Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5918 /2019
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria
Ferraro, all'udienza del 3 giugno 2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 5918/ 2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA rappr.ta e difesa dall' Avv. CASTALLO DANIELA elett.te dom.ta in Parte_1
Nola alla Via dei Mille 4, presso avv. Raimondo Giudice
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall' Avv. SODANO FELICIANA elett.te dom.to in VIA Controparte_1
PRATOLA,14/16 80038 POMIGLIANO D'ARCO appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
al fine di conseguire il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito di una interruzione della erogazione della energia elettrica come descritta in atti.
Nel dettaglio, l'appellante, - dopo aver riproposto le eccezioni già spiegate in sede di costituzione in giudizio in primo grado, - lamenta:
- con il primo motivo, sia la violazione dell'art. 112 C.P.C., per aver il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulle deduzioni del convenuto, sia l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il predetto dato atto dell'eccepita mancata contestazione specifica, da parte dell'attore, delle allegazioni del Distributore;
- con il secondo motivo, lamenta sostanzialmente la violazione dell'art. 132 comma 2. n. 4
c.p.c., giacché il giudice non avrebbe indicato i criteri assunti a base della propria valutazione in modo da consentire il controllo della logicità e coerenza degli stessi, in relazione all'operata liquidazione equitativa dei danni assunti subiti dall'attore.
Si è regolarmente costituito l'appellato , che resiste con le argomentazioni in Controparte_1
atti, chiedendo il rigetto del gravame.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività, quindi la procedibilità e l'ammissibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c..
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, in relazione alla doglianza con cui l'appellante lamenta il vizio di omessa nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure, è appena il caso di premettere che il giudice di merito non è tenuto a dar conto dell'esame di tutte le tesi prospettate dalle parti, ma può limitarsi ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e ad evidenziare, con motivazione logica e adeguata, le prove ritenute idonee a confortarla, “dovendo invece reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 961, cit.; anche Cass., sez. L., 20/02/2006, n. 3601; Cass., sez.
1, 13/01/2005, n. 520; Cass., sez. 3, 28/10/2009, n. 22801). Nel caso di specie, il motivo di censura in esame, come prospettato, si risolve in ogni caso, sostanzialmente, in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, peraltro senza tener conto che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
Al riguardo, deve altresì rilevarsi come la doglianza non colga nel segno, nella misura in cui parte appellante si duole della mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della “mancata contestazione specifica delle argomentazioni difensive” da parte del , in tal modo CP_1
evidentemente equivocando l'ambito applicativo del noto principio di cui all'art. 115 cpc, il quale riguarda esclusivamente i fatti e non anche le tesi difensive dell'una o dell'altra parte.
Tanto chiarito, venendo all'esame dettagliato delle doglianze di cui al gravame, sostanzialmente l'odierno appellante sostiene che l'accoglimento della domanda sarebbe derivato dal mancato vaglio della documentazione prodotta dal Distributore, atteso che dalla stessa emergerebbe, per un verso, la perfetta realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici di distribuzione dell'energia elettrica, per altro verso, la sussistenza di una periodica verifica, da parte di un organismo terzo, della perdurante rispondenza di tali impianti alle prescrizioni dell'Autorità di garanzia, onde l'inapplicabilità dell'art. 2050 c.c..
In proposito, questo giudice osserva che, per giurisprudenza consolidata, “l'art. 2050 c.c. è tradizionalmente applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistenti nella produzione e fornitura di energia elettrica “ (Cass. n. 537/82, e Cass. n. 3935/95), norma applicabile anche nei confronti del distributore, sicché non può essere pertanto posto in discussione il fatto che, in astratto, il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, a prescindere dall'accertamento della propria colpa
In altri termini, gli eventi dannosi dovuti ad un aumento della tensione elettrica o ad una interruzione della stessa comportano la responsabilità dell'erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno;
spetta invece al danneggiato, come in tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva, l'onere di provare non già il comportamento colposo o doloso dell'agente, ma solo il fatto storico ed il danno, che deve risultare eziologicamente collegabile all'attività svolta dal convenuto;
l'attività in parola deve dunque costituire un antecedente necessario dell'evento, che deve rientrare tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e l'antecedente medesimo non deve poi essere neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15113 del 22 luglio 2016).
Dunque, secondo le regole inerenti la distribuzione degli oneri probatori sopra richiamate, incombeva sulla società convenuta/ odierna appellante- una volta dimostrato dal danneggiato il fatto storico, il danno subito e la derivazione causale del danno- l'onere di provare che l'interruzione dedotta e provata fosse imputabile ad un fatto eccezionale e imprevedibile (nevicate eccezionali;
scariche elettriche atmosferiche;
imprevedibili ondate di calore;
caduta di rami di alberi su conduttori in tensione;
vento forte ecc.) ovvero comunque del tutto indipendente dalla volontà e dal controllo del soggetto erogatore del servizio, tale da configurare la fattispecie del caso fortuito.
E tale prova, indubbiamente, non è stata fornita. Infatti, l'appellante in primo grado si è limitata ad allegare l'incidenza di “ripetuti ed imprevedibili fenomeni atmosferici di caldo torrido con elevato tasso di umidità”, ma detta circostanza non è stata in alcun modo provata.
Ne deriva l'infondatezza del motivo di appello così come strutturato.
Quanto al secondo motivo di gravame, è emerso, dall'istruttoria espletata, ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, che, a seguito delle interruzioni di energia rappresentate, “La moglie dell'istante dovette gettare alimenti e il , affetto da disturbi respiratori, non poteva CP_1 usare il respiratore. Faceva caldo e non funzionavano i condizionatori”. ha altresì Controparte_1
prodotto la documentazione medica attestante la sussistenza di patologie respiratorie gravi, che lo costringevano ad utilizzare il respiratore, onde la sicura incidenza, sull'uso dei predetti, della corrente elettrica.
Sono emersi dunque danni patrimoniali (la perdita degli alimenti) e danni non patrimoniali
(ricollegabili alla dedotta impossibilità ad usare il respiratore), certi nella loro esistenza ontologica e sicuramente derivati dall'evento descritto, indubbiamente soggetti a liquidazione equitativa, in ragione dell'impossibilità o particolare difficoltà di offrire la prova del quantum.
Ed, infatti, una volta provato nella sua esistenza, correttamente può ritenersi liquidato dal giudice a quo ex art. 1226 c.c., essendo la liquidazione equitativa senz'altro consentita quando, all'esito dell'istruttoria, il danno risulti certo nella sua ontologia, ma incerto nella sua consistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
13515 del 29/04/2022).
Ed infatti, nella fattispecie, - risultato accertato il pregiudizio subito dall'attore e la sua derivazione causale dall'interruzione di energia elettrica, pur in mancanza di prova del relativo esborso, - va rilevato che parte attrice ha assolto, con l'allegazione di idonea documentazione, all'onere, su di essa incombente, di fornire al giudice gli elementi di valutazione necessari al concreto esercizio della facoltà di liquidazione equitativa entro limiti di ragionevolezza.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pur alla luce delle integrazioni che precedono.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Feliciana
Sodano, dichiaratosi antistatario;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro