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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1975/2016 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NAPOLI SANTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PRESTI ANTONINO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: differenze retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 15/11/2016 ha adito il Tribunale Parte_1
di Barcellona esponendo di aver lavorato per la società Parte_2 Parte_3
dal 08.02.2001 al 27.06.2008, dal 02.03.2009 al 26.06.2009 e dal 08.06.2010 al
03.10.2011 con la qualifica di operaio di 4° livello addetto alla conduzione impianti;
di essere rimasto creditore del Trattamento di fine rapporto relativo al periodo cessato il
03.10.2011 per euro 1.445,67, come risultante dal modello CUD 2012; di essere stato riassunto in data 14.11.2012 con lo stesso inquadramento professionale e di aver sempre lavorato da lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 17:00 con una pausa pranzo di un'ora o alternativamente dalle 13:00 alle 22:00 ed il sabato dalle 07:00 alle 13:00, bel oltre il limite di orario di lavoro di 40 ore fissato dal CCNL;
che durante la campagna agrumaria, normalmente da novembre a maggio di ogni anno, gli è stato imposto di osservare turni di non meno di 12 ore sia diurni che notturni, ovvero dalle 06.00 alle 18.00 o dalle 18:00 alle 06:00; che il trattamento retributivo è stato inferiore a quello dovuto e non proporzionato all'attività di lavoro svolta, avendo ricevuto un compenso di euro
1.350,00 fino a marzo 2015 e da aprile 2015 di euro 1.500,00; di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro straordinario svolto in ragione di 44 ore al mese, da giugno ad ottobre, e di 80 ore al mese, da novembre a maggio;
di non aver mai ricevuto la maggiorazione per il lavoro notturno svolto per non meno di 365 ore annue e la indennità per le ferie non godute, né le mensilità supplementari;
che il rapporto è cessato, per licenziamento collettivo (L.223/91), a decorrere dal 05.08.2016, senza concedere il termine di preavviso.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate per complessivi euro 57.661,34, di cui euro 42.434,29 per differenze retributive e compenso, euro 9.136,35 per T.F.R., euro 393,41 per indennità mancato preavviso, euro 4.251,62 per indennità sostituiva ferie, rol ex festività, euro 1.445,67 per TFR maturato nel periodo 08.06.10-03.10.11, oltre interessi e rivalutazione.
Con memoria di costituzione depositata il 12.05.2017 si è costituita la società resistente eccependo la prescrizione quinquennale in relazione ad ogni pretesa antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso. La società resistente ha eccepito, in ogni caso, la infondatezza delle pretese del ricorrente con riferimento al periodo di lavoro
14.11.2012-05.08.2016, adducendo che la retribuzione corrisposta è stata proporzionata al lavoro prestato, come risultante dalle buste paga sottoscritte anche per quietanza e mai contestate, le cui somme sono state corrisposte mediante bonifici bancari;
ha contestato le rivendicazione riferite a tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
ha contestato lo svolgimento di lavoro straordinario;
ha contestato la richiesta di corresponsione della indennità di mancato preavviso, in ragione della procedura attivata ai sensi della L.223/91.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e con la disposta c.t.u. contabile.
Alla udienza del 06.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1- Infondata è l'eccezione di prescrizione tempestivamente svolta dalla società resistente con memoria depositata il 12.05.2017 (udienza 23.05.2017) con riferimento a tutte le pretese antecedenti il quinquennio dalla introduzione del giudizio.
Risulta versato in atti valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale, giusta raccomandata a.r. del 13.09.2016, ricevuta il 15.09.2016 (cfr allegato ricorso), con cui il ricorrente ha rivendicato tutte le differenze retributive maturate, ivi compreso il trattamento di fine rapporto relativo al periodo 08.06.2010-03.10.2011, con la conseguenza che tale momento è iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
La pretesa del ricorrente relativa al TFR dovuto per il periodo 08.06.10/03.10.11 non è prescritta, decorrendo il termine prescrizione quinquennale (ex art. 2948 C.C.) dalla data di cessazione del rapporto -03.10.2011- (cfr Cass. n. 11579/2014, n. 2827/2018), e tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione (raccomandata a.r. ricevuta il
15.09.16), nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di introduzione del presente giudizio.
Nessuna prescrizione è maturata altresì con riferimento alle pretese economiche relative al rapporto di lavoro instaurato nel 2012 e risoltosi il 05.08.2016, alla luce dell'atto interruttivo della prescrizione (15.09.16) e posto che il ricorso è stato introdotto con atto depositato il 15.11.2016.
Occorre precisare, in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; tra le molte successive conformi,
v. Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023,
n.37708/2024).
3- Nel merito, occorre osservare che secondo l'orientamento della Corte di cassazione,
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav. 19 giugno 2018 n. 16150).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato dunque, ex art. 2697 c.c., a dimostrare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente. Lo stesso rigoroso onere probatorio ricade sulla parte ricorrente, per quanto attiene al lavoro svolto non giornate destinate al godimento delle ferie.
3.1- Si precisa ancora preliminarmente che, come è noto, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione
è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale (cfr Cass.
n. 13150/2016).
Invece, la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr Cass. n. 27749/2020).
3.2- Nella presente fattispecie le buste paga prodotte da entrambe le parti non risultano sottoscritte né per ricevuta, né per quietanza;
ergo la prova dei pagamenti eseguiti si desume esclusivamente dalle copie dei bonifici bancari prodotti dalla società ricorrente.
4- Esame prove orali-
Prescindendo dalla disamina delle deposizioni rese dai sigg.ri , Controparte_2 [...]
e -che avevano dei giudizi pendenti CP_3 Controparte_4 Controparte_5
nei confronti della società per le medesime causali e che potevano essere portatori di un interesse concreto alla definizione del giudizio in senso favorevole al ricorrente- non può non evidenziarsi che ai fini della decisione appaiano decisive la deposizione dei testi di parte resistente e . Testimone_1 Testimone_2
Il teste ha dichiarato “Ho lavorato con al 2013 fino al 2019. Preciso Tes_1 CP_1
che dal 2019 lavoro per una cooperativa che lavora per con le mansioni di CP_1
impiegato amministrativo. Posso dire che da quando io ho iniziato a lavorare, il ricorrente ha lavorato con continuità dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:00, e il sabato dalle 08:00 alle 12:30. Sono a conoscenza dei turni perché mi relazionavo con il consulente del lavoro riferendogli gli orari di lavoro dei dipendenti. Il ricorrente lavorava nel reparto trasformazione degli agrumi e qualche volta nel reparto essiccazione…. Il turno di notte si è sempre svolto dalle ore 17.00 alle 23:00/24:00 al massimo. Il ricorrente come gli altri lavoratori effettuava il suddetto turno. Io lavoravo alle 08:00 alle 18:30 con una pausa per il pranzo, da lunedì al sabato. Il turno notturno, dalle 17:00 alle ore 24:00 veniva inserito in azienda nei periodi di maggiore produzione da novembre a marzo – aprile” .
Il teste ha riferito: “Lavoro presso la Società resistente dal gennaio 2022. Tes_2
Preciso che ho lavorato per dal 2010 al 2020. Lavoro nel comparto Parte_3
amministrativo settore commerciale. Posso dire che il ricorrente da quando ho iniziato
a lavorare nel 2010 lo stesso lavorava per ma non ricordo il periodo. Il Parte_3 ricorrente lavorava dalle 7:00 alle 17:00 con una pausa di un'ora/ 1 ora e 30 per il pranzo dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7:00 alle 12:00. Non so dire esattamente se il ricorrente durante la campagna agrumaria che inizia nei mesi di ottobre/novembre fino a marzo lavorasse oltre le 17:00; certo è che durante tale periodo, in generale gli operai e/o alcuni addetti ai reparti specifici come trasformazione ed essiccazione prolungavano l'attività in base alle esigenze della produzione per completare il ciclo produttivo e la sanificazione degli impianti…. Non so dire se il ricorrente lavorava espletando dei turni notturni. Io lavoravo dalle 9 alle 13:00 e dalle 15 alle 17:00”
4.1- Sulla scorta delle deposizioni dei testi di parte resistente può dirsi dimostrato che il ricorrente abbia lavorato, nel periodo 2012/2016, dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle
17.00 con una pausa di un'ora circa ed il sabato dalle 07:00 alle 12:00.
4.2- Non può, invece, ritenersi raggiunta adeguata dimostrazione sia in relazione al lavoro notturno asseritamente svolto, che con riferimento ai più intensi turni di lavoro prestati durante la campagna agrumaria, posto che, pur essendo sostanzialmente dimostrato che anche il ricorrente svolgesse turni diversi durante tale periodo, non è stato sufficientemente provato quanti turni facesse specificamente il durante tale Parte_1 periodo dell'anno di più intesa attività. Nessuna sufficiente dimostrazione è emersa poi con riferimento alle ferie non godute.
5- Sulla scorta di tali coordinate è stato dato mandato al c.t.u. di quantificare le differenze retributive per lavoro straordinario diurno svolto nel periodo in questione al netto delle somme corrisposte risultanti dai bonifici prodotti.
Il nominato c.t.u., in aderenza al mandato ricevuto, ha quantificato le differenze retributive dovute in relazione alla qualifica riconosciuta contrattualmente, alle previsioni del CCNL applicabile, e al lavoro straordinario diurno svolto (come indicato nel mandato), detraendo dal dovuto le somme che la società ha dimostrato di aver corrisposto al con la produzione dei bonifici bancari allegati. Parte_1
5.1- Occorre, però, precisare che le operazioni contabili elaborate dal c.t.u. operano un raffronto tra poste non omogenee, ovvero tra somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali previdenziali e somme corrisposte al netto dalla società al ricorrente.
Quindi, i dati contabili elaborati dal consulente devono essere rivisti nel modo che segue.
5.2- Si osserva, invero, che dalle copie dei bonifici bancari allegati dalla società resistente appare dimostrato che la abbia corrisposto mensilmente al Parte_3 [...]
una retribuzione netta di euro 1.350,00 per le mensilità da novembre 2012 sino Pt_1
alla mensilità di ottobre 2014, corrispondendo, invece, la somma di euro 1.500,00 a decorrere dalla mensilità di novembre 2014 (e non aprile 2015, come dedotto dal ricorrente) fino alla fine del rapporto.
Risultano, inoltre, una disposizione di bonifico per euro 2.500,00 a dicembre 2013; una disposizione di bonifico di euro 2.000,00 a gennaio 2014, una disposizione di bonifico bancario di euro 2.000,00 a febbraio 2014; una disposizione di bonifico bancario di euro
2.500,00 il 23.12.2014; una disposizione di bonifico bancario di euro 1.000,00 il
28.12.2015 (cfr produzioni di parte resistente).
5.3- Invero, da una valutazione pur non analitica dei conteggi, può ritenersi dimostrato che il ricorrente sia stato adeguatamente retribuito per il lavoro ordinario e straordinario diurno prestato fino alla mensilità di settembre 2015, e ciò in quanto i prospetti paga riferiti a tale periodo riportano tutti importi netti inferiori rispetto alle somme nette corrisposte dalla società a mezzo bonifico, e per le mensilità supplementari fino all'anno
2015.
Di talché può ragionevolmente ritenersi che le maggiori somme corrisposte fino a settembre 2015 vadano a coprire quanto dovuto sia a titolo di straordinario diurno (pari a circa 500/600 mensili in media come risulta dalla c.t.u.) che le mensilità supplementari fino all'anno 2015.
5.4- A decorrere, invece, da ottobre 2015 gli importi indicati nei prospetti paga risultano di importo pari (1.500) o superiore rispetto al corrisposto;
sicché può ritenersi che, a partire da tale momento, le somme corrisposte mensilmente non fossero adeguate a remunerare il lavoro straordinario diurno svolto.
Inoltre, dai bonifici allegati, non è stata fornita dimostrazione del pagamento del
Trattamento di Fine rapporto, fatta eccezione per l'esecuzione di un bonifico bancario in data 24.08.2016 dell'importo di euro 400,00 (cfr) che può imputarsi a trattamento di fine rapporto.
5.5- Gli importi dovuti possono agevolmente desumersi dai conteggi elaborati dal c.t.u. attraverso semplici operazioni matematiche, non apparendo necessario quindi disporne il richiamo.
Ne discende che sono dovute:
- anno 2015: lavoro straordinario euro 1.831,23 (a decorrere da ottobre 2015);
- anno 2016: lavoro straordinario euro 4.317,39; tredicesima mensilità euro 992,54; quattordicesima mensilità euro 1.843,29, non risultando pagamenti da imputarsi a tali causali;
5.6- Risulta altresì dovuto anche il Trattamento di Fine rapporto da quantificarsi nell'importo di euro 5.499,49, risultando un pagamento di euro 400,00 imputabile a tale causale eseguito il 24.08.2016.
5.7- A tale importi deve essere aggiunto il saldo del TFR che deve essere quantificato nell'importo di euro 818,60, posto che risulta, dalle produzioni di parte resistente,
l'esecuzione di un bonifico bancario di importo pari ad euro 627,07 in data 31.10.2011 che appare ragionevole imputare al TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro cessato il 03.10.2011.
5.8- È dovuta anche la indennità sostitutiva del preavviso in misura pari ad € 397,02.
In relazione alla indennità di mancato preavviso, la società ha dedotto che tale somma non è dovuta avendo provveduto al licenziamento collettivo legge 223/1991.
Secondo la Suprema Corte, In tema di contrattazione aziendale, le specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, in quanto normativamente preordinate, tra l'altro, a finalità di gestione di crisi aziendali ed occupazionali, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, prevedendo l'esclusione del trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso, che, nell'ambito di un'operazione di licenziamento collettivo, mira ad assicurare un minor costo sociale dell'operazione in questione e a salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa
(cfr Cass. n. 19660/2019).
Nella presente fattispecie non è stata fornita dimostrazione che le parti collettive nel verbale di riunione del 04.07.2016 abbiano convenuto che l'azienda non avrebbe riconosciuto alcun trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso.
Anzi, invero, dalla lettera di licenziamento collettivo datata 03.08.2016 ( cfr produzione ricorrente) è espressamente previsto che “in sostituzione del preavviso provvederemo a corrisponderle la relativa indennità unitamente alle competenze di fine rapporto”.
Conclusivamente la società resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 15.699,56, per le causali sopra indicate, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo.
6- Le spese di lite in ragione del parziale accoglimento delle originarie pretese del ricorrente vanno compensate per 2/3 ponendo la restante parte ( 1/3) a carico della società, liquidata ai medi di tariffa scaglione di valore sino ad euro 26 mila.
7- Le spese di ctu, come separatamente liquidate, devono essere poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1975/2016 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del legale Parte_3
rapp.te pro tempore a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 15.699,56
a titolo di differenze retributive per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte (1/3), liquidata in € 1.796,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c., avv. Santo Napoli;
3) Pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico della società resistente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano