Sentenza breve 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/03/2021, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00284/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di annullamento dei permessi di soggiorno nr. -OMISSIS-valido fino al 14.07.2017 e nr.-OMISSIS-valido fino al 19.12.2019 e contestuale rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo emesso dalla Questura di-OMISSIS-in data 03.07.2020 e notificato in data 05.11.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento emesso in data 03.07.2020 e notificato in data 05.11.2020, la Questura di-OMISSIS-ha annullato i permessi di soggiorno, rilasciati al ricorrente, nr.-OMISSIS-, valido fino al 14.07.2017, e nr. -OMISSIS-, valido fino al 19.12.2019, e ha contestualmente rifiutato il rilascio, in favore dello stesso, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Avverso il suddetto provvedimento parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 2 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento di annullamento dei precedenti permessi di soggiorno sarebbe illegittimo in quanto fondato esclusivamente sul rilievo che l’interessato è stato condannato con sentenza del Tribunale di-OMISSIS-divenuta definitiva nel 2015 per i reati di cui agli artt. 474, 81 e 648 c.p., trattandosi di condanna risalente nel tempo, superiore al termine di 18 mesi, e anteriore anche ai precedenti rinnovi dei permessi, vantando il ricorrente un legittimo affidamento al riguardo; la P.A., in particolare, non avrebbe svolto alcuna valutazione sulla sussistenza di un interesse attuale alla rimozione dei precedenti permessi di soggiorno, essendo del tutto generico il riferimento ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Padova;
2. il diniego di rilascio di permesso per lungo soggiornanti UE deve essere fondato sulla “pericolosità sociale”, non desumibile dalla commissione di reati di cui all’art. 26, comma 7 bis , d.lgs. n. 286 del 1998, relativi peraltro a fatti (concernenti sette paia di occhiali di valore economico irrisorio) qualificati come lievi dal giudice penale e per i quali al ricorrente è stata comminata la condanna alla pena detentiva di soli tre mesi di reclusione e al pagamento di una multa di € 100,00; secondo parte ricorrente, non si tratterebbe di una misura premiale, così come non occorrerebbe che lo straniero abbia tenuto una condotta “cristallina o irreprensibile”, occorrendo la dimostrazione della effettiva e attuale pericolosità dello straniero, nel caso di specie non dimostrata, il ricorrente vivendo in Italia dal 2010 e svolgendo regolarmente attività di lavoratore autonomo; non corretta, poi, sarebbe la valorizzazione della procedura di sospensione dell’autorizzazione al commercio in conseguenza di irregolarità contributive, sia in quanto non sarebbe possibile negare per tale motivo il rilascio del permesso, sia in quanto il ricorrente ha avviato la relativa procedura di regolarizzazione contributiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 24 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata.
1. In ordine all’annullamento d’ufficio dei precedenti permessi di costruire.
Al riguardo, la Questura di-OMISSIS-ha fondato il provvedimento in contestazione sull’efficacia, ritenuta “vincolante”, dell’art. 26, comma 7 bis , d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale <<la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica>>.
Ciò in considerazione della condanna inflitta al ricorrente nel 2015 e divenuta irrevocabile, emessa dal Tribunale di-OMISSIS-per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione ex artt. 474, 81 e 648, comma 2 e 473 c.p., nonché di un non meglio precisato <<procedimento penale per la medesima fattispecie criminosa>>.
Al riguardo, la motivazione addotta dalla Questura si appalesa del tutto insufficiente ed incongrua tenuto conto della natura del provvedimento emesso.
La P.a., infatti, ha disposto “l’annullamento” in autotutela dei permessi in titolarità del ricorrente, con l’evidente intento di determinarne il venir meno con effetto ex tunc .
Diversamente, l’art. 26, comma 7 bis , d.lgs. n. 286 del 1998 concerne la “revoca” del titolo di soggiorno, il legislatore avendo evidentemente inteso far riferimento ad un provvedimento avente efficacia “ ex nunc ”, la cui applicazione “automatica” si giustifica in quanto, al verificarsi dei reati indicati nel periodo di vigenza del titolo in esame la P.a., ne “interrompe” gli effetti legittimanti revocandolo.
Nel caso di specie, invece, certamente non avrebbe potuto la P.A. emettere una “revoca” da un lato, in quanto i titoli di soggiorno sono scaduti; dall’altro lato, in quanto la condanna oggetto di contestazione è intervenuta addirittura prima del precedente rinnovo dei permessi medesimi.
Avendo la Questura, quindi, annullato d’ufficio ex art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990 i permessi di soggiorno rilasciati al ricorrente, non era sufficiente far riferimento ad una condanna per un reato per di più emessa ben prima del precedente rinnovo, ma la P.A. avrebbe dovuto individuare e dar conto di specifici elementi idonei a dimostrare un interesse pubblico concreto tale da giustificare all’attualità la prevalenza sul legittimo affidamento maturato dallo straniero.
Non è idoneo a integrare il presupposto citato il generico riferimento ad un mero procedimento penale in corso, non essendo stati indicati dalla P.A. elementi di pericolosità effettiva e concreta del ricorrente o, comunque, valorizzate altre circostanze idonee ad attualizzare l’eventuale pericolosità ricollegabile ai fatti oggetto della condanna penale del 2015.
Pertanto, il ricorso, in parte qua , deve essere accolto, per difetto di adeguata motivazione.
2. In merito al rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo.
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, <<il permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della L. n. 1423 del 1956...o nell'art. 1 della L. 31 maggio 1965, n. 375...., ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero>>.
Dalla lettura della disposizione si evince che la possibilità di diniego non è correlata ad un'unica ragione ostativa, ma ad un insieme di elementi i quali devono essere posti in comparazione tra loro ai fini della espressione della determinazione finale.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha di recente precisato che <<la condanna irrevocabile per i reati di cui all'art. 26, comma 7 bis, del T.U - la quale ha valenza revocatoria vincolata per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo - non è espressamente prevista nella disciplina dell'istituto del permesso di soggiorno UE, onde la sua portata preclusiva esclusiva non può ad esso direttamente applicarsi……Margini di rilevanza della suddetta condanna irrevocabile residuano peraltro anche autonomamente ai fini del diniego del permesso di soggiorno UE; ciò, tuttavia, solo nei limiti imposti dalla disposizione specifica regolatrice dell'istituto (art. 9)….. In sintesi, può, dunque, in primo luogo affermarsi che le condanne de quibus impediscano il rilascio di tale permesso quando hanno (già) determinato la revoca del pregresso permesso di soggiorno di cui lo straniero era titolare: non di per sé ed in via automatica, dunque, ma in ragione di tale pregiudiziale atto di revoca del precedente permesso, sicché si configuri la mancanza del requisito, richiesto dal primo comma dell'articolo 9, del "possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità", così come affermato dalla parte appellante. La richiamata condanna irrevocabile per i reati di cui all'art. 26, comma 7 bis, può, altresì, rilevare nel giudizio di pericolosità sociale di cui al comma 4 dell'articolo 9, purché tuttavia in tale ipotesi, in relazione alla natura del reato, ne sia data adeguata motivazione, da rendere tenendo conto anche degli altri elementi di valutazione richiesti dal richiamato comma 4. Pericolosità, a dire il vero, in concreto attenuata nei casi di specie, trattandosi di reati di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione: che torna tuttavia ad assumere "cogenza" laddove, in forza del suo automatismo applicativo ovvero a prescindere dallo stesso, essa abbia fondato la revoca del pregresso permesso di soggiorno….L'autorità amministrativa, dunque, non può limitare il proprio giudizio ai soli precedenti penali dello straniero, ma deve avere altresì riguardo anche agli altri elementi indicati dalla disposizione (durata del soggiorno nel territorio nazionale, inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero). La giurisprudenza è infatti ormai consolidata nell'affermare che l'odierna previsione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall' art. 1 del d.lgs. n. 5 del 2007, in attuazione della normativa dell'Unione Europea, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del "permesso per lungo soggiornanti (c.d. carta di soggiorno) sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate" (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 25.5.2012, n. 3095; Cons. St., sez. III, 13.9.2013, n. 4539 nonché, da ultimo, Cons. St., sez. III, 13.3.2015, n. 1342; Cons. Stato Sez. III, 29/04/2015, n. 2184). Un innesto automatico degli effetti di una norma (l'art. 26, comma 7 bis), nell'altra (l'art. 9), a maggior ragione a contesto fattuale originario non chiaro, non consente di palesare il precorso ermeneutico seguito dall'Amministrazione procedente>> (C Stato, sez. II, 08 gennaio 2020, n.151; in senso sostanzialmente conforme, C. Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7999).
Nel caso di specie, la Questura non ha assolto l’obbligo motivazione di cui sopra, poiché, come detto, ferma l’insufficienza a fondare, di per sé, il diniego della mera condanna ricordata, tenuto conto anche della risalenza nel tempo della stessa, la P.A. si è limitata a far riferimento in modo generico ad un procedimento penale in corso, nonchè ad un procedimento di sospensione dell’autorizzazione al commercio per irregolarità contributiva.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, va rammentato l’insegnamento secondo il quale <<l'omissione dei versamenti fiscali e previdenziali non può costituire in sé, neppure indirettamente, ragione ostativa alla concessione del permesso di soggiorno, in assenza di una espressa previsione di legge in questo senso, e l'eventuale situazione d'infedeltà fiscale e previdenziale, regolarmente accertata, deve costituire, piuttosto, oggetto dei provvedimenti tipici di contrasto all'evasione adottati dall'amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali ( ex ceteris , C. Stato, sez. III, 14 giugno 2017, n. 2931; sez. III, 18 aprile 2018, n. 2345); ciò in disparte dal fatto che l'interessato ha dimostrato già in primo grado la rateizzazione del debito da parte dell'agente della riscossione. E se tale circostanza può costituire elemento di valutazione dell'inserimento sociale dell'immigrato, è vero anche che l'Amministrazione non risulta aver considerato, allo stesso tempo, il consolidato vincolo instaurato con l'ambiente di inserimento, derivante dalla lunga permanenza in Italia nel sostanziale rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordinato andamento della vita quotidiana dei cittadini, nell'ambito di un giudizio più ampio e globale>> (C. Stato, sez. III, 18 aprile 2019, n. 2530); <<la evasione fiscale e contributiva, in conformità con il principio di legalità, non può essere una ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il legislatore non ha previsto che la evasione fiscale sia causa ostativa, in se stessa considerata, per cui una eventuale situazione di evasione in capo all'immigrato, regolarmente accertata, deve essere oggetto di provvedimenti tipici, adottati dai organi competenti dell'Amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali, diretti al contrasto all'evasione mediante sia il recupero del credito sia la sanzione dell'inosservanza della fiscale e tributaria>> (C. Stato, n. 2931 del 2017; T.A.R. Veneto, Sez. III, 05 febbraio 2019, n. 167).
Infine, non può essere valorizzata l’intervenuta revoca dell’autorizzazione prodotta in sede di giudizio, in quanto successiva all’adozione del provvedimento impugnato.
Pertanto, anche sotto il predetto profilo il ricorso deve essere accolto per difetto di adeguata motivazione.
3. Conclusioni e spese.
In considerazione di quanto sopra esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
spese di lite integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
ES Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | ES Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.