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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2631/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Pescara, via Milano n.75, presso lo studio dell'avv. Marirosa Rullo che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 24 luglio 2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Spoltore, il 6 giugno 1987
(matrimonio trascritto nei registri del suddetto comune, atto n. 5, P.II, S. A, anno 1987, da cui erano nate le figlie e rispettivamente il 2.2.1989 ed il 31.3.1998), ferme le condizioni di Per_1 Per_2
separazione dei coniugi.
2. Il resistente non si costituiva in giudizio ed all'udienza in data 11 gennaio 2024 veniva dichiarato contumace, mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta pronuncia di separazione dei coniugi.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 80/2024 del 18 gennaio 2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. All'udienza del 27 febbraio 2026 la resistente, presente personalmente, dichiarava di non volersi riconciliare poiché la separazione dal Sig. si era protratta senza soluzione di continuità CP_1
tanto da escludere qualsiasi motivo per una futura ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
pertanto, chiedeva pronunciarsi da parte di Questo Tribunale sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle disposizioni di cui alla sentenza di separazione.
5. Nel corso della medesima udienza, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva e, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 12 gennaio 2024 dal Tribunale di Pescara.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
pagina 2 di 3 10. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e il 06/06/1987 a Spoltore (PE), matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello Stato Civile di codesto Comune, Atto n. 5, parte 2 serie A, con conferma delle disposizioni di cui alla sentenza di separazione n. 80/2024 pronunciata dal Tribunale di Pescara il
12.01.2024;
b) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Spoltore (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 6 marzo 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2631/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Pescara, via Milano n.75, presso lo studio dell'avv. Marirosa Rullo che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 24 luglio 2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Spoltore, il 6 giugno 1987
(matrimonio trascritto nei registri del suddetto comune, atto n. 5, P.II, S. A, anno 1987, da cui erano nate le figlie e rispettivamente il 2.2.1989 ed il 31.3.1998), ferme le condizioni di Per_1 Per_2
separazione dei coniugi.
2. Il resistente non si costituiva in giudizio ed all'udienza in data 11 gennaio 2024 veniva dichiarato contumace, mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta pronuncia di separazione dei coniugi.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 80/2024 del 18 gennaio 2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. All'udienza del 27 febbraio 2026 la resistente, presente personalmente, dichiarava di non volersi riconciliare poiché la separazione dal Sig. si era protratta senza soluzione di continuità CP_1
tanto da escludere qualsiasi motivo per una futura ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
pertanto, chiedeva pronunciarsi da parte di Questo Tribunale sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle disposizioni di cui alla sentenza di separazione.
5. Nel corso della medesima udienza, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva e, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 12 gennaio 2024 dal Tribunale di Pescara.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
pagina 2 di 3 10. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e il 06/06/1987 a Spoltore (PE), matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello Stato Civile di codesto Comune, Atto n. 5, parte 2 serie A, con conferma delle disposizioni di cui alla sentenza di separazione n. 80/2024 pronunciata dal Tribunale di Pescara il
12.01.2024;
b) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Spoltore (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 6 marzo 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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