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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 01/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(cod. fisc: e (cod. fisc: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Viale Michele Paolessi n. 131, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Santarelli che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 1.5.1993 a Priverno (LT), Parte_1 Parte_2
optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
I coniugi hanno dedotto di avere già divorziato con sentenza n. 601/2003 e di avere contratto un nuovo matrimonio il 16.7.2005, trascritto presso il Comune di Rieti (atto n. 15, parte I, anno 2005, ufficio 1).
I ricorrenti hanno altresì rappresentato che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni che hanno determinato l'insorgere di difficoltà comunicative e di gestione nella quotidianità familiare, la convivenza è divenuta intollerabile ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
1 Per le suesposte ragioni, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi siano autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio , nato a [...] il [...], attualmente maggiorenne ed autonomo, Per_1
resterà nell'abitazione familiare di cui ne è già nudo proprietario ed utilizzatore;
3. I coniugi concordano che il sig. , solo laddove il figlio perdesse il lavoro per cause Parte_1 non imputabili a costui, provvederà ad un sussidio/mantenimento di € 300,00 mensili, da versarsi direttamente sul c/c intestato al figlio che verrà da costui indicato per iscritto, da intendersi somma omnicomprensiva e dunque anche delle eventuali spese straordinarie;
4. I coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti ed autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di mantenimento ed espressamente dichiarano, ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare esonerandosi, espressamente, dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma testé citata impegnandosi a produrli laddove richiesti dal Tribunale;
5. I coniugi si danno, infine, reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e che, comunque, non sussistono altri beni mobili e/o immobili sui quali le parti avanzino e/o possano avanzare pretese e/o rivendicazioni di sorta cui espressamente rinunciano.
Con note scritte depositate per la udienza del 27.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto da entrambi i coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue.
Spese compensate data la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 1.5.1993 a Priverno (LT), trascritto nel registro degli atti del matrimonio del detto Comune (atto n. 15, P. I, anno 2005, ufficio 1) alle condizioni di cui al ricorso;
2 - dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(cod. fisc: e (cod. fisc: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Viale Michele Paolessi n. 131, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Santarelli che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 1.5.1993 a Priverno (LT), Parte_1 Parte_2
optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
I coniugi hanno dedotto di avere già divorziato con sentenza n. 601/2003 e di avere contratto un nuovo matrimonio il 16.7.2005, trascritto presso il Comune di Rieti (atto n. 15, parte I, anno 2005, ufficio 1).
I ricorrenti hanno altresì rappresentato che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni che hanno determinato l'insorgere di difficoltà comunicative e di gestione nella quotidianità familiare, la convivenza è divenuta intollerabile ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
1 Per le suesposte ragioni, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi siano autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio , nato a [...] il [...], attualmente maggiorenne ed autonomo, Per_1
resterà nell'abitazione familiare di cui ne è già nudo proprietario ed utilizzatore;
3. I coniugi concordano che il sig. , solo laddove il figlio perdesse il lavoro per cause Parte_1 non imputabili a costui, provvederà ad un sussidio/mantenimento di € 300,00 mensili, da versarsi direttamente sul c/c intestato al figlio che verrà da costui indicato per iscritto, da intendersi somma omnicomprensiva e dunque anche delle eventuali spese straordinarie;
4. I coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti ed autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di mantenimento ed espressamente dichiarano, ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare esonerandosi, espressamente, dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma testé citata impegnandosi a produrli laddove richiesti dal Tribunale;
5. I coniugi si danno, infine, reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e che, comunque, non sussistono altri beni mobili e/o immobili sui quali le parti avanzino e/o possano avanzare pretese e/o rivendicazioni di sorta cui espressamente rinunciano.
Con note scritte depositate per la udienza del 27.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto da entrambi i coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue.
Spese compensate data la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 1.5.1993 a Priverno (LT), trascritto nel registro degli atti del matrimonio del detto Comune (atto n. 15, P. I, anno 2005, ufficio 1) alle condizioni di cui al ricorso;
2 - dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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