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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41731 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. TIZIANO FRANCESCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. ELISABETTA SCOTTI Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 14/04/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. TIZIANO FRANCESCO Parte_1
- per l'avv. ELISABETTA SCOTTI Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
IL procuratore dell'opponente precisa le conclusioni come da atto di opposizione a Decreto ingiuntivo
Il procuratore dell'opponente precisa le conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Il procuratore dell'opposta dei ricorrenti precisa le conclusioni come da foglio di p.c. e note conclusive in atti I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41731/2023 promossa da:
con l'Avv. TIZIANO FRANCESCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. CARDINI ALESSANDRA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano al Parte_1
n. 15146-2023 per euro 12.608,16 a fronte di n. 3 fatture per servizi di somministrazione di energia elettrica ed ha contestato il quantum che sarebbe stato erroneamente ingiunto a fronte dei pagamenti già effettuati e non correttamente conteggiati ed imputati Contr nel costituirsi ha contestato opposizione insistito nella domanda stante la mancata prova del pagamento delle fatture azionate, chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata per quanto segue
Parte opponente ha fondato la propria opposizione su contestazioni in ordine al quantum azionato per euro 12.608,16 deducendo di avere già pagato al fornitore uscente Enel Energia la fattura 419017774 Enel di euro 6.204,29 e che detto Contr importo avrebbe dovuto essere imputato da in qualità di cessionaria del credito, alle fatture successivamente emesse e qui azionate;
ha inoltre dedotto, senza provarlo, di avere già pagato la fattura di chiusura del contratto pari a euro 4.366,16.
Ciò detto, questo Tribunale osserva che la fattura di euro 6.204,29 non risulta essere stata azionata;
quanto poi alla doglianza per la quale tale importo non sarebbe compensato con parte dell'importo ingiunto, si osserva che la prova del pagamento di tale fattura è stata offerta tardivamente dall'opponente in quanto, pur essendo a mani del medesimo è stata versata in atti solo con la memoria 2 e non nel primo atto difensivo, costituito dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in allegato alla quale si è limitata a versare una semplice mail, Pt_1 priva della necessaria prova dell'effettivo pagamento. Detta circostanza risulta già di per sé ideona a consentire il rigetto la domanda di compensazione, stante il rigido regime delle preclusioni previsto dal nostro ordinamento processuale.
In ogni caso, oltre a ciò si osserva che, come dedotto dall'opposta in memoria 3, la contabile di pagamento offerto in atti dall'opponente allegato alla memoria 2 reca come causale «saldo fatt. Enel Cmor 419017774 del 21/04/2022» pagamento che l'opposta ha dato atto di avere imputato a tale fattura ceduta pro soluto da nella sua qualità di società di fornitura in regime di salvaguardia CP_1 uscente a proprio favore.
Confusamente e senza adeguata prova l' opponente ha dedotto di avere già pagato tale somma anche a Enel per il tramite di società di riscossione , senza Pt_2 offrire idonea e tempestiva prova al riguardo inoltre con riferimento alle contestazioni ulteriori mosse dall'opponente in merito agli avvenuti pagamenti, in particolare della fattura di chiusura ingiunta, questo Tribunale osserva che, come già rilevato in corso di causa in sede di concessione della provvisoria esecuzione, la semplice produzione degli ordini di bonifico non è prova di effettivi pagamenti per i quali era onere della debitrice versare in atti documentazione probante l'esborso effettivo.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente,
o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533); premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701), per quanto sopra l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie ed andrà rigettata già alla luce del principio della ragione più liquida. La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza ha affermato infatti che -in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo- è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la
“ragione più liquida”: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ., sez. L, 28.05.2014, n. 12002; conf.: Cass. civ., sez. L, 19.08.2016 n. 17214). Tale inversione può riguardare anche le questioni pregiudiziali di rito, come statuito dalla Corte a Sezioni Unite: “applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. civ., SSUU., 8.05.2014, n. 9936; conf.: Cass. civ., sez. U, 18.11.2015 n. 25342).
In definitiva, parte opponente è venuta meno al proprio onere probatorio e difensivo con la conseguenza che l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 15146-2023 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in Parte_1 favore dell'opposta in ragione di € 3.000 oltre 15% iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 14/04/2025
Verbale chiuso ad ore 15,30.
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. TIZIANO FRANCESCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. ELISABETTA SCOTTI Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 14/04/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. TIZIANO FRANCESCO Parte_1
- per l'avv. ELISABETTA SCOTTI Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
IL procuratore dell'opponente precisa le conclusioni come da atto di opposizione a Decreto ingiuntivo
Il procuratore dell'opponente precisa le conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Il procuratore dell'opposta dei ricorrenti precisa le conclusioni come da foglio di p.c. e note conclusive in atti I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41731/2023 promossa da:
con l'Avv. TIZIANO FRANCESCO Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. CARDINI ALESSANDRA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano al Parte_1
n. 15146-2023 per euro 12.608,16 a fronte di n. 3 fatture per servizi di somministrazione di energia elettrica ed ha contestato il quantum che sarebbe stato erroneamente ingiunto a fronte dei pagamenti già effettuati e non correttamente conteggiati ed imputati Contr nel costituirsi ha contestato opposizione insistito nella domanda stante la mancata prova del pagamento delle fatture azionate, chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata per quanto segue
Parte opponente ha fondato la propria opposizione su contestazioni in ordine al quantum azionato per euro 12.608,16 deducendo di avere già pagato al fornitore uscente Enel Energia la fattura 419017774 Enel di euro 6.204,29 e che detto Contr importo avrebbe dovuto essere imputato da in qualità di cessionaria del credito, alle fatture successivamente emesse e qui azionate;
ha inoltre dedotto, senza provarlo, di avere già pagato la fattura di chiusura del contratto pari a euro 4.366,16.
Ciò detto, questo Tribunale osserva che la fattura di euro 6.204,29 non risulta essere stata azionata;
quanto poi alla doglianza per la quale tale importo non sarebbe compensato con parte dell'importo ingiunto, si osserva che la prova del pagamento di tale fattura è stata offerta tardivamente dall'opponente in quanto, pur essendo a mani del medesimo è stata versata in atti solo con la memoria 2 e non nel primo atto difensivo, costituito dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in allegato alla quale si è limitata a versare una semplice mail, Pt_1 priva della necessaria prova dell'effettivo pagamento. Detta circostanza risulta già di per sé ideona a consentire il rigetto la domanda di compensazione, stante il rigido regime delle preclusioni previsto dal nostro ordinamento processuale.
In ogni caso, oltre a ciò si osserva che, come dedotto dall'opposta in memoria 3, la contabile di pagamento offerto in atti dall'opponente allegato alla memoria 2 reca come causale «saldo fatt. Enel Cmor 419017774 del 21/04/2022» pagamento che l'opposta ha dato atto di avere imputato a tale fattura ceduta pro soluto da nella sua qualità di società di fornitura in regime di salvaguardia CP_1 uscente a proprio favore.
Confusamente e senza adeguata prova l' opponente ha dedotto di avere già pagato tale somma anche a Enel per il tramite di società di riscossione , senza Pt_2 offrire idonea e tempestiva prova al riguardo inoltre con riferimento alle contestazioni ulteriori mosse dall'opponente in merito agli avvenuti pagamenti, in particolare della fattura di chiusura ingiunta, questo Tribunale osserva che, come già rilevato in corso di causa in sede di concessione della provvisoria esecuzione, la semplice produzione degli ordini di bonifico non è prova di effettivi pagamenti per i quali era onere della debitrice versare in atti documentazione probante l'esborso effettivo.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente,
o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533); premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701), per quanto sopra l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie ed andrà rigettata già alla luce del principio della ragione più liquida. La Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza ha affermato infatti che -in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo- è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la
“ragione più liquida”: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ., sez. L, 28.05.2014, n. 12002; conf.: Cass. civ., sez. L, 19.08.2016 n. 17214). Tale inversione può riguardare anche le questioni pregiudiziali di rito, come statuito dalla Corte a Sezioni Unite: “applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. civ., SSUU., 8.05.2014, n. 9936; conf.: Cass. civ., sez. U, 18.11.2015 n. 25342).
In definitiva, parte opponente è venuta meno al proprio onere probatorio e difensivo con la conseguenza che l'opposizione dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 15146-2023 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in Parte_1 favore dell'opposta in ragione di € 3.000 oltre 15% iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 14/04/2025
Verbale chiuso ad ore 15,30.
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia