 di 3 L'art. 5 del contratto di locazione ne vieta la cessione (doc. 1 ric.) ed il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.) non può ritenersi tacitamente prestato con la richiesta di registrazione all'Agenzia delle Entrate (doc. 3 ric.), non essendo indicato né documentato chi l'abbia formulata. Va, quindi, dichiarata la nullità della cessione della locazione per inosservanza dell'obbligo di forma scritta, con conseguente rigetto delle domande di risoluzione del contratto e di pagamento dei canoni scaduti (artt. 14531-2 c.c.), specificandosi in merito che le difese svolte dalla ricorrente, nelle note finali, sulla morosità del resistente impediscono di presumerne la rinuncia alla domanda di adempimento non riproposta nelle conclusioni (cfr. CC III 9.5.2024 n.
12756).
2.
Ai fini dell'esame della domanda subordinata, connessa e alternativa, si rende necessaria la riapertura dell'istruttoria come da separata ordinanza.
3.
Le spese processuali devono essere regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, non definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di CP_1
1- rigetta le domande di adempimento e di risoluzione del contratto di locazione di cui in parte motiva;
2- dispone per la prosecuzione della causa come da separata ordinanza;
3- rimette il regolamento delle spese processuali alla sentenza definitiva.
Modena, 22 marzo 2025
Il Giudice
Martina Grandi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2164/2024 promossa da:
(C.F. ) senza il patrocinio di un diverso Parte_1 C.F._1
difensore
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note finali:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- Accertato l'inadempimento di per mancato pagamento dei canoni di CP_2
locazione scaduti a far tempo dal 15 gennaio 2023, dichiarare la risoluzione contrattuale del contratto di locazione sottoscritto in data 7 giugno 2016 registrato alla Agenzia delle Entrate atti privati 3T n.2760. - Conseguentemente ordinare ad il rilascio dell'immobile sito in San CP_1
Possidonio MO via Matteotti 463 e la sua consegna, libero da cose e da persone, nella disponibilità della proprietaria con fissazione della data della esecuzione. Parte_1
- In subordine, ordinarsi a il rilascio immediato dell'immobile sito in San CP_1
Possidonio via Matteotti 463, detenuto senza titolo, affinché lo riconsegni, libero da cose e da persone, nella piena disponibilità del legittimo proprietario.
- Con vittoria di spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di comparizione delle parti l'8.5.2024
comproprietaria di un immobile per civile abitazione in San Possidonio (Mo), Parte_1
via G. Matteotti n. 463, conviene in giudizio chiedendo: CP_1
a. la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione del 7.6.2016, registrato il
14.6.2016;
b. la condanna del resistente al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni scaduti.
, regolarmente citato, non si costituisce in giudizio. CP_1
Rilevato che il contratto è stato concluso dall'usufruttuario deceduto il Persona_1
9.7.2020, e asseritamente ceduto dal conduttore originario all'odierno resistente Controparte_3
per comportamenti concludenti, con ordinanza 27.6.2024 è sottoposta alle parti (art. 101 c.p.c.) la questione della nullità della cessione (art. 14 l.
9.12.1998 n. 431). quindi, deduce Parte_1
quale causa petendi alternativa dell'obbligazione restitutoria del resistente, l'occupazione dell'immobile sine titulo chiedendone in subordine la riconsegna ex art. 2033 c.c.
Disposto il passaggio al rito ordinario (artt. 40, 409 e 427 c.p.c.), la causa è istruita con documenti e posta in decisione con ordinanza del 18.3.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito delle note sostitutive della discussione orale.
1.
Il contratto di locazione abitativa richiede la forma scritta ad substantiam (art. 14 l. 9.12.1998
n. 431); quindi, non ammette equipollenti e l'onere formale si estende alla sua cessione (cfr. CC I
9.4.1991 n. 3725; CC II 1.2.1993 n. 1216; CC II 22.7.2004 n. 13779).
2 di 3 L'art. 5 del contratto di locazione ne vieta la cessione (doc. 1 ric.) ed il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.) non può ritenersi tacitamente prestato con la richiesta di registrazione all'Agenzia delle Entrate (doc. 3 ric.), non essendo indicato né documentato chi l'abbia formulata. Va, quindi, dichiarata la nullità della cessione della locazione per inosservanza dell'obbligo di forma scritta, con conseguente rigetto delle domande di risoluzione del contratto e di pagamento dei canoni scaduti (artt. 14531-2 c.c.), specificandosi in merito che le difese svolte dalla ricorrente, nelle note finali, sulla morosità del resistente impediscono di presumerne la rinuncia alla domanda di adempimento non riproposta nelle conclusioni (cfr. CC III 9.5.2024 n.
12756).
2.
Ai fini dell'esame della domanda subordinata, connessa e alternativa, si rende necessaria la riapertura dell'istruttoria come da separata ordinanza.
3.
Le spese processuali devono essere regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, non definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di CP_1
1- rigetta le domande di adempimento e di risoluzione del contratto di locazione di cui in parte motiva;
2- dispone per la prosecuzione della causa come da separata ordinanza;
3- rimette il regolamento delle spese processuali alla sentenza definitiva.
Modena, 22 marzo 2025
Il Giudice
Martina Grandi
3 di 3