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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 18/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per separazione consensuale”, promosso da:
, nata il [...] in [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Via Cavour nr. 52, ed , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Durgoni (C.F.: , elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._3
difensore, in Olbia, Via Lazio nr. 44;
pagina 1 di 5 ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la separazione consensuale dei medesimi, alle seguenti condizioni:
Nel proprio atto introduttivo, i ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio in Mores, il 22 maggio
2021, optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, non nascevano figli.
Davano atto che, ormai da tempo, tra gli stessi si era compromessa la comunione materiale e spirituale e che, a causa delle rispettive incompatibilità caratteriali, la convivenza diventava intollerabile, al punto che la già aveva lasciato la casa familiare. Pt_1
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 26 marzo 2025, le parti confermavano di non volersi riconciliare, ed insistevano per ottenere pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, ritenuta quest'ultima matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 29 marzo 2025.
pagina 2 di 5 *****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita insieme.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che non hanno avuto interesse a comparire personalmente in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita matrimoniale, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura consensuale del procedimento.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
pagina 3 di 5 , nato a [...] il [...]; Parte_2
e
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto in Mores il 22 maggio 2021, iscritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Mores al nr. 3, p. 2 s. C, Uff. 1, anno 2021;
alle seguenti
CONDIZIONI
NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 29 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 18/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per separazione consensuale”, promosso da:
, nata il [...] in [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Via Cavour nr. 52, ed , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Durgoni (C.F.: , elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._3
difensore, in Olbia, Via Lazio nr. 44;
pagina 1 di 5 ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i coniugi ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la separazione consensuale dei medesimi, alle seguenti condizioni:
Nel proprio atto introduttivo, i ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio in Mores, il 22 maggio
2021, optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, non nascevano figli.
Davano atto che, ormai da tempo, tra gli stessi si era compromessa la comunione materiale e spirituale e che, a causa delle rispettive incompatibilità caratteriali, la convivenza diventava intollerabile, al punto che la già aveva lasciato la casa familiare. Pt_1
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 26 marzo 2025, le parti confermavano di non volersi riconciliare, ed insistevano per ottenere pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, ritenuta quest'ultima matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 29 marzo 2025.
pagina 2 di 5 *****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita insieme.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che non hanno avuto interesse a comparire personalmente in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita matrimoniale, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura consensuale del procedimento.
Per quanto sopra esposto;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
pagina 3 di 5 , nato a [...] il [...]; Parte_2
e
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto in Mores il 22 maggio 2021, iscritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Mores al nr. 3, p. 2 s. C, Uff. 1, anno 2021;
alle seguenti
CONDIZIONI
NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 29 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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