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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1730/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ALLOCCO MIRELLA (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale in Saluzzo, C.so Roma n. 4;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. MELLANO MADDALENA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio legale in Saluzzo, Corso Roma n. 20;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 25.2.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo omologarsi le condizioni di seguito riportate: pagina 1 di 4 1) La casa familiare sita in Costigliole Saluzzo, Via Termine n. 7 con l'arredo ivi esistente viene assegnata alla moglie;
2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, già Per_1 Per_2
disposto in sede di separazione.
3) I minori avranno residenza e dimora abituale presso la madre in Costigliole Saluzzo (CN) Via
Termine n. 7;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 2 fine settimana al mese in alternanza con l'altro genitore come segue:
• In un fine settimana dal sabato mattina alle ore 10.00 per riportarli alla madre alle 17.00 della domenica;
• L'altro fine settimana un sabato o una domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
• Un pomeriggio alla settimana indicativamente il martedì dall'uscita da scuola alle ore 20.30;
• Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ad anni alterni ricomprendendo Natale e Santo Stefano o il 31 dicembre e l'Epifania;
• Resta inteso che il genitore che non trascorrerà con i figli la settimana comprendente il Natale terrà i minori il 24 dicembre dalle ore 20.00 per riportarli all'altro genitore alle ore 9.00 della mattina del
Natale.
Le vacanze Pasquali saranno trascorse tre giorni con il padre e tre giorni con la madre ad anni alterni ricomprendendo la S. Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
• Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre quindici giorni in tranche da una settimana ciascuna, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
• Le facoltà di visita del padre verranno sospese nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive onde consentire alla madre di trascorrere le vacanze con i figli, previo accordo con il padre entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig. entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 Parte_1 decorrere da dicembre 2024 (mese in cui l'assegno verrà versato oltre i 5 giorni previsti la somma di euro 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) per contributo nel mantenimento dei figli, somma che dovrà essere rivalutata automaticamente e annualmente giusta gli indici ISTAT.
6) Inoltre, il Sig. sarà tenuto a rimborsare alla moglie il 50% delle spese Controparte_1
straordinarie, per i figli, dalla stessa sostenute e decise in autonomia, come individuate dal Protocollo
Tribunale di Torino, dandosi atto che il Sig. rimborserà alla moglie il 50% della Controparte_1
pagina 2 di 4 spese dei corsi di pallanuoto frequentati dai figli su cui i genitori si sono già preventivamente accordati, mentre la sig.ra si farà interamente carico delle spese del pulmino e del Parte_1
trasporto pubblico da e per la scuola per entrambi i figli.
7) Il Sig. autorizza la Sig. ad incassare per intero l'assegno unico Controparte_1 Parte_1
di famiglia relativo ai figli minori;
8) Le parti dichiarano di avere definito ogni altra questione di carattere patrimoniale, anche gli arretrati nel mantenimento dei minori sino a novembre 2024, e di non avere nulla da pretendere e/o avere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.
9) Le spese della presente procedura verranno interamente compensate tra le parti con reciproca rinuncia alla solidarietà professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 31.7.2024, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con CP_1
(celebrato in data 15/05/2010 in Costigliole Saluzzo, matrimonio trascritto nei registri dello
[...]
stato civile del predetto Comune al n. 1 parte II serie A), da cui sono nati i figli nato a Per_1
Savigliano (CN) il 22.08.2009 e , nato a [...] il [...], premettendo che il Per_2
Tribunale, con sentenza emessa in data 07/12/2022, ha omologato la separazione consensuale e che dal
11.02.2022 (in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo per l'udienza di comparizione nell'ambito del giudizio di separazione personale) non vi è stata ripresa della convivenza e chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, sia pure prospettando la necessità di una rivalutazione del regime di affidamento e del calendario delle visite padre-figli.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 16.12.2024 Controparte_1
si è costituto in giudizio, associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ma contestando l'esposizione dei fatti prospettata dalla ricorrente.
Successivamente, con istanza di modifica del rito, le parti hanno dato atto di aver nelle more raggiunto l'accordo sulle condizioni di divorzio in epigrafe trascritte, confermate all'udienza del 15.1.2025.
A fronte dei chiarimenti offerti in ordine alla condizione originariamente concordata in punto affido, la causa è stata rimessa al Collegio sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate in sede di note di trattazione scritta depositate in data 25.2.2025, rispetto al cui accoglimento il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27.2.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento.
***
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve, quindi, ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato il [...] a Controparte_1
SALUZZO (CN), celebrato in data 15/05/2010 in Costigliole Saluzzo (CN), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1 parte II serie A;
2. Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costigliole Saluzzo (CN) perché provveda alle annotazioni
e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1730/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ALLOCCO MIRELLA (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale in Saluzzo, C.so Roma n. 4;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. MELLANO MADDALENA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio legale in Saluzzo, Corso Roma n. 20;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 25.2.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo omologarsi le condizioni di seguito riportate: pagina 1 di 4 1) La casa familiare sita in Costigliole Saluzzo, Via Termine n. 7 con l'arredo ivi esistente viene assegnata alla moglie;
2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, già Per_1 Per_2
disposto in sede di separazione.
3) I minori avranno residenza e dimora abituale presso la madre in Costigliole Saluzzo (CN) Via
Termine n. 7;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 2 fine settimana al mese in alternanza con l'altro genitore come segue:
• In un fine settimana dal sabato mattina alle ore 10.00 per riportarli alla madre alle 17.00 della domenica;
• L'altro fine settimana un sabato o una domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
• Un pomeriggio alla settimana indicativamente il martedì dall'uscita da scuola alle ore 20.30;
• Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, ad anni alterni ricomprendendo Natale e Santo Stefano o il 31 dicembre e l'Epifania;
• Resta inteso che il genitore che non trascorrerà con i figli la settimana comprendente il Natale terrà i minori il 24 dicembre dalle ore 20.00 per riportarli all'altro genitore alle ore 9.00 della mattina del
Natale.
Le vacanze Pasquali saranno trascorse tre giorni con il padre e tre giorni con la madre ad anni alterni ricomprendendo la S. Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
• Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre quindici giorni in tranche da una settimana ciascuna, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
• Le facoltà di visita del padre verranno sospese nelle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive onde consentire alla madre di trascorrere le vacanze con i figli, previo accordo con il padre entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig. entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 Parte_1 decorrere da dicembre 2024 (mese in cui l'assegno verrà versato oltre i 5 giorni previsti la somma di euro 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) per contributo nel mantenimento dei figli, somma che dovrà essere rivalutata automaticamente e annualmente giusta gli indici ISTAT.
6) Inoltre, il Sig. sarà tenuto a rimborsare alla moglie il 50% delle spese Controparte_1
straordinarie, per i figli, dalla stessa sostenute e decise in autonomia, come individuate dal Protocollo
Tribunale di Torino, dandosi atto che il Sig. rimborserà alla moglie il 50% della Controparte_1
pagina 2 di 4 spese dei corsi di pallanuoto frequentati dai figli su cui i genitori si sono già preventivamente accordati, mentre la sig.ra si farà interamente carico delle spese del pulmino e del Parte_1
trasporto pubblico da e per la scuola per entrambi i figli.
7) Il Sig. autorizza la Sig. ad incassare per intero l'assegno unico Controparte_1 Parte_1
di famiglia relativo ai figli minori;
8) Le parti dichiarano di avere definito ogni altra questione di carattere patrimoniale, anche gli arretrati nel mantenimento dei minori sino a novembre 2024, e di non avere nulla da pretendere e/o avere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.
9) Le spese della presente procedura verranno interamente compensate tra le parti con reciproca rinuncia alla solidarietà professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 31.7.2024, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con CP_1
(celebrato in data 15/05/2010 in Costigliole Saluzzo, matrimonio trascritto nei registri dello
[...]
stato civile del predetto Comune al n. 1 parte II serie A), da cui sono nati i figli nato a Per_1
Savigliano (CN) il 22.08.2009 e , nato a [...] il [...], premettendo che il Per_2
Tribunale, con sentenza emessa in data 07/12/2022, ha omologato la separazione consensuale e che dal
11.02.2022 (in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo per l'udienza di comparizione nell'ambito del giudizio di separazione personale) non vi è stata ripresa della convivenza e chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, sia pure prospettando la necessità di una rivalutazione del regime di affidamento e del calendario delle visite padre-figli.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 16.12.2024 Controparte_1
si è costituto in giudizio, associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ma contestando l'esposizione dei fatti prospettata dalla ricorrente.
Successivamente, con istanza di modifica del rito, le parti hanno dato atto di aver nelle more raggiunto l'accordo sulle condizioni di divorzio in epigrafe trascritte, confermate all'udienza del 15.1.2025.
A fronte dei chiarimenti offerti in ordine alla condizione originariamente concordata in punto affido, la causa è stata rimessa al Collegio sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate in sede di note di trattazione scritta depositate in data 25.2.2025, rispetto al cui accoglimento il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27.2.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento.
***
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve, quindi, ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato il [...] a Controparte_1
SALUZZO (CN), celebrato in data 15/05/2010 in Costigliole Saluzzo (CN), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1 parte II serie A;
2. Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costigliole Saluzzo (CN) perché provveda alle annotazioni
e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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