TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4489/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, proposto da
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Maria Cristina Mastroleo;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Antonio Fortunato Martucci;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente questo Parte_1 CP_1
Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 4489/2024
30/01/2023, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data
25/10/2024). In particolare, hanno concordato che:
1) i coniugi, che già sono separati di fatto, continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) i coniugi si danno atto di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale ed ai regali di nozze;
4) i coniugi, ove necessario, dichiarano sin da ora di prestarsi il reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporti ed altra documentazione.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 27/02/2025).
1.3.- All'udienza dell'08/04/2025, il giudice delegato, sentite le parti per il tramite di una interprete della lingua dei segni, preso atto della volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
2 R.G.V.G. 4489/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4489/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 25/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Melissano in data
23/10/1999 tra (Melissano (LE), 17/05/1962) e Parte_1
(Pandurica (JUG), 01/10/1968) e iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno
1999;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melissano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4489/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, proposto da
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Maria Cristina Mastroleo;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Antonio Fortunato Martucci;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente questo Parte_1 CP_1
Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 4489/2024
30/01/2023, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data
25/10/2024). In particolare, hanno concordato che:
1) i coniugi, che già sono separati di fatto, continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) i coniugi si danno atto di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale ed ai regali di nozze;
4) i coniugi, ove necessario, dichiarano sin da ora di prestarsi il reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporti ed altra documentazione.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 27/02/2025).
1.3.- All'udienza dell'08/04/2025, il giudice delegato, sentite le parti per il tramite di una interprete della lingua dei segni, preso atto della volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
2 R.G.V.G. 4489/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4489/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 25/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Melissano in data
23/10/1999 tra (Melissano (LE), 17/05/1962) e Parte_1
(Pandurica (JUG), 01/10/1968) e iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno
1999;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melissano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3