Sentenza 3 giugno 1987
Massime • 3
Il giudice tributario non puo' statuire sul valore iniziale e sulle spese incrementative determinando, cosi', il plusvalore dell'immobile in quanto l'oggetto del processo non e' il diretto accertamento dell'obbligazione tributaria ma lo specifico provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto di impugnazione da parte del contribuente.
Il giudice tributario non puo' statuire sul valore iniziale e sulle spese incrementative determinando, cosi', il plusvalore dell'immobile in quanto l'oggetto del processo non e' il diretto accertamento dell'obbligazione tributaria ma lo specifico provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto di impugnazione da parte del contribuente.
In tema d'imposta di registro e di INVIM, nel vigore, rispettivamente del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (e successive modificazioni), la Mancanza di un'espressa previsione, a pena di nullità, dell'Obbligo della motivazione (contemplata invece per le imposte dirette e per l'IVA) non esclude che l'accertamento, in rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, possa essere affetto da Invalidità, per carenza di motivazione, ove difetti degli elementi indispensabili per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato, cioè difetti di quel contenuto minimo necessario all'individuazione della pretesa impositiva e dei criteri in concreto seguiti nella rettifica medesima. Ne consegue che siffatta Invalidità per vizio motivazionale, con il conseguente dovere per il giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato (restando preclusa ogni possibilità d'indagine sul merito del debito d'imposta, non potendo il giudice stesso sostituirsi all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo), non è ravvisabile per il solo fatto che l'avviso faccia uso di formule stereotipate o predisposte a stampa, qualora, ciò nonostante, e sempre in relazione al caso concreto, presenti l'indicato contenuto minimo (come nell'ipotesi in cui specifichi le caratteristiche del bene e faccia riferimento ad una stima dell'U.T.E., ancorché non allegata o riprodotta), fermo rimanendo in ogni caso l'Onere dell'amministrazione di fornire la dimostrazione della pretesa impositiva (Onere su di essa incombente anche quando l'atto sia compiutamente motivato). ( V 2246/86, mass n 445400; ( V 1322/86, mass n 444761; ( V 1322/86, mass n 444760).*
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 12/05/1989 n. 509 - Min. Finanze - ContenziosoMin. Finanze · 12 maggio 1989
L\'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette ha chiesto alla scrivente di ratificare la proposta di ricorso in Cassazione avverso la sfavorevole decisione in oggetto segnalata. Con detto deliberato, la Commissione tributaria centrale ha respinto il ricorso dell\'Ufficio nella considerazione che l\'avviso di accertamento e\' carente di motivazione in quanto non fornisce gli elementi di fatto che hanno determinato la rettifica del valore dichiarato dai contribuenti nella dichiarazione di successione. Sulla problematica della motivazione dell\'avviso di accertamento, la giurisprudenza, dopo qualche oscillazione, ha ormai confermato il principio della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/1987, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1987 |
Testo completo
In tema d'imposta di registro e di INVIM, nel vigore, rispettivamente del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (e successive modificazioni), la Mancanza di un'espressa previsione, a pena di nullità, dell'Obbligo della motivazione (contemplata invece per le imposte dirette e per l'IVA) non esclude che l'accertamento, in rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, possa essere affetto da Invalidità, per carenza di motivazione, ove difetti degli elementi indispensabili per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato, cioè difetti di quel contenuto minimo necessario all'individuazione della pretesa impositiva e dei criteri in concreto seguiti nella rettifica medesima. Ne consegue che siffatta Invalidità per vizio motivazionale, con il conseguente dovere per il giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato (restando preclusa ogni possibilità d'indagine sul merito del debito d'imposta, non potendo il giudice stesso sostituirsi all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo), non è ravvisabile per il solo fatto che l'avviso faccia uso di formule stereotipate o predisposte a stampa, qualora, ciò nonostante, e sempre in relazione al caso concreto, presenti l'indicato contenuto minimo (come nell'ipotesi in cui specifichi le caratteristiche del bene e faccia riferimento ad una stima dell'U.T.E., ancorché non allegata o riprodotta), fermo rimanendo in ogni caso l'Onere dell'amministrazione di fornire la dimostrazione della pretesa impositiva (Onere su di essa incombente anche quando l'atto sia compiutamente motivato). ( V 2246/86, mass n 445400; ( V 1322/86, mass n 444761; ( V 1322/86, mass n 444760).*