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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Decidendo nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. R.G. 3333/2025 promossa da:
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Maria Vittoria Moretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre
n. 126
ADOTTANTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_1
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto dell'8/07/2025)
Avente ad OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 14/05/2025 il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare l'adozione di da parte di disponendo che il cognome CP_1 Parte_1 dell'adottante venga anteposto a quello dell'adottanda.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 procedere alla dichiarazione di adozione di figlia del coniuge , con il CP_1 Parte_2 quale ha contratto matrimonio in data 16/06/2024; ha, altresì, rappresentato che il padre biologico della adottanda, è deceduto in Firenze il 15/03/2003 (doc. 7) e che l'adottanda è coniugata con Persona_1
Persona_2
2. All'udienza del 14/05/2025 il Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi dell'adottante e dall'adottanda, i quali hanno confermato di voler procedere all'adozione, nonché le dichiarazioni di assenso da parte della madre dell'adottanda e del marito di quest'ultima; quanto al cognome, il legale del ricorrente ha chiesto, a parziale modifica di quanto indicato in sede di ricorso introduttivo, che il cognome dell'adottante venga anteposto a quello dell'adottanda, come previsto dalla legislazione italiana;
in data 9/07/2025, il giudice relatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 3/07/2025 dell'atto notorio attestante l'assenza di figli in capo all'odierno adottante (documentazione richiesta dal
Giudice relatore nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 14/05/2025), ha revocato l'udienza cartolare prevista per il giorno 16/07/2025 e riservato la decisione al Collegio.
3. Va preliminarmente riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera a) L. n. 218/1995, in quanto, pur essendo l'adottante cittadino belga, egli risulta stabilmente residente in Italia (doc. 5), laddove l'adottanda è cittadina italiana e CP_1 residente in [...].
4. Quanto alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, va evidenziato che l'art. 291 c.c. consente “l'adozione…alle persone…che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, il requisito dell'età risulta rispettato, tenuto conto che il ricorrente è nato nel 1957 e l'adottanda nel 1988, di tal chè sussiste una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni. pagina 2 di 3 5. Riconosciuta la pienezza e la validità dei consensi e degli assensi prestati dalle parti comparse all'udienza del 14/05/2025, ritiene il Tribunale di ravvisare i presupposti per procedere alla richiesta adozione, in quanto l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al profondo e duraturo legame affettivo che li unisce, avendo l'adottante cresciuto ed accudito l'adottanda sin da quando quest'ultima aveva un anno e mezzo: rispetto a tale legame affettivo, la richiesta di adozione si configura, pertanto, come la naturale evoluzione del rapporto instaurato tra le parti;
si ritiene, quindi, sussistente il presupposto della convenienza di cui all'art. 312 n. 2 del codice civile, che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006); in tal senso, le dichiarazioni rese dai diretti interessati avanti al Giudice relatore costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata da CP_1 Parte_1 Controparte_2
Ne consegue che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 n. 1 c.c., come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
6. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.:
DICHIARA l'adozione da parte di nato a [...] Parte_1
(Belgio) l'8/11/1957 nei confronti di , nata a [...] il [...], con CP_1 anteposizione del cognome al cognome Pt_1 CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente La Giudice est.
Silvia Governatori Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Decidendo nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. R.G. 3333/2025 promossa da:
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Maria Vittoria Moretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre
n. 126
ADOTTANTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_1
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto dell'8/07/2025)
Avente ad OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 14/05/2025 il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare l'adozione di da parte di disponendo che il cognome CP_1 Parte_1 dell'adottante venga anteposto a quello dell'adottanda.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 procedere alla dichiarazione di adozione di figlia del coniuge , con il CP_1 Parte_2 quale ha contratto matrimonio in data 16/06/2024; ha, altresì, rappresentato che il padre biologico della adottanda, è deceduto in Firenze il 15/03/2003 (doc. 7) e che l'adottanda è coniugata con Persona_1
Persona_2
2. All'udienza del 14/05/2025 il Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi dell'adottante e dall'adottanda, i quali hanno confermato di voler procedere all'adozione, nonché le dichiarazioni di assenso da parte della madre dell'adottanda e del marito di quest'ultima; quanto al cognome, il legale del ricorrente ha chiesto, a parziale modifica di quanto indicato in sede di ricorso introduttivo, che il cognome dell'adottante venga anteposto a quello dell'adottanda, come previsto dalla legislazione italiana;
in data 9/07/2025, il giudice relatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 3/07/2025 dell'atto notorio attestante l'assenza di figli in capo all'odierno adottante (documentazione richiesta dal
Giudice relatore nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 14/05/2025), ha revocato l'udienza cartolare prevista per il giorno 16/07/2025 e riservato la decisione al Collegio.
3. Va preliminarmente riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera a) L. n. 218/1995, in quanto, pur essendo l'adottante cittadino belga, egli risulta stabilmente residente in Italia (doc. 5), laddove l'adottanda è cittadina italiana e CP_1 residente in [...].
4. Quanto alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, va evidenziato che l'art. 291 c.c. consente “l'adozione…alle persone…che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, il requisito dell'età risulta rispettato, tenuto conto che il ricorrente è nato nel 1957 e l'adottanda nel 1988, di tal chè sussiste una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni. pagina 2 di 3 5. Riconosciuta la pienezza e la validità dei consensi e degli assensi prestati dalle parti comparse all'udienza del 14/05/2025, ritiene il Tribunale di ravvisare i presupposti per procedere alla richiesta adozione, in quanto l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al profondo e duraturo legame affettivo che li unisce, avendo l'adottante cresciuto ed accudito l'adottanda sin da quando quest'ultima aveva un anno e mezzo: rispetto a tale legame affettivo, la richiesta di adozione si configura, pertanto, come la naturale evoluzione del rapporto instaurato tra le parti;
si ritiene, quindi, sussistente il presupposto della convenienza di cui all'art. 312 n. 2 del codice civile, che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006); in tal senso, le dichiarazioni rese dai diretti interessati avanti al Giudice relatore costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata da CP_1 Parte_1 Controparte_2
Ne consegue che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 n. 1 c.c., come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
6. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.:
DICHIARA l'adozione da parte di nato a [...] Parte_1
(Belgio) l'8/11/1957 nei confronti di , nata a [...] il [...], con CP_1 anteposizione del cognome al cognome Pt_1 CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente La Giudice est.
Silvia Governatori Monica Tarchi
pagina 3 di 3