Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3524/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07/01/2025, alle ore 9:40, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E quale incorporante Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTO
Sono presenti:
E' presente per ed in delega dell'avvocato Peluso, Controparte_3
l'avvocato Maria Di Fenza la quale conclude riportandosi alle memorie in atti, chiedendone l'integrale accoglimento ed in particolare, in via principale, nel merito: rigettare la domanda di usura perché non provata, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare, comunque, tutte le domande perché non provate, inammissibili, infondate in fatto e diritto. In subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda, limitare la condanna ad euro 2654,29. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. L'avvocato Di Fenza impugna le avverse deduzioni, difese e conclusioni per i motivi già dedotti.
È presente per e per delega dell'avvocato Cinzia Nunziata, l'avv. Pt_1
Gianfranco Circolo il quale si riporta integralmente alle pregresse difese svolte in atti e verbali di causa e alle conclusioni rassegnate in atti e chiede volersi decidere la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, alle ore 9:55 il giudice avvisa le parti che
1
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3524/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F.: ) rapp.to e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata all'atto di citazione dagli avv.ti Cinzia Nunziata e
Antonia Sorrentino presso il cui studio è elett.te dom.to in Palma Campania (NA), alla via Nuova Nola n. 273;
ATTORE
E
(c.f.: ) quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_2 costituzione e risposta dall'avv. Giovanni Alberto Peluso presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, Via Chiaia, 216;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbali causa e scritti difensivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo di aver stipulato, in data CP_2
2
24.6.2008, il contratto di finanziamento n. 252026 mediante cessione del quinto della pensione per euro 17.472,00 da rimborsare in 96 rate mensili da euro 182,00 ciascuna (estinto anticipatamente alla 40.ma rata), recante il t.a.e.g. del 18,18%, superiore al tasso soglia ex l. 108/96 del 15,39%, sicché aveva richiesto alla banca la restituzione di tutti i costi sostenuti all'atto di stipulazione del contratto di finanziamento, stante la usurarietà dello stesso. L'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 1.702,76; per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di €
5.202,74; per l'effetto, condannare la convenuta società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 6.905,50; condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio (incorporante Controparte_1 CP_2
, impugnando in fatto e in diritto la domanda e chiedendone il rigetto;
ha
[...] dedotto l'erroneo presupposto della pretesa attorea che confonde i due diversi parametri, TAEG e TEG, soltanto su quest'ultimo parametro dovendosi verificare il superamento del tasso soglia usura nei contratti di mutuo, nella specie non sussistente essendo il TEG – escluso gli oneri assicurativi e la penale di estinzione anticipata - pari al 13,34% (al di sotto della soglia pro-tempore vigente del
15,39%). Ha dedotto specificamente che nel caso di specie, alla data di stipulazione del finanziamento (24.6.2008), le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura applicabili ratione temporis - Istruzioni Banca d'Italia febbraio 2006 - nel disciplinare il trattamento
3
degli oneri e delle spese, richiedono agli intermediari di non includere nel calcolo del tasso le spese per assicurazioni e garanzie quando derivino dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge. La banca convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito: Rigettare la domanda di usura perché non provata, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto.
2) Rigettare tutte le domande perché non provate, inammissibili, infondate in fatto
e diritto. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata.
E' sussistente l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto per cui è causa.
In relazione a fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità e di merito che si condivide ha stabilito e ribadito che le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, devono essere ricomprese nella determinazione del
TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali oneri assicurativi obbligatori alle tasse e imposte, queste ultime espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, quarto comma.
E' stato infatti ribadito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate, attenendosi al tenore testuale del dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p. - senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva - anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito” (Cass. 2600/2024;
20247/2023; 17839/2023; 17187/2023; 3025/2022; 37058/2021; 22458/2018;
5160/2018; 8806/2017).
4
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie.
Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.
Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca
d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. 29501/2023).
Si legge in Cass. 3025/2022: <Questa Corte (Cass. N. 8806 del
5/04/2017; in senso conforme Cass. N, 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4 c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegata alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo>>.
Come si legge in Cass. 2600/2024: <Le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente
5
escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento
(...) Il Collegio reputa di conformarsi ai precedenti di questa Corte, univoci nell'affermare il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n.
20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n.
17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022, n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre
2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo
2018, n. 5160)>>.
Per quanto riguarda le conseguenze dell'usura, giova evidenziare che l'art. 1815 comma II c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, va interpretata, in conformità a quanto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, come norma avente contenuto sanzionatorio, volta a contrastare la sproporzione tra le prestazioni attraverso il rimedio della conversione del mutuo a titolo gratuito.
Pertanto, in caso di usurarietà del tasso applicato al finanziamento, il mutuatario è tenuto a restituire al mutuante il solo capitale, al netto degli interessi e degli altri oneri collegati all'erogazione del prestito.
Quindi, non solo gli interessi, ma anche tutti gli altri costi e spese collegati alla “erogazione del credito” che concorrono a formare il tasso usurario subiscono gli effetti della sanzione di nullità e debbono essere rimborsati.
La sussistenza dello sforamento del tasso soglia è pacifica in lite: alla data di stipula (24.6.2008) del contratto di finanziamento in oggetto, tenendo conto ai fini del calcolo del TEG dell'importo globale degli oneri collegati alla concessione del credito, tra cui il premio assicurativo) è stato applicato un TEG del 18,18% (corrispondente al TAEG indicato in contratto), più oneroso del
2,79% rispetto al tasso soglia, del 15,39%, per la categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/Classe d'importo superiore ad € 5.000” nel
6
periodo di applicazione Aprile/Giugno 2008 in cui è stato contrattualizzato il finanziamento per cui è causa.
In applicazione dei principi di cui sopra, quindi, ne consegue la rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti con l'applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c. considerando come dovuta unicamente la sorta capitale.
E' incontestato in lite che in relazione al contratto di finanziamento in oggetto sono stati dall'attore interessi nella misura di euro 1.702,76 e costi in sede di sottoscrizione del contratto in euro 5.202,74, per un totale complessivo, quindi, di euro 6.905,50; tale importo costituisce una ragione di credito alla data dell'8.2.2021 (notifica atto di citazione) a beneficio dell'attore nei confronti di
. Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ex d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività prestata (forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione agli avv.ti Cinzia Nunziata e Antonia Sorrentino dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità, per usurarietà, della clausola di pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo n. 252026 e, per l'effetto, condanna parte convenuta a restituire all'attore la complessiva somma di euro 6.905,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
264,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 7.1.2025 E' verbale, ore 15:10
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
7